Sentenza 23 settembre 2022
Accoglimento
Sentenza 3 agosto 2023
Ordinanza collegiale 30 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 24 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 17 gennaio 2025
Decreto collegiale 4 marzo 2025
Parere definitivo 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto collegiale 04/03/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10035/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 10035 del 2023, proposto da
D.E.C.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura e Giuliano Fonderico, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
contro
A.T.E.R. del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Viarengo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. coop. in proprio e quale mandataria del R.T.I con Co.Ge.I. Italia s.r.l., non costituita in giudizio;
per la ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 7494 del 2023, resa tra le parti, nonché, ove occorra, per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento del provvedimento, di estremi e data non conosciuti, con il quale l’ammontare del risarcimento dovuto dall''Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma – ATER in pretesa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7494/2023 è stato quantificato in € 136.225,66 anziché nella somma corretta, pari a € 610.874,92, oltre rivalutazione, interessi e rimborso dei contributi unificati versati per il giudizio, nonché di ogni provvedimento ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché ignoto, ivi inclusa la nota di Ater prot. 50953 del 31.10.2023, con la quale la somma illegittimamente quantificata è stata comunicata e offerta alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
vista l’istanza del commissario ad acta dott. Alfarone Paolo per l’emissione di decreto di pagamento per il compenso a tale titolo spettantigli;
vista la sentenza 17 gennaio 2025, n. 365 della Sezione, di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza della D.E.C.A. s.r.l., con cui è stato posto a carico dell’Ater il compenso del commissario ad acta;
visti gli atti del fascicolo di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Stefano Fantini e udita per l’Ater l’avvocato Monica Viarengo. Si dà atto che l'avv. Giuliano Fonderico ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Considerato :
-che il commissario ad acta ha chiesto il riconoscimento di un importo complessivo a titolo di onorari pari ad euro 22.363,77, risultante dalla sommatoria degli onorari previsti per : (A) la determinazione dell’importo dovuto a titolo di utile di impresa (art. 4 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002), (B) la disamina della documentazione contabile (bilanci e fatture) depositata in atti al fine dell’ aliunde perceptum (art. 2 delle tabelle allegate al d,m. 30 maggio 2002), nonché (C) la determinazione dell’ aliunde perceptum e dell’importo spettante a titolo di risarcimento da lucro cessante (art. 3 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002);
-che l’Ater di Roma ha contestato, con propria memoria, l’importo richiesto, allegando non solo che dallo stesso deve essere decurtato l’acconto, pari ad euro millecinquecento/00 già corrisposto, ma soprattutto che il compenso debba essere limitato alla sola voce “C”, e parametrato al compenso minimo dell’onorario a percentuale, secondo gli scaglioni evincibili dall’art. 2 del d.m. 30 maggio 2002;
Ritenuto :
-che con ordinanza della Sezione 30 maggio 2024, n. 4869 il commissario ad acta è stato officiato a determinare, esaminata la documentazione in atti, l’importo spettante alla ricorrente DE.CA. a titolo di utile di impresa per il periodo antecedente al subentro nel contratto, valutando altresì la documentazione contabile (bilanci e fatture) al fine di superare la presunzione dell’aliunde perceptum ;
-che dunque al commissario ad acta è stato richiesto di determinare l’importo dovuto da Ater a DE.CA. a titolo di risarcimento del danno, e dunque di effettuare un unico accertamento;
-che non può pertanto essere riconosciuto al commissario ad acta l’onorario per le prestazioni richieste ai punti sub A), B) e C), atteso che l’unicità dell’accertamento richiesto, anche se implicante lo svolgimento di attività peritali interdipedenti tra loro, comporta la liquidazione unitaria del compenso allo stesso spettante (in termini Cass., II, 20 aprile 2021, n. 10367, con riferimento all’attività del CTU, cui va comunque equiparata quella del commissario ad acta, a mente dell’art. 57 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);
- che conseguentemente spetta al commissario ad acta il solo onorario di cui all’art. 3 del d.m. 230 maggio 2002, che lo stesso istante quantifica, operata la dimidiazione prevista dalla norma, in euro 5.128,17, compenso da ritenersi congruo rispetto all’incombente istruttorio eseguito;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) liquida al commissario ad acta la somma complessiva di euro 5.128,17 per onorari, da cui va detratto l’importo già corrisposto dall’Ater del Comune di Roma a titolo di acconto.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO