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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, in persona del giudice designato ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 1585/20 RG, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni conseguiti alle violenze subite dall'attore tra il novembre 2009 e il 18.03.2010, presso “LA CASA DI ALICE” all'epoca affidata in gestione dal
[...]
al giusta il contratto allegato sub 19 dal convenuto, CP_1 Controparte_2 e relative proroghe (e dal , Controparte_3 VERTENTE TRA
(CF: , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Marchignoli, nonché dall'Avv. Roberto Tofani. ATTORE E
(CF: ), in persona del quale legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_4 rapp.te p.t. con sede in Ceccano (FR) alla Piazza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cocco. CONVENUTO NONCHÉ
- Controparte_5
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (CF: ) in CP_6 P.IVA_2 persona del Commissario Liquidatore, Rag. , nata a [...] il 08 Controparte_7 settembre 1972, ivi domiciliata in Piazza, Giuliano della Rovere n. 4, tale nominata giusta decreto ministeriale del 29.07.2008 (PEC: . Email_1 CONVENUTA CONTUMACE E Controparte_8
(CF: ), con sede in Frosinone, in Viale
[...] P.IVA_3 Mazzini n. 51, in persona del legale rappresentante p. t., Presidente del CDA, Sig.
[...]
, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Controparte_9 Avv.ti Antonio Ascenzi e Sandro Figliozzi. TERZA CHIAMATA ex art. 107 CPC E (CF e PI: ), già Controparte_3 P.IVA_4
, in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. , con Controparte_10 CP_11 sede in Frosinone al Viale Mazzini n. 37, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Donfrancesco e Marco Donfrancesco. TERZA CHIAMATA IN CAUSA (da ) CP_2 NONCHÉ (CF: , con sede in Torino alla via Controparte_12 P.IVA_5 Corte di Appello 11, in persona del Procuratore speciale , rappresentata e Controparte_13 difesa dall'Avv. Franco Pizzutelli. TERZA CHIAMATA IN CAUSA (da ALTRI COLORI)
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CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in relazione all'udienza cartolare del 24 febbraio 2025 (in data 05, 11, 18, 19 e 24 febbraio 2025) da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta ordinanza del 14 gennaio 2025, ritualmente comunicata (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 24 febbraio 2025 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc) e in particolare:
“precisa le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio da ritenersi quivi trascritte”.
-Il “si riporta a tutti i precedenti scritti e ribadisce l'adesione Controparte_1 del alla proposta conciliativa formulata dal Giudice. Stante la Controparte_1 mancata adesione da parte dell'attore, chiede che il Giudice adotti i provvedimenti idonei”.
conclude per sentir dichiarare “1) L'inesistenza di domande Controparte_2 rivolte nei confronti del 2) La carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
In subordine e nel merito chiede di sentir: B) Rigettare le domande Controparte_2 attoree perché prescritte ed in subordine infondate in fatto ed in diritto;
In via ancor più gradata: C) in caso di accoglimento di domande risarcitorie nei confronti del CP_2
comunque dichiarare responsabile già
[...] Controparte_3
, per l'effetto tenuta a manlevare il da qualsivoglia esborso CP_10 Controparte_2 connesso al presente giudizio. D) Vittoria di spese”. così conclude: “-in via Controparte_3 principale, accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dalla proposizione di qualsivoglia domanda nei confronti della per le Controparte_14 motivazioni meglio espresse al cap. A della premessa, e, di conseguenza, respingere qualsivoglia relativa pretesa, - in via subordinata, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dall'attore come meglio evidenziato ai capp. b.1 e b.2 della premessa e, conseguentemente, rigettare le di lui pretese;
- in via di ulteriore subordine, respingere la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
- in via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e, conseguentemente della domanda di garanzia proposta dal condannare la a Controparte_2 Parte_2 manlevare la società assicurata da qualsivoglia richiesta risarcitoria;
- in ogni caso, condannare la citata Compagnia al rimborso delle spese che l'assicurata è stata costretta ad anticipare per resistere all'azione del presunto danneggiato ex art. 1917, III comma, c.c., liquidandone il relativo importo secondo i parametri di legge.”.
così conclude “- in via principale, CP_12 Controparte_15 accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dalla proposizione di ogni Pt_1 domanda nei confronti della e quindi della Soc. Reale Controparte_14 Mutua di Assicurazioni, rigettando ogni e qualsiasi pretesa dell'attore sul punto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dall'attore, rigettando ogni sua pretesa;
- sempre in via subordinata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
- in via ancor più subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, limitare la entità dei danni in relazione al rapporto causa effetto e comunque nei limiti di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , all'epoca dei Parte_1 fatti minorenne, conveniva in giudizio il e la Controparte_1 [...]
, Controparte_16 chiedendo la condanna solidale di detti convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito degli episodi di violenza sessuale verificatosi tra novembre 2009 e marzo 2010 presso la
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casa-famiglia denominata “CASA DI ALICE”, struttura comunale di accoglienza per minori. Esponeva che, nell'anno 2007, all'età di sette anni, a seguito delle condizioni di disagio economico e psicologico della madre, sig.ra i Servizi Sociali del Comune Parte_3 di avevano disposto il collocamento di entrambi presso la suddetta casa-famiglia. CP_1 Nel 2008, la madre veniva autorizzata a lasciare la struttura, mantenendo, comunque, contatti quotidiani con il figlio. Dopo circa due anni di permanenza, il minore aveva iniziato a manifestare frequenti attacchi di vomito e crisi di pianto, che la struttura aveva superficialmente attribuito a
“disturbi psicologici passeggeri”, senza attivare alcun supporto medico specialistico. Nonostante ripetute segnalazioni della madre e richieste di trasferimento, la struttura non adottava alcuna misura adeguata di tutela, finché, nel marzo 2010, il piccolo
[...]
subiva un episodio di violenza sessuale da parte di un altro ospite, di anni Pt_1 diciassette, tale (che già Persona_1 precedentemente aveva manifestato atteggiamenti “inopportuni” nei confronti dell'attore). L'episodio veniva accertato dai responsabili della struttura, i quali, tuttavia, non informavano immediatamente le autorità né la madre del minore;
anzi, provvedevano a lavare gli indumenti del bambino senza portarlo in ospedale. Solo settimane dopo, il Comune veniva ufficialmente informato dell'accaduto. A seguito di denuncia, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 512/2011, condannava il minore per il Persona_1 reato di violenza sessuale aggravata (artt. 609 quater e 609 quinquies c.p.), decisione confermata in appello e divenuta definitiva nel 2013. L'attore deduceva che l'evento era riconducibile a gravi omissioni di vigilanza e custodia da parte del personale della struttura, nonché a carente controllo da parte dell'Ente pubblico affidante: da qui l'odierna domanda giudiziale, volta ad ottenere la condanna solidale dei convenuti, ex art. 1218 c.c., e, in subordine ex art. 2048 c.c., al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 562.393,00 (poi, in comparsa conclusionale, contenuti in € 80.508,00 oltre interessi e rivalutazione, risultante dalla valutazione operata dalla CTU). La società convenuta Controparte_17
restava contumace;
si costituiva, invece, il
[...] CP_1
, eccependo la carenza di legittimazione passiva e la estraneità ai fatti,
[...] deducendo di avere, sin dal 12.02.2009, affidato la gestione della casa-famiglia al
, a seguito di regolare gara pubblica, con conseguente subentro Controparte_2 di quest'ultimo nella titolarità gestionale. Rilevava, quindi, come erroneamente fosse stata convenuta in giudizio la CP_17
poiché detta Società, nel periodo dei fatti di causa, non gestore della struttura e
[...] sosteneva, infine, di aver svolto solo funzioni di indirizzo e vigilanza generale, non potendo rispondere dei comportamenti degli operatori della cooperativa affidataria e di aver agito sempre correttamente nell'interesse del minore, trattandosi di collocamento disposto a tutela della madre e del figlio. All'udienza del 12.04.2021 il Tribunale disponeva, quindi, ex art. 107 cpc, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , il Controparte_2 quale, nel costituirsi, dichiarava di non essere il gestore diretto della struttura, ma mero coordinatore del servizio, affidato in esecuzione di convenzione comunale alla (già ). Controparte_3 CP_10 In via principale, chiedeva il rigetto della domanda;
in via subordinata l'autorizzazione a chiamare in causa la , quale effettiva Controparte_3 responsabile dei fatti, al fine di essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento dell'istanza risarcitoria attorea. Con provvedimento del 09.10.2021, il Tribunale autorizzava la suddetta chiamata in causa.
