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28 giugno 2000
28 giugno 2000
Art. 12. Piano di comunicazione 1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, che e' approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Una copia del piano approvato e' trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si veda la precedente nota all'art. 6.
2. Una copia del piano approvato e' trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si veda la precedente nota all'art. 6.
Commentari • 3
- 1. Misure per la riduzione dei costi della politicaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2007 · 1.3173693
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 21/07/2016, n. 40Provvedimento: […] Quanto all'argomentazione dei deducenti circa il fatto che “nel contratto era stabilito il ricevimento del pubblico per almeno 260 giornate/uomo l'anno "destinato ad operare presso l'Ufficio Tributi" e pertanto, l'espletamento dell'incarico non avrebbe potuto esplicarsi diversamente”, si è già detto che i richiamati art. 6 e 12 della legge n. 150/2000 qualificano espressamente il ricevimento del pubblico come attività ordinaria che ogni pubblica amministrazione è tenuta svolgere a mezzo delle proprie “strutture e servizi” nonché del proprio “personale”. […]Leggi di più...
- ricevimento pubblico·
- danno erariale·
- art. 6-bis DLgs 165/01·
- Regolamento comunale·
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- invito a dedurre