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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr. Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, nell' udienza di discussione del 1.4.25 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, nella causa iscritta al n. 3579/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Sole e Patrizia Bartolini Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del proprio legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.22, in riassunzione di precedente giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Avellino dichiaratosi territorialmente incompetente, l'istante, premetteva di esser stato dipendente della società dichiarata fallita con sentenza n. 56/2014 e di aver Controparte_2 ottenuto decreto ingiuntivo n. 275/13 con il quale era stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di €. 6.938,35 a titolo di tfr ed € 5.179,65 a titolo di crediti di lavoro diversi dal tfr. CP_ Proponeva, pertanto, domanda all' in data 26.5.17, tramite il Fondo di garanzia, al fine di ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 2 L. 297/1982, del TFR dovutogli e delle ultime mensilità. La domanda amministrativa, tuttavia, veniva accolta per il tfr e respinta per i crediti diversi dal tfr con provvedimento di reiezione del 3.10.17. In data 13.12.17 proponeva ricorso amministrativo al Comitato provinciale, rimasto senza esito.
Adiva pertanto, in data 19.3.19, il Tribunale di Avellino (poi dichiaratosi incompetente) per sentir condannare l' , quale gestore del Fondo, al pagamento in suo favore di €. 5.179,65, oltre CP_3 interessi e rivalutazione. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo la decadenza annuale dell'azione giudiziaria e nel merito contestando la fondatezza delle avverse pretese.
Sulla base della documentazione in atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Non vi è dubbio circa la proponibilità della domanda, essendovi prova in atti che l'istante abbia CP_ proposto domanda amministrativa indirizzata all' in data 26.5.17. Tanto premesso, reputa il giudicante che l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente meriti accoglimento. Giova, al riguardo, richiamare l'art.47 del D.P.R. 30/4/70 n.639, secondo il quale l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza sostanziale rilevabile d'ufficio (vedasi sul punto Cass. 3990/16: “La decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale.”), nel termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento CP_3
amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Invero la norma in commento prevede due distinti termini, laddove statuisce che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo'essere proposta,a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, CP_3
ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.”.
L'art. 24 surrichiamato, a sua volta, dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
Ebbene, nel caso di specie la domanda ha ad oggetto il pagamento dei crediti di lavoro a carico del
Fondo di garanzia che, evidentemente, si ascrive alle prestazioni di cui al citato articolo 24.
Ne consegue che, nella fattispecie al vaglio dell'odierno giudicante, appare elasso il termine annuale di decadenza, posto che la domanda amministrativa risulta esser stata proposta in data CP_ 26.5.17, il provvedimento di reiezione dell' è intervenuto in data 3.10.17 ed il ricorso amministrativo è stato tempestivamente proposto nel termine di 90 gg dalla scadenza del termine di
120 (per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda), sicchè il termine da considerare è quello di 1 anno dalla scadenza del termine di 90 gg per la pronuncia del Comitato Provinciale sul ricorso tempestivamente proposto (v. Cass. 12718/2009 “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge
14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47.”).
In altri termini, la previsione di chiusura di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa non può applicarsi al caso di specie, atteso che parte istante ha proposto tempestivo ricorso amministrativo in data 13.12.17, sicchè dalla scadenza del termine di 90 gg per la pronuncia del Comitato (non intervenuta nel caso di specie), decorre il termine di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria. Nella fattispecie de qua, il ricorso è stato depositato in data
19.3.19, ovvero oltre un anno e 90 gg dal ricorso proposto in data 13.12.17 (il termine scadeva il
13.3.19).
Per tali ragioni la domanda va rigettata.
Soccorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, attesa la natura interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese. Si comunichi
Così deciso in Nola, il 1.4.2025 Il Giudice
(dr. Fabrizia Di Palma)