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Con comparsa del 10.02.2022, si costituiva in giudizio la Controparte_3
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento e
[...] la carenza di nesso causale tra l'episodio denunciato e il danno lamentato, sostenendo che l'aggressione era stata prontamente interrotta e che nessun danno fisico risultava accertato nell'immediatezza. Affermava di aver rispettato le regole di vigilanza e di essere soggetta alla copertura assicurativa di di cui chiedeva la chiamata Controparte_18 in causa, autorizzata dal Giudice con provvedimento del 10.02.2022. La regolarmente citata, si costituiva eccependo: la Parte_2 mancanza di rapporto diretto con l'attore (trattandosi di azione contrattuale o extracontrattuale a carico dell'assicurata, e non di azione diretta ex art. 144 Cod. Ass. Priv.) e la limitazione della garanzia ai massimali di polizza. Tutti i chiamati in causa – , Controparte_2 Controparte_19
eccepivano:
[...] Parte_2
- la mancata estensione della domanda attorea nei loro confronti, sostenendo che l'attore non avesse formalmente proposto nei loro riguardi la domanda di condanna;
- la prescrizione del diritto al risarcimento;
- l'assenza di nesso causale e di prova del danno. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e depositate le relative memorie ad opera delle parti costituite, il Tribunale disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore, nominando a tale scopo la dott.ssa , con il compito di Persona_2 accertare:
1. l'esistenza di postumi permanenti e temporanei derivanti dal fatto narrato;
2. il nesso di causa tra l'evento e le condizioni psichiche dell'attore;
3. la quantificazione del danno biologico secondo le tabelle medico-legali in uso. Successivamente al deposito della consulenza d'ufficio, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.2025. Con la stessa ordinanza di rinvio per le conclusioni, il Tribunale invitava le parti a valutare l'opportunità di aderire alla proposta conciliativa formulata contestualmente;
indi, stante la mancata adesione delle parti (inclusa la parte attrice), tratteneva la causa in decisione, con l'assegnazione degli ordinari termini di legge di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va evidenziato che, in base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la “sentenza” secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, dovendo egli limitarsi alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - ritenute rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione. Prima di entrare nel merito della vicenda, sul piano processuale, si reputa opportuno un esame delle seguenti questioni preliminari.
1. Sull'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. e sull'eccezione di mancata estensione della domanda. L'eccezione è infondata. Il provvedimento con cui il Tribunale dispone l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. ha l'effetto di introdurre nel processo un soggetto la cui partecipazione è necessaria ai fini della decisione della causa, determinando un litisconsorzio processuale. Come ben rilevato dai Legali, l'integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell'art. 107 cpc, non
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comporta automaticamente l'estensione della domanda originaria al terzo integrato, essendo necessario che l'attore formuli espressamente, o per comportamenti concludenti, la pretesa anche nei confronti di quest'ultimo. Nella fattispecie, invero, appare sin troppo evidente che il successivo deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in cui l'attore ha dichiarato di estendere la domanda originaria al terzo integrato , valga come estensione espressa Controparte_2 della domanda, pienamente ammissibile. Oltretutto, come noto: la manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo (v. Cassazione civile n. 4724 del 19 febbraio 2019). Nel caso di specie, la difesa del , all'esito dell'integrazione, ha reiterato le Pt_1 conclusioni già formulate, esplicitando la volontà di ottenere la condanna solidale dei convenuti, compresi quelli successivamente chiamati. Relativamente alla posizione della Controparte_3 chiamata in giudizio dall'interveniente ex art. 107 cpc ( ), si Controparte_2 osserva quanto segue. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17995 del 2 luglio 2025, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio”. Nella materia della responsabilità civile, dunque, l'automaticità dell'estensione della domanda della domanda al terzo chiamato in causa, si determina non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 5580 dell'8/3/2018; Sez. 2, ordinanza n. 22050 del 11/09/2018), ma anche nei casi il convenuto individui nel terzo un corresponsabile del medesimo fatto dannoso. Nel caso di specie, la pretesa diversità dei titoli giuridici posti a fondamento, da un lato, della domanda dell'attore e, dall'altro, di quella evocata dal chiamante in causa, non dando luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, non mutano l'oggetto del giudizio e non valgono, pertanto, a escludere l'automaticità dell'estensione dell'originaria domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della società gestrice della struttura. Ricapitolando. L'integrazione ex art. 107 cpc è stata disposta dal Tribunale su base documentale (determina di aggiudicazione prodotta dal . CP_1 L'attore ha reiterato le proprie conclusioni nel corso del processo e ha depositato memorie (ex art. 183 VI comma cpc), ove ha chiarito la portata della domanda anche rispetto ai nuovi soggetti. I nuovi chiamati sono stati tempestivamente messi in grado di difendersi e di esercitare le rispettive chiamate in causa. Ad ogni buon conto, alla luce della prospettazione fattuale originaria, trattandosi di domanda per responsabilità civile con riferimento allo stesso fatto (inadempimento degli obblighi di vigilanza, coordinamento e controllo), questo giudicante ritiene che la domanda debba essere intesa come estesa anche a detti Soggetti.
2. Sull'eccezione di prescrizione. Il diritto azionato ha natura contrattuale e/o da contatto sociale, in quanto l'attore era ospite della struttura in forza di un rapporto di affidamento pubblico.
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Trova, quindi, applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non quella quinquennale prevista per l'illecito aquilano. La decorrenza del termine va individuata nel momento del verificarsi dell'evento lesivo, poiché, pur essendo l'attore minorenne, non risulta che la madre, titolare della potestà genitoriale, fosse sospesa o decaduta. Pertanto, non opera la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942 c.c. per l'incapacità legale. Non assume rilievo neppure la sentenza penale irrevocabile di condanna del 2013, in quanto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale o contatto sociale sorge indipendentemente dall'accertamento penale del reato e dalla sua definitività (Cass. Civ. Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601): “Quando l'inadempimento contrattuale costituisce anche fatto integrante reato, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria va individuata nel momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza effettiva del danno e della riferibilità dello stesso al debitore, non essendo necessario attendere l'accertamento penale del fatto” (Cass. civ. sez. III, 11 marzo 2020 n. 6974). In tal senso, altresì, Cass. civ. Sez. Unite 16 febbraio 2009 n. 3677: “Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il creditore, usando l'ordinaria diligenza, può rendersi conto dell'inadempimento, ancorché il fatto integri reato, salvo che il reato determini un danno ulteriore e successivo, nel qual caso la decorrenza coincide con la conoscenza di tale danno”. Nel caso che ci occupa, la richiamata sentenza penale del 2013 non ha accertato fatti nuovi, che si sono evoluti e manifestati in un'epoca successiva rispetto al momento in cui si è concretamente verificato l'evento; ragion per cui, la decorrenza non può essere posticipata. Ciò che, invece, a parere di questo giudicante, va considerato come atto interruttivo della prescrizione, è senz'altro la lettera raccomandata inviata al di in CP_1 CP_1 data 21.11.2018 che produce effetto anche nei confronti degli altri coobbligati solidali. Ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione verso uno dei debitori in solido, giovano anche agli altri”. Ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione – quale la costituzione in mora o la richiesta di adempimento inviata anche ad uno solo dei coobbligati solidali – produce effetti interruttivi nei confronti di tutti gli altri obbligati in solido, senza necessità che essi ne abbiano diretta conoscenza. Tale principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, trova fondamento nella natura stessa dell'obbligazione solidale, caratterizzata dall'unitarietà del rapporto obbligatorio e dall'interesse comune dei debitori all'estinzione del debito (cfr. Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2020 n. 3626; Cass. civ. sez. III, 19 ottobre 2017, n. 24634; Cass. civ. sez. III, 28 marzo 2017, n. 7897). Pertanto, la lettera di costituzione in mora trasmessa dal legale del ad uno dei Pt_1 coobbligati solidali (il ) – anche se non ricevuta dagli altri – è Controparte_1 idonea a interrompere il corso della prescrizione decennale dell'obbligazione nei confronti di tutti ( Controparte_2 [...]
), con conseguente decorrenza di un Controparte_20 nuovo termine prescrizionale ex art. 2945, comma 1, cc.
Considerato che
l'(ultimo) episodio criminoso si è verificato il 18.03.2010 e, pertanto, il termine di prescrizione decennale sarebbe spirato il 18.03.2020, è del tutto evidente che la lettera raccomandata del 21.11.2018, regolarmente ricevuta, sia assolutamente idonea a interrompere il suddetto termine. Ne consegue che il termine di prescrizione non è decorso e l'azione è senza dubbio tempestiva. Va, quindi, disattesa anche la suddetta eccezione.
