TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, n.q. di erede di , rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'Avv.to NN AR
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: assegno-pensione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2023, , n.q. di erede di Parte_1
, ha convenuto in giudizio , esponendo che: il coniuge, Persona_1 CP_2 dipendente del Comune di Santa Ninfa, collocato in pensione dal 24.03.2009, era titolare di pensione di inabilità al 100% n. 0702948 con decorrenza dall'1.4.2009, nonché percettore di indennità di accompagnamento;
che, in relazione agli anni 2007-2009, antecedenti al pensionamento, egli aveva richiesto al Comune l'erogazione dell'Assegno Parte_2 per il Nucleo Familiare (ANF); che, ai sensi del D.L. 69/1988, il nucleo familiare del sig. rientrava nella categoria “nucleo familiare senza figli con uno dei coniugi Per_1 inabile”, con conseguente applicazione della tabella 21C ai fini della a quantificazione dell'ANF; che il Comune, tuttavia, aveva erroneamente applicato la tabella 21A, prevista per nuclei senza figli e senza componenti inabili e che soltanto con Determinazione n. 13 dell'1.2.2012 l'ente riconosceva l'errore, procedendo alla liquidazione delle differenze dovute per un importo pari ad € 627,57, accreditato il 07.02.2012; che, ciononostante, per la liquidazione dell'ANF per il periodo successivo al pensionamento del sig. Per_1
applicava nuovamente la tabella 21A invece della tabella 21C. CP_2
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto: “ritenere e dichiarare che la signora Parte_1
, erede universale del signor , ha diritto al ricalcolo
[...] Persona_1 dell'ANF come quantificato dalla tabella 21C in quanto nucleo familiare con persona inabile;
ritenere e dichiarare che il signor aveva diritto a tale beneficio fin dal Per_1
2009, data del pensionamento;
ritenere e dichiarare che sulle somme dovute dovranno calcolarsi gli interessi e la svalutazione come per legge. Con vittoria di spese, compensi ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_2 rigetto. In particolare, l' , in via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione CP_1 del diritto alla corresponsione degli arretrati relativi a periodi precedenti all'1.7.2011; nel merito ha dedotto di aver corrisposto gli importi dovuti a titolo di assegni per il nucleo familiare (ANF), nei limiti della prescrizione (a decorrere quindi decorrere dall'1.7.2011) corrisposti tramite cedolino di giugno 2014. L'Ente ha infine dedotto che il trattamento di famiglia spettante alla ricorrente, quale titolare di pensione di reversibilità, non può essere riconosciuto sulla base dell'inabilità del proprio dante causa, essendo tale beneficio attribuibile al coniuge superstite solo in caso di accertata inabilità al proficuo lavoro e previa presentazione di apposita domanda telematica corredata dal modello SS3 per l'invio a visita medica.
Pag. 2 di 5 La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*
Il ricorso è parzialmente fondato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di ad Parte_1 ottenere il ricalcolo dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) spettante a Per_1
, suo dante causa iure successionis, a decorrere dalla data del pensionamento di
[...] quest'ultimo (24.3.2009), con applicazione della tabella 21C prevista per nuclei familiari senza figli con coniuge inabile, con conseguente condanna di alla corresponsione CP_2 delle differenze dovute.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione sollevata da , secondo cui il trattamento di CP_2 famiglia de quo non spetterebbe alla ricorrente, quale titolare di pensione di reversibilità, in quanto ella non potrebbe giovarsi della inabilità del proprio dante causa.
Deve infatti osservarsi che la ricorrente ha agito non per ottenere gli ANF in proprio, bensì quale erede del sig. sicché la questione posta da non è pertinente rispetto Per_1 CP_2 all'oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, è incontestato che il sig. avesse diritto alla Persona_1 corresponsione dell'ANF nella misura di € 51,12, sin dalla data del pensionamento
(24.3.2009) come indicato dalla ricorrente ( cfr. doc. 6 e 7), riservato ai richiedenti con nucleo familiare composto da persona inabile al lavoro.
Occorre verificare l'esatto adempimento da parte di rispetto alla prestazione dedotta. CP_2
Tale onere è stato in gran parte assolto dall'Ente convenuto.
Costituendosi in giudizio, ha esposto il conteggio degli importi dovuti quantificati in CP_2
€ 306,80 annui (tenuto conto del rateo mensile di € 51,12 richiesto) e di quanto già corrisposto, ammontante a circa € 238,00 annui, sulla base dell'errato importo di € 39,77 in precedenza applicato (cfr. memoria documento lavorazione lotto) CP_2
Pag. 3 di 5 Se ne trae una differenza dovuta, a partire da luglio 2011, di € 397, 60, importo corrispondente con quanto esposto nel cedolino di giugno 2014 (cfr. doc. importo anf erogati e redditi-. SC ) alla voce “arretrati netto a.c. arretrati netto a .p.”, CP_2 rispetto al quale la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla effettiva percezione delle somme ivi esposte, la quale si è limitata rivendicare il ricalcolo degli importi dovuti dalla data del pensionamento del coniuge (24.03.2009) (cfr. note del
23.09.2024).
Rispetto alle differenze dovute per il periodo che va dal 24 marzo 2009 al 30.6.2011, occorre vagliare la eccezione di prescrizione sollevata da . CP_2
L'eccezione è parzialmente fondata.
Viene in rilievo l'art. 23 del D.P.R. n. 797/1955, secondo cui: “il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il periodo di lavoro. La prescrizione è interrotta dalla richiesta scritta all' o all'Ispettorato del lavoro”. CP_2
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo è costituito dalla richiesta di rettifica e ricalcolo del 6.2.2014 (cfr. doc. 6, ricorso), sicché deve ritenersi prescritto il diritto della ricorrente al ricalcolo degli ANF per il periodo antecedente al 06.02.2009.
Pertanto, va condannato al pagamento delle differenze dovute per il periodo CP_2
24.03.2009 -30.6.2011, pari a € 402,08 corrispondente alla differenza tra l'importo dovuto applicando la tabella 21C (€ 51,13) e quanto già percepito in base alla tabella 21A (€
25,82) (v. cedolini 2009, 2010 e 2011, all. memoria ), oltre interessi legali dal dovuto CP_2 al saldo effettivo, ridotta in ragione dell'accoglimento parziale della lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_2 tenuto conto del valore della lite (parametrata al decisum) applicando i parametri minimi in
Pag. 4 di 5 considerazione dell'accoglimento parziale della pretesa, con distrazione in favore dell'avv.to NN AR dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso,
− accerta il diritto di , n.q. di erede di , al Parte_1 Persona_1 ricalcolo dell'assegno per il nucleo familiare spettante al dante causa per il periodo
24.3.2009 -30.6.2011;
− condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 402,08, CP_2 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
− condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 332,00, oltre CP_2 rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv.to
NN AR, antistatario.
Così deciso in Sciacca, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Leonardo IC
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, n.q. di erede di , rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'Avv.to NN AR
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: assegno-pensione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2023, , n.q. di erede di Parte_1
, ha convenuto in giudizio , esponendo che: il coniuge, Persona_1 CP_2 dipendente del Comune di Santa Ninfa, collocato in pensione dal 24.03.2009, era titolare di pensione di inabilità al 100% n. 0702948 con decorrenza dall'1.4.2009, nonché percettore di indennità di accompagnamento;
che, in relazione agli anni 2007-2009, antecedenti al pensionamento, egli aveva richiesto al Comune l'erogazione dell'Assegno Parte_2 per il Nucleo Familiare (ANF); che, ai sensi del D.L. 69/1988, il nucleo familiare del sig. rientrava nella categoria “nucleo familiare senza figli con uno dei coniugi Per_1 inabile”, con conseguente applicazione della tabella 21C ai fini della a quantificazione dell'ANF; che il Comune, tuttavia, aveva erroneamente applicato la tabella 21A, prevista per nuclei senza figli e senza componenti inabili e che soltanto con Determinazione n. 13 dell'1.2.2012 l'ente riconosceva l'errore, procedendo alla liquidazione delle differenze dovute per un importo pari ad € 627,57, accreditato il 07.02.2012; che, ciononostante, per la liquidazione dell'ANF per il periodo successivo al pensionamento del sig. Per_1
applicava nuovamente la tabella 21A invece della tabella 21C. CP_2
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto: “ritenere e dichiarare che la signora Parte_1
, erede universale del signor , ha diritto al ricalcolo
[...] Persona_1 dell'ANF come quantificato dalla tabella 21C in quanto nucleo familiare con persona inabile;
ritenere e dichiarare che il signor aveva diritto a tale beneficio fin dal Per_1
2009, data del pensionamento;
ritenere e dichiarare che sulle somme dovute dovranno calcolarsi gli interessi e la svalutazione come per legge. Con vittoria di spese, compensi ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_2 rigetto. In particolare, l' , in via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione CP_1 del diritto alla corresponsione degli arretrati relativi a periodi precedenti all'1.7.2011; nel merito ha dedotto di aver corrisposto gli importi dovuti a titolo di assegni per il nucleo familiare (ANF), nei limiti della prescrizione (a decorrere quindi decorrere dall'1.7.2011) corrisposti tramite cedolino di giugno 2014. L'Ente ha infine dedotto che il trattamento di famiglia spettante alla ricorrente, quale titolare di pensione di reversibilità, non può essere riconosciuto sulla base dell'inabilità del proprio dante causa, essendo tale beneficio attribuibile al coniuge superstite solo in caso di accertata inabilità al proficuo lavoro e previa presentazione di apposita domanda telematica corredata dal modello SS3 per l'invio a visita medica.
Pag. 2 di 5 La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*
Il ricorso è parzialmente fondato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di ad Parte_1 ottenere il ricalcolo dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) spettante a Per_1
, suo dante causa iure successionis, a decorrere dalla data del pensionamento di
[...] quest'ultimo (24.3.2009), con applicazione della tabella 21C prevista per nuclei familiari senza figli con coniuge inabile, con conseguente condanna di alla corresponsione CP_2 delle differenze dovute.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione sollevata da , secondo cui il trattamento di CP_2 famiglia de quo non spetterebbe alla ricorrente, quale titolare di pensione di reversibilità, in quanto ella non potrebbe giovarsi della inabilità del proprio dante causa.
Deve infatti osservarsi che la ricorrente ha agito non per ottenere gli ANF in proprio, bensì quale erede del sig. sicché la questione posta da non è pertinente rispetto Per_1 CP_2 all'oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, è incontestato che il sig. avesse diritto alla Persona_1 corresponsione dell'ANF nella misura di € 51,12, sin dalla data del pensionamento
(24.3.2009) come indicato dalla ricorrente ( cfr. doc. 6 e 7), riservato ai richiedenti con nucleo familiare composto da persona inabile al lavoro.
Occorre verificare l'esatto adempimento da parte di rispetto alla prestazione dedotta. CP_2
Tale onere è stato in gran parte assolto dall'Ente convenuto.
Costituendosi in giudizio, ha esposto il conteggio degli importi dovuti quantificati in CP_2
€ 306,80 annui (tenuto conto del rateo mensile di € 51,12 richiesto) e di quanto già corrisposto, ammontante a circa € 238,00 annui, sulla base dell'errato importo di € 39,77 in precedenza applicato (cfr. memoria documento lavorazione lotto) CP_2
Pag. 3 di 5 Se ne trae una differenza dovuta, a partire da luglio 2011, di € 397, 60, importo corrispondente con quanto esposto nel cedolino di giugno 2014 (cfr. doc. importo anf erogati e redditi-. SC ) alla voce “arretrati netto a.c. arretrati netto a .p.”, CP_2 rispetto al quale la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla effettiva percezione delle somme ivi esposte, la quale si è limitata rivendicare il ricalcolo degli importi dovuti dalla data del pensionamento del coniuge (24.03.2009) (cfr. note del
23.09.2024).
Rispetto alle differenze dovute per il periodo che va dal 24 marzo 2009 al 30.6.2011, occorre vagliare la eccezione di prescrizione sollevata da . CP_2
L'eccezione è parzialmente fondata.
Viene in rilievo l'art. 23 del D.P.R. n. 797/1955, secondo cui: “il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il periodo di lavoro. La prescrizione è interrotta dalla richiesta scritta all' o all'Ispettorato del lavoro”. CP_2
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo è costituito dalla richiesta di rettifica e ricalcolo del 6.2.2014 (cfr. doc. 6, ricorso), sicché deve ritenersi prescritto il diritto della ricorrente al ricalcolo degli ANF per il periodo antecedente al 06.02.2009.
Pertanto, va condannato al pagamento delle differenze dovute per il periodo CP_2
24.03.2009 -30.6.2011, pari a € 402,08 corrispondente alla differenza tra l'importo dovuto applicando la tabella 21C (€ 51,13) e quanto già percepito in base alla tabella 21A (€
25,82) (v. cedolini 2009, 2010 e 2011, all. memoria ), oltre interessi legali dal dovuto CP_2 al saldo effettivo, ridotta in ragione dell'accoglimento parziale della lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_2 tenuto conto del valore della lite (parametrata al decisum) applicando i parametri minimi in
Pag. 4 di 5 considerazione dell'accoglimento parziale della pretesa, con distrazione in favore dell'avv.to NN AR dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso,
− accerta il diritto di , n.q. di erede di , al Parte_1 Persona_1 ricalcolo dell'assegno per il nucleo familiare spettante al dante causa per il periodo
24.3.2009 -30.6.2011;
− condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 402,08, CP_2 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
− condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 332,00, oltre CP_2 rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv.to
NN AR, antistatario.
Così deciso in Sciacca, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Leonardo IC
Pag. 5 di 5