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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4558/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti ORFEO ROBERTO e FARDIN BARBARA
ATTRICE
contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti MILANI ELENA e DARIO ANTONIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note autorizzate di precisazione delle conclusioni: “In via principale: respinte le domande avversarie, accertati e dichiarati, per le ragio- ni ed i motivi esposti in narrativa, i gravi vizi e/o difetti della prestazione imputabili alla parte convenuta ed il grave inadempimento di quest'ultima, dichiarare la risolu- Parte zione del contratto stipulato tra e statuendo che l'attrice nulla deve alla CP_1 convenuta in forza della prestazione eseguita e della fattura emessa da n. CP_1
01/1057 del 15.9.2022, e, per l'effetto del grave inadempimento, condannare
[...] al pagamento della somma di € 32.736,00, o quella diversa che sa- Controparte_1 rà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del dan- no patrimoniale.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni:
“In via principale e nel merito
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa, rigettarsi ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, e
Part
- accertare e dichiarare che ha correttamente adempiuto la Controparte_2 prestazione di verniciatura commissionata, secondo la regola dell'arte e
- accertare e dichiarare che il danno lamentato da causalmente riconduci- Pt_1 bile a fatto dell'attrice;
per l'effetto, in via riconvenzionale:
condannare l pagamento dell'importo di € 12.982,02 portato dalla fattura Pt_1
01/1057 del 15/9/2022 a titolo di corrispettivo della verniciatura correttamente ese- guita, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo
In via subordinata
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ridursi l'eventuale importo do- vuto alla minore somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Importo in ogni caso da compensarsi con quanto dovuto alla convenuta in via riconvenzionale.
In ogni caso
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 19.7.2023 evocava Parte_1 Part in giudizio avanti il Tribunale di Padova al fine di sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: accertati e dichiarati, per le ra- gioni ed i motivi esposti in narrativa, i gravi vizi e/o difetti della prestazione imputa- bili alla parte convenuta ed il grave inadempimento di quest'ultima, dichiarare la ri- Parte soluzione del contratto stipulato tra e e, per l'effetto, condannare CP_1 al pagamento della somma di € 32.736,00, o la diversa ac- Controparte_1 certata in corso di causa e ritenuta equa dal Giudice, a titolo di risarcimento del dan- no patrimoniale;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari”.
Con provvedimento del 6.9.2023 veniva rinviata d'ufficio la prima udienza al 21.12.2023 ad ore 9.00 ai sensi degli artt. 183 e 168 bis, c. 4 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta datata 10.10.2023 si costituiva in giudizio Part
contestando gli assunti attorei ed insistendo pertanto per Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti domande: “Ogni contraria istanza e/o domanda e/o ec- cezione respinta, In via principale e nel merito Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa, rigettarsi ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclu- sione, e - accertare e dichiarare che Ne. ha correttamente adem- Controparte_2 piuto la prestazione di verniciatura commissionata, secondo la regola dell'arte e - ac- certare e dichiarare che il danno lamentato da causalmente riconducibile a Pt_1 fatto dell'attrice; per l'effetto, in via riconvenzionale: condannare l paga- Pt_1 mento dell'importo di € 12.982,02 portato dalla fattura 01/1057 del 15/9/2022 a titolo di corrispettivo della verniciatura correttamente eseguita, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo In via subordinata Previo accerta- mento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, an- che parziale, della domanda attorea, ridursi l'eventuale importo dovuto alla minore somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Importo in ogni caso da compensarsi con quanto dovuto alla conve- nuta in via riconvenzionale. In ogni caso Spese di lite e compensi professionali inte- ramente rifusi.”
Con decreto del 24.10.2023 veniva confermata ex art. 171 bis c.p.c. l'udienza del 21.12.2023 e i relativi termini per le memorie integrative. Il patrocinio attoreo e quel- lo della convenuta provvedevano pertanto, nei termini, al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.: all'udienza del 21.12.2023, avanti alla dr.ssa Rubbis, le parti si ri- portavano ai propri scritti ed alle richieste istruttorie ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza in pari data il Tribunale, impregiudicata ogni altra istanza istruttoria, ammetteva le prove per testi richieste da entrambi i patrocini e fissava per la loro as- sunzione l'udienza del 7.5.2025 alle ore 10,30. In tale data venivano sentiti, per parte
- 3 - attrice, i testi e mentre per parte convenuta i sigg. Testimone_1 Testimone_2
ed : all'esito il patrocinio attoreo chiedeva di sentire Testimone_3 Testimone_4 gli ulteriori testi indicati in atti ed in subordine per la richiesta CTU mentre
contro
- parte chiedeva di fissarsi udienza di pc o, in caso di ammissione della perizia, di estenderne il quesito. Con ordinanza del 9.5.2024 il Giudice, ritenendo la causa suffi- cientemente istruita e quindi matura per la decisione, fissava udienza per la rimessio- ne in decisione per il 20.11.2025 alle ore 10 ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c..
