Ordinanza cautelare 19 settembre 2020
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Di Silvestre e Alessandro Cichella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del decreto n. Prot. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Teramo ha revocato il decreto di guardia giurata particolare e l'autorizzazione al porto di pistola rilasciati al sig. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque allo stesso connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna la revoca del decreto di guardia giurata particolare e dell’autorizzazione al porto di pistola, adottata dal Prefetto di Teramo con provvedimento n. -OMISSIS- sul duplice presupposto che egli, in occasione della domanda di rinnovo del porto di fucile per uso sportivo (inoltrata il -OMISSIS-, poi respinta con decreto prefettizio del -OMISSIS-), avrebbe omesso di dichiarare un precedente accertamento di inidoneità per -OMISSIS- avvenuto nel -OMISSIS- e per essersi presentato in servizio in data-OMISSIS- in stato di “ -OMISSIS- ”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1 - violazione art. 39 TULPS – eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria, irragionevolezza, sviamento di potere e ingiustizia grave e manifesta - difetto di motivazione; palese tardività del procedimento amministrativo e del conseguente provvedimento di revoca ; il provvedimento di revoca, senza indagare la personalità del ricorrente muoverebbe solo da due addebiti, uno relativo all’omessa menzione dell’-OMISSIS- risalente ad anni addietro, ormai superato da un successivo giudizio di idoneità psicofisica e l’altro – -OMISSIS- sul posto di lavoro - non provato, ma appreso de relato dal datore di lavoro del ricorrente; si tratterebbe in ogni caso di fatti non connessi con l’uso delle armi, né sintomatici di un’indole violenta, quindi inidonei ad escludere l’affidabilità del ricorrente; infine sarebbe palese la contraddittorietà del dispositivo di diniego rispetto alla parte motiva del provvedimento che richiama la nota del -OMISSIS- del Collegio Medico dell’A.S.L. di Teramo in cui si giudica il ricorrente temporaneamente idoneo al porto d’armi uso e difesa personale per un periodo di sei mesi “ -OMISSIS- ”;
2 - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del R.D.L. 12 novembre 1936 n. 2144, convertito in L. 3 aprile n. 1937 e degli artt. 1 e 4 del R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952 e dell’art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e di ogni altra norma e principio riguardanti l’immediata contestazione dell’addebito disciplinare ; la revoca, intervenuta a distanza di un anno dall’avvio del procedimento su istanza del ricorrente di rinnovo del porto di fucile per uso sportivo, sarebbe illegittima per violazione del principio di immediatezza e/o tempestività della contestazione per “ il reiterato -OMISSIS- e le dichiarazioni mendaci rese dal -OMISSIS- in sede di redazione del certificato anmnestico ” (comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS-).
Resiste l’Amministrazione intimata.
La “ revoca del decreto di guardia particolare giurata ed autorizzazione al porto di pistola per difesa personale ” e il presupposto parere del -OMISSIS- della Questura di Teramo ritengono incompatibile con il possesso di un’arma e con la garanzia che il ricorrente non ne abusi:
- il reiterato -OMISSIS- da parte del ricorrente attestato con certificazione del -OMISSIS- di inidoneità temporanea dal medico competente dell’azienda del datore di lavoro del ricorrente e accertato sul luogo di lavoro in data-OMISSIS-;
- l’aver rilasciato al medico di base dichiarazioni mendaci affermando di non avere precedenti di -OMISSIS-, circostanza risultante dal certificato anamnestico del -OMISSIS- allegato all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile.
La pregressa -OMISSIS- del ricorrente, che ha richiesto -OMISSIS-, riferita dal datore di lavoro dello stesso nella nota n. -OMISSIS-, non è oggetto di contestazione e la presenza del ricorrente il-OMISSIS- sul posto di lavoro -OMISSIS- trova quanto meno un principio di prova nelle giustificazioni che hanno fatto seguito alla contestazione di addebito in cui il ricorrente afferma -OMISSIS-.
Il fatto che egli -OMISSIS-, era evidentemente -OMISSIS- ed è stato interpretato dal datore di lavoro (“ -OMISSIS- ”), come sintomo allarmante di una recidiva della -OMISSIS-, puntualmente contestata con comunicazione dell’-OMISSIS-.
La circostanza, doverosamente comunicata dall’Istituto di vigilanza alla competente Questura, è stata ritenuta rilevante ai fini del giudizio di affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi in dotazione come guardia giurata con motivazione logica, supportata dai predetti riscontri, e fedele alla finalità di tutela anticipata della prognosi di un possibile abuso dell’arma.
Il giudizio del -OMISSIS- di idoneità temporanea del ricorrente all’esercizio delle mansioni, successivo ai fatti contestati al ricorrente, non scalfisce la scelta discrezionale dell’amministrazione di revocare il decreto di guardia giurata e l’autorizzazione al porto di pistola.
Al contrario, per esprimere un giudizio di affidabilità del ricorrente nell’uso dell’arma l’amministrazione avrebbe dovuto affermare con certezza che il egli si sarebbe astenuto -OMISSIS-ed escludere quindi che avrebbe potuto trovarsi, come in passato, nelle stesse condizioni di -OMISSIS-.
È del tutto evidente che, a fronte di elementi sintomatici di una condizione di vulnerabilità del ricorrente in relazione-OMISSIS- e in mancanza di certezze che non ci saranno altre recidive, l’idoneità accertata il -OMISSIS-, proprio perché temporanea e riferita alla condizione del momento, non è elemento sufficiente per poter esprimere un giudizio di totale affidabilità per il futuro.
Quanto alla dichiarazione di assenza di una pregressa -OMISSIS- resa e sottoscritta dal ricorrente sotto la sua responsabilità sul certificato del -OMISSIS- rilasciato dal medico di base ai fini del rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile, il Collegio ritiene che l’assoluzione del ricorrente dal reato di-OMISSIS- contestatogli perché nella parte relativa alla anamnesi di pregresso -OMISSIS- è stata barrata la casella “no”, non privi il fatto della rilevanza che l’amministrazione discrezionalmente ha riconosciuto ai fini della revoca.
Il giudizio penale infatti non può pervenire a un addebito di responsabilità se non sia ragionevolmente certo dubbi che il prevenuto sia l’autore colpevole del fatto, mentre l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi non è tenuta ad accertare se l’accaduto dal quale emergono indizi di inaffidabilità dell’autore sia vero oltre ogni ragionevole dubbio, bastando, per le evidenziate ragioni di tutela anticipata della sicurezza pubblica, che esso sia verosimile.
Ebbene, l’assenza di pregresse condizioni di -OMISSIS- riferita nel certificato in questione - benché documentalmente smentita dalla certificazione del -OMISSIS- di inidoneità temporanea alle mansioni per -OMISSIS-, è stata dichiarata dal ricorrente con specifica assunzione di responsabilità: “ Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati di cui sopra, conscio delle sanzioni cui va incontro in caso di infedele dichiarazione ”.
Il principio di autoresponsabilità rende del tutto irrilevante nel procedimento di revoca la circostanza, valorizzata dalla sentenza di assoluzione, che chi ha redatto il certificato è il medico e il ricorrente si sarebbe limitato a sottoscriverlo avallando una falsa attestazione che non può escludersi fosse un mero errore materiale del medico sfuggito al doveroso controllo del dichiarante.
Appare infatti dirimente ai fini del giudizio di affidabilità richiesto dall’art. 11 del r.d. n. 773/1931 che l’Amministrazione non poteva ignorare che il certificato prodotto nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile contiene un-OMISSIS- materiale dal quale poteva derivare l’accoglimento dell’istanza, laddove tale esito sarebbe stato fortemente condizionato se fosse emersa una condizione di pregresso -OMISSIS- da parte dell’istante.
Ne consegue che, pur considerando la falsa dichiarazione una condotta non direttamente connessa con l’uso di un’arma, l’aver dichiarato, anche solo per negligenza, un requisito la cui assenza esclude l’autorizzazione al porto d’armi avvalora la prognosi di inaffidabilità già sufficientemente giustificata dal reiterato -OMISSIS- risultante dall’istruttoria procedimentale.
Infine deve essere respinta la censura di tardività delle contestazioni degli addebiti posti a fondamento della revoca.
Il ricorrente non considera che la tempestività e immediatezza delle contestazioni sono condizioni di validità del provvedimento disciplinare nell’ambito del rapporto di lavoro, non del procedimento amministrativo di revoca dell’autorizzazione al porto d’armi, non essendo previsto, a pena di decadenza dall’esercizio del potere, un termine entro il quale il procedimento deve essere concluso.
Il ricorso deve pertanto essere respinto con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente, delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.