Articolo 12 della Legge 7 giugno 2000, n. 150
Articolo 11Articolo 13
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28 giugno 2000
Art. 12. Piano di comunicazione 1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, che e' approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Una copia del piano approvato e' trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si veda la precedente nota all'art. 6.
Entrata in vigore il 28 giugno 2000
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