L'attrice esponeva in citazione di avere intrattenuto una collaborazione commerciale Part decennale con – dal 2013 al 2023 – in base ad una sorta di Controparte_2 accordo-quadro di tipo verbale che a suo dire avrebbe commissionato un'unica tipo- logia di verniciatura di materia prima (la c.d. verniciatura solo su un lato, con punto di contatto) e che avrebbe altresì specificato espressamente trattarsi di materia prima da lavorare priva di area di scarto, pertanto da non modificare in sede di verniciatura (pag. 2 paragrafi centrali atto di citazione); , tuttavia, a pag. 1 ultime righe l'attrice Part aveva poi affermato di avere di volta in volta commissionato a e le singole ver- niciature;
- l'attrice affermava quindi che nel 2022 – per la fornitura oggetto di causa
- avrebbe commissionato la verniciatura impartendo le medesime prescrizioni di sempre (ovvero, a suo dire, una verniciatura completa solo su un lato del materiale, Part con punto di contatto sull'altro lato), ma che e avrebbe invece inopinatamente forato le estremità del materiale, rendendolo inutilizzabile ai fini di specifiche esi- genze attoree, pur trattandosi di materia prima destinata per definizione a successiva Part lavorazione;
- l'attrice quindi, qualificando la lavorazione di e come errata in- traprendeva il presente giudizio insistendo nelle precisate domande come in epigrafe.
Parte Segnatamente in atto di citazione parla di vizi e difetti della verniciatura (pag. 3 atto di citazione e conclusioni in via principale). Nella memoria integrativa, invece, introduceva una eccezione diversa, parlando di divergenza tra quanto ordinato (ma non produce gli ordini) e quanto realizzato, secondo l'utilitas del committente . Utili- tas che però non risulta aver mai segnalato all'appaltatrice.
Emerge in atti che , l'attrice con mail del 7/9/2022 sub doc. 06 aveva chiesto la ver- niciatura integrale su entrambi i lati, e ciò a differenza che nei precedenti rapporti commerciali – in cui, come ammesso dall'attrice, erano sempre state richieste lavora- zioni con punto di contatto (quindi verniciatura integrale del solo lato a vista); l'approssimazione della indicazione, nel contesto delle deduzioni difensive attoree, evidenzia un probabile fraintendimento tra le parti;
- peraltro, l'errore nell'impartire Parte le direttive, da parte dell'attrice, era determinato dal fatto che la stessa a pag. 2, righe 21 ss dell'atto di citazione ammetteva di non essere nemmeno consapevole del fatto che le normali procedure di verniciatura, per dare il prodotto verniciato su due lati, richiedono la foratura delle estremità ai fini dell'aggancio in sicurezza. Solo Parte tardivamente, a posteriori, aveva informato delle specifiche esigenze che ri-
- 4 - chiedevano di non operare scarti alle estremità, mentre nulla aveva segnalato sui di- segni consegnati e/o nelle mail di cui agli ordinativi.
Parte Pertanto la causa dell'errore di direttiva impartito da era rinvenibile nella cir- Parte costanza che la stessa (a pag. 4 citazione) aveva affermato “che in precedenza i lati non a vista erano stati verniciati senza bucare i profili”… con ciò dimostrando di non avere fino ad allora nemmeno compreso la differenza tra verniciatura su due lati (quella richiesta nel 2022) e verniciatura con punto di contatto (quella delle prece- denti diverse commesse).
Può ritenersi che la foratura dei profili – normale e corretta procedura di verniciatura
- era imputabile unicamente e direttamente alla condotta omissiva e negligente della committente in sede di ordine. In appalto è infatti onere della committente provare che l'appaltatrice abbia eseguito il lavoro violando le regole dell'arte e le prescrizioni impartite: nella fattispecie, le prescrizioni sono documentali (doc. 06) e sono state ri- spettate alla lettera (verniciatura su ambo i lati).
Documenti e corrispondenza intercorsa tra le parti provano essersi trattato per un ver- so di errate istruzioni da parte della committente, e per altro verso di gravi omissioni nelle istruzioni stesse, determinate dalla dichiarata ignoranza delle normali procedure di verniciatura.
- In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva il pagamento della lavorazione ese- guita secondo istruzioni attoree (verniciatura su due lati) e rimasta impagata.
Parte L'indicazione corretta che avrebbe dovuto fornire negli ordini, nei ddt o via mail, ivi compresa la mail del 7/09/2022, era la seguente: “Attenzione, materiale a misura finita con portata certificata, non forare (oppure: verniciare con punto di ap- Parte poggio)”. Al contrario, con la mail del 7/09/2022 ha chiesto di verniciare an- che i lati non a vista, senza altre prescrizioni. E nel ddt in questione ha omesso di se- gnalare il fatto che la misura fosse finita, laddove nel doc. 08, nel riquadro “descri- zione” indica solo L=4.000 mm, nulla evidenzia nei riquadri “annotazioni” o “aspetto Parte esteriore dei beni”. In ordine al dovere di segnalare, argomentava contraddi- cendosi a più riprese: prima afferma che “sugli ordini era indicato che il prodotto era da ritenersi finito […] stessa indicazione si rinviene in ogni ordine” (si veda pag. 2 righe 14 ss memoria n.1 attorea) poi afferma invece che “sin dal primo ordine era chiaro che i profilati fossero da intendersi finiti, così come veniva riportata la misu- ra” (pag. 3, ultima riga memoria attorea). L'attrice non ha prodotto alcuna indicazio- ne esplicita (non un solo ordine). A smentita dell'attrice produceva sub doc.09 CP_1 Parte gli ordini inviati da fin dal 2013, provando che ella non ha segnalato nemmeno Part una volta a e che i profili fossero a misura finita, soggetti a portata certificata, da non forare. Si è sempre limitata ad indicare la loro lunghezza (L=2000 mm, L=4.000 mm, L=6150 mm, L=6960 mm, etc) che era variabile anche per la medesi- ma tipologia di profilo, nient'affatto fissa, e ad indicare poi il peso ed il numero di
