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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1015/2024 promossa da:
, nata negli USA, il 17.05.1981, la quale agisce Parte_1
in proprio, nonché nell'interesse del proprio figlio minore , nato Persona_1
negli USA, l' 8.04.2011, entrambi residenti in 166 Payson Road, Chestnut Hill,
Massachusetts 02467 (U.S.A.), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli
Avv.ti Laura Innocenti (C.F. ; pec: C.F._1
e Riccardo Gaetani (C.F. Email_1
; pec: ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Laura Innocenti sito in Firenze (FI),
Viale Dei Cadorna 13, come da procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla;
-ricorrenti- contro
in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
1 -resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1
cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, alias , , Parte_2 Persona_2 Parte_3 Persona_3
e nato a [...] il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
giorno 09.09.1885, come risultante dall'atto di nascita (cfr. doc. in atti n. 2).
Il emigrava negli Stati Uniti d'America e contraeva matrimonio con Parte_2
il 20.10.1917 (cfr. doc. in atti n. 2), dalla loro unione nasceva, in data Persona_4
04.08.1925, alias Persona_5 Persona_6 Persona_7
Quest'ultimo, in data 7.05.1949, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_6
in atti n. 4).
Dal matrimonio tra e , avvenuto il 07.05.1949, nasceva, Persona_5 Controparte_6
il 23.06.1950, (cfr. doc. in atti n. 5), la quale contraeva Parte_4
matrimonio con il 21.10.1978 (cfr. doc. in atti n. 5). Controparte_7
Successivamente, dal matrimonio tra e Parte_4 Controparte_7
nasceva il 17.05.1981 negli Stati Uniti d'America, attuale Persona_8
ricorrente, la quale contraeva matrimonio con il 27.10.2007 (cfr. Persona_9 doc. in atti n. 6). Dall'unione tra e Persona_8 Persona_9
Pers nasceva, negli Stati Uniti, il figlio l'8.04.2011, anch'egli odierno Persona_1
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 7).
Conseguentemente, veniva richiesto di:
“dichiarare i ricorrenti , nata in [...], il 17 maggio Parte_5
1981, C.F. , ed il di lei figlio, , nato in [...], C.F._3 Persona_1
l'8 aprile 2011, minore, C.F. , cittadini italiani, ed ordinare i C.F._4 conseguenti adempimenti d'ufficio, e in particolare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o ad ogni altra competente Autorità
Amministrativa competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di
2 legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
Il si costituiva in giudizio in data 24.10.2024, contestando Controparte_1
quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependo sia l'inammissibilità della domanda, dovuta alla mancata presentazione dell'istanza introduttiva del procedimento amministrativo e alla non fornitura di prove concrete a supporto della doglianza relativa ai tempi di attesa delle domande consolari, sia l'infondatezza della stessa, sicché l'avo italiano, emigrando negli Stati Uniti prima dell'entrata Parte_2
in vigore della L. 555/1912, avrebbe automaticamente acquisito la cittadinanza statunitense iure soli, perdendo così lo status di cittadino italiano in base alle disposizioni del codice civile del 1865, interrompendo, di conseguenza, la linea di trasmissione dello status civitatis italiano ai discendenti. Ancora, in tema di infondatezza della domanda, il ha argomentato che l'applicazione degli CP_1
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 non può essere retroattivamente estesa al di là dei limiti stabiliti dalla giurisprudenza consolidata, che preclude il riconoscimento di diritti derivanti da rapporti ormai consolidati o esauriti prima della pubblicazione della pronuncia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28.01.2025, la difesa dei ricorrenti, con note scritte depositate in data
16.01.2025, impugnava e contestava quanto dedotto da parte resistente, evidenziando di aver “dedotto e provato l'impossibilità di accedere al primo appuntamento, durante il quale soltanto si può accedere a formalizzare l'istanza di cittadinanza e depositare la documentazione, se non dopo 5 anni dalla data di prenotazione dell'appuntamento
(novembre 2028, a fronte di una richiesta di ottobre 2023)” e che “lasciare campo libero all'amministrazione in favore di primi appuntamenti distanti di anni significherebbe permettere che la Pubblica Amministrazione aggiri e violi la norma che prevede un termine di 730 giorni per la conclusione del processo amministrativo”.
Nel merito, ha precisato che “nel caso degli Stati Uniti d'America, diverso da quello dello Stato brasiliano, non vi fu mai una legge di naturalizzazione di massa per gli emigranti, pertanto l'avo cittadino italiano emigrato, per acquisire la cittadinanza americana avrebbe dovuto farne richiesta, cosa mai avvenuta come comprovato dal certificato di non naturalizzazione”.
3 In ultimo, circa i passaggi in via materna che, secondo la parte resistente, non devono essere considerati retroagenti alla data di entrata in vigore della Costituzione, la difesa dei ricorrenti ha sottolineato che “la prima discendente donna in questa catena di sangue, sia nata nel 1950, ovvero ben due anni dopo l'entrata in vigore della
Costituzione il 1 gennaio 1948 a cui la stessa TP afferma che al massimo possa retroagire la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, l. 555 del 1912, risulta talmente dirimente da non richiedere alcuna aggiunta, neppure meramente esplicativa”.
Dunque, il giudice riservava la causa per la decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti ( , , Persona_2 Parte_3 Persona_3
e non vi sono dubbi sul fatto Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
che si tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della paternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 Controparte_8 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile
4 formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_8
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto
[...] il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…);
“Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel caso di specie, la circostanza che , Parte_2 Persona_2 Parte_3
e
[...] Persona_3 Controparte_3 Controparte_4
così come il discendente indicato anche come Controparte_5 Persona_5
e , siano la stessa persona è dimostrata altresì Persona_6 Persona_7
dal decreto emesso dal Tribunale Civile del West Virginia (cfr. doc. in atti n. 11).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di
5 trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della
L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio
1948, con particolare riferimento agli artt. 3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n.
87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua
6 manifestazione di volontà. Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare “[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal 1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e Cass.
10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti
7 e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che
"[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'Interno, che applica le circolari n. K.28.1/2001 e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i figli di emigrante italiana nati dopo il 01.01.1948, dall'altro continua negare tale diritto ai figli (e ai loro discendenti) di emigrante italiana nati prima del 01.01.1948 e a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione.
Orbene, il presente procedimento si basa sull'asserita discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano cittadino italiano originario, che emigrò negli Stati Parte_2
Uniti d'America e non acquisì mai la cittadinanza statunitense mediante naturalizzazione, come comprovato dalla documentazione allegata agli atti. Tale circostanza è determinante, in quanto consente di ritenere che Parte_2 mantenne la cittadinanza italiana durante l'intero arco della sua vita e, conseguentemente, la trasmise iure sanguinis ai propri discendenti.
8 In particolare, ebbe un figlio il 4.08.1925, , indicato Parte_2 Persona_5
anche come e , al quale trasmise la cittadinanza Persona_6 Persona_7
italiana in virtù del principio della continuità dello status civitatis iure sanguinis, disciplinato dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555. , a sua volta, ebbe una Persona_5
figlia ( nel 1950, alla quale trasmise la cittadinanza italiana Parte_4
secondo le medesime disposizioni normative. Successivamente, quest'ultima si sposò nel 1978 con e dalla loro unione nacque nel 1981 Controparte_7 [...]
, attuale ricorrente, la quale si sposò con nel Persona_8 Persona_9
2007. In data 8.04.2011, infine, dall'unione di e Persona_8 [...]
nacque il loro figlio minore attuale ricorrente, Persona_9 Persona_1
rappresentato dalla madre.
Nel caso in esame, quindi, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis si
è svolta senza alcuna interruzione, nonostante la presenza nella linea di discendenza di nata nel 1950, e dunque successivamente all'entrata in vigore Parte_4
della Costituzione della Repubblica Italiana del 1° gennaio 1948.
La questione centrale concerne l'applicabilità del principio di parità di genere nella trasmissione della cittadinanza italiana, introdotto a decorrere dalla Costituzione del
1948 e successivamente consolidato attraverso interventi giurisprudenziali, che hanno riconosciuto alle donne italiane la capacità di trasmettere lo status civitatis ai propri figli. Più specificamente, figlia di (discendente Parte_4 Persona_5 diretto dell'avo italiano , nacque nel 1950, in un contesto giuridico Parte_2
in cui era ormai superato il precedente regime normativo discriminatorio. Quest'ultimo, infatti, come precedentemente descritto, in base alla Legge n. 555/1912, limitava alle sole linee paterne la trasmissione della cittadinanza italiana, precludendo tale possibilità alle donne. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, è stato sancito il principio di uguaglianza tra uomo e donna anche in materia di trasmissione della cittadinanza, disponendo che una madre cittadina italiana potesse trasmettere lo status civitatis ai figli nati a decorrere da tale data. Inoltre, il successivo orientamento giurisprudenziale ha chiarito che una cittadina italiana non perda la propria cittadinanza in virtù del matrimonio con un cittadino straniero, a differenza di quanto previsto dalla normativa antecedente al 1948.
Nel caso specifico, quindi, acquisì la cittadinanza italiana iure Parte_4
sanguinis dal padre e la conservò integralmente, pur contrando Persona_5
9 matrimonio nel 1978 con uno straniero, In virtù del principio di Controparte_7
continuità dello status civitatis, trasmise a sua volta la Parte_4
cittadinanza italiana alla figlia , nata nel 1981. Tale evento si Persona_8
colloca in un periodo in cui era ormai consolidato l'orientamento costituzionale e giurisprudenziale sopra descritto, garantendo piena legittimità alla trasmissione della cittadinanza anche lungo la linea femminile. Successivamente, Persona_8
ha trasmesso la cittadinanza al proprio figlio, , nato nel 2011.
[...] Persona_1
Ne consegue che tutti gli eventi rilevanti per la determinazione della titolarità della cittadinanza italiana si sono verificati in un periodo in cui il quadro normativo garantiva l'equiparazione della linea materna a quella paterna, sia in termini di acquisizione sia di trasmissione della cittadinanza. Tale ricostruzione giustifica quindi i numerosi tentativi di accesso alla procedura amministrativa compiuti dai ricorrenti, atteso che il diritto alla cittadinanza italiana si radica chiaramente nella normativa applicabile e negli eventi storici e familiari dimostrati in atti.
Ebbene, a questo punto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, la difesa ha evidenziato come la ricorrente abbia esperito ogni possibile tentativo volto al riconoscimento, tramite l'ufficio consolare competente, del proprio diritto originario e inalienabile quale cittadina italiana, con l'intento di trasmetterlo al figlio minore. Tuttavia, tali tentativi si sono scontrati con tempistiche particolarmente dilatate.
In particolare, dopo quasi un anno di reiterati tentativi di ottenere un appuntamento attraverso il portale “Prenot@mi”, la SI.ra , in data Parte_5
26.05.2023, riusciva a fissare un incontro presso il Consolato Generale d'Italia a Boston
(Stati Uniti d'America) per il giorno 7.11.2028, dunque a distanza di ben cinque anni
(cfr. doc. in atti n. 8).
È evidente, dunque, la palese violazione del termine procedurale previsto dall'art. 3 del
DPR n. 362/1994, il quale dispone che l'Amministrazione competente debba concludere i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza entro il termine
10 perentorio di 730 giorni dalla presentazione della domanda. La fissazione di un appuntamento a distanza di cinque anni implica, pertanto, non solo un tangibile pregiudizio del diritto soggettivo assoluto vantato dall'istante, ma anche una grave lesione del principio di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, con conseguente compromissione del diritto a ottenere una definizione celere e congrua della propria posizione giuridica.
Tale situazione, unitamente alla rilevata impossibilità di ottenere tutela amministrativa effettiva, quindi, giustifica pienamente l'interesse della ricorrente a ricorrere al giudice ordinario al fine di garantire una tutela effettiva e tempestiva del proprio diritto originario e inalienabile.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, va detto che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_1
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Parte_1
, nata negli USA, il 17.05.1981, la quale agisce in proprio, nonché
[...] nell'interesse del proprio figlio minore , nato negli USA, l'8.4.2011, Persona_1 entrambi residenti in 166 Payson Road, Chestnut Hill, Massachusetts 02467 (U.S.A.), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_9 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri
11 dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Calabria, 28.1.25
Il Giudice
Francesco Campagna
12
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1015/2024 promossa da:
, nata negli USA, il 17.05.1981, la quale agisce Parte_1
in proprio, nonché nell'interesse del proprio figlio minore , nato Persona_1
negli USA, l' 8.04.2011, entrambi residenti in 166 Payson Road, Chestnut Hill,
Massachusetts 02467 (U.S.A.), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli
Avv.ti Laura Innocenti (C.F. ; pec: C.F._1
e Riccardo Gaetani (C.F. Email_1
; pec: ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Laura Innocenti sito in Firenze (FI),
Viale Dei Cadorna 13, come da procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla;
-ricorrenti- contro
in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
1 -resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1
cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, alias , , Parte_2 Persona_2 Parte_3 Persona_3
e nato a [...] il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
giorno 09.09.1885, come risultante dall'atto di nascita (cfr. doc. in atti n. 2).
Il emigrava negli Stati Uniti d'America e contraeva matrimonio con Parte_2
il 20.10.1917 (cfr. doc. in atti n. 2), dalla loro unione nasceva, in data Persona_4
04.08.1925, alias Persona_5 Persona_6 Persona_7
Quest'ultimo, in data 7.05.1949, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Controparte_6
in atti n. 4).
Dal matrimonio tra e , avvenuto il 07.05.1949, nasceva, Persona_5 Controparte_6
il 23.06.1950, (cfr. doc. in atti n. 5), la quale contraeva Parte_4
matrimonio con il 21.10.1978 (cfr. doc. in atti n. 5). Controparte_7
Successivamente, dal matrimonio tra e Parte_4 Controparte_7
nasceva il 17.05.1981 negli Stati Uniti d'America, attuale Persona_8
ricorrente, la quale contraeva matrimonio con il 27.10.2007 (cfr. Persona_9 doc. in atti n. 6). Dall'unione tra e Persona_8 Persona_9
Pers nasceva, negli Stati Uniti, il figlio l'8.04.2011, anch'egli odierno Persona_1
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 7).
Conseguentemente, veniva richiesto di:
“dichiarare i ricorrenti , nata in [...], il 17 maggio Parte_5
1981, C.F. , ed il di lei figlio, , nato in [...], C.F._3 Persona_1
l'8 aprile 2011, minore, C.F. , cittadini italiani, ed ordinare i C.F._4 conseguenti adempimenti d'ufficio, e in particolare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o ad ogni altra competente Autorità
Amministrativa competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di
2 legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
Il si costituiva in giudizio in data 24.10.2024, contestando Controparte_1
quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependo sia l'inammissibilità della domanda, dovuta alla mancata presentazione dell'istanza introduttiva del procedimento amministrativo e alla non fornitura di prove concrete a supporto della doglianza relativa ai tempi di attesa delle domande consolari, sia l'infondatezza della stessa, sicché l'avo italiano, emigrando negli Stati Uniti prima dell'entrata Parte_2
in vigore della L. 555/1912, avrebbe automaticamente acquisito la cittadinanza statunitense iure soli, perdendo così lo status di cittadino italiano in base alle disposizioni del codice civile del 1865, interrompendo, di conseguenza, la linea di trasmissione dello status civitatis italiano ai discendenti. Ancora, in tema di infondatezza della domanda, il ha argomentato che l'applicazione degli CP_1
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 non può essere retroattivamente estesa al di là dei limiti stabiliti dalla giurisprudenza consolidata, che preclude il riconoscimento di diritti derivanti da rapporti ormai consolidati o esauriti prima della pubblicazione della pronuncia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28.01.2025, la difesa dei ricorrenti, con note scritte depositate in data
16.01.2025, impugnava e contestava quanto dedotto da parte resistente, evidenziando di aver “dedotto e provato l'impossibilità di accedere al primo appuntamento, durante il quale soltanto si può accedere a formalizzare l'istanza di cittadinanza e depositare la documentazione, se non dopo 5 anni dalla data di prenotazione dell'appuntamento
(novembre 2028, a fronte di una richiesta di ottobre 2023)” e che “lasciare campo libero all'amministrazione in favore di primi appuntamenti distanti di anni significherebbe permettere che la Pubblica Amministrazione aggiri e violi la norma che prevede un termine di 730 giorni per la conclusione del processo amministrativo”.
Nel merito, ha precisato che “nel caso degli Stati Uniti d'America, diverso da quello dello Stato brasiliano, non vi fu mai una legge di naturalizzazione di massa per gli emigranti, pertanto l'avo cittadino italiano emigrato, per acquisire la cittadinanza americana avrebbe dovuto farne richiesta, cosa mai avvenuta come comprovato dal certificato di non naturalizzazione”.
3 In ultimo, circa i passaggi in via materna che, secondo la parte resistente, non devono essere considerati retroagenti alla data di entrata in vigore della Costituzione, la difesa dei ricorrenti ha sottolineato che “la prima discendente donna in questa catena di sangue, sia nata nel 1950, ovvero ben due anni dopo l'entrata in vigore della
Costituzione il 1 gennaio 1948 a cui la stessa TP afferma che al massimo possa retroagire la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, l. 555 del 1912, risulta talmente dirimente da non richiedere alcuna aggiunta, neppure meramente esplicativa”.
Dunque, il giudice riservava la causa per la decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti ( , , Persona_2 Parte_3 Persona_3
e non vi sono dubbi sul fatto Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
che si tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della paternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 Controparte_8 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile
4 formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_8
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto
[...] il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…);
“Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel caso di specie, la circostanza che , Parte_2 Persona_2 Parte_3
e
[...] Persona_3 Controparte_3 Controparte_4
così come il discendente indicato anche come Controparte_5 Persona_5
e , siano la stessa persona è dimostrata altresì Persona_6 Persona_7
dal decreto emesso dal Tribunale Civile del West Virginia (cfr. doc. in atti n. 11).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di
5 trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della
L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio
1948, con particolare riferimento agli artt. 3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n.
87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua
6 manifestazione di volontà. Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare “[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal 1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e Cass.
10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti
7 e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che
"[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'Interno, che applica le circolari n. K.28.1/2001 e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i figli di emigrante italiana nati dopo il 01.01.1948, dall'altro continua negare tale diritto ai figli (e ai loro discendenti) di emigrante italiana nati prima del 01.01.1948 e a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione.
Orbene, il presente procedimento si basa sull'asserita discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano cittadino italiano originario, che emigrò negli Stati Parte_2
Uniti d'America e non acquisì mai la cittadinanza statunitense mediante naturalizzazione, come comprovato dalla documentazione allegata agli atti. Tale circostanza è determinante, in quanto consente di ritenere che Parte_2 mantenne la cittadinanza italiana durante l'intero arco della sua vita e, conseguentemente, la trasmise iure sanguinis ai propri discendenti.
8 In particolare, ebbe un figlio il 4.08.1925, , indicato Parte_2 Persona_5
anche come e , al quale trasmise la cittadinanza Persona_6 Persona_7
italiana in virtù del principio della continuità dello status civitatis iure sanguinis, disciplinato dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555. , a sua volta, ebbe una Persona_5
figlia ( nel 1950, alla quale trasmise la cittadinanza italiana Parte_4
secondo le medesime disposizioni normative. Successivamente, quest'ultima si sposò nel 1978 con e dalla loro unione nacque nel 1981 Controparte_7 [...]
, attuale ricorrente, la quale si sposò con nel Persona_8 Persona_9
2007. In data 8.04.2011, infine, dall'unione di e Persona_8 [...]
nacque il loro figlio minore attuale ricorrente, Persona_9 Persona_1
rappresentato dalla madre.
Nel caso in esame, quindi, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis si
è svolta senza alcuna interruzione, nonostante la presenza nella linea di discendenza di nata nel 1950, e dunque successivamente all'entrata in vigore Parte_4
della Costituzione della Repubblica Italiana del 1° gennaio 1948.
La questione centrale concerne l'applicabilità del principio di parità di genere nella trasmissione della cittadinanza italiana, introdotto a decorrere dalla Costituzione del
1948 e successivamente consolidato attraverso interventi giurisprudenziali, che hanno riconosciuto alle donne italiane la capacità di trasmettere lo status civitatis ai propri figli. Più specificamente, figlia di (discendente Parte_4 Persona_5 diretto dell'avo italiano , nacque nel 1950, in un contesto giuridico Parte_2
in cui era ormai superato il precedente regime normativo discriminatorio. Quest'ultimo, infatti, come precedentemente descritto, in base alla Legge n. 555/1912, limitava alle sole linee paterne la trasmissione della cittadinanza italiana, precludendo tale possibilità alle donne. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, è stato sancito il principio di uguaglianza tra uomo e donna anche in materia di trasmissione della cittadinanza, disponendo che una madre cittadina italiana potesse trasmettere lo status civitatis ai figli nati a decorrere da tale data. Inoltre, il successivo orientamento giurisprudenziale ha chiarito che una cittadina italiana non perda la propria cittadinanza in virtù del matrimonio con un cittadino straniero, a differenza di quanto previsto dalla normativa antecedente al 1948.
Nel caso specifico, quindi, acquisì la cittadinanza italiana iure Parte_4
sanguinis dal padre e la conservò integralmente, pur contrando Persona_5
9 matrimonio nel 1978 con uno straniero, In virtù del principio di Controparte_7
continuità dello status civitatis, trasmise a sua volta la Parte_4
cittadinanza italiana alla figlia , nata nel 1981. Tale evento si Persona_8
colloca in un periodo in cui era ormai consolidato l'orientamento costituzionale e giurisprudenziale sopra descritto, garantendo piena legittimità alla trasmissione della cittadinanza anche lungo la linea femminile. Successivamente, Persona_8
ha trasmesso la cittadinanza al proprio figlio, , nato nel 2011.
[...] Persona_1
Ne consegue che tutti gli eventi rilevanti per la determinazione della titolarità della cittadinanza italiana si sono verificati in un periodo in cui il quadro normativo garantiva l'equiparazione della linea materna a quella paterna, sia in termini di acquisizione sia di trasmissione della cittadinanza. Tale ricostruzione giustifica quindi i numerosi tentativi di accesso alla procedura amministrativa compiuti dai ricorrenti, atteso che il diritto alla cittadinanza italiana si radica chiaramente nella normativa applicabile e negli eventi storici e familiari dimostrati in atti.
Ebbene, a questo punto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, la difesa ha evidenziato come la ricorrente abbia esperito ogni possibile tentativo volto al riconoscimento, tramite l'ufficio consolare competente, del proprio diritto originario e inalienabile quale cittadina italiana, con l'intento di trasmetterlo al figlio minore. Tuttavia, tali tentativi si sono scontrati con tempistiche particolarmente dilatate.
In particolare, dopo quasi un anno di reiterati tentativi di ottenere un appuntamento attraverso il portale “Prenot@mi”, la SI.ra , in data Parte_5
26.05.2023, riusciva a fissare un incontro presso il Consolato Generale d'Italia a Boston
(Stati Uniti d'America) per il giorno 7.11.2028, dunque a distanza di ben cinque anni
(cfr. doc. in atti n. 8).
È evidente, dunque, la palese violazione del termine procedurale previsto dall'art. 3 del
DPR n. 362/1994, il quale dispone che l'Amministrazione competente debba concludere i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza entro il termine
10 perentorio di 730 giorni dalla presentazione della domanda. La fissazione di un appuntamento a distanza di cinque anni implica, pertanto, non solo un tangibile pregiudizio del diritto soggettivo assoluto vantato dall'istante, ma anche una grave lesione del principio di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, con conseguente compromissione del diritto a ottenere una definizione celere e congrua della propria posizione giuridica.
Tale situazione, unitamente alla rilevata impossibilità di ottenere tutela amministrativa effettiva, quindi, giustifica pienamente l'interesse della ricorrente a ricorrere al giudice ordinario al fine di garantire una tutela effettiva e tempestiva del proprio diritto originario e inalienabile.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, va detto che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_1
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Parte_1
, nata negli USA, il 17.05.1981, la quale agisce in proprio, nonché
[...] nell'interesse del proprio figlio minore , nato negli USA, l'8.4.2011, Persona_1 entrambi residenti in 166 Payson Road, Chestnut Hill, Massachusetts 02467 (U.S.A.), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_9 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri
11 dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Calabria, 28.1.25
Il Giudice
Francesco Campagna
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