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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/06/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2880/2017 Reg. Gen. e vertente tra
- con sede in Messina, in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore, P.IVA. , elettivamente domiciliata in Messina, via Giordano P.IVA_1
Bruno, 116, presso lo studio degli Avv.ti Tommasa Pergolizzi e Alfonso Maria Parisi,
che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
– attrice –
E
- , nata a [...] il ventotto agosto 1959, C.F.: Controparte_1
, e , nata a [...] l'undici ottobre C.F._1 Controparte_2
1966, C.F.: elettivamente domiciliate in Messina, Via del C.F._2
1
Bufalo 7, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Papa, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
- , in persona Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, C.F.: , elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Messina, Via T. Cannizzaro isol. 276 n. 16 bis, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Maimone Ansaldo Patti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuti –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, Parte_1 [...]
, e il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
esponendo che:
- la società attrice esercita attività di ristorazione e bar in Messina, CP_3
angolo via Ettore Lombardo pellegrino, 11, presso i locali siti al pianterreno, che fanno parte del Condominio di is. 156, concessi in locazione dalle proprietarie CP_3
e Controparte_1 Controparte_2
- nel corso dell'anno 2012, si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua nell'immobile locato dalla società attrice, a causa di una cattiva manutenzione degli impianti comuni da parte del convenuto;
CP_3
- per la gravità delle infiltrazioni, l'attrice procedeva, a proprie spese, a sostituire la colonna condominiale di scarico del locale, lato ingresso e la colonna CP_3
Co esterna, in prossimità del numero civico 46 della medesima;
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- nonostante gli interventi, le infiltrazioni si aggravavano, divenendo delle fuoriuscite di liquame, all'interno e all'esterno del locale;
- per la gravità della situazione e per gli ulteriori interventi, l'attrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina, nei confronti del CP_3
convenuto;
- all'esito del procedimento cautelare, veniva ordinata alla parte convenuta l'esecuzione dei lavori di riparazione della rete fognaria del CP_3
- l'assemblea condominiale, con riferimento alla spesa di euro 845,00, sostenuta negli anni 2012-2013 dall'attrice per riparare le colonne di scarico condominiali, aveva riconosciuto il dovuto rimborso all'unanimità;
- non veniva posto in essere alcun intervento correttivo, né da parte del convenuto, né da parte delle convenute proprietarie, sollecitate a tutelare CP_3
lo stato e la sicurezza dell'immobile di proprietà;
- per la persistenza delle infiltrazioni, l'attrice si rivolgeva ad una ditta specializzata nella lavorazione del legno, che riscontrava – a seguito di sopralluogo tecnico – la necessità di eseguire lavori nei locali, tra i quali l'intervento di smontaggio della pedana, il ripristino del battiscopa, la sostituzione delle porte dell'immobile;
- la società attrice aveva già commissionato a privati le opere di ripristino degli ambienti della cucina, deteriorati a causa delle infiltrazioni;
- l'attrice aveva sostenuto delle spese per le opere di disinfestazione;
- nell'anno 2016, nei locali condotti dalla società attrice e, in particolare, nella zona delle cucine, venivano effettuati due interventi di ripristino dell'impianto elettrico, danneggiato a causa delle infiltrazioni d'acqua;
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- a causa del danneggiamento dell'impianto elettrico, gli elettrodomestici in uso alla società attrice subivano dei danni, riguardanti, in particolare, il fabbricatore del ghiaccio a raffreddamento ad acqua, l'unità condensatrice del banco gelateria nonché
il sistema di gestione cassa;
- il guasto degli elettrodomestici determinava una perdita di prodotti da consumo che sono stati riacquistati, per esigenze di continuità dell'attività;
- nonostante la comunicazione tempestiva al Condominio e alle proprietarie dell'immobile dei danni subiti, non venivano effettuati degli interventi di riparazione;
- i suddetti danni da infiltrazione d'acqua provenivano da un'area che ricade sulle parti comuni condominiali;
- le proprietarie dell'immobile, congiuntamente al , sono CP_3
responsabili ai sensi dell'art. 1578 c.c., in quanto non si sono attivate per la messa in sicurezza del ripristino degli impianti fognari danneggiati;
- a causa dei fenomeni atmosferici di carattere straordinario avvenuti nell'anno
2014 e per la mancata manutenzione da parte della pubblica amministrazione, si verificava un rigonfiamento del marciapiede antistante il locale condotto dall'attrice,
che comportava allagamenti e ristagno di acqua meteorica, che determinava la necessità di ulteriori interventi manutentivi da parte dell'attrice, per eliminare le infiltrazioni sul marciapiede.
