Art. 12-bis. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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4 aprile 2001
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29 dicembre 2002
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- 1. CGCE, n. C-518/06, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 28/04/2009Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 28 aprile 2009 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato — Assicurazione responsabilità civile auto — Artt. 43 CE e 49 CE — Direttiva 92/49/CEE — Normativa nazionale che impone alle imprese di assicurazione l'obbligo di contrarre — Restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi — Protezione sociale delle vittime di incidenti stradali — Proporzionalità — Libertà tariffaria delle imprese di assicurazioni — Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine» Nella causa C-518/06, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 20 dicembre 2006, Commissione delle Comunità …Leggi di più...
- controllo prezzi·
- protezione sociale·
- proporzionalità·
- assicurazione responsabilità civile auto·
- art. 49 CE·
- art. 43 CE·
- libertà di prestazione di servizi·
- obbligo di contrarre·
- libertà di stabilimento·
- direttiva 92/49/CEE
- 2. TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 08/04/2014, n. 7087Provvedimento: N. 08740/2006 REG.RIC. N. 07087/2014 REG.PROV.PRES. N. 08740/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 8740 del 2006, proposto da: Soc Assimar Sas Ag Gen Napoli Axa Ass Pa (LL Angelo), rappresentata e difesa dagli avv. Ferdinando Scotto, Felice Laudadio, con domicilio eletto presso GI RC EZ in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; contro Isvap - Ist. Vig. Assic.Ni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Longo, Nicola Gentile, Massimiliano Scalise, con domicilio eletto presso Antonio …Leggi di più...