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3. Sull'istanza di stralcio della documentazione depositata dall'attore con la comparsa conclusionale. I chiamati in causa hanno richiesto lo stralcio della cartella clinica che l'attore ha depositato con la comparsa conclusionale, in quanto il deposito sarebbe avvenuto oltre il termine decadenziale e, comunque, non sembrerebbe verosimile che il abbia Pt_1 manifestato uno stato di alterazione psicomotoria (solo) a distanza di quattordici anni dall'evento per cui è causa. Si ritiene di dover accogliere la suddetta richiesta, atteso che, sebbene tale documentazione sia di formazione successiva (15.04.2024) e, quindi, l'attore non avrebbe potuto produrla se non con le difese conclusive (cosa che effettivamente ha fatto), la stessa risulta assolutamente inconferente in quanto è evidente che il ricovero documentato dalla cartella clinica da ultimo depositata, sia dipeso dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Della stessa, quindi, non si terrà conto ai fini della decisione. MERITO DELLA VICENDA - RESPONSABILITÁ DEL CONVENUTO E DEI CP_1 CHIAMATI IN CAUSA
Ciò chiarito e venendo adesso al merito della vicenda, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Il fatto storico risulta definitivamente accertato con SENTENZA PENALE irrevocabile del Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha condannato l'autore del reato
[...] alla pena di anni quattro di reclusione, riconoscendo la Persona_1 natura dolosa e la gravità dell'abuso, nonché la sussistenza di un danno psicofisico permanente a carico della vittima. La pronuncia penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.c., fa stato nel presente giudizio civile quanto all'accertamento del fatto storico, della sua illiceità e dell'attribuzione della condotta al suo autore materiale, restando – invece – oggetto di autonoma valutazione in questa sede la responsabilità civile degli enti e dei soggetti obbligati alla custodia, vigilanza e protezione del minore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024). Difatti, sebbene l'evento lesivo sia stato originato da una condotta personale dell'autore del reato, si inserisce nel contesto dell'inadempimento contrattuale imputabile, alle parti convenute e chiamate in causa, ai sensi dell'art. 1218 c.c., derivando da un rapporto di servizio e di protezione instaurato con il minore a seguito del suo inserimento nella struttura. L'accoglienza di un soggetto all'interno di una struttura pubblica o privata che svolge attività di cura, assistenza o educazione, fa sorgere a carico del gestore un obbligo contrattuale (o da contatto sociale qualificato) di protezione dell'integrità fisica e psichica dell'ospite. In caso di danni cagionati da carenze organizzative o omessa vigilanza, la struttura risponde ex art. 1218 c.c., gravando su di essa l'onere di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il fatto lesivo (Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2023 n. 28139; Cass. SS.UU., 27 giugno 2002 n. 9346; Cass. civ. sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589). In applicazione di tali principi, anche la casa-famiglia che ospita minori assume, per contatto sociale qualificato, un'obbligazione di protezione integrale: essa non si esaurisce nell'assistenza materiale, ma implica la doverosa vigilanza e prevenzione di atti aggressivi, violenti o sessuali tra gli ospiti. Il verificarsi di una violenza sessuale all'interno della struttura integra di per sé l'inadempimento dell'obbligo di protezione, salvo prova contraria dell'assoluta imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento. L'episodio si è verificato in epoca in cui la disciplina dei servizi residenziali per minori nella Regione Lazio era regolata dalla Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla Legge Regionale Lazio n. 41/2003 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle Pag. 7 a 15 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
strutture e dei servizi sociali), con correlata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305/2004, che, nel disciplinare l'intero sistema dei servizi sociali regionali, poneva a carico dei Comuni, singoli o associati, funzioni di autorizzazione, accreditamento, controllo e vigilanza delle strutture residenziali per minori e, in capo agli enti gestori, obblighi di corretta organizzazione e tutela dell'incolumità fisica e morale dei soggetti accolti. I Comuni esercitano, quindi, la funzione di vigilanza e controllo periodico sulle strutture di accoglienza, mentre le Cooperative affidatarie sono tenute a garantire un ambiente sicuro e sorvegliato, personale qualificato e misure di sicurezza e tutela dei minori ospiti. In tale contesto normativo, il collocamento del minore nella casa-famiglia determina la nascita di un rapporto giuridico qualificato di protezione tra il minore e gli enti che ne curano l'accoglienza e la vigilanza, fondato su obblighi legali e convenzionali di custodia, di cura e di sicurezza. Tali obblighi, pur non derivando da un rapporto contrattuale in senso stretto con la parte danneggiata, trovano comunque la loro fonte nel contatto sociale qualificato e integrano una responsabilità di natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. (in combinato con l'art. 1173 c.c.), atteso che, come detto, l'ente gestore del servizio è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti dei soggetti affidati alla sua sfera di azione. Circa la RESPONSABILITÀ del Parte_4
era ospite della casa-famiglia in forza di inserimento disposto dal
[...]
nell'ambito del servizio sociale territoriale. Controparte_1 Pur mancando un contratto in senso tecnico tra l'attore ed il l'ente pubblico - in CP_1 quanto titolare della funzione socio-assistenziale - aveva specifici obblighi che non si esaurivano nell'atto di collocamento, ma si estendevano alla fase esecutiva del servizio, comprendendo la verifica dell'idoneità soggettiva e strutturale della casa famiglia e dei soggetti gestori;
la vigilanza periodica e continuativa sull'andamento del servizio, sulle condizioni di sicurezza, sul rispetto dei protocolli educativi e delle linee guida regionali;
la predisposizione di meccanismi di monitoraggio e controllo in grado di prevenire condotte lesive della dignità o dell'integrità psico-fisica degli ospiti;
un intervento tempestivo in presenza di segnalazioni di criticità o episodi di violenza. Tali obblighi derivano sia dalle norme generali (art. 30 e 31 Cost., L. 328/2000; L.R. Lazio 41/2003), sia dal principio di buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni ex art. 1375 c.c., applicabile anche ai rapporti di contatto sociale. Il rapporto di affidamento con il minore, seppur mediato dall'attività del e della CP_2 Cooperativa, lo pone in una posizione di garanzia indiretta, la cui violazione integra, per l'appunto, inadempimento contrattuale, salvo prova di aver assolto i doveri di vigilanza. Dagli atti prodotti in giudizio e dalle stesse difese dell'Ente non risultano ispezioni o verifiche periodiche effettuate nel periodo immediatamente precedente al fatto, né rapporti di monitoraggio sulle condizioni interne della casa-famiglia. Risulta, inoltre, che alcune segnalazioni di criticità comportamentali dei minori ospiti erano state comunicate ai servizi sociali comunali, senza che seguissero interventi di verifica. Non può ritenersi sufficiente, a fini esonerativi, la mera stipulazione della convenzione con soggetti terzi, giacché la delega gestionale non esclude il dovere di vigilanza sul corretto adempimento da parte dell'affidatario. Circa la RESPONSABILITÀ del Controparte_2
Il risulta essere stato il soggetto aggiudicatario e affidatario del Controparte_2 servizio di gestione della casa-famiglia mediante gara pubblica.
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Ha assunto, quindi, il ruolo di contraente diretto del e di organizzatore CP_1 intermedio della gestione, essendo stato, poi, (sub)affidato il servizio alla
[...]
. Controparte_3 In tale assetto, il risponde a titolo contrattuale non solo verso il Controparte_2
ma anche verso i terzi utenti, i minori collocati, in virtù del contatto sociale che si CP_1 instaura per effetto della presa in carico del servizio pubblico di assistenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 1228 c.c., esso risponde per i fatti dei propri ausiliari, ivi compresi i soggetti affidatari della gestione operativa. Pertanto, era tenuto, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., a selezionare la CP_2 Cooperativa gestrice con criteri di competenza e affidabilità; a garantire che l'attività svolta dalla Cooperativa sub-affidataria avvenisse nel rispetto dei requisiti di legge e delle prescrizioni regionali;
a verificare la presenza di personale educativo adeguato e formato;
a vigilare sul rispetto delle regole di separazione e tutela dei minori ospitati. La responsabilità di è, quindi, duplice: inadempimento diretto per violazione CP_2 dei propri obblighi organizzativi e di controllo e responsabilità indiretta ex art. 1228 c.c. per fatto dell'ausiliario. Anche in tal caso, non può assumere rilievo la delega gestionale alla Controparte_3 che non determina esclusione del dovere di garanzia e vigilanza
[...] in capo al soggetto affidatario che, a sua volta, ha sub-affidato il servizio. Circa la RESPONSABILITÀ della
[...]
