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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/08/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2015/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2015/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
SIMONA e dell'Avv. BAISI NICOLA
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FERRARI SIMONA e dell'Avv. BAISI NICOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 20/05/2025;
pagina 1 di 6 - rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 06/08/2010, in data Per_1 Per_2
RS 14/04/2012 e in data 05/02/2016;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 07/07/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: RS
“1) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ai genitori, i Per_1 Per_2 quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, rispetto alle quali ciascuno dei genitori assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana dei figli;
le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si obbligano reciprocamente, nell'esclusivo interesse dei figli, a consultarsi per ogni scelta e decisione riguardante gli stessi ed a collaborare affinché l'istruzione e la crescita dei minori avvengano nel modo più sereno possibile. A tale proposito, entrambi i genitori si obbligano a non ospitare nelle rispettive abitazioni, avendo cura di condividere tra loro la situazione, per un anno successivo al deposito del ricorso, persone estranee alla famiglia, legate agli RS stessi ricorrenti da relazione sentimentale, alla presenza di , e , al Per_1 Per_2 fine di preservarne la serenità nel periodo successivo alla separazione dei genitori.
2) La sig.ra ed il sig. concordemente stabiliscono che i figli minori Pt_1 CP_1 vengano collocati in maniera prevalente presso la madre nell'abitazione ove la RS stessa si è già trasferita unitamente ad , e , situata a Serramazzoni Per_1 Per_2
(MO), Via Giardini Nord n. 1531/B.
3) La casa familiare situata a Polinago (MO), Via delle Sponde n. 5, con ogni arredo e pertinenza, viene quindi assegnata al sig. . Controparte_1
pagina 2 di 6 4) I genitori stabiliscono di regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e i figli come di seguito indicato:
- nelle giornate di martedì e giovedì, la madre preleverà i figli all'uscita di scuola e li accompagnerà dal padre, presso il quale gli stessi pernotterano ed il mattino successivo il sig. accompagnerà i minori a scuola;
i genitori si impegnano CP_1
a comunicarsi con congruo anticipo, e nel massimo rispetto, eventuali variazioni di giorni o di orario;
- il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni, dal venerdì, quando lo stesso provvederà a ritirare i figli da scuola, sino alla domenica dopo cena, quando il sig. accompagnerà i minori presso CP_1
l'abitazione della sig.ra per le ore 21.00. Pt_1
In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a prestarsi massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nella ordinaria conduzione di vita dei minori, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora via sia la necessità. RS 5) In occasione delle vacanze natalizie, , e trascorreranno una Per_1 Per_2 settimana con il padre e una settimana con la madre, trascorrendo ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno con ciascun genitore.
I genitori stabiliscono sin da ora che per le festività natalizie 2025/2026, i figli minori trascorreranno il giorno di Natale con il padre e il giorno di Capodanno con la madre.
Dette giornate verranno poi alternate tra i genitori negli anni successivi.
Quanto alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore e, ad anni alterni, trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il
Lunedì dell'Angelo; i genitori concorderanno in modo sereno la gestione delle vacanze pasquali 2026.
I genitori concordano inoltre che il padre, in occasione delle vacanze estive ed invernali, avrà il diritto di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive. Tali periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo, precisamente entro il 30 maggio di ciascun anno per quelle estive ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per quelle invernali. I genitori pagina 3 di 6 concordano sulla circostanza che le settimane di vacanza cui il padre ha diritto possano essere usufruite dallo stesso anche soltanto nel periodo estivo.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
6) Quale diretta conseguenza dell'affidamento condiviso con tempi paritetici, i genitori concordano in via ordinaria il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascuno di essi. La sig.ra e il sig. provvederanno Parte_1 Controparte_1 pertanto a quanto necessario per i propri figli nei giorni di propria spettanza, acquistando e pagando personalmente beni, servizi ed utilità (abbigliamento, sport) di cui i minori necessitassero.
