Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2020, proposto da Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Francesco Vagnucci, Jacopo D'Auria, Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, Andrea Ciardo, Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Lecce, piazza S. Oronzo;
Ministero dello Sviluppo Economico, Agcom - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituiti in giudizio ;
per l'annullamento
dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Carovigno n. 68 del 4 maggio 2020, con cui è stato disposto il divieto di sperimentare, installare e diffondere sul territorio comunale impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata da IARC, dando mandato agli uffici comunali di esprimere parere negativo alla modifica o installazione di impianti stazioni radio base con tecnologia 5G;
di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la nota del 4 maggio 2020 indirizzata ai gestori con i quali viene chiesto loro di prestare garanzia formale con assunzione di responsabilità sotto i profili civili e penali, circa la certa assenza di alcun rischio per la salute e incolumità pubblica dall'esposizione a campi elettro magnetici da radio frequenze generati da stazioni radio base per la telefonica mobile ed i protocolli di comunicazione adottanti le frequenze c.d. “5G”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno e de. Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EN RB e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe Telecom s.p.a. ha impugnato l’ordinanza n. 68 del 4 maggio 2020 con cui il Sindaco del comune di Carovigno, in dichiarata applicazione del principio di precauzione, ha vietato a chiunque la sperimentazione o installazione del 5 G sul territorio comunale, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer , dando mandato agli uffici comunali di esprimere parere negativo alla modica o installazione di impianti stazioni radio base con tecnologia 5G sul territorio comunale.
La ricorrente ha avversato anche la nota comunale del 4 maggio 2020, indirizzata ai gestori, con i quali viene chiesto di prestare garanzia formale con assunzione di responsabilità sotto i profili civili e penali, circa la certa assenza di rischi per la salute e l’incolumità pubblica derivanti dall’esposizione a campi magnetici da radio frequenze generate da impianti 5G.
La società ricorrente, operatore di telecomunicazione e gestore il servizio di telefonia fissa e mobile sull’intero territorio nazionale, dichiara di avere acquisito in esito allo svolgimento di apposita asta pubblica, unitamente ad altre compagnie telefoniche, il diritto d’uso esclusivo nazionale delle radiofrequenze per l’avvio dei sistemi 5G (5th generation), il nuovo standard tecnologico di telefonia mobile e cellulare. I soggetti aggiudicatari delle frequenze hanno assunto specifici obblighi di copertura, rispetto ai quali hanno quindi pianificato interventi di installazione e modifica degli impianti esistenti sul territorio.
Tanto premesso la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento assunto per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, evidenziando che il divieto impugnato preclude alla società di eseguire gli interventi necessari ad implementare la propria rete mobile e, a monte, di effettuare le attività di pianificazione e programmazione, e quindi a rispettare gli obblighi di copertura imposti dal MISE e dall’Agcom e dalle normative volte a potenziare le infrastrutture di telecomunicazione.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 191 del TFUE. Violazione della Legge n. 36/2001, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. 259/03 e del DPCM 8.7.2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost e 41 Cost.; violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione . L’amministrazione ha imposto il divieto senza svolgere alcun approfondimento istruttorio, invocando il principio di precauzione sull’assunto, erroneo, che vi sia una situazione di incertezza sulle implicazioni derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici generati con gli impianti 5G. La normativa vigente in Italia (DPCM 8 luglio 2003) già impone limiti stringenti alle esposizioni ai campi elettromagnetici secondo parametri ispirati al principio di precauzione. L’ordinanza viola quindi il principio di proporzionalità, non si fonda su dati scientifici, e si pone illegittimamente in contrasto con il Piano di Azione per il 5 G della Commissione europea e con le direttive comunitarie;
II . Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 TUEL. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento. Illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Sviamento . Nel caso di specie non ricorrono i presupposti normativi per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, ovvero la sussistenza di un pericolo per l’incolumità pubblica tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti messi a disposizione dell’ordinamento e con effetti temporanei. In ogni caso difetta la necessaria istruttoria e un’adeguata motivazione in merito all’effettiva sussistenza di un pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica. Inoltre le problematiche correlate all’elettromagnetismo sono di competenza di ARPA.
III. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86-87 bis CCE e della legge n. 36/2001. Violazione del DPCM 8 luglio 2003. Eccesso di potere e violazione del principio del legittimo affidamento. L’amministrazione comunale, travalicando le proprie prerogative, si è indebitamente sovrapposta a competenze che il legislatore ha affidato in via esclusiva allo Stato mediante la fissazione di limiti di legge per le esposizioni ai campi elettromagnetici, il cui controllo è rimesso ad ARPA. Nell’ambito del procedimento di realizzazione e installazione di Stazioni Radio Base (SRB) al comune è demandata esclusivamente la verifica di conformità edilizia e urbanistica del progetto.
IV. Carenza di motivazione e difetto assoluto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, illogicità. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 4 legge n. 36/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86-87 bis d.lgs. 259/03. Incompetenza. Carenza di potere . Il provvedimento comunale si fonda su presunzioni radicalmente errate e prive di fondamento giuridico e scientifico.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere quindi estromesso dal giudizio.
Si è costituito per resistere al ricorso anche il Comune di Carovigno, ribadendo la legittimità dei provvedimenti impugnati e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, sollevata dalla difesa erariale, con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio.
Infatti, secondo il prevalente orientamento interpretativo, l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco è meramente formale perché questi, pur agendo nella veste di ufficiale del Governo, resta incardinato nell’organizzazione del comune, al quale rimangono quindi imputabili in via esclusiva l’atto assunto e la conseguente responsabilità (TAR Veneto, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 1939; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13 maggio 2024, n. 1780).
Nel merito il ricorso è fondato.
Con riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti assunte dai Sindaci per vietare sul proprio territorio in modo generalizzato qualsiasi sperimentazione o installazione del 5 G si è andato formando un univoco orientamento interpretativo ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9328; Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2024, n. 1200; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 9 maggio 2025, n. 650; TAR Piemonte, Sez. II, 30 gennaio 2025, n. 248), dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
L’azione di annullamento è fondata per l’assorbente fondatezza della censura che si appunta sul difetto, in specie, dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem di cui agli articoli 50 e 54 del TUEL.
Tale potere ha carattere residuale (il suo esercizio è legittimo solo nel caso in cui per la risoluzione della situazione di pericolo riscontrata non siano utilmente esercitabili i poteri ordinari) ed un contenuto atipico e derogatorio del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
Pertanto il suo esercizio è legittimo entro limiti e nel rispetto di presupposti tassativi, di stretta interpretazione.
In particolare il pericolo deve attenere all’igiene, alla sanità o all’incolumità pubblica, deve essere eccezionale e rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili. Inoltre le misure assunte devono avere un effetto necessariamente temporaneo e proporzionato rispetto al pericolo da fronteggiare.
La ricorrenza di tali presupposti e condizioni deve risultare dalla motivazione dell’ordinanza. (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 24 giugno 2024, n. 814; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 2 luglio 2025, n. 1152).
Nel caso di specie l’ordinanza sindacale e gli atti conseguenti sono stati assunti invocando il principio di precauzione ma in difetto di qualsiasi approfondimento e accertamento effettivo di un pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità, in disparte il richiamo agli studi sulla astratta pericolosità dei campi elettromagnetici analoghi a quelli di cui si discute.
Inoltre il divieto di sperimentazione e installazione sul territorio comunale del 5 G è in posto in via generalizzata, senza limiti di tempo, prendendo a riferimento ai fini della cessazione dei suoi effetti, in termini del tutto generici, la necessità di attendere la nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’IAFC.
La materia, invero, non si presta ad essere regolata tramite l’esercizio di poteri extra ordinem , come confermato dalla normativa intervenuta successivamente al provvedimento qui impugnato (art. 38, comma 6 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020) che, confermando la giurisprudenza consolidatasi in materia, ha sancito l’illegittimità dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui competenza è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 4 della l. 36/2001.
Dalle considerazioni esposte, assorbite le residue censure, consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.
La peculiarità del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
EN RB, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RB | ON AS |
IL SEGRETARIO