Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2025REG.PROV.COLL.
N. 01092/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Cucchiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1209/2023, resa tra le parti, pubblicata il 12 aprile 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1498/2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025, il consigliere EL ZI e udito per gli appellanti l’avvocato Calogero Ubaldo Marino, su delega dell’avvocato Ignazio Cucchiara;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, notificato il 19 luglio 2018 e depositato il 31 luglio 2018, il sig. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS- esponevano di aver realizzato, in forza della concessione edilizia prot. n. -OMISSIS-, su terreno di loro proprietà, un fabbricato destinato all’imbottigliamento dell’olio di oliva, e che successivamente il Comune di Sciacca aveva rilasciato ulteriori titoli edilizi in relazione ad opere edilizie eseguite sul predetto immobile.
2. I ricorrenti quindi impugnavano:
a) il provvedimento del Comune di Sciacca, senza protocollo né data, notificato il 21 aprile 2018, di rigetto della domanda di revoca in autotutela dell’ordinanza-OMISSIS- del 13 settembre 2017, notificata il 15 settembre 2017, di demolizione di opere edilizie realizzate in difformità (indicate nella medesima ordinanza di demolizione) relative al fabbricato de quo ;
b) l’ordinanza-OMISSIS- del 18 maggio 2018, notificata il 6 giugno 2018, di applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001.
3. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti quattro motivi:
i) violazione dell’art. 11- bis della legge regionale n. 10/1991, non essendo stata fornita alcuna ragione per il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dai ricorrenti in sede procedimentale in data 11 marzo 2018, a seguito dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza indicati nel preavviso di rigetto;
ii) violazione dell’art. 31, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380/2001, degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 16/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, stante l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione-OMISSIS- del 13 settembre 2017, che aveva omesso di considerare che il mutamento di destinazione d’uso era stato condonato ai sensi della legge n. 326/2003, e che la semplice chiusura di una porta interna non potrebbe essere oggetto di sanzione demolitoria, né vi sarebbe stata alcuna variazione essenziale rilevante ai fini edilizi;
iii) violazione dell’art. 5, comma 1, lett. d) , n. 1, della legge regionale n. 16/2016, in quanto avrebbe dovuto essere accolta « la richiesta di sanatoria del predetto mutamento di destinazione d’uso di parte del piano seminterrato da ambiente di lavorazione ad abitazione civile » (pag. 9 del ricorso);
iv) violazione dell’art. 31, commi 1 e 2, dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, violazione della delibera di Giunta municipale n. 152 del 1° settembre 2017, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, essendo stata erroneamente applicata la sanzione pecuniaria con l’ordinanza-OMISSIS-/2018.
4. Il Comune di Sciacca si costituiva nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il T.a.r. per la Sicilia, con la gravata sentenza n. 1209 del 2023, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
6. Con ricorso in appello notificato il 7 novembre 2023 e depositato il 28 novembre 2023, il sig. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS- hanno impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 1209 del 2023, criticandone l’impianto motivazionale e riproponendo le censure dedotte in primo grado.
7. Gli appellanti, con memoria del 24 settembre 2025, hanno insistito nell’accoglimento del gravame e, con successiva memoria del 1° ottobre 2025, hanno rilevato di non aver più interesse al quarto motivo d’appello (per l’annullamento dell’ordinanza-OMISSIS- del 18 maggio 2018 di applicazione della sanzione pecuniaria).
8. Il Comune di Sciacca non si è costituito nel presente giudizio.
9. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare deve essere dichiarata la parziale improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente al quarto motivo di gravame, come dichiarato dagli appellanti con la menzionata memoria del 1° ottobre 2025.
11. Venendo quindi all’esame dei motivi d’appello, il secondo ed il terzo motivo di gravame, che ripropongono il secondo ed il terzo motivo del ricorso di primo grado, sono irricevibili per tardività della notifica, in quanto ogni profilo di asserita illegittimità dell’ordinanza di demolizione-OMISSIS- del 13 settembre 2017, notificata ai ricorrenti il 15 settembre 2017, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposto con ricorso avverso la suddetta ordinanza di demolizione (ricorso da notificare nel termine decadenziale di legge).
12. E’ invece fondato e deve essere quindi accolto il primo motivo d’appello, che ripropone il primo motivo del ricorso di primo grado, in quanto, a fronte della comunicazione del 21 febbraio 2018, circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, ed a fronte della memoria procedimentale presentata dagli istanti in data 11 marzo 2018, il Comune di Sciacca, con il gravato provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, nulla ha motivato, neppure sinteticamente, in ordine al mancato accoglimento delle ragioni esposte dai ricorrenti nella predetta memoria procedimentale, che oltretutto non è stata neppure indicata nel successivo provvedimento di rigetto (rimanendo quindi tamquam non esset ), in violazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
13. Pertanto, in accoglimento del primo motivo d’appello ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il primo motivo del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento, per vizi procedimentali, del gravato provvedimento del Comune di Sciacca, notificato il 21 aprile 2018, di rigetto della domanda di revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione-OMISSIS-/2017, fermi restando i successivi provvedimenti di competenza dell’amministrazione comunale in ordine alla predetta istanza.
14. In definitiva l’appello deve essere in parte dichiarato improcedibile (quarto motivo), in parte dichiarato irricevibile (secondo e terzo motivo) e in parte accolto (primo motivo), e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il primo motivo del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento, per vizi procedimentali, del gravato provvedimento del Comune di Sciacca, notificato il 21 aprile 2018, fermi restando i successivi provvedimenti di competenza dell’amministrazione comunale.
15. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1092/2023, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il primo motivo del ricorso di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, fermi restando i successivi provvedimenti di competenza dell’amministrazione comunale.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER GN, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
EL ZI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ZI | ER GN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.