Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4992/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 4992/2019 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avvocato praticante C.F._1
Trombetta Eduardo (C.F. ), del foro di Santa C.F._2
Maria C.V ed elett.te dom.to presso lo studio sito in Marcianise (CE) Via
L. Mugnone,6;
-appellante- contro
P.I. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t. rapp.to e difeso dall'Avv. Piscitelli Lucia
(C.F.: ) del foro di Santa Maria C.V. ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta (CE) alla via
Fulvio Renella n. 88
-appellata-
1
residente in [...] Controparte_2
-appellata contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
L'appello non è ammissibile in quanto proposto dal professionista praticante avvocato, e non già da un avvocato.
Va premesso che il caso sottoposto all' esame del Tribunale, essendo relativo ad un atto di appello proposto con atto di citazione depositato in data 06/06/2019, è soggetto ratione temporis alla nuova disciplina dello svolgimento del tirocinio di cui all'art. 41 della sopravvenuta L. 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".
Tuttavia, pur applicando la precedente disciplina del tirocinio forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8 e s.m. prevedeva che il praticante avvocato, durante il periodo di pratica forense, possa esercitare un patrocinio limitato nell'attività professionale (solo dinanzi alle Preture del distretto della Corte di Appello nel quale è iscritto per la
2 pratica) e nel tempo (dopo un anno di iscrizione nel registro e per non più di sei anni: R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 8; L. 27 giugno 1988, n. 242, art. 10, recante "Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale"), sottoposto ad una particolare vigilanza del Consiglio dell'ordine di appartenenza (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 14, lett. c) e a speciali adempimenti attinenti alla frequenza di uno studio di avvocato e all'esercizio del patrocinio (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17, n. 5; R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, artt. 1 e segg. recante "Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore"; D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, artt. 1 e segg., recante "Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale").
Tale status abilitativo provvisorio, escludeva comunque di instaurare giudizi innanzi al tribunale in composizione collegiale e in sede di appello.
Sul punto, una recentissima pronuncia (Cass. n. 7754/2020), la S. C. ha infatti chiarito che il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al Tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del “dominus” avvocato.
Invero, secondo un orientamento già consolidato da tempo presso il giudice di legittimità (v. Cass. n. 3917/2016), nel silenzio della legge relativamente alla possibilità del praticante avvocato di esercitare il patrocinio in grado di appello ed in considerazione del fatto che le norme che riconoscono lo ius postulandi al praticante avvocato sono di
3 stretta interpretazione, va esclusa la possibilità di riconoscere al praticante avvocato l'esercizio dello ius postulandi in grado di appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.
Nel caso in esame, al momento della notifica dell'appello, il legale di parte ricorrente non aveva ancora perfezionato la procedura di iscrizione nell'albo degli avvocati, avvenuta solo in data 07/11/2024, si evidenzia inoltre che in spregio della citata normativa, il praticante avvocato
Trombetta, provvedeva in varie udienze di trattazione, anche al deposito di note difensive. Sicché, da una siffatta analisi, se ne deve dedurre sia che il praticante avvocato Trombetta, non poteva raccogliere né autenticare la procura alle liti per il grado di appello, sia che non poteva procedere alla notifica del gravame, né verbalizzare le note difensive.
Infine, neppure può venire in rilievo nella fattispecie il disposto dell'art. 182 cod. proc. civ., come novellato dall' art. 46, comma 2, della legge n.
69 del 2009, con la previsione della possibilità che il giudice assegni un termine, oltre che per “il rilascio delle necessarie autorizzazioni”, anche per il “rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
Poiché il difetto dello jus postulandi dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile, ed è escluso che il giudice possa concedere, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., comma 2, un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato. Sulla scorta dei rilievi che precedono, neppure può attribuirsi efficacia sanante all' intervenuto status di
“abogato stabilito”, tra l'altro, mai depositato una procura alle liti dove si evince che l'abogato agisce d'intesa ad un avvocato patrocinate in Italia.
4 La natura meramente processuale della presente pronuncia, rilevata d'ufficio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Lì, 18/11/2024
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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