Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 566/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
La Giudice Tutelare
Letto il ricorso depositato dal sig. in qualità di unico esercenti la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlia minore nato a [...] il [...] e residente in [...]Persona_1
(PT), via di Arcigliano e Fabbrica n. 1/A, C.F. , avente ad oggetto la richiesta C.F._1
di autorizzazione ad accettare, in nome e per conto del minore, la somma offerta in via transattiva dalla compagnia di assicurazioni a titolo di risarcimento dei danni patiti Controparte_1
dal minore in conseguenza al sinistro occorso in data 23 aprile 2023;
Esaminata la documentazione medica agli atti;
Rilevato che il medico fiduciario della compagnia di assicurazioni ha quantificato le lesioni subite dal minore nella misura del 5% di IP e 20 gg di ITT, gg. 20 di invalidità parziale al 75%, gg. 20 di invalidità parziale al 50% e gg. 10 di invalidità parziale al 25% e ha valutato congrue le spese mediche documentate per euro 400;
Rilevato che il medico incaricato dal ricorrente ha quantificato le lesioni subite dal minore nella misura del 6-7 % di IP e 30 gg di ITT, gg. 20 di invalidità parziale al 75%, gg. 20 di invalidità parziale al 50% e gg. 32 di invalidità parziale al 25%; che la compagnia di assicurazioni ha offerto in via transattiva la somma di euro 22.212,75 per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
Ritenuta tale somma congrua a ristorare, in via transattiva, il danno patito dal minore, tenuto conto della descritta dinamica del sinistro, dell'età del minore e dell'entità delle lesioni riportate, nonché considerata conforme all'interesse del minore la scelta di una soluzione consensuale e stragiudiziale della controversia in ragione della prevedibile durata e dell'inevitabile alea di un procedimento giudiziario;
Visto l'art. 320 c.c.
P.Q.M.
Autorizza il ricorrente a sottoscrivere in nome e per conto del minore l'accordo transattivo raggiunto alle condizioni indicate nel ricorso;
1
Dispone che l'importo riscosso – al netto della somma di euro 400 somme che può essere riscossa dal genitore a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate - sia depositato su un libretto postale o un conto corrente, bancario o postale, intestato al minore, o sia impiegato nell'acquisto di buoni fruttiferi postali, o altri titoli equipollenti a basso rischio, intestati alla minore, con obbligo di esibire in visione a questo Ufficio, entro sessanta giorni dall'incasso, la prova dell'impiego.
Pistoia, 19 marzo 2025
La Giudice tutelare
Giulia Gargiulo
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