I sigg.ri e concordano che l'importo degli assegni familiari verrà Pt_1 CP_1 suddiviso tra i medesimi in ragione del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie necessarie per i figli minori sono quelle individuate dal
Protocollo del tribunale di Modena per le cause in materia di famiglia: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 4 di 6 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
8) Le pattuizioni di cui al presente atto debbono intendersi tutte imprescindibili e pertanto, ad esatto e puntuale adempimento di quanto convenuto, i genitori accettano e sottoscrivono le predette condizioni.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
pagina 5 di 6 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a MODENA (MO) il 11/02/1983 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2015/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
SIMONA e dell'Avv. BAISI NICOLA
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FERRARI SIMONA e dell'Avv. BAISI NICOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 20/05/2025;
pagina 1 di 6 - rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 06/08/2010, in data Per_1 Per_2
RS 14/04/2012 e in data 05/02/2016;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 07/07/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: RS
“1) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ai genitori, i Per_1 Per_2 quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, rispetto alle quali ciascuno dei genitori assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana dei figli;
le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si obbligano reciprocamente, nell'esclusivo interesse dei figli, a consultarsi per ogni scelta e decisione riguardante gli stessi ed a collaborare affinché l'istruzione e la crescita dei minori avvengano nel modo più sereno possibile. A tale proposito, entrambi i genitori si obbligano a non ospitare nelle rispettive abitazioni, avendo cura di condividere tra loro la situazione, per un anno successivo al deposito del ricorso, persone estranee alla famiglia, legate agli RS stessi ricorrenti da relazione sentimentale, alla presenza di , e , al Per_1 Per_2 fine di preservarne la serenità nel periodo successivo alla separazione dei genitori.
2) La sig.ra ed il sig. concordemente stabiliscono che i figli minori Pt_1 CP_1 vengano collocati in maniera prevalente presso la madre nell'abitazione ove la RS stessa si è già trasferita unitamente ad , e , situata a Serramazzoni Per_1 Per_2
(MO), Via Giardini Nord n. 1531/B.
3) La casa familiare situata a Polinago (MO), Via delle Sponde n. 5, con ogni arredo e pertinenza, viene quindi assegnata al sig. . Controparte_1
pagina 2 di 6 4) I genitori stabiliscono di regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e i figli come di seguito indicato:
- nelle giornate di martedì e giovedì, la madre preleverà i figli all'uscita di scuola e li accompagnerà dal padre, presso il quale gli stessi pernotterano ed il mattino successivo il sig. accompagnerà i minori a scuola;
i genitori si impegnano CP_1
a comunicarsi con congruo anticipo, e nel massimo rispetto, eventuali variazioni di giorni o di orario;
- il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni, dal venerdì, quando lo stesso provvederà a ritirare i figli da scuola, sino alla domenica dopo cena, quando il sig. accompagnerà i minori presso CP_1
l'abitazione della sig.ra per le ore 21.00. Pt_1
In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a prestarsi massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nella ordinaria conduzione di vita dei minori, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora via sia la necessità. RS 5) In occasione delle vacanze natalizie, , e trascorreranno una Per_1 Per_2 settimana con il padre e una settimana con la madre, trascorrendo ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno con ciascun genitore.
I genitori stabiliscono sin da ora che per le festività natalizie 2025/2026, i figli minori trascorreranno il giorno di Natale con il padre e il giorno di Capodanno con la madre.
Dette giornate verranno poi alternate tra i genitori negli anni successivi.
Quanto alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore e, ad anni alterni, trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il
Lunedì dell'Angelo; i genitori concorderanno in modo sereno la gestione delle vacanze pasquali 2026.
I genitori concordano inoltre che il padre, in occasione delle vacanze estive ed invernali, avrà il diritto di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive. Tali periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo, precisamente entro il 30 maggio di ciascun anno per quelle estive ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per quelle invernali. I genitori pagina 3 di 6 concordano sulla circostanza che le settimane di vacanza cui il padre ha diritto possano essere usufruite dallo stesso anche soltanto nel periodo estivo.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
6) Quale diretta conseguenza dell'affidamento condiviso con tempi paritetici, i genitori concordano in via ordinaria il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascuno di essi. La sig.ra e il sig. provvederanno Parte_1 Controparte_1 pertanto a quanto necessario per i propri figli nei giorni di propria spettanza, acquistando e pagando personalmente beni, servizi ed utilità (abbigliamento, sport) di cui i minori necessitassero.
I sigg.ri e concordano che l'importo degli assegni familiari verrà Pt_1 CP_1 suddiviso tra i medesimi in ragione del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie necessarie per i figli minori sono quelle individuate dal
Protocollo del tribunale di Modena per le cause in materia di famiglia: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 4 di 6 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
8) Le pattuizioni di cui al presente atto debbono intendersi tutte imprescindibili e pertanto, ad esatto e puntuale adempimento di quanto convenuto, i genitori accettano e sottoscrivono le predette condizioni.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
pagina 5 di 6 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a MODENA (MO) il 11/02/1983 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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