era il soggetto esecutore Parte_5 materiale del servizio, cui competeva la gestione quotidiana della casa-famiglia, l'organizzazione del personale, la custodia effettiva e la vigilanza interna dei minori ospitati. In tale veste, essa instaura con ciascun minore un rapporto di contatto sociale diretto, generatore di obblighi contrattuali di protezione e sicurezza. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. civ. sez. III, 13 ottobre 2017 n. 24071; Cass. civ. sez. III, 22 gennaio 1999 n. 589), l'omessa o inadeguata vigilanza che consenta il verificarsi di un fatto lesivo tra ospiti, costituisce inadempimento contrattuale, anche quando l'autore materiale dell'offesa sia un altro minore. Difatti, che la violenza derivi da condotta autonoma di un ospite, non esclude la responsabilità, ove risulti che la Cooperativa non abbia predisposto adeguate cautele, quali la presenza continua di personale educativo qualificato e la separazione adeguata dei minori per età e sesso, conformemente alle prescrizioni della D.G.R. Lazio n. 1305/2004. Dagli atti (cfr. relazione sul minore all. 20 seconda memoria istruttoria di Parte_1 parte convenuta emerge una totale inadeguatezza - prima, Controparte_1 durante e successivamente all'evento - nella gestione di quanto accaduto da parte degli operatori. In particolare:
- non è stato dato alcun rilievo alle condotte moleste ed aggressive che l'autore dell'illecito aveva già manifestato sia nei confronti del che di un altro ospite della casa- Pt_1 famiglia;
- non sono stati colti i segnali di disagio del ragazzo (esempio ne è il vomito iniziato il mese precedente), sminuiti e sottovalutati dagli operatori;
- non sono state neppure prese in considerazione le preoccupazioni manifestate dalla madre del ragazzo che aveva “confidato” al personale della casa-famiglia, dei tentati “approcci sessuali” nei confronti del figlio;
- non sono mai state adottate misure preventive, quali ad esempio la separazione dei ragazzi o una sorveglianza rafforzata;
- non è stato immediatamente segnalato l'accaduto agli organi di pubblica sicurezza;
- non è stato portato il piccolo a visita medica;
Pt_1
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- non sono state adottate iniziative finalizzate ad attivare un adeguato sostegno al minore ed alla sua famiglia. Tali carenze integrano, senz'altro, un inadempimento degli obblighi contrattuali di custodia e protezione, in quanto la non ha adottato le misure di diligenza CP_3 professionale richieste dalla natura dell'attività svolta (cfr. art. 1176 comma 2 c.c.). La responsabilità della , pertanto, è di Controparte_3 natura contrattuale diretta e deriva dall'inadempimento dell'obbligazione di protezione che la gestione della struttura comporta, con obbligo di risarcire il danno patito dal minore ospite. Circa la POSIZIONE della Parte_2
La chiamata in causa dalla Controparte_18 CP_3 ha eccepito in via preliminare l'inesistenza di contraddittorio diretto con
[...] l'attore; la prescrizione dell'azione risarcitoria e l'inesistenza di domanda attorea nei confronti dell'assicurata e, in via subordinata, ha chiesto di contenere l'eventuale manleva nei limiti del massimale di polizza, con esclusione delle spese legali ai sensi della clausola (art. 14 delle Condizioni di assicurazione) che limita la rimborsabilità ai soli difensori designati dalla Compagnia. Le eccezioni preliminari non meritano accoglimento. Il rapporto processuale tra attore ed assicuratore è pacifico che sia mediato, trattandosi di garanzia impropria ex art. 1917 c.c.: l'assicuratore non è obbligato direttamente verso il danneggiato, ma resta parte del giudizio ai soli fini della manleva dell'assicurato. La domanda di garanzia proposta dalla Controparte_3 è ammissibile e tempestiva e consente di accertare, in questa sede,
[...] l'operatività della polizza e la conseguente obbligazione di tenuta indenne. Quanto all'eccezione di prescrizione, questo giudice ha già motivato che l'azione è tempestiva, non essendo decorso il termine prescrizionale decennale. Ad ogni buon conto, il rapporto assicurativo è distinto da quello risarcitorio e l'azione di garanzia è stata esercitata nel termine di efficacia della polizza, successivamente alla notifica della chiamata di terzo alla . Controparte_3 Relativamente al merito della copertura, la polizza stipulata tra la Controparte_3 e la copre la responsabilità
[...] Parte_2 civile per “danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli utenti dei servizi sociali gestiti, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'attività assicurata”. L'evento per cui è causa rientra pienamente nel rischio assicurato, in quanto la domanda di garanzia concerne la responsabilità civile per colpa di organizzazione e omessa vigilanza della Cooperativa. Non è, quindi, invocabile la clausola di esclusione per “fatti dolosi”, poiché la condotta dolosa è del terzo autore materiale e non dell'assicurato. Inoltre, la Cassazione con ordinanza n. 3051 del 01.02.2024 ha aggiunto che “La clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito”. Riguardo alla clausola che esclude il rimborso delle spese legali “sostenute per legali non designati dalla Compagnia”, va rilevato che la aveva tempestivamente CP_3 informato della ricezione della chiamata di terzo e la Compagnia – con Parte_2 nota scritta – aveva invitato la stessa ad affidarsi ad un proprio legale di fiducia, senza
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esercitare il potere di designazione previsto dalle condizioni di polizza (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di . CP_3 Tale comportamento integra una rinuncia implicita al diritto di nomina ed esclude la possibilità per l'assicuratore di rifiutare il rimborso delle spese di difesa. La Corte di cassazione (Cass., 19.2.2020, n. 4202) ha, infatti, ritenuto che il patto di gestione della lite non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., co. 3° (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. Tuttavia, ha osservato che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale. A giustificare, quindi, l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, come nella specie, la Compagnia non può rifiutare il pagamento delle spese legali e tecniche dei professionisti incaricati dall'assicurato atteso che una clausola contrattuale che consenta all'assicuratore di non gestire la lite e di rifiutare il detto pagamento sarebbe nulla in quanto si tradurrebbe in un limite al diritto riconosciuto dall'art. 1917 co. 3 all'assicurato (Così Cass, 19.2.2020, n. 4202; Cass., 17.11.1976, n. 4276). Pertanto, la deve essere condannata a manlevare e Parte_2 tenere indenne la Cooperativa assicurata da ogni somma che la stessa sia tenuta a corrispondere in esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza e a rimborsarle le spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. Sul CONCORSO di RESPONSABILITÁ e sulla sua RIPARTIZIONE INTERNA Le omissioni e negligenze accertate, pur autonome, hanno concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso. Sussiste, quindi, responsabilità solidale tra i convenuti, restando ferma la possibilità di regresso interno proporzionale alla gravità dell'inadempimento e al contributo causale di ciascuno, che può stimarsi come segue: COMUNE DI : 20% CP_1 CONSORZIO PARSIFAL: 30% COOPERATIVA SOCIALE ALTRI COLORI ONLUS: 50%. Tale ripartizione trova fondamento nel criterio secondo cui l'incidenza causale è proporzionale all'effettivo potere di evitare il danno. Il , pur tenuto a svolgere verifiche periodiche anche dopo il Controparte_1 collocamento del minore, non disponeva di un potere gestionale immediato, né di direzione quotidiana sugli operatori, che restavano alle dipendenze e sotto la direzione del gestore. L'omessa attivazione dei poteri di vigilanza configura sì inadempimento, ma con valore causale mediato e recessivo rispetto a quello della Cooperativa, la quale deteneva la custodia materiale del minore e la possibilità immediata di impedire l'evento. La responsabilità del è, dunque, concorrente ma non Controparte_1 equiparabile a quella del gestore diretto.
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Il , diversamente, quale soggetto aggiudicatario del servizio, Controparte_2 aveva il dovere giuridico e organizzativo di predisporre un assetto idoneo a prevenire comportamenti dannosi e di esercitare il controllo costante sui propri ausiliari e su quelli del sub-affidatario. La sua responsabilità, pur sussistente, è – comunque – secondaria in quanto afferente a vigilanza indiretta e non alla gestione quotidiana del minore. La gestiva la casa-famiglia e Controparte_3 garantiva la sorveglianza quotidiana dei minori. Gravava su di essa l'obbligo di predisporre sistemi organizzativi idonei a impedire comportamenti pregiudizievoli tra ospiti, di segnalare situazioni di rischio e di adottare misure di sicurezza interne. Il peso causale della sua condotta è, senz'altro, preponderante. Detti soggetti sono tenuti in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., verso parte attrice (salvo il diritto di regresso interno tra i corresponsabili nei limiti delle rispettive quote).
Sulle DOMANDE di del e del Pt_6 CP_1 CP_2
Nei rapporti interni tra le predette parti, avendo il e il CP_1 CP_2 proposto rituale domanda di manleva, ivi non può che tenersi conto delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti in ordine all'assunzione dei rischi derivanti dall'espletamento del servizio di gestione della casa-famiglia. In particolare, l'art. 2 del contratto di appalto stipulato tra il CP_1
e il (cfr. doc. 19 comparsa di costituzione
[...] Controparte_2
) prevedeva espressamente che quest'ultimo accettasse di espletare il Controparte_1 servizio “assumendo la totale responsabilità derivante da eventuali fatti illeciti connessi all'espletamento del medesimo”. Tale clausola comporta che il , pur non essendo l'autore diretto delle condotte CP_2 lesive, si è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'Amministrazione comunale da igni conseguenza dannosa riconducibile al servizio affidato, assumendo nei suoi confronti un'obbligazione di manleva integrale. A sua volta, nel “Regolamento delle attività di General Contracting”, il CP_2
ha previsto, all'art. 16 comma 2, che la cooperativa consorziata
[...] [...] quale esecutrice materiale del servizio, si assumesse tutti i rischi CP_3 derivanti dalla gestione del servizio stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il sia nei confronti del committente che di terzi in caso di azione CP_2 risarcitoria. Tale disposizione configura in capo alla cooperativa esecutrice una obbligazione di garanzia e manleva a favore del e, indirettamente, del Comune Controparte_2 affidante. Va detto che, mentre in atti risulta tale documento (cfr. doc. 2 allegato alle memorie ex 183, 6 co. C.p.c. n. 2), non è stata poi prodotta la “dichiarazione di accettazione di accollo totale” della Nondimeno tale circostanza va ritenuta provata, in difetto di CP_3 qualsivoglia contestazione sul punto da parte della Controparte_3 lungo tutto il corso del giudizio.
