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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3640/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3640/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. MASOTTI MAURO Parte_1
Per la Dott.ssa Vitiello Marcella per l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
Per nessuno Controparte_2
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto 3.12.24 del sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 7 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Masotti si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come da note conclusive
La Dott.ssa Vitiello impugnando tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto si riporta al contenuto dei propri scritti insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione ed in particolare all'eccepito difetto di giurisdizione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,05 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3640/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASOTTI MAURO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MASOTTI MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO
BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc la società conveniva in Parte_1
giudizio e l avanti all'intestato Tribunale Controparte_3 Controparte_1
impugnando la cartella esattoriale di pagamento n. 13720220005553136000 dell'importo di complessivi € 6.657,86, di cui € 6.651,98 di “Proventi beni del demanio anno 2021” ed € 5,88 per diritti di notifica.
Rassegnava in particolare le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, - Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale opposta per i gravi motivi indicati in narrativa, - Nel merito accogliere l'opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito vantato dall nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
conseguentemente annullare e/o comunque dichiarare inefficace la cartella esattoriale di pagamento opposta n. 13720220005553136000 dell'importo di complessivi € 6.657,86, notificata via PEC
pagina 3 di 7 dall agenzia di Rimini, in data 23.9.2022, con conseguente Controparte_4
accertamento che l e l' non hanno diritto a Controparte_5 Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società opponente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso spese forfettario, contributo C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
A sostegno dell'opposizione deduceva che la cartella esattoriale opposta era relativa alla richiesta di pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella già pagata da e riferita Parte_1
all'art. 8 del D.L. 5.10.1993, n.400, convertito con modifiche con L. 4.12.93, n.494, che stabilisce che
“A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento”. Secondo il e l tale norma sarebbe dovuta Controparte_6 Controparte_1
essere aggiornata e ragguagliata col D.L. 14.8.20, n.104, così come modificato con L. 13.10.20, n.126, che nella prima parte dell'art.4 ha previsto che “Dal 1° “gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500”.
Si costituiva in giudizio l eccependo in via pregiudiziale il difetto di Controparte_1
giurisdizione dovendo le materie oggetto della controversia ritenersi attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, la inammissibilità e tardività dell'opposizione per essere l'odierna opponente decaduta dalla possibilità di far valere le contestazioni nel merito non avendo impugnato la seconda richiesta di pagamento del il difetto di legittimazione passiva dell in CP_6 Controparte_1
quanto attività di competenza del ed in ogni caso l'infondatezza nel merito della pretesa. CP_6
Nessuno invece si costituiva per l' per cui ne veniva dichiarata la Controparte_4
contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
Ciò premesso deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione sollevata da parte opposta di difetto di giurisdizione.
A tal proposito sono ancora attuali le considerazioni svolte con l'ordinanza del 1.2.23 che, quindi, devono essere in questa sede definitivamente confermate.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, le controversie riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle concernenti diritti soggetti aventi un contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assuma cioè alcun rilievo la verifica del legittimo esercizio di poteri autoritativi da parte dell'amministrazione concedente, giacché in tale seconda evenienza la lite sarebbe pagina 4 di 7 invece attratta alla giurisdizione del G.A. (per tutte, da ultimo cfr. Cass. civ., SS.UU., 30 luglio 2020, n.
16459; id., 18 giugno 2020, n. 11867). Pertanto, le controversie concernenti le richieste di indennizzo per l'occupazione abusiva di un bene demaniale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relative a un rapporto privatistico tra l'amministrazione pubblica e il privato avente ad oggetto la proprietà del bene e non a un rapporto di tipo amministrativo, e questo anche nelle ipotesi in cui il privato abbia detenuto l'immobile in virtù di una precedente concessione ormai scaduta (cfr. Cass. civ., SS.UU., 15 maggio 2017, n. 11988; Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4383).
Nel caso che ci occupa l'opposizione scaturisce dall'iscrizione a ruolo dei crediti maturati derivanti da un'ispezione del 25/05/2021 presso un'area demaniale marittima in località Marina di Ravenna: in tale occasione il personale della Capitaneria di Porto di unitamente a personale tecnico CP_6
dell accertava e constatava l'occupazione abusiva di pubblico demanio Controparte_1
marittimo mediante il posizionamento, al di fuori dell'area in concessione e per una superficie complessiva di mq 1034, di n. 32 ombrelloni e 64 lettini, di pali in legno uniti da rete, di un deposito di lettini ed ombrelloni e di n. 6 pali per l'illuminazione.