- 5 - barre, infine la colorazione da applicare di volta in volta (RAL 9003 SL, RAL 9002 SL, RAL 9010 646). Quanto alla qualifica data dall'attrice al doc. 12 [quale fantoma- tico “accordo quadro” intercorso in luogo e data non precisati, tra il 2012 ed il 2013, nell'ambito del quale le parti avrebbero convenuto di disciplinare – allora e per il proseguo - tutti i successivi rapporti, nonché di fornire addirittura una informativa- Parte quadro (data da “una volta per tutte”) in ordine alla lunghezza dei profili ed alla circostanza che questi sarebbero stati tutti a misura finita, soggetta a certificazio- ne e pertanto non modificabile;
Ne.Ce richiamava semplicemente la lettera del do- cumento, da cui non si rileva nulla della lettura pretesa da MPM, anzi, proprio il doc. 12 smentisce categoricamente la tesi attorea, così come anche il doc. 01 ex adverso richiamato. Infatti: -- la commessa sub 12 non è affatto una campionatura ma una commessa a pagamento, ai prezzi normalmente applicati all'epoca (nel doc. 12 non c'è traccia della dicitura “campionatura”, che è obbligatoria anche ai fini fiscali e di trasporto e che definisce il trasferimento gratuito (o comunque in esenzione da impo- ste) di beni appositamente contrassegnati come campioni;
-- non c'è riferimento, in tutto il doc. 12, all'ex adverso invocato accordo quadro che dovrebbe disciplinare tut- ti i rapporti tra le parti;
-- non c'è traccia, in tutto il doc. 12, dell'ex adverso citata specificazione secondo cui si tratterebbe di “materiale a misura finita e portata certi- ficata”: a ben guardare, piuttosto, nell'apposito riquadro “Annotazioni” presente in Parte calce ai ddt di , quest'ultima nulla segnala. Anzi: nella descrizione dei beni data Parte da nel riquadro dei ddt “Aspetto esteriore dei beni” è indicato in maniera spe- cifica e dettagliata solo il peso di ogni singolo prodotto (si veda ddt a pag. 5 del doc. 12). E' infatti il peso della materia prima, nella fattispecie sub doc. 12, ad essere si- gnificativo ed identificativo della stessa, anche nella formulazione del prezzo di ver- niciatura (si vedano le pagg. 1 e 4 del doc. 12, dove è applicato il costo unitario di 1,4
€/kg oltre iva, per 227,00 kg di peso complessivo). L'aspetto esteriore dei beni è let- Parte teralmente descritto da (si cita da doc. 12 pag. 4) “n. 62 barre L=2.000 mm”: lunghezza ben diversa da quella del materiale oggi in contestazione (4.000 mm) che parte attrice assume essere misura finita, sempre invariata nelle varie forniture e, a suo dire, indicata in 1.4.000 mm.-0/+10 mm. (pag. 2, righe 14-15 prima memoria at- torea). Nel doc. 12 (come in tutti gli ordini e tutti i ddt) non è presente alcun riferi- mento a misure finite, o a carichi certificati, specifici per un profilo piuttosto che per l'altro, proprio come si usa per tutta la materia prima in fase di lavorazione, quando è normalmente e fisiologicamente suscettibile di ulteriori modifiche (zone di scarto). - Parte
affermava, ulteriormente, che l'indicazione secondo cui il profilo va verniciato su tutti i lati e la misura deve intendersi finita “si rinviene in ogni ordine allorquando viene descritto il prodotto e la sua misura”, richiamando il proprio doc. 01: il doc. 01, tuttavia, non contiene alcun ordine (così come il doc. 12 non contiene affatto gli or- dini) ma solo fatture e ddt. Vi è di più: fatture e ddt attestano invece che le misure e le tipologie di profilo da verniciare sono le più disparate . I profili hanno infatti, di volta in volta, pesi e misure e codici completamente diversi e mai – non una sola vol- ta indicate come misure finite, ma semplicemente, a seconda dei casi “6800 mm,
- 6 - 4000 mm, 2100 mm, 720 mm, 1080 mm, 544 mm”, etc, come si vede nei docc. 01 e Part Parte 12 attorei e richiamava la fuorviante indicazione impartita da con la mail Part del 7/09/2022 sub doc. 06 (fascicolo e), dove l'attrice specifica per la prima ed unica volta che anche i lati non a vista devono essere verniciati e dove comunque manca ogni minimo riferimento alla misura finita del profilo o alla portata certificata: Parte
si limitava dedurre che “non corrisponde al vero” poiché vi sarebbe perfetta corrispondenza tra l'ordine oggetto di causa ed i precedenti…: ma nessun ordine pre- cedente veniva dimesso, contenente detta prescrizione.
Il teste , responsabile tecnico con competenze specifiche in materia confer- Tes_4 mava che “ al fine dell'aggancio e della movimentazione in sicurezza dei prodotti da verniciare, all'interno degli impianti, gli operatori addetti alla verniciatura procedono da sempre con la foratura delle estremità dei manufatti, quando il cliente commissio- ni la verniciatura su tutti i lati”, definendo detta procedura come indispensabile;
, nonché la normalità della presenza di zone di tolleranza in tutte le componenti di qualunque materia prima destinate/destinabili alla successiva lavorazione nei vari ambiti, salvo che l'interessato non specifichi l'eccezionalità, ovvero l'assenza di area di scarto. Si ribadisce non trattarsi, nella fattispecie, di prodotto finito, non modifica- bile, ma di materia prima, componentistica. Il teste inoltre, sentito sub cap. 7 confer- Parte mava l'articolato, ovvero che le commesse che si esibiscono (doc. 01 ) sono state tutte eseguite con verniciatura integrale del lato a vista e punto di contat- to/appoggio sul lato non a vista, ed aggiungeva: tranne l'ultima fornitura perché mi è stato chiesto di verniciare integralmente anche la parte non a vista”. Escludeva (cap. Parte 2 avversario) di avere ricevuto indicazioni da (fin dal 2013) relative alla misu- ra finita dei profilati, ed escludeva (cap. 7 avversario) che le commesse precedenti il settembre 2022 siano state eseguite con verniciatura integrale, anzi, ribadiva la pre- senza del punto di contatto e precisava “ciò non corrisponde a verniciatura”.