[...] Ne discende che, pur permanendo nei confronti dell'attore la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti, i rapporti interni di regresso e manleva devono essere regolati in conformità alle previsioni contrattuali. Pertanto:
- il in virtù della clausola di assunzione integrale di Controparte_2 responsabilità contenuta nel contratto di appalto, è tenuto a manlevare il CP_1
per tutti gli importi che quest'ultimo dovesse versare in esecuzione della
[...] presente sentenza e nei limiti della sua percentuale di responsabilità (20%);
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- la è tenuta a manlevare e tenere indenne il Controparte_3
per ogni somma che quest'ultimo dovesse corrispondere in Controparte_2 esecuzione della presente sentenza, sia per la quota di condanna ad esso riferibile (30%), sia per quella che sarà tenuto ad esborsare in manleva del Comune (20%). Resta ferma la copertura assicurativa stipulata dalla Controparte_3 con la , che dovrà tenere indenne la propria
[...] Parte_2 assicurata nei limiti e alle condizioni di polizza, per quanto dovuto in forza della presente decisione.
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Il Giudice, ritenuta la necessità di acquisire elementi idonei alla valutazione delle conseguenze dannose, ha nominato consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa
[...]
, specialista in psicologia familiare e giuridica. Persona_2 Dalla relazione medico-legale depositata, risulta che l'attore, pur non presentando una patologia psichiatrica, manifesta esiti psichici compatibili con un disturbo post-traumatico causalmente riconducibile all'episodio di violenza verificatosi all'interno della casa- famiglia. Secondo il consulente, i danni psichici subiti dal avrebbero determinato una Pt_1 riduzione dell'integrità psico-fisica e, quindi, un danno biologico, a causa della gravità della ferita insanabile, pari al 15%. Questo giudicante condivide le risultanze della Dr.ssa essendo esse giunte Per_2 all'esito di audizione del , di un esame accurato di tutta la documentazione Pt_1 contenuta negli atti ed essendo prive di qualsivoglia vizio logico-giuridico oltre che tecnico (né risultano smentite da elementi contrastanti, né tanto meno risultano oggetto di censura specifica e puntuale). Diversamente, non è stato richiesto (ed effettivamente manca qualsivoglia riscontro documentale circa eventuali spese mediche sostenute o pregiudizi economicamente valutabili) il danno patrimoniale. Pertanto, deve essere riconosciuto all'attore il solo danno non patrimoniale, da liquidarsi secondo i criteri di equità e i parametri delle note tabelle milanesi. Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno (biologico), dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (9 anni), e tenuto conto di quanto riconosciuto ed accertato in sede di CTU, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali di cui sopra, ritiene questo giudice, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso cfr. ex multis Cass. 14402/11, Cass. 24473/14, Cass. 20895/15, Cass. 9950/17, Cass. 913/18, Cass. 11754/18, Cass. 8532/20, Cass. 8508/20, e cfr. altresì Cass. 13269/20, nonché Cass. 22859/2020, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 e anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto esse costituiscono tuttora valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento ovvero in diminuzione.
Età del danneggiato alla data del sinistro 9 anni Percentuale di invalidità permanente 15% Punto danno biologico € 3.211,51 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57 Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Danno biologico risarcibile € 46.246,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 60.582,00 Con personalizzazione massima € 80.930,00 Totale generale: € 60.582,00
Totale con personalizzazione massima € 80.930,00
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Ne deriva, dunque, che alla parte istante dovrà essere liquidata la complessiva somma di € 80.930,00 da porsi a carico del , del Controparte_1 Controparte_2 e della solidalmente responsabili Controparte_3 (salvo manleva). Deve essere infatti ristorato anche il danno morale. E, infatti, nella specie, la sofferenza morale può ritenersi presuntivamente provata in ragione della tipologia del pregiudizio subito, del dolore provato dalla vittima per la violenza sessuale subita e della giovanissima età. Stante la particolare gravità dei fatti (come si legge nella relazione peritale, infatti, la violenza subita ha segnato inevitabilmente il vissuto personale del sig. , per di Pt_1 più la vittima di violenza sessuale è un individuo che ha subito nocumento in giovanissima età) deve altresì riconoscersi la personalizzazione massima. In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attore può essere quantificato in (non meno di) € 80.930,00. Tale somma, da reputarsi liquidata all'attualità, va inoltre devalutata al 18.03.2010 (data di verificazione dell'evento) e via via rivalutata (secondo i noti indici ISTAT FOI) con l'aggiunta dei soli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, L'importo così risultante va posto a carico del , del Controparte_1
e della in solido Controparte_2 Controparte_3 tra loro (ferma restando la ripartizione interna delle responsabilità secondo quanto già indicato in motivazione – 50% 30% 20% ). CP_3 CP_2 Controparte_1
Ad esito differente giammai avrebbe potuto pervenirsi ammettendo le prove orali articolate dalle parti nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc, in quanto aventi ad oggetto circostanze già acquisite documentalmente e/o valutative. Le ulteriori questioni restano assorbite. Le spese giudiziali seguono la soccombenza ex art. 91 cpc, e quindi sono poste, in solido tra loro, a carico delle parti soccombenti, nella misura liquidata come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. 55/2014 s.m. e i., in relazione alla Tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e allo scaglione individuato -in base al decisum (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 19014/07; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018)- in quello che va da € 52.001,00 a € 260.000,00, con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente prestata, dell'istruttoria svolta, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate. Anche le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico delle suddette tre parti, in ragione della soccombenza. Nei rapporti interni le spese dovranno essere sopportate in proporzione alle rispettive quote di responsabilità come sopra determinate, salva l'applicazione delle clausole contrattuali di manleva che regolano i rapporti reciproci. Conseguentemente, la Controparte_3 sarà tenuta a rifondere al e al le Controparte_2 Controparte_1 spese legali da essi sostenute nella misura corrispondente alla loro quota di responsabilità. La copertura assicurativa della si estende alla copertura Parte_2 delle spese di difesa, nei limiti della polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. , ogni altra istanza, domanda, Parte_1 eccezione e richiesta, disattesa, così provvede:
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1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità solidale del , del Controparte_1
e della nei Controparte_2 Controparte_3 confronti dell'attore, per i danni accertati in motivazione;
2. DA, come da motivazione, i predetti tre soggetti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 80.930,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per le causali di cui in parte motiva;
tale somma, da reputarsi liquidata all'attualità, va inoltre devalutata al 18.03.2010 e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI con l'aggiunta degli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione, da calcolarsi sull'intero importo, dovuti sino al soddisfo;
3. ACCERTA e DICHIARA, ai sensi dell'art. 2055 comma 3 c.c., che la responsabilità dei condebitori solidali deve essere così ripartita:
- 50% a carico della Controparte_3
- 30% a carico del Controparte_2
- 20% a carico del;
Controparte_1 4. DA il a manlevare e tenere indenne il Controparte_2 [...]
da ogni importo che quest'ultimo fosse chiamato a versare all'attore in CP_1 esecuzione della presente sentenza;
5. DA la a manlevare e Controparte_3 tenere indenne il da ogni somma che quest'ultimo dovesse Controparte_2 corrispondere in esecuzione della presente sentenza, sia per la quota di condanna ad esso riferibile (30%), sia per quella che sarà tenuto a sborsare in manleva del CP_21
6. DA il , il e la Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_3 dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre a € 1.713,00 per esborsi e oltre alle spese generali (al 15%), IVA e CAP, nella misura di legge, salve le suddette MANLEVE, con distrazione in favore degli Avv.ti Luigi Marchignoli e Roberto Tofani, per dichiarato anticipo;
7. PONE le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del CP_1
, del e della
[...] Controparte_2 Controparte_3
salve le suddette manleve;
[...]
8. DISPONE, quanto alle suddette spese, di lite, e di CTU, che, nei rapporti interni, esse siano ripartite nella proporzione di cui al punto 3., salve le suddette MANLEVE;
9. ACCERTA e DICHIARA l'operatività della copertura assicurativa stipulata dalla con e, Controparte_3 Parte_2 per l'effetto, DA la tenere indenne la propria Parte_2 assicurata, anche per le spese di lite e di CTU, nei limiti e alle condizioni di polizza, per tutto quanto dovuto in forza della presente decisione. Sentenza esecutiva come per legge. Così deciso in Frosinone, addì 10.11.2025. Il giudice designato
Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario UPP, Dott.ssa SILVIA PAGLIUCA.
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, in persona del giudice designato ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 1585/20 RG, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni conseguiti alle violenze subite dall'attore tra il novembre 2009 e il 18.03.2010, presso “LA CASA DI ALICE” all'epoca affidata in gestione dal
[...]
al giusta il contratto allegato sub 19 dal convenuto, CP_1 Controparte_2 e relative proroghe (e dal , Controparte_3 VERTENTE TRA
(CF: , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Marchignoli, nonché dall'Avv. Roberto Tofani. ATTORE E
(CF: ), in persona del quale legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_4 rapp.te p.t. con sede in Ceccano (FR) alla Piazza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cocco. CONVENUTO NONCHÉ
- Controparte_5
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (CF: ) in CP_6 P.IVA_2 persona del Commissario Liquidatore, Rag. , nata a [...] il 08 Controparte_7 settembre 1972, ivi domiciliata in Piazza, Giuliano della Rovere n. 4, tale nominata giusta decreto ministeriale del 29.07.2008 (PEC: . Email_1 CONVENUTA CONTUMACE E Controparte_8
(CF: ), con sede in Frosinone, in Viale
[...] P.IVA_3 Mazzini n. 51, in persona del legale rappresentante p. t., Presidente del CDA, Sig.