Quanto alla eccepita inammissibilità e tardività dell'opposizione per essere l'odierna opponente decaduta dalla possibilità di far valere le contestazioni nel merito non avendo impugnato la seconda richiesta di pagamento del deve richiamarsi il principio secondo cui avverso la cartella deve CP_6
ritenersi consentito il rimedio di cui all'art. 615 cpc non avendo il debitore altro strumento processuale per difendersi dalla pretesa erariale, con la conseguenza che non sussiste alcuna preclusione in ordine alla possibilità di valutare nel merito la fondatezza della pretesa erariale.
Nel merito si rileva poi la legittimazione passiva dell in quanto titolare del bene Controparte_1
demaniale oggetto di causa e destinataria finale delle somme riscosse a titolo di indennità di occupazione. Sul punto deve essere preliminarmente data continuità al principio di diritto in base a cui, in generale, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale “sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto della opposizione” (Cass. Civ. Sez. I n. 17936/2003; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile
2001 n. 5277), dovendosi peraltro precisare che il destinatario della cartella di pagamento può convenire in giudizio l'Ente impositore o il Concessionario della riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del Concessionario della riscossione evocare in giudizio l'Ente impositore se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa (Cass., SS.UU., 16412 del 2007; successivamente, Cass. 22939/07, 476/08,
369/09, 15310/09, 2803/10, 1382/11, 14032/11, 1532/12, 16990/12, 21220/12, 10646/13, 9762/14,
pagina 5 di 7 10477/14, 97/15, 13331/13, 12746/14, 14125/16, 5474/17). Si tratta, in buona sostanza, di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo.
Ciò precisato quanto all'oggetto del giudizio deve rilevarsi che nel caso di specie non è in contestazione la sussistenza o meno della concessione demaniale marittima ma concerne la determinazione dell'indennizzo di cui all'art.8 del D.L. n.400/93 (convertito con modifiche con L.
494/93).
Ebbene, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni e pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dall'art. 8 del d.l. n. 400 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 494 del 1993) in misura pari ai canoni di concessione, con una maggiorazione del duecento o del cento per cento, la cui applicazione è automatica e disposta per legge con finalità sanzionatorie, per cui è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale del giudice fondata sulla maggiore o minore gravità della singola fattispecie
(Cass. 05/07/2017, n. 16491).
Infatti la Corte di Cassazione ha chiarito che «l'art. 8 del citato d.l. n. 400 del 1993. (applicabile a decorrere dal 1990, e quindi anche nel caso in esame) distingue gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi dalle utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, stabilendo che essi vengano determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del decreto (cioè pari al canone di concessione), maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento. Evidente è la natura sanzionatoria della misura, che distingue tra la posizione di chi occupa senza titolo il bene e chi, pur avendo un titolo concessorio, compie un utilizzo difforme del bene;
e la sanzione è giustamente più grave nel primo caso, caratterizzato, da un comportamento di maggiore rilievo antigiuridico. …”.
Il richiamo invece alla diposizione di cui art. 100 del D.L. n.104/20, convertito con L. n. 126/20 pare non essere pertinente alla fattispecie in esame in cui si discute di un indennizzo per un'occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo e non della misura del canone delle concessioni demaniali.
In definitiva l'opposizione merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ mod, avendo a riferimento i valori minimi attesa la natura documentale della causa e tenuto conto dell'attività processuale in concreto espletata (e dunque con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 Accoglie la domanda proposta da parte opponente e per l'effetto annullare e/o comunque dichiarare inefficace la cartella esattoriale di pagamento opposta n. 13720220005553136000 dell'importo di complessivi € 6.657,86, notificata via PEC dall' , agenzia di Rimini, Controparte_4 in data 23.9.2022, accertando e dichiarando che l' e l' Controparte_5 CP_1
non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società opponente per
[...]
la somma dedotta in lite.
Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in €
1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed iv.a.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 8 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3640/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. MASOTTI MAURO Parte_1
Per la Dott.ssa Vitiello Marcella per l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
Per nessuno Controparte_2
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto 3.12.24 del sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 7 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Masotti si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come da note conclusive
La Dott.ssa Vitiello impugnando tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto si riporta al contenuto dei propri scritti insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione ed in particolare all'eccepito difetto di giurisdizione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,05 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3640/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASOTTI MAURO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MASOTTI MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO
BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc la società conveniva in Parte_1
giudizio e l avanti all'intestato Tribunale Controparte_3 Controparte_1
impugnando la cartella esattoriale di pagamento n. 13720220005553136000 dell'importo di complessivi € 6.657,86, di cui € 6.651,98 di “Proventi beni del demanio anno 2021” ed € 5,88 per diritti di notifica.
Rassegnava in particolare le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, - Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale opposta per i gravi motivi indicati in narrativa, - Nel merito accogliere l'opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito vantato dall nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
conseguentemente annullare e/o comunque dichiarare inefficace la cartella esattoriale di pagamento opposta n. 13720220005553136000 dell'importo di complessivi € 6.657,86, notificata via PEC
pagina 3 di 7 dall agenzia di Rimini, in data 23.9.2022, con conseguente Controparte_4
accertamento che l e l' non hanno diritto a Controparte_5 Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società opponente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso spese forfettario, contributo C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
A sostegno dell'opposizione deduceva che la cartella esattoriale opposta era relativa alla richiesta di pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella già pagata da e riferita Parte_1
all'art. 8 del D.L. 5.10.1993, n.400, convertito con modifiche con L. 4.12.93, n.494, che stabilisce che
“A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento”. Secondo il e l tale norma sarebbe dovuta Controparte_6 Controparte_1
essere aggiornata e ragguagliata col D.L. 14.8.20, n.104, così come modificato con L. 13.10.20, n.126, che nella prima parte dell'art.4 ha previsto che “Dal 1° “gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500”.
Si costituiva in giudizio l eccependo in via pregiudiziale il difetto di Controparte_1
giurisdizione dovendo le materie oggetto della controversia ritenersi attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, la inammissibilità e tardività dell'opposizione per essere l'odierna opponente decaduta dalla possibilità di far valere le contestazioni nel merito non avendo impugnato la seconda richiesta di pagamento del il difetto di legittimazione passiva dell in CP_6 Controparte_1
quanto attività di competenza del ed in ogni caso l'infondatezza nel merito della pretesa. CP_6
Nessuno invece si costituiva per l' per cui ne veniva dichiarata la Controparte_4
contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
Ciò premesso deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione sollevata da parte opposta di difetto di giurisdizione.
A tal proposito sono ancora attuali le considerazioni svolte con l'ordinanza del 1.2.23 che, quindi, devono essere in questa sede definitivamente confermate.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, le controversie riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle concernenti diritti soggetti aventi un contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assuma cioè alcun rilievo la verifica del legittimo esercizio di poteri autoritativi da parte dell'amministrazione concedente, giacché in tale seconda evenienza la lite sarebbe pagina 4 di 7 invece attratta alla giurisdizione del G.A. (per tutte, da ultimo cfr. Cass. civ., SS.UU., 30 luglio 2020, n.
16459; id., 18 giugno 2020, n. 11867). Pertanto, le controversie concernenti le richieste di indennizzo per l'occupazione abusiva di un bene demaniale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relative a un rapporto privatistico tra l'amministrazione pubblica e il privato avente ad oggetto la proprietà del bene e non a un rapporto di tipo amministrativo, e questo anche nelle ipotesi in cui il privato abbia detenuto l'immobile in virtù di una precedente concessione ormai scaduta (cfr. Cass. civ., SS.UU., 15 maggio 2017, n. 11988; Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4383).
Nel caso che ci occupa l'opposizione scaturisce dall'iscrizione a ruolo dei crediti maturati derivanti da un'ispezione del 25/05/2021 presso un'area demaniale marittima in località Marina di Ravenna: in tale occasione il personale della Capitaneria di Porto di unitamente a personale tecnico CP_6
dell accertava e constatava l'occupazione abusiva di pubblico demanio Controparte_1
marittimo mediante il posizionamento, al di fuori dell'area in concessione e per una superficie complessiva di mq 1034, di n. 32 ombrelloni e 64 lettini, di pali in legno uniti da rete, di un deposito di lettini ed ombrelloni e di n. 6 pali per l'illuminazione.
Quanto alla eccepita inammissibilità e tardività dell'opposizione per essere l'odierna opponente decaduta dalla possibilità di far valere le contestazioni nel merito non avendo impugnato la seconda richiesta di pagamento del deve richiamarsi il principio secondo cui avverso la cartella deve CP_6
ritenersi consentito il rimedio di cui all'art. 615 cpc non avendo il debitore altro strumento processuale per difendersi dalla pretesa erariale, con la conseguenza che non sussiste alcuna preclusione in ordine alla possibilità di valutare nel merito la fondatezza della pretesa erariale.
Nel merito si rileva poi la legittimazione passiva dell in quanto titolare del bene Controparte_1
demaniale oggetto di causa e destinataria finale delle somme riscosse a titolo di indennità di occupazione. Sul punto deve essere preliminarmente data continuità al principio di diritto in base a cui, in generale, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale “sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto della opposizione” (Cass. Civ. Sez. I n. 17936/2003; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile
2001 n. 5277), dovendosi peraltro precisare che il destinatario della cartella di pagamento può convenire in giudizio l'Ente impositore o il Concessionario della riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del Concessionario della riscossione evocare in giudizio l'Ente impositore se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa (Cass., SS.UU., 16412 del 2007; successivamente, Cass. 22939/07, 476/08,
369/09, 15310/09, 2803/10, 1382/11, 14032/11, 1532/12, 16990/12, 21220/12, 10646/13, 9762/14,
pagina 5 di 7 10477/14, 97/15, 13331/13, 12746/14, 14125/16, 5474/17). Si tratta, in buona sostanza, di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo.
Ciò precisato quanto all'oggetto del giudizio deve rilevarsi che nel caso di specie non è in contestazione la sussistenza o meno della concessione demaniale marittima ma concerne la determinazione dell'indennizzo di cui all'art.8 del D.L. n.400/93 (convertito con modifiche con L.
494/93).
Ebbene, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni e pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dall'art. 8 del d.l. n. 400 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 494 del 1993) in misura pari ai canoni di concessione, con una maggiorazione del duecento o del cento per cento, la cui applicazione è automatica e disposta per legge con finalità sanzionatorie, per cui è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale del giudice fondata sulla maggiore o minore gravità della singola fattispecie
(Cass. 05/07/2017, n. 16491).
Infatti la Corte di Cassazione ha chiarito che «l'art. 8 del citato d.l. n. 400 del 1993. (applicabile a decorrere dal 1990, e quindi anche nel caso in esame) distingue gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi dalle utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, stabilendo che essi vengano determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del decreto (cioè pari al canone di concessione), maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento. Evidente è la natura sanzionatoria della misura, che distingue tra la posizione di chi occupa senza titolo il bene e chi, pur avendo un titolo concessorio, compie un utilizzo difforme del bene;
e la sanzione è giustamente più grave nel primo caso, caratterizzato, da un comportamento di maggiore rilievo antigiuridico. …”.
Il richiamo invece alla diposizione di cui art. 100 del D.L. n.104/20, convertito con L. n. 126/20 pare non essere pertinente alla fattispecie in esame in cui si discute di un indennizzo per un'occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo e non della misura del canone delle concessioni demaniali.
In definitiva l'opposizione merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ mod, avendo a riferimento i valori minimi attesa la natura documentale della causa e tenuto conto dell'attività processuale in concreto espletata (e dunque con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 Accoglie la domanda proposta da parte opponente e per l'effetto annullare e/o comunque dichiarare inefficace la cartella esattoriale di pagamento opposta n. 13720220005553136000 dell'importo di complessivi € 6.657,86, notificata via PEC dall' , agenzia di Rimini, Controparte_4 in data 23.9.2022, accertando e dichiarando che l' e l' Controparte_5 CP_1
non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società opponente per
[...]
la somma dedotta in lite.
Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in €
1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed iv.a.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 8 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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