La dichiarazione delle teste , che afferma che fin dal 2013 le impor- Testimone_5 tantissime indicazioni sulla specificità del materiale sarebbero state date solo verbal- mente…si scontra e contraddice il fatto che per tutta la durata del rapporto la verni- ciatura è stata fatta solo su un lato (con punto di contatto), mentre solo per l'ultima fornitura è stata richiesta per iscritto l'integrale verniciatura (senza punto di appog- gio).
In risposta al capitolo 3), è significativo che la teste attorea ricordi di aver discusso fin dal 2013 della procedura di verniciatura che comporta l'apporto della foratu- Parte ra….mentre negli atti processuali ammette invece di non conoscere nemmeno detta procedura, di non aver mai considerato che potesse accadere l'impiego di detta lavorazione. Se la invece conosceva le procedure di foratura,….a maggior Tes_1 ragione nel momento in cui il suo ufficio – a differenza delle precedenti commesse – nel 2022 richiedeva la verniciatura su due lati doveva quantomeno ricordarsi di spe-
- 7 - cificare “attenzione non forare si tratta di misure finite, senza scarto” [informazione Parte solo a nota, non ai terzi].
Ne. ha provato con documenti ogni eccezione ed argomentazione svolta, ovve- CP_2 ro: i docc. da 01 a 05 provano la correttezza della procedura di verniciatura impiega-
Parte ta;
il doc. 06 prova la prescrizione impartita via mail da (verniciatura integrale, su due lati). Prescrizione incompatibile con la verniciatura per appoggio, con punto di contatto. Prescrizione che impone la verniciatura verticale, con aggancio a mezzo foratura;
il doc. 07 prova le corrette segnalazioni/informative che tutti i committenti sono onerati di formalizzare, essendo gli unici a conoscere le specifiche caratteristi- che del materiale da verniciare;
il doc. 08 smentisce che in sede di consegna del ma-
Parte teriale per cui è causa, abbia segnalato che le misure erano finite, prive di scar- to o soggette a certificazione;
il doc. 09 smentisce che in tutti i pregressi rapporti, in
Parte sede di ordine, abbia mai segnalato che le misure erano finite, prive di scarto o soggette a certificazione;
il doc. 10 prova la diversità delle precedenti commesse, ri- spetto a quella sub iudice (dato pacifico, posto che la stessa attrice dà atto che le pre- cedenti commesse erano state richieste con verniciatura di un solo lato); il doc. 11
Parte smentisce l'affermazione avversaria secondo cui avrebbe sempre chiesto di
Parte verniciare il lato non a vista;
il doc. 01 avversario (in particolare i ddt di )
Parte smentiscono che in tutti i rapporti pregressi, sede di consegna del materiale, abbia mai segnalato che le misure fossero finite, prive di scarto o soggette a certifica- zione;
il doc. 12 avversario smentisce la teoria della campionatura o dell'accordo quadro tra le parti.
Part E' dato pacifico – confermato da tutti i testi – che e ha verniciato tutte le prece- denti forniture non integralmente ma solo su un lato (infatti sul retro vi era un punto di contatto dovuto all'appoggio del materiale in piano) mentre la richiesta di verni- ciare entrambi i lati, l'unica richiesta in tal senso inviata dall'attrice, richiesta contra- ria alla verniciatura solo frontale e con punto di contatto (che anzi la esclude proprio) Parte è stata inviata da solo nel caso della fornitura di cui è causa.
Come da attestazioni e dichiarazioni tecniche prodotte in atti dalla convenuta, se un manufatto presenta il punto di appoggio non può considerarsi verniciato. La prescri- zione impartita dall'ing. (di verniciare entrambi i lati) è stata dato ignoran- Parte_3 do che ciò avrebbe inevitabilmente comportato la foratura. Perché non è possibile – materialmente e tecnicamente – verniciare integralmente con punto di contatto. la ri- chiesta scritta dell'ing. ha determinato la necessità di procedere con verni- Parte_3 ciatura con foratura: l'unico sistema di verniciatura in grado di rispondere alla richie- sta scritta di verniciare entrambi i lati.
Ne consegue che alcun inadempimento grave risulta imputabile alla convenuta con conseguente rigetto delle domande attoree.
- 8 - Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale va condannata l Pt_1 pagamento dell'importo di € 12.982,02 portato dalla fattura 01/1057 del 15/9/2022 a titolo di corrispettivo della verniciatura correttamente eseguita, oltre interessi morato- ri ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo
Consegue alla soccombenza la condanna alla rifusione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
condanna l pagamento dell'importo di € 12.982,02 portato dalla fattura Pt_1
01/1057 del 15/9/2022 a titolo di corrispettivo della verniciatura correttamente ese- guita, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo .
Condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite liqui- date in euro 5.077,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Padova, 2-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4558/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti ORFEO ROBERTO e FARDIN BARBARA
ATTRICE
contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti MILANI ELENA e DARIO ANTONIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note autorizzate di precisazione delle conclusioni: “In via principale: respinte le domande avversarie, accertati e dichiarati, per le ragio- ni ed i motivi esposti in narrativa, i gravi vizi e/o difetti della prestazione imputabili alla parte convenuta ed il grave inadempimento di quest'ultima, dichiarare la risolu- Parte zione del contratto stipulato tra e statuendo che l'attrice nulla deve alla CP_1 convenuta in forza della prestazione eseguita e della fattura emessa da n. CP_1
01/1057 del 15.9.2022, e, per l'effetto del grave inadempimento, condannare
[...] al pagamento della somma di € 32.736,00, o quella diversa che sa- Controparte_1 rà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del dan- no patrimoniale.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni:
“In via principale e nel merito
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa, rigettarsi ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, e
Part
- accertare e dichiarare che ha correttamente adempiuto la Controparte_2 prestazione di verniciatura commissionata, secondo la regola dell'arte e
- accertare e dichiarare che il danno lamentato da causalmente riconduci- Pt_1 bile a fatto dell'attrice;
per l'effetto, in via riconvenzionale:
condannare l pagamento dell'importo di € 12.982,02 portato dalla fattura Pt_1
01/1057 del 15/9/2022 a titolo di corrispettivo della verniciatura correttamente ese- guita, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo
In via subordinata
Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ridursi l'eventuale importo do- vuto alla minore somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Importo in ogni caso da compensarsi con quanto dovuto alla convenuta in via riconvenzionale.
In ogni caso
Spese di lite e compensi professionali interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 19.7.2023 evocava Parte_1 Part in giudizio avanti il Tribunale di Padova al fine di sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: accertati e dichiarati, per le ra- gioni ed i motivi esposti in narrativa, i gravi vizi e/o difetti della prestazione imputa- bili alla parte convenuta ed il grave inadempimento di quest'ultima, dichiarare la ri- Parte soluzione del contratto stipulato tra e e, per l'effetto, condannare CP_1 al pagamento della somma di € 32.736,00, o la diversa ac- Controparte_1 certata in corso di causa e ritenuta equa dal Giudice, a titolo di risarcimento del dan- no patrimoniale;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari”.
Con provvedimento del 6.9.2023 veniva rinviata d'ufficio la prima udienza al 21.12.2023 ad ore 9.00 ai sensi degli artt. 183 e 168 bis, c. 4 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta datata 10.10.2023 si costituiva in giudizio Part
contestando gli assunti attorei ed insistendo pertanto per Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti domande: “Ogni contraria istanza e/o domanda e/o ec- cezione respinta, In via principale e nel merito Previo accertamento dei fatti esposti in narrativa, rigettarsi ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclu- sione, e - accertare e dichiarare che Ne. ha correttamente adem- Controparte_2 piuto la prestazione di verniciatura commissionata, secondo la regola dell'arte e - ac- certare e dichiarare che il danno lamentato da causalmente riconducibile a Pt_1 fatto dell'attrice; per l'effetto, in via riconvenzionale: condannare l paga- Pt_1 mento dell'importo di € 12.982,02 portato dalla fattura 01/1057 del 15/9/2022 a titolo di corrispettivo della verniciatura correttamente eseguita, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo In via subordinata Previo accerta- mento dei fatti esposti in narrativa e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, an- che parziale, della domanda attorea, ridursi l'eventuale importo dovuto alla minore somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Importo in ogni caso da compensarsi con quanto dovuto alla conve- nuta in via riconvenzionale. In ogni caso Spese di lite e compensi professionali inte- ramente rifusi.”
Con decreto del 24.10.2023 veniva confermata ex art. 171 bis c.p.c. l'udienza del 21.12.2023 e i relativi termini per le memorie integrative. Il patrocinio attoreo e quel- lo della convenuta provvedevano pertanto, nei termini, al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.: all'udienza del 21.12.2023, avanti alla dr.ssa Rubbis, le parti si ri- portavano ai propri scritti ed alle richieste istruttorie ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza in pari data il Tribunale, impregiudicata ogni altra istanza istruttoria, ammetteva le prove per testi richieste da entrambi i patrocini e fissava per la loro as- sunzione l'udienza del 7.5.2025 alle ore 10,30. In tale data venivano sentiti, per parte
- 3 - attrice, i testi e mentre per parte convenuta i sigg. Testimone_1 Testimone_2
ed : all'esito il patrocinio attoreo chiedeva di sentire Testimone_3 Testimone_4 gli ulteriori testi indicati in atti ed in subordine per la richiesta CTU mentre
contro
- parte chiedeva di fissarsi udienza di pc o, in caso di ammissione della perizia, di estenderne il quesito. Con ordinanza del 9.5.2024 il Giudice, ritenendo la causa suffi- cientemente istruita e quindi matura per la decisione, fissava udienza per la rimessio- ne in decisione per il 20.11.2025 alle ore 10 ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c..
L'attrice esponeva in citazione di avere intrattenuto una collaborazione commerciale Part decennale con – dal 2013 al 2023 – in base ad una sorta di Controparte_2 accordo-quadro di tipo verbale che a suo dire avrebbe commissionato un'unica tipo- logia di verniciatura di materia prima (la c.d. verniciatura solo su un lato, con punto di contatto) e che avrebbe altresì specificato espressamente trattarsi di materia prima da lavorare priva di area di scarto, pertanto da non modificare in sede di verniciatura (pag. 2 paragrafi centrali atto di citazione); , tuttavia, a pag. 1 ultime righe l'attrice Part aveva poi affermato di avere di volta in volta commissionato a e le singole ver- niciature;
- l'attrice affermava quindi che nel 2022 – per la fornitura oggetto di causa
- avrebbe commissionato la verniciatura impartendo le medesime prescrizioni di sempre (ovvero, a suo dire, una verniciatura completa solo su un lato del materiale, Part con punto di contatto sull'altro lato), ma che e avrebbe invece inopinatamente forato le estremità del materiale, rendendolo inutilizzabile ai fini di specifiche esi- genze attoree, pur trattandosi di materia prima destinata per definizione a successiva Part lavorazione;
- l'attrice quindi, qualificando la lavorazione di e come errata in- traprendeva il presente giudizio insistendo nelle precisate domande come in epigrafe.
Parte Segnatamente in atto di citazione parla di vizi e difetti della verniciatura (pag. 3 atto di citazione e conclusioni in via principale). Nella memoria integrativa, invece, introduceva una eccezione diversa, parlando di divergenza tra quanto ordinato (ma non produce gli ordini) e quanto realizzato, secondo l'utilitas del committente . Utili- tas che però non risulta aver mai segnalato all'appaltatrice.
Emerge in atti che , l'attrice con mail del 7/9/2022 sub doc. 06 aveva chiesto la ver- niciatura integrale su entrambi i lati, e ciò a differenza che nei precedenti rapporti commerciali – in cui, come ammesso dall'attrice, erano sempre state richieste lavora- zioni con punto di contatto (quindi verniciatura integrale del solo lato a vista); l'approssimazione della indicazione, nel contesto delle deduzioni difensive attoree, evidenzia un probabile fraintendimento tra le parti;
- peraltro, l'errore nell'impartire Parte le direttive, da parte dell'attrice, era determinato dal fatto che la stessa a pag. 2, righe 21 ss dell'atto di citazione ammetteva di non essere nemmeno consapevole del fatto che le normali procedure di verniciatura, per dare il prodotto verniciato su due lati, richiedono la foratura delle estremità ai fini dell'aggancio in sicurezza. Solo Parte tardivamente, a posteriori, aveva informato delle specifiche esigenze che ri-
- 4 - chiedevano di non operare scarti alle estremità, mentre nulla aveva segnalato sui di- segni consegnati e/o nelle mail di cui agli ordinativi.
Parte Pertanto la causa dell'errore di direttiva impartito da era rinvenibile nella cir- Parte costanza che la stessa (a pag. 4 citazione) aveva affermato “che in precedenza i lati non a vista erano stati verniciati senza bucare i profili”… con ciò dimostrando di non avere fino ad allora nemmeno compreso la differenza tra verniciatura su due lati (quella richiesta nel 2022) e verniciatura con punto di contatto (quella delle prece- denti diverse commesse).
Può ritenersi che la foratura dei profili – normale e corretta procedura di verniciatura
- era imputabile unicamente e direttamente alla condotta omissiva e negligente della committente in sede di ordine. In appalto è infatti onere della committente provare che l'appaltatrice abbia eseguito il lavoro violando le regole dell'arte e le prescrizioni impartite: nella fattispecie, le prescrizioni sono documentali (doc. 06) e sono state ri- spettate alla lettera (verniciatura su ambo i lati).
Documenti e corrispondenza intercorsa tra le parti provano essersi trattato per un ver- so di errate istruzioni da parte della committente, e per altro verso di gravi omissioni nelle istruzioni stesse, determinate dalla dichiarata ignoranza delle normali procedure di verniciatura.
- In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva il pagamento della lavorazione ese- guita secondo istruzioni attoree (verniciatura su due lati) e rimasta impagata.
Parte L'indicazione corretta che avrebbe dovuto fornire negli ordini, nei ddt o via mail, ivi compresa la mail del 7/09/2022, era la seguente: “Attenzione, materiale a misura finita con portata certificata, non forare (oppure: verniciare con punto di ap- Parte poggio)”. Al contrario, con la mail del 7/09/2022 ha chiesto di verniciare an- che i lati non a vista, senza altre prescrizioni. E nel ddt in questione ha omesso di se- gnalare il fatto che la misura fosse finita, laddove nel doc. 08, nel riquadro “descri- zione” indica solo L=4.000 mm, nulla evidenzia nei riquadri “annotazioni” o “aspetto Parte esteriore dei beni”. In ordine al dovere di segnalare, argomentava contraddi- cendosi a più riprese: prima afferma che “sugli ordini era indicato che il prodotto era da ritenersi finito […] stessa indicazione si rinviene in ogni ordine” (si veda pag. 2 righe 14 ss memoria n.1 attorea) poi afferma invece che “sin dal primo ordine era chiaro che i profilati fossero da intendersi finiti, così come veniva riportata la misu- ra” (pag. 3, ultima riga memoria attorea). L'attrice non ha prodotto alcuna indicazio- ne esplicita (non un solo ordine). A smentita dell'attrice produceva sub doc.09 CP_1 Parte gli ordini inviati da fin dal 2013, provando che ella non ha segnalato nemmeno Part una volta a e che i profili fossero a misura finita, soggetti a portata certificata, da non forare. Si è sempre limitata ad indicare la loro lunghezza (L=2000 mm, L=4.000 mm, L=6150 mm, L=6960 mm, etc) che era variabile anche per la medesi- ma tipologia di profilo, nient'affatto fissa, e ad indicare poi il peso ed il numero di
- 5 - barre, infine la colorazione da applicare di volta in volta (RAL 9003 SL, RAL 9002 SL, RAL 9010 646). Quanto alla qualifica data dall'attrice al doc. 12 [quale fantoma- tico “accordo quadro” intercorso in luogo e data non precisati, tra il 2012 ed il 2013, nell'ambito del quale le parti avrebbero convenuto di disciplinare – allora e per il proseguo - tutti i successivi rapporti, nonché di fornire addirittura una informativa- Parte quadro (data da “una volta per tutte”) in ordine alla lunghezza dei profili ed alla circostanza che questi sarebbero stati tutti a misura finita, soggetta a certificazio- ne e pertanto non modificabile;
Ne.Ce richiamava semplicemente la lettera del do- cumento, da cui non si rileva nulla della lettura pretesa da MPM, anzi, proprio il doc. 12 smentisce categoricamente la tesi attorea, così come anche il doc. 01 ex adverso richiamato. Infatti: -- la commessa sub 12 non è affatto una campionatura ma una commessa a pagamento, ai prezzi normalmente applicati all'epoca (nel doc. 12 non c'è traccia della dicitura “campionatura”, che è obbligatoria anche ai fini fiscali e di trasporto e che definisce il trasferimento gratuito (o comunque in esenzione da impo- ste) di beni appositamente contrassegnati come campioni;
-- non c'è riferimento, in tutto il doc. 12, all'ex adverso invocato accordo quadro che dovrebbe disciplinare tut- ti i rapporti tra le parti;
-- non c'è traccia, in tutto il doc. 12, dell'ex adverso citata specificazione secondo cui si tratterebbe di “materiale a misura finita e portata certi- ficata”: a ben guardare, piuttosto, nell'apposito riquadro “Annotazioni” presente in Parte calce ai ddt di , quest'ultima nulla segnala. Anzi: nella descrizione dei beni data Parte da nel riquadro dei ddt “Aspetto esteriore dei beni” è indicato in maniera spe- cifica e dettagliata solo il peso di ogni singolo prodotto (si veda ddt a pag. 5 del doc. 12). E' infatti il peso della materia prima, nella fattispecie sub doc. 12, ad essere si- gnificativo ed identificativo della stessa, anche nella formulazione del prezzo di ver- niciatura (si vedano le pagg. 1 e 4 del doc. 12, dove è applicato il costo unitario di 1,4
€/kg oltre iva, per 227,00 kg di peso complessivo). L'aspetto esteriore dei beni è let- Parte teralmente descritto da (si cita da doc. 12 pag. 4) “n. 62 barre L=2.000 mm”: lunghezza ben diversa da quella del materiale oggi in contestazione (4.000 mm) che parte attrice assume essere misura finita, sempre invariata nelle varie forniture e, a suo dire, indicata in 1.4.000 mm.-0/+10 mm. (pag. 2, righe 14-15 prima memoria at- torea). Nel doc. 12 (come in tutti gli ordini e tutti i ddt) non è presente alcun riferi- mento a misure finite, o a carichi certificati, specifici per un profilo piuttosto che per l'altro, proprio come si usa per tutta la materia prima in fase di lavorazione, quando è normalmente e fisiologicamente suscettibile di ulteriori modifiche (zone di scarto). - Parte
affermava, ulteriormente, che l'indicazione secondo cui il profilo va verniciato su tutti i lati e la misura deve intendersi finita “si rinviene in ogni ordine allorquando viene descritto il prodotto e la sua misura”, richiamando il proprio doc. 01: il doc. 01, tuttavia, non contiene alcun ordine (così come il doc. 12 non contiene affatto gli or- dini) ma solo fatture e ddt. Vi è di più: fatture e ddt attestano invece che le misure e le tipologie di profilo da verniciare sono le più disparate . I profili hanno infatti, di volta in volta, pesi e misure e codici completamente diversi e mai – non una sola vol- ta indicate come misure finite, ma semplicemente, a seconda dei casi “6800 mm,
- 6 - 4000 mm, 2100 mm, 720 mm, 1080 mm, 544 mm”, etc, come si vede nei docc. 01 e Part Parte 12 attorei e richiamava la fuorviante indicazione impartita da con la mail Part del 7/09/2022 sub doc. 06 (fascicolo e), dove l'attrice specifica per la prima ed unica volta che anche i lati non a vista devono essere verniciati e dove comunque manca ogni minimo riferimento alla misura finita del profilo o alla portata certificata: Parte
si limitava dedurre che “non corrisponde al vero” poiché vi sarebbe perfetta corrispondenza tra l'ordine oggetto di causa ed i precedenti…: ma nessun ordine pre- cedente veniva dimesso, contenente detta prescrizione.
Il teste , responsabile tecnico con competenze specifiche in materia confer- Tes_4 mava che “ al fine dell'aggancio e della movimentazione in sicurezza dei prodotti da verniciare, all'interno degli impianti, gli operatori addetti alla verniciatura procedono da sempre con la foratura delle estremità dei manufatti, quando il cliente commissio- ni la verniciatura su tutti i lati”, definendo detta procedura come indispensabile;
, nonché la normalità della presenza di zone di tolleranza in tutte le componenti di qualunque materia prima destinate/destinabili alla successiva lavorazione nei vari ambiti, salvo che l'interessato non specifichi l'eccezionalità, ovvero l'assenza di area di scarto. Si ribadisce non trattarsi, nella fattispecie, di prodotto finito, non modifica- bile, ma di materia prima, componentistica. Il teste inoltre, sentito sub cap. 7 confer- Parte mava l'articolato, ovvero che le commesse che si esibiscono (doc. 01 ) sono state tutte eseguite con verniciatura integrale del lato a vista e punto di contat- to/appoggio sul lato non a vista, ed aggiungeva: tranne l'ultima fornitura perché mi è stato chiesto di verniciare integralmente anche la parte non a vista”. Escludeva (cap. Parte 2 avversario) di avere ricevuto indicazioni da (fin dal 2013) relative alla misu- ra finita dei profilati, ed escludeva (cap. 7 avversario) che le commesse precedenti il settembre 2022 siano state eseguite con verniciatura integrale, anzi, ribadiva la pre- senza del punto di contatto e precisava “ciò non corrisponde a verniciatura”.
La dichiarazione delle teste , che afferma che fin dal 2013 le impor- Testimone_5 tantissime indicazioni sulla specificità del materiale sarebbero state date solo verbal- mente…si scontra e contraddice il fatto che per tutta la durata del rapporto la verni- ciatura è stata fatta solo su un lato (con punto di contatto), mentre solo per l'ultima fornitura è stata richiesta per iscritto l'integrale verniciatura (senza punto di appog- gio).
In risposta al capitolo 3), è significativo che la teste attorea ricordi di aver discusso fin dal 2013 della procedura di verniciatura che comporta l'apporto della foratu- Parte ra….mentre negli atti processuali ammette invece di non conoscere nemmeno detta procedura, di non aver mai considerato che potesse accadere l'impiego di detta lavorazione. Se la invece conosceva le procedure di foratura,….a maggior Tes_1 ragione nel momento in cui il suo ufficio – a differenza delle precedenti commesse – nel 2022 richiedeva la verniciatura su due lati doveva quantomeno ricordarsi di spe-
- 7 - cificare “attenzione non forare si tratta di misure finite, senza scarto” [informazione Parte solo a nota, non ai terzi].
Ne. ha provato con documenti ogni eccezione ed argomentazione svolta, ovve- CP_2 ro: i docc. da 01 a 05 provano la correttezza della procedura di verniciatura impiega-
Parte ta;
il doc. 06 prova la prescrizione impartita via mail da (verniciatura integrale, su due lati). Prescrizione incompatibile con la verniciatura per appoggio, con punto di contatto. Prescrizione che impone la verniciatura verticale, con aggancio a mezzo foratura;
il doc. 07 prova le corrette segnalazioni/informative che tutti i committenti sono onerati di formalizzare, essendo gli unici a conoscere le specifiche caratteristi- che del materiale da verniciare;
il doc. 08 smentisce che in sede di consegna del ma-
Parte teriale per cui è causa, abbia segnalato che le misure erano finite, prive di scar- to o soggette a certificazione;
il doc. 09 smentisce che in tutti i pregressi rapporti, in
Parte sede di ordine, abbia mai segnalato che le misure erano finite, prive di scarto o soggette a certificazione;
il doc. 10 prova la diversità delle precedenti commesse, ri- spetto a quella sub iudice (dato pacifico, posto che la stessa attrice dà atto che le pre- cedenti commesse erano state richieste con verniciatura di un solo lato); il doc. 11
Parte smentisce l'affermazione avversaria secondo cui avrebbe sempre chiesto di
Parte verniciare il lato non a vista;
il doc. 01 avversario (in particolare i ddt di )
Parte smentiscono che in tutti i rapporti pregressi, sede di consegna del materiale, abbia mai segnalato che le misure fossero finite, prive di scarto o soggette a certifica- zione;
il doc. 12 avversario smentisce la teoria della campionatura o dell'accordo quadro tra le parti.
Part E' dato pacifico – confermato da tutti i testi – che e ha verniciato tutte le prece- denti forniture non integralmente ma solo su un lato (infatti sul retro vi era un punto di contatto dovuto all'appoggio del materiale in piano) mentre la richiesta di verni- ciare entrambi i lati, l'unica richiesta in tal senso inviata dall'attrice, richiesta contra- ria alla verniciatura solo frontale e con punto di contatto (che anzi la esclude proprio) Parte è stata inviata da solo nel caso della fornitura di cui è causa.
Come da attestazioni e dichiarazioni tecniche prodotte in atti dalla convenuta, se un manufatto presenta il punto di appoggio non può considerarsi verniciato. La prescri- zione impartita dall'ing. (di verniciare entrambi i lati) è stata dato ignoran- Parte_3 do che ciò avrebbe inevitabilmente comportato la foratura. Perché non è possibile – materialmente e tecnicamente – verniciare integralmente con punto di contatto. la ri- chiesta scritta dell'ing. ha determinato la necessità di procedere con verni- Parte_3 ciatura con foratura: l'unico sistema di verniciatura in grado di rispondere alla richie- sta scritta di verniciare entrambi i lati.
Ne consegue che alcun inadempimento grave risulta imputabile alla convenuta con conseguente rigetto delle domande attoree.
- 8 - Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale va condannata l Pt_1 pagamento dell'importo di € 12.982,02 portato dalla fattura 01/1057 del 15/9/2022 a titolo di corrispettivo della verniciatura correttamente eseguita, oltre interessi morato- ri ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo
Consegue alla soccombenza la condanna alla rifusione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
condanna l pagamento dell'importo di € 12.982,02 portato dalla fattura Pt_1
01/1057 del 15/9/2022 a titolo di corrispettivo della verniciatura correttamente ese- guita, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo .
Condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite liqui- date in euro 5.077,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Padova, 2-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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