[...]
, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Controparte_9 Avv.ti Antonio Ascenzi e Sandro Figliozzi. TERZA CHIAMATA ex art. 107 CPC E (CF e PI: ), già Controparte_3 P.IVA_4
, in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. , con Controparte_10 CP_11 sede in Frosinone al Viale Mazzini n. 37, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Donfrancesco e Marco Donfrancesco. TERZA CHIAMATA IN CAUSA (da ) CP_2 NONCHÉ (CF: , con sede in Torino alla via Controparte_12 P.IVA_5 Corte di Appello 11, in persona del Procuratore speciale , rappresentata e Controparte_13 difesa dall'Avv. Franco Pizzutelli. TERZA CHIAMATA IN CAUSA (da ALTRI COLORI)
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CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in relazione all'udienza cartolare del 24 febbraio 2025 (in data 05, 11, 18, 19 e 24 febbraio 2025) da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta ordinanza del 14 gennaio 2025, ritualmente comunicata (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 24 febbraio 2025 con cui il Tribunale assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc) e in particolare:
“precisa le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio da ritenersi quivi trascritte”.
-Il “si riporta a tutti i precedenti scritti e ribadisce l'adesione Controparte_1 del alla proposta conciliativa formulata dal Giudice. Stante la Controparte_1 mancata adesione da parte dell'attore, chiede che il Giudice adotti i provvedimenti idonei”.
conclude per sentir dichiarare “1) L'inesistenza di domande Controparte_2 rivolte nei confronti del 2) La carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
In subordine e nel merito chiede di sentir: B) Rigettare le domande Controparte_2 attoree perché prescritte ed in subordine infondate in fatto ed in diritto;
In via ancor più gradata: C) in caso di accoglimento di domande risarcitorie nei confronti del CP_2
comunque dichiarare responsabile già
[...] Controparte_3
, per l'effetto tenuta a manlevare il da qualsivoglia esborso CP_10 Controparte_2 connesso al presente giudizio. D) Vittoria di spese”. così conclude: “-in via Controparte_3 principale, accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dalla proposizione di qualsivoglia domanda nei confronti della per le Controparte_14 motivazioni meglio espresse al cap. A della premessa, e, di conseguenza, respingere qualsivoglia relativa pretesa, - in via subordinata, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dall'attore come meglio evidenziato ai capp. b.1 e b.2 della premessa e, conseguentemente, rigettare le di lui pretese;
- in via di ulteriore subordine, respingere la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
- in via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e, conseguentemente della domanda di garanzia proposta dal condannare la a Controparte_2 Parte_2 manlevare la società assicurata da qualsivoglia richiesta risarcitoria;
- in ogni caso, condannare la citata Compagnia al rimborso delle spese che l'assicurata è stata costretta ad anticipare per resistere all'azione del presunto danneggiato ex art. 1917, III comma, c.c., liquidandone il relativo importo secondo i parametri di legge.”.
così conclude “- in via principale, CP_12 Controparte_15 accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dalla proposizione di ogni Pt_1 domanda nei confronti della e quindi della Soc. Reale Controparte_14 Mutua di Assicurazioni, rigettando ogni e qualsiasi pretesa dell'attore sul punto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dall'attore, rigettando ogni sua pretesa;
- sempre in via subordinata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
- in via ancor più subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, limitare la entità dei danni in relazione al rapporto causa effetto e comunque nei limiti di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , all'epoca dei Parte_1 fatti minorenne, conveniva in giudizio il e la Controparte_1 [...]
, Controparte_16 chiedendo la condanna solidale di detti convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito degli episodi di violenza sessuale verificatosi tra novembre 2009 e marzo 2010 presso la
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casa-famiglia denominata “CASA DI ALICE”, struttura comunale di accoglienza per minori. Esponeva che, nell'anno 2007, all'età di sette anni, a seguito delle condizioni di disagio economico e psicologico della madre, sig.ra i Servizi Sociali del Comune Parte_3 di avevano disposto il collocamento di entrambi presso la suddetta casa-famiglia. CP_1 Nel 2008, la madre veniva autorizzata a lasciare la struttura, mantenendo, comunque, contatti quotidiani con il figlio. Dopo circa due anni di permanenza, il minore aveva iniziato a manifestare frequenti attacchi di vomito e crisi di pianto, che la struttura aveva superficialmente attribuito a
“disturbi psicologici passeggeri”, senza attivare alcun supporto medico specialistico. Nonostante ripetute segnalazioni della madre e richieste di trasferimento, la struttura non adottava alcuna misura adeguata di tutela, finché, nel marzo 2010, il piccolo
[...]
subiva un episodio di violenza sessuale da parte di un altro ospite, di anni Pt_1 diciassette, tale (che già Persona_1 precedentemente aveva manifestato atteggiamenti “inopportuni” nei confronti dell'attore). L'episodio veniva accertato dai responsabili della struttura, i quali, tuttavia, non informavano immediatamente le autorità né la madre del minore;
anzi, provvedevano a lavare gli indumenti del bambino senza portarlo in ospedale. Solo settimane dopo, il Comune veniva ufficialmente informato dell'accaduto. A seguito di denuncia, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 512/2011, condannava il minore per il Persona_1 reato di violenza sessuale aggravata (artt. 609 quater e 609 quinquies c.p.), decisione confermata in appello e divenuta definitiva nel 2013. L'attore deduceva che l'evento era riconducibile a gravi omissioni di vigilanza e custodia da parte del personale della struttura, nonché a carente controllo da parte dell'Ente pubblico affidante: da qui l'odierna domanda giudiziale, volta ad ottenere la condanna solidale dei convenuti, ex art. 1218 c.c., e, in subordine ex art. 2048 c.c., al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 562.393,00 (poi, in comparsa conclusionale, contenuti in € 80.508,00 oltre interessi e rivalutazione, risultante dalla valutazione operata dalla CTU). La società convenuta Controparte_17
restava contumace;
si costituiva, invece, il
[...] CP_1
, eccependo la carenza di legittimazione passiva e la estraneità ai fatti,
[...] deducendo di avere, sin dal 12.02.2009, affidato la gestione della casa-famiglia al
, a seguito di regolare gara pubblica, con conseguente subentro Controparte_2 di quest'ultimo nella titolarità gestionale. Rilevava, quindi, come erroneamente fosse stata convenuta in giudizio la CP_17
poiché detta Società, nel periodo dei fatti di causa, non gestore della struttura e
[...] sosteneva, infine, di aver svolto solo funzioni di indirizzo e vigilanza generale, non potendo rispondere dei comportamenti degli operatori della cooperativa affidataria e di aver agito sempre correttamente nell'interesse del minore, trattandosi di collocamento disposto a tutela della madre e del figlio. All'udienza del 12.04.2021 il Tribunale disponeva, quindi, ex art. 107 cpc, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , il Controparte_2 quale, nel costituirsi, dichiarava di non essere il gestore diretto della struttura, ma mero coordinatore del servizio, affidato in esecuzione di convenzione comunale alla (già ). Controparte_3 CP_10 In via principale, chiedeva il rigetto della domanda;
in via subordinata l'autorizzazione a chiamare in causa la , quale effettiva Controparte_3 responsabile dei fatti, al fine di essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento dell'istanza risarcitoria attorea. Con provvedimento del 09.10.2021, il Tribunale autorizzava la suddetta chiamata in causa.
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Con comparsa del 10.02.2022, si costituiva in giudizio la Controparte_3
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento e
[...] la carenza di nesso causale tra l'episodio denunciato e il danno lamentato, sostenendo che l'aggressione era stata prontamente interrotta e che nessun danno fisico risultava accertato nell'immediatezza. Affermava di aver rispettato le regole di vigilanza e di essere soggetta alla copertura assicurativa di di cui chiedeva la chiamata Controparte_18 in causa, autorizzata dal Giudice con provvedimento del 10.02.2022. La regolarmente citata, si costituiva eccependo: la Parte_2 mancanza di rapporto diretto con l'attore (trattandosi di azione contrattuale o extracontrattuale a carico dell'assicurata, e non di azione diretta ex art. 144 Cod. Ass. Priv.) e la limitazione della garanzia ai massimali di polizza. Tutti i chiamati in causa – , Controparte_2 Controparte_19
eccepivano:
[...] Parte_2
- la mancata estensione della domanda attorea nei loro confronti, sostenendo che l'attore non avesse formalmente proposto nei loro riguardi la domanda di condanna;
- la prescrizione del diritto al risarcimento;
- l'assenza di nesso causale e di prova del danno. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e depositate le relative memorie ad opera delle parti costituite, il Tribunale disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore, nominando a tale scopo la dott.ssa , con il compito di Persona_2 accertare:
1. l'esistenza di postumi permanenti e temporanei derivanti dal fatto narrato;
2. il nesso di causa tra l'evento e le condizioni psichiche dell'attore;
3. la quantificazione del danno biologico secondo le tabelle medico-legali in uso. Successivamente al deposito della consulenza d'ufficio, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.2025. Con la stessa ordinanza di rinvio per le conclusioni, il Tribunale invitava le parti a valutare l'opportunità di aderire alla proposta conciliativa formulata contestualmente;
indi, stante la mancata adesione delle parti (inclusa la parte attrice), tratteneva la causa in decisione, con l'assegnazione degli ordinari termini di legge di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va evidenziato che, in base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la “sentenza” secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, dovendo egli limitarsi alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - ritenute rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione. Prima di entrare nel merito della vicenda, sul piano processuale, si reputa opportuno un esame delle seguenti questioni preliminari.