Tutto ciò premesso, la società attrice chiedeva:
- di dichiarare la responsabilità del is. 156, per i Controparte_3
danni da infiltrazione, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.;
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- di dichiarare la responsabilità di e ai sensi Controparte_1 Controparte_2
dell'art. 1578 c.c., oltre che per la violazione degli obblighi contrattuali;
- di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno ammontante in euro 21.710,00, o altra somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali;
- di dichiarare la responsabilità di e per aver Controparte_1 Controparte_2
omesso di sollecitare la pubblica amministrazione a riparare il danno subito dal marciapiede antistante i locali di loro proprietà in Messina, CP_3
- di dichiarare la responsabilità di e per aver Controparte_1 Controparte_2
omesso di intervenire per ripristinare lo stato del marciapiede antistante i locali di loro proprietà;
- di condannare le convenute in solido, al risarcimento del danno da CP_1
liquidarsi nella somma di euro 10.669,00, o in altra somma determinata in corso di causa.
Si costituivano in giudizio e le quali Controparte_1 Controparte_2
contestavano soltanto i lavori di manutenzione eseguiti sull'immobile negli anni 2012-
2013 e chiedevano il rigetto delle domande attoree;
in subordine, chiedevano di essere manlevate o di agire in rivalsa nei confronti del convenuto. CP_3
Si costituiva, altresì, il is. 156, Messina, che Controparte_3
chiedeva il rigetto delle domande attoree.
In particolare, il convenuto, con memoria del 6 marzo 2019, CP_3
dichiarava di aver stipulato, in data 2 novembre 2018, il contratto d'appalto con la ditta
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N.G. S.r.l., cui affidava i lavori di potenziamento degli impianti di smaltimento, statuiti all'esito del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Con istanza depositata in data 8 ottobre 2019, la chiedeva Parte_1
l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. nei confronti di Controparte_1
e per la mancata contestazione da parte delle convenute del diritto Controparte_2
vantato dall'attrice nei loro confronti e delle somme richieste.
Con ordinanza del 25 luglio 2022, il Giudice disponeva la condanna in solido,
ex art. 186 bis c.p.c., di e al pagamento della somma Controparte_2 Controparte_1
di euro 10.669,00 in favore della società Parte_1
Parte attrice, da ultimo con note del 6 giugno 2025, dichiarava di rinunciare alle domande, all'azione ed al giudizio nei confronti di e Controparte_1 [...]
ferma restando la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del CP_2
Condominio convenuto.
All'udienza, svoltasi in modalità cartolare, del 13 giugno 2025, le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-
legge 2 marzo 2024 n. 56.
Preliminarmente, a seguito della rinuncia alle domande ed all'azione spiegate dalla società attrice nei confronti delle convenute e , Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve dichiararsi l'estinzione del giudizio nel rapporto tra la
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e e , non occorrendo l'accettazione di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
quest'ultime (Cass. 1386/2020 e 33761/2019).
Deve essere accolta, invece, la domanda attorea nei confronti del CP_3
convenuto.
In proposito, occorre premettere che la responsabilità per i danni cagionati all'immobile a seguito di infiltrazioni d'acqua deve essere sussunta nel disposto di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danno da cose in custodia.
In particolare, secondo la giurisprudenza, ormai consolidatasi (Cass. S.U.
20943/2022), la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda, non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente, il fondamento della stessa
è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo e giurisprudenziale comporta peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia perché egli dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (fra le tante, Cass.
20427/2008).
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Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova del danno all'immobile condotto dalla società attrice e della sua derivazione causale dalla cosa rientrante nella sfera di controllo del . CP_3
Invero, con la relazione peritale in atti, il consulente tecnico ha effettuato delle indagini sui tombini interni dell'androne e al vano contatori del , per CP_3
verificarne l'efficienza.
Il c.t.u. ha, in particolare, appurato la funzionalità della condotta fognaria realizzata dal all'esito del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., CP_3
evidenziando, però, che “i pozzetti risultavano ancora intasati, nonostante gli
interventi realizzati dal , pertanto lo scrivente, congiuntamente alle CP_3
rispettive parti, hanno spostato le indagini al di fuori della rete fognaria condominiale,
e più esattamente nel pozzetto esterno all'androne dello stesso e al CP_3
pozzetto ubicato all'incrocio tra la Via U. Bassi e la Via Pellegrino”.
Il c.t.u. ha proceduto, quindi, all'espurgo dei pozzetti, per comprendere la causa del suddetto intasamento, accertando che “lo stato di occlusione della conduttura
comunale in resina con diametro di circa 60 cm (sicuramente di epoca successiva alla
realizzazione del fabbricato datato 1950-1960), passante per la Via U. Bassi, dovuto
soprattutto alla presenza di calcificazioni e di materiale di vario genere, generando
l'impedimento del normale deflusso e funzionamento delle acque provenienti dal
Condominio”.
Il consulente ha, in particolare, accertato il collegamento diretto tra i due pozzetti esterni introducendo delle sonde “dal pozzetto fronte androne condominio,
percorrendo la conduttura fognante comunale nella Via U. Bassi, fino ad arrivare al
pozzetto ubicato tra la via U. Bassi e la Via Pellegrino”.
Inoltre, il c.t.u. ha effettuato un ulteriore accertamento con microcamera all'interno della botola ubicata nella via E.L. Pellegrino, fronte palazzo ed è CP_4
emerso che “al di sotto della stessa Via E.L. Pellegrino, insisteva un vecchio cunettone,
profondo oltre 3,00 mt, nel quale potevano confluire le acque di scarico,
probabilmente provenienti dal lato monte, ma non c'era l'assoluta certezza per il tratto
interessato nella Via U. Bassi […]”.
Il c.t.u., poi, al fine di verificare la struttura delle condotte fognarie e visionarne lo stato di fatto, ha ottenuto da parte dell' l'autorizzazione per accedere CP_5
fisicamente all'interno del pozzetto, sulla via Pellegrino.
Dagli accertamenti, “è emersa la presenza di una testata con parete chiusa in
mattoni pieni dalla base del pozzetto fino alla base del cunettone, oltre a n. 2
diramazioni alla base sempre del cunettone con arrivo di acque di scarico”.
Il c.t.u., verificato che la condotta fognaria in resina nella via U. Bassi, con pozzetto all'incrocio della via Pellegrino, era completamente intasata, ha domandato al e all' dove il Condominio poteva allacciarsi per confluire Controparte_6 CP_5
con efficacia gli scarichi provenienti dallo stesso.
Sul punto, il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha risposto specificando che “il pozzetto più indicato per realizzare un allaccio fognario efficiente
è quello posto in via Ettore Lombardo Pellegrino di fronte edificio ed Eurospar. CP_4
L'allaccio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni di ”. CP_7
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Il c.t.u. ha, inoltre, precisato che, nelle varie indagini eseguite sui luoghi, sono stati espletati degli espurghi sia nel “pozzetto all'incrocio tra la Via U. Bassi e la Via
Pellegrino, da parte dell' , sia all'interno del pozzetto prospiciente l'ingresso del CP_5
. Nel secondo caso si è riscontrato che nello stesso pozzetto di scarico, CP_3
fuori l'androne del , confluivano anche altre acque di scarico, con CP_3
tubazioni ubicate sopra la condotta di scarico del . Tale incremento di CP_3
carico di liquidi aumenta la portata d'acqua mista all'interno del pozzetto, esterno
all'ingresso del , già sacrificato per l'occlusione della condotta fognaria CP_3
comunale”.
Da ciò, il consulente tecnico ha desunto che “se la condotta fognaria comunale
ubicata nella Via U. Bassi, fosse stata sempre costante nel defluire con regolarità i
flussi provenienti dal tratto che fuoriesce dal , e non solo, non si sarebbero CP_3
riscontrati problemi di alcuna natura”.
In particolare, il c.t.u. ha notato che, nella fase di espurgo effettuato dal pozzetto comunale all'incrocio tra la via U. Bassi e la via E. L. Pellegrino, “il flusso proveniente
dalla condotta fognaria condominiale, confluiva regolarmente nel pozzetto esterno
all'androne condominiale, e si incanalava lievemente verso la conduttura fognaria
principale sulla Via U. Bassi. Quando si interrompeva l'azione d'espurgo, il flusso in
minima parte ritornava leggermente indietro, per il principio dei vasi comunicanti”.
Il consulente, quindi, ha ritenuto opportuno, per ciò che concerne lo scarico esterno al , per evitare ulteriori intasamenti all'interno dell'area CP_3
condominiale e dei locali di “programmare lo studio per la realizzazione di CP_8
una nuova condotta fognaria esterna, con giusta pendenza, che diparte dal pozzetto
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esterno all'androne, attraversa la Via U. Bassi, per poi confluire, nella parte finale,
all'interno del pozzetto ubicato nella Via E. Pellegrino”.
In conclusione, il consulente tecnico, all'esito delle indagini, ha appurato che
“l'origine causale dei danni provocati all'interno dei locali della è Pt_1
indubbiamente attribuibile allo stato di occlusione del tratto della conduttura
comunale esistente, passante nella Via U. Bassi fronte , dovuta alla Controparte_3
presenza di acque miste con calcificazioni e materiale di vario genere (bottiglie di
plastica, stracci, oli, ecc.), che ha comportato l'impedimento del normale deflusso e
funzionamento delle acque provenienti dal […]. La gestione della rete CP_3
mista per tutti gli interventi necessari al ripristino della normale funzionalità della
condotta comunale è in forza all ”. CP_9
In altri termini, il consulente, all'esito del suo attento esame sulle condutture fognarie, sia interne che esterne, ha accertato che la responsabilità dei danni prodotti all'immobile condotto dalla società attrice è, innanzitutto, dell' , in quanto CP_5
custode delle condutture fognarie, non correttamente manutenute.
Ciò detto, il c.t.u., continuando ad articolare il percorso argomentativo in modo assolutamente dettagliato, esaustivo e convincente, perché fondato su rigorose e puntuali verifiche, ha individuato anche la corresponsabilità del nella CP_3
causazione dei danni all'immobile per cui è causa.
Infatti, ha specificato che la concausa dei danni lamentati dalla società Pt_1
“è dovuta anche all'iniziale sottodimensionamento della condotta condominiale”.
Ebbene, posto che, per eliminare i fenomeni di infiltrazione d'acqua, il ha dato mandato alla per la realizzazione di una condotta CP_3 CP_10
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dimensionata, il consulente, sul punto, ha precisato che i lavori di dimensionamento della condotta non sono stati del tutto completati per problemi tecnico-strutturali, non imputabili al . CP_3
Tuttavia, il consulente ha riscontrato che, a seguito dei lavori di dimensionamento della conduttura, anche se non completati, “[…] l'intera tubazione
condominiale risultava funzionante dai pozzetti ubicati nel cortiletto interno, fino
all'innesto nel pozzetto ubicato fuori l'androne del e prova ne è che ad CP_3
oggi, nonostante i pozzetti siano quasi sempre del tutto intasati, non si sono registrati
nuovi allagamenti dopo la bomba d'acqua dell'8/08/2020”.
Ciò dimostra che il convenuto, nel momento in cui ha dimensionato CP_3
la condotta condominiale, ha in parte eliminato i fenomeni di infiltrazione d'acqua,
prima certamente sussistenti ed allo stesso, per quanto detto, imputabili.
Peraltro, il consulente ha individuato un'altra anomalia della condotta condominiale, riguardante “l'innesto delle acque miste…che confluiscono, mediante una braga, all'interno della condotta fognaria condominiale, anziché confluire in un pozzetto separato ispezionabile”, indicando la soluzione a tale ulteriore problema, al fine di evitare nuovi danni all'interno del locale detenuto dalla società . Pt_1
Pertanto, il condominio, per i danni da infiltrazione lamentati dall'attrice, è
indubbiamente corresponsabile, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con l' nella CP_5
causazione degli stessi, in quanto custode delle condutture condominiali.
Con riferimento alla determinazione dei danni, il c.t.u. ha dettagliatamente accertato e quantificato le somme necessarie per l'eliminazione dei danni provocati all'immobile condotto dalla articolandoli per come segue: euro 3.050,00 Parte_1
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per ripristini vari presso il locale;
euro 2.000,00 per il ripristino della pedana e del battiscopa;
euro 2.501,00 per la sostituzione delle porte del locale;
euro 1.252,00 per il ripristino degli ambienti cucina;
euro 109,80 ed euro 219,60 per servizi di disinfestazione;
euro 500,00, 1.500,00 e 3.946,70 per ripristini e sostituzione della linea elettrica di alimentazione del bancone bar, cucina e sala.
Con riguardo alle altre voci dei pretesi danni, riguardanti -per euro 1.150,46 e
524,60- il fabbricatore di ghiaccio e unità condensatrice aria, -per euro 1.600,46- gli ingredienti e prodotti di gelateria e -per euro 2.200,88- il display LCD e tre stampanti,
il consulente ha sottolineato l'impossibilità di accertare il danno eventualmente arrecato, non essendo stato possibile visionare i materiali danneggiati, neppure attraverso documentazione fotografica.
Posto che tale ultime voci di danno non possono essere considerate, in mancanza di adeguata prova, devono essere liquidate in favore della società convenuta, invece,
quelle prima elencate, che si ritengono congrue perché specificamente verificate dal consulente ed anche in ragione del fatto che non sono state specificamente contestate dal convenuto. CP_3
Pertanto, il convenuto, quale responsabile in solido, ai sensi CP_3
dell'art. 2055 c.c., deve essere condannato al risarcimento dei danni cagionati alla società convenuta, nella misura di euro 15.079,10. Su tale somma vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
Ai fini dell'eventuale esercizio, in separata sede, del diritto di regresso contro l' , il concorso di colpa del Condominio deve essere determinato nella misura CP_5
del 30 %, in considerazione della maggiore gravità della condotta colpevole
13
dell e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, per come CP_5
chiaramente desumibili dalla richiamata consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese del giudizio, nei rapporti tra la ed il Parte_1 Controparte_3
is. 156, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
[...]
Le spese del giudizio, nei rapporti tra la e e Parte_1 Controparte_1 [...]
devono essere compensate per intero, in considerazione dell'esito del CP_2
giudizio.
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_3
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio nel rapporto processuale tra la e e Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
Condanna il is. 156, Messina, così come Controparte_3
rappresentato, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore della
[...]
della somma di euro 15.079,10, oltre interessi al tasso legale dalla domanda Parte_1
sino al soddisfo.
Compensa per intero le spese processuali nel rapporto tra la e Parte_1
e . Controparte_1 Controparte_2
Condanna il al pagamento, in favore della delle CP_3 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 2.540,50 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
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Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del . CP_3
Messina, 14 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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