1. Sull'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. e sull'eccezione di mancata estensione della domanda. L'eccezione è infondata. Il provvedimento con cui il Tribunale dispone l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. ha l'effetto di introdurre nel processo un soggetto la cui partecipazione è necessaria ai fini della decisione della causa, determinando un litisconsorzio processuale. Come ben rilevato dai Legali, l'integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell'art. 107 cpc, non
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comporta automaticamente l'estensione della domanda originaria al terzo integrato, essendo necessario che l'attore formuli espressamente, o per comportamenti concludenti, la pretesa anche nei confronti di quest'ultimo. Nella fattispecie, invero, appare sin troppo evidente che il successivo deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in cui l'attore ha dichiarato di estendere la domanda originaria al terzo integrato , valga come estensione espressa Controparte_2 della domanda, pienamente ammissibile. Oltretutto, come noto: la manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo (v. Cassazione civile n. 4724 del 19 febbraio 2019). Nel caso di specie, la difesa del , all'esito dell'integrazione, ha reiterato le Pt_1 conclusioni già formulate, esplicitando la volontà di ottenere la condanna solidale dei convenuti, compresi quelli successivamente chiamati. Relativamente alla posizione della Controparte_3 chiamata in giudizio dall'interveniente ex art. 107 cpc ( ), si Controparte_2 osserva quanto segue. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17995 del 2 luglio 2025, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio”. Nella materia della responsabilità civile, dunque, l'automaticità dell'estensione della domanda della domanda al terzo chiamato in causa, si determina non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 5580 dell'8/3/2018; Sez. 2, ordinanza n. 22050 del 11/09/2018), ma anche nei casi il convenuto individui nel terzo un corresponsabile del medesimo fatto dannoso. Nel caso di specie, la pretesa diversità dei titoli giuridici posti a fondamento, da un lato, della domanda dell'attore e, dall'altro, di quella evocata dal chiamante in causa, non dando luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, non mutano l'oggetto del giudizio e non valgono, pertanto, a escludere l'automaticità dell'estensione dell'originaria domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della società gestrice della struttura. Ricapitolando. L'integrazione ex art. 107 cpc è stata disposta dal Tribunale su base documentale (determina di aggiudicazione prodotta dal . CP_1 L'attore ha reiterato le proprie conclusioni nel corso del processo e ha depositato memorie (ex art. 183 VI comma cpc), ove ha chiarito la portata della domanda anche rispetto ai nuovi soggetti. I nuovi chiamati sono stati tempestivamente messi in grado di difendersi e di esercitare le rispettive chiamate in causa. Ad ogni buon conto, alla luce della prospettazione fattuale originaria, trattandosi di domanda per responsabilità civile con riferimento allo stesso fatto (inadempimento degli obblighi di vigilanza, coordinamento e controllo), questo giudicante ritiene che la domanda debba essere intesa come estesa anche a detti Soggetti.
2. Sull'eccezione di prescrizione. Il diritto azionato ha natura contrattuale e/o da contatto sociale, in quanto l'attore era ospite della struttura in forza di un rapporto di affidamento pubblico.
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Trova, quindi, applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non quella quinquennale prevista per l'illecito aquilano. La decorrenza del termine va individuata nel momento del verificarsi dell'evento lesivo, poiché, pur essendo l'attore minorenne, non risulta che la madre, titolare della potestà genitoriale, fosse sospesa o decaduta. Pertanto, non opera la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942 c.c. per l'incapacità legale. Non assume rilievo neppure la sentenza penale irrevocabile di condanna del 2013, in quanto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale o contatto sociale sorge indipendentemente dall'accertamento penale del reato e dalla sua definitività (Cass. Civ. Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601): “Quando l'inadempimento contrattuale costituisce anche fatto integrante reato, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria va individuata nel momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza effettiva del danno e della riferibilità dello stesso al debitore, non essendo necessario attendere l'accertamento penale del fatto” (Cass. civ. sez. III, 11 marzo 2020 n. 6974). In tal senso, altresì, Cass. civ. Sez. Unite 16 febbraio 2009 n. 3677: “Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il creditore, usando l'ordinaria diligenza, può rendersi conto dell'inadempimento, ancorché il fatto integri reato, salvo che il reato determini un danno ulteriore e successivo, nel qual caso la decorrenza coincide con la conoscenza di tale danno”. Nel caso che ci occupa, la richiamata sentenza penale del 2013 non ha accertato fatti nuovi, che si sono evoluti e manifestati in un'epoca successiva rispetto al momento in cui si è concretamente verificato l'evento; ragion per cui, la decorrenza non può essere posticipata. Ciò che, invece, a parere di questo giudicante, va considerato come atto interruttivo della prescrizione, è senz'altro la lettera raccomandata inviata al di in CP_1 CP_1 data 21.11.2018 che produce effetto anche nei confronti degli altri coobbligati solidali. Ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione verso uno dei debitori in solido, giovano anche agli altri”. Ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione – quale la costituzione in mora o la richiesta di adempimento inviata anche ad uno solo dei coobbligati solidali – produce effetti interruttivi nei confronti di tutti gli altri obbligati in solido, senza necessità che essi ne abbiano diretta conoscenza. Tale principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, trova fondamento nella natura stessa dell'obbligazione solidale, caratterizzata dall'unitarietà del rapporto obbligatorio e dall'interesse comune dei debitori all'estinzione del debito (cfr. Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2020 n. 3626; Cass. civ. sez. III, 19 ottobre 2017, n. 24634; Cass. civ. sez. III, 28 marzo 2017, n. 7897). Pertanto, la lettera di costituzione in mora trasmessa dal legale del ad uno dei Pt_1 coobbligati solidali (il ) – anche se non ricevuta dagli altri – è Controparte_1 idonea a interrompere il corso della prescrizione decennale dell'obbligazione nei confronti di tutti ( Controparte_2 [...]
), con conseguente decorrenza di un Controparte_20 nuovo termine prescrizionale ex art. 2945, comma 1, cc.
Considerato che
l'(ultimo) episodio criminoso si è verificato il 18.03.2010 e, pertanto, il termine di prescrizione decennale sarebbe spirato il 18.03.2020, è del tutto evidente che la lettera raccomandata del 21.11.2018, regolarmente ricevuta, sia assolutamente idonea a interrompere il suddetto termine. Ne consegue che il termine di prescrizione non è decorso e l'azione è senza dubbio tempestiva. Va, quindi, disattesa anche la suddetta eccezione.
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3. Sull'istanza di stralcio della documentazione depositata dall'attore con la comparsa conclusionale. I chiamati in causa hanno richiesto lo stralcio della cartella clinica che l'attore ha depositato con la comparsa conclusionale, in quanto il deposito sarebbe avvenuto oltre il termine decadenziale e, comunque, non sembrerebbe verosimile che il abbia Pt_1 manifestato uno stato di alterazione psicomotoria (solo) a distanza di quattordici anni dall'evento per cui è causa. Si ritiene di dover accogliere la suddetta richiesta, atteso che, sebbene tale documentazione sia di formazione successiva (15.04.2024) e, quindi, l'attore non avrebbe potuto produrla se non con le difese conclusive (cosa che effettivamente ha fatto), la stessa risulta assolutamente inconferente in quanto è evidente che il ricovero documentato dalla cartella clinica da ultimo depositata, sia dipeso dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Della stessa, quindi, non si terrà conto ai fini della decisione. MERITO DELLA VICENDA - RESPONSABILITÁ DEL CONVENUTO E DEI CP_1 CHIAMATI IN CAUSA
Ciò chiarito e venendo adesso al merito della vicenda, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Il fatto storico risulta definitivamente accertato con SENTENZA PENALE irrevocabile del Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha condannato l'autore del reato
[...] alla pena di anni quattro di reclusione, riconoscendo la Persona_1 natura dolosa e la gravità dell'abuso, nonché la sussistenza di un danno psicofisico permanente a carico della vittima. La pronuncia penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.c., fa stato nel presente giudizio civile quanto all'accertamento del fatto storico, della sua illiceità e dell'attribuzione della condotta al suo autore materiale, restando – invece – oggetto di autonoma valutazione in questa sede la responsabilità civile degli enti e dei soggetti obbligati alla custodia, vigilanza e protezione del minore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024). Difatti, sebbene l'evento lesivo sia stato originato da una condotta personale dell'autore del reato, si inserisce nel contesto dell'inadempimento contrattuale imputabile, alle parti convenute e chiamate in causa, ai sensi dell'art. 1218 c.c., derivando da un rapporto di servizio e di protezione instaurato con il minore a seguito del suo inserimento nella struttura. L'accoglienza di un soggetto all'interno di una struttura pubblica o privata che svolge attività di cura, assistenza o educazione, fa sorgere a carico del gestore un obbligo contrattuale (o da contatto sociale qualificato) di protezione dell'integrità fisica e psichica dell'ospite. In caso di danni cagionati da carenze organizzative o omessa vigilanza, la struttura risponde ex art. 1218 c.c., gravando su di essa l'onere di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il fatto lesivo (Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2023 n. 28139; Cass. SS.UU., 27 giugno 2002 n. 9346; Cass. civ. sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589). In applicazione di tali principi, anche la casa-famiglia che ospita minori assume, per contatto sociale qualificato, un'obbligazione di protezione integrale: essa non si esaurisce nell'assistenza materiale, ma implica la doverosa vigilanza e prevenzione di atti aggressivi, violenti o sessuali tra gli ospiti. Il verificarsi di una violenza sessuale all'interno della struttura integra di per sé l'inadempimento dell'obbligo di protezione, salvo prova contraria dell'assoluta imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento. L'episodio si è verificato in epoca in cui la disciplina dei servizi residenziali per minori nella Regione Lazio era regolata dalla Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla Legge Regionale Lazio n. 41/2003 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle Pag. 7 a 15 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
strutture e dei servizi sociali), con correlata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305/2004, che, nel disciplinare l'intero sistema dei servizi sociali regionali, poneva a carico dei Comuni, singoli o associati, funzioni di autorizzazione, accreditamento, controllo e vigilanza delle strutture residenziali per minori e, in capo agli enti gestori, obblighi di corretta organizzazione e tutela dell'incolumità fisica e morale dei soggetti accolti. I Comuni esercitano, quindi, la funzione di vigilanza e controllo periodico sulle strutture di accoglienza, mentre le Cooperative affidatarie sono tenute a garantire un ambiente sicuro e sorvegliato, personale qualificato e misure di sicurezza e tutela dei minori ospiti. In tale contesto normativo, il collocamento del minore nella casa-famiglia determina la nascita di un rapporto giuridico qualificato di protezione tra il minore e gli enti che ne curano l'accoglienza e la vigilanza, fondato su obblighi legali e convenzionali di custodia, di cura e di sicurezza. Tali obblighi, pur non derivando da un rapporto contrattuale in senso stretto con la parte danneggiata, trovano comunque la loro fonte nel contatto sociale qualificato e integrano una responsabilità di natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. (in combinato con l'art. 1173 c.c.), atteso che, come detto, l'ente gestore del servizio è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti dei soggetti affidati alla sua sfera di azione. Circa la RESPONSABILITÀ del Parte_4
era ospite della casa-famiglia in forza di inserimento disposto dal
[...]
nell'ambito del servizio sociale territoriale. Controparte_1 Pur mancando un contratto in senso tecnico tra l'attore ed il l'ente pubblico - in CP_1 quanto titolare della funzione socio-assistenziale - aveva specifici obblighi che non si esaurivano nell'atto di collocamento, ma si estendevano alla fase esecutiva del servizio, comprendendo la verifica dell'idoneità soggettiva e strutturale della casa famiglia e dei soggetti gestori;
la vigilanza periodica e continuativa sull'andamento del servizio, sulle condizioni di sicurezza, sul rispetto dei protocolli educativi e delle linee guida regionali;
la predisposizione di meccanismi di monitoraggio e controllo in grado di prevenire condotte lesive della dignità o dell'integrità psico-fisica degli ospiti;
un intervento tempestivo in presenza di segnalazioni di criticità o episodi di violenza. Tali obblighi derivano sia dalle norme generali (art. 30 e 31 Cost., L. 328/2000; L.R. Lazio 41/2003), sia dal principio di buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni ex art. 1375 c.c., applicabile anche ai rapporti di contatto sociale. Il rapporto di affidamento con il minore, seppur mediato dall'attività del e della CP_2 Cooperativa, lo pone in una posizione di garanzia indiretta, la cui violazione integra, per l'appunto, inadempimento contrattuale, salvo prova di aver assolto i doveri di vigilanza. Dagli atti prodotti in giudizio e dalle stesse difese dell'Ente non risultano ispezioni o verifiche periodiche effettuate nel periodo immediatamente precedente al fatto, né rapporti di monitoraggio sulle condizioni interne della casa-famiglia. Risulta, inoltre, che alcune segnalazioni di criticità comportamentali dei minori ospiti erano state comunicate ai servizi sociali comunali, senza che seguissero interventi di verifica. Non può ritenersi sufficiente, a fini esonerativi, la mera stipulazione della convenzione con soggetti terzi, giacché la delega gestionale non esclude il dovere di vigilanza sul corretto adempimento da parte dell'affidatario. Circa la RESPONSABILITÀ del Controparte_2
Il risulta essere stato il soggetto aggiudicatario e affidatario del Controparte_2 servizio di gestione della casa-famiglia mediante gara pubblica.
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Ha assunto, quindi, il ruolo di contraente diretto del e di organizzatore CP_1 intermedio della gestione, essendo stato, poi, (sub)affidato il servizio alla
[...]
. Controparte_3 In tale assetto, il risponde a titolo contrattuale non solo verso il Controparte_2
ma anche verso i terzi utenti, i minori collocati, in virtù del contatto sociale che si CP_1 instaura per effetto della presa in carico del servizio pubblico di assistenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 1228 c.c., esso risponde per i fatti dei propri ausiliari, ivi compresi i soggetti affidatari della gestione operativa. Pertanto, era tenuto, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., a selezionare la CP_2 Cooperativa gestrice con criteri di competenza e affidabilità; a garantire che l'attività svolta dalla Cooperativa sub-affidataria avvenisse nel rispetto dei requisiti di legge e delle prescrizioni regionali;
a verificare la presenza di personale educativo adeguato e formato;
a vigilare sul rispetto delle regole di separazione e tutela dei minori ospitati. La responsabilità di è, quindi, duplice: inadempimento diretto per violazione CP_2 dei propri obblighi organizzativi e di controllo e responsabilità indiretta ex art. 1228 c.c. per fatto dell'ausiliario. Anche in tal caso, non può assumere rilievo la delega gestionale alla Controparte_3 che non determina esclusione del dovere di garanzia e vigilanza
[...] in capo al soggetto affidatario che, a sua volta, ha sub-affidato il servizio. Circa la RESPONSABILITÀ della
[...]
era il soggetto esecutore Parte_5 materiale del servizio, cui competeva la gestione quotidiana della casa-famiglia, l'organizzazione del personale, la custodia effettiva e la vigilanza interna dei minori ospitati. In tale veste, essa instaura con ciascun minore un rapporto di contatto sociale diretto, generatore di obblighi contrattuali di protezione e sicurezza. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. civ. sez. III, 13 ottobre 2017 n. 24071; Cass. civ. sez. III, 22 gennaio 1999 n. 589), l'omessa o inadeguata vigilanza che consenta il verificarsi di un fatto lesivo tra ospiti, costituisce inadempimento contrattuale, anche quando l'autore materiale dell'offesa sia un altro minore. Difatti, che la violenza derivi da condotta autonoma di un ospite, non esclude la responsabilità, ove risulti che la Cooperativa non abbia predisposto adeguate cautele, quali la presenza continua di personale educativo qualificato e la separazione adeguata dei minori per età e sesso, conformemente alle prescrizioni della D.G.R. Lazio n. 1305/2004. Dagli atti (cfr. relazione sul minore all. 20 seconda memoria istruttoria di Parte_1 parte convenuta emerge una totale inadeguatezza - prima, Controparte_1 durante e successivamente all'evento - nella gestione di quanto accaduto da parte degli operatori. In particolare:
- non è stato dato alcun rilievo alle condotte moleste ed aggressive che l'autore dell'illecito aveva già manifestato sia nei confronti del che di un altro ospite della casa- Pt_1 famiglia;
- non sono stati colti i segnali di disagio del ragazzo (esempio ne è il vomito iniziato il mese precedente), sminuiti e sottovalutati dagli operatori;
- non sono state neppure prese in considerazione le preoccupazioni manifestate dalla madre del ragazzo che aveva “confidato” al personale della casa-famiglia, dei tentati “approcci sessuali” nei confronti del figlio;
- non sono mai state adottate misure preventive, quali ad esempio la separazione dei ragazzi o una sorveglianza rafforzata;
- non è stato immediatamente segnalato l'accaduto agli organi di pubblica sicurezza;
- non è stato portato il piccolo a visita medica;
Pt_1
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- non sono state adottate iniziative finalizzate ad attivare un adeguato sostegno al minore ed alla sua famiglia. Tali carenze integrano, senz'altro, un inadempimento degli obblighi contrattuali di custodia e protezione, in quanto la non ha adottato le misure di diligenza CP_3 professionale richieste dalla natura dell'attività svolta (cfr. art. 1176 comma 2 c.c.). La responsabilità della , pertanto, è di Controparte_3 natura contrattuale diretta e deriva dall'inadempimento dell'obbligazione di protezione che la gestione della struttura comporta, con obbligo di risarcire il danno patito dal minore ospite. Circa la POSIZIONE della Parte_2
La chiamata in causa dalla Controparte_18 CP_3 ha eccepito in via preliminare l'inesistenza di contraddittorio diretto con
[...] l'attore; la prescrizione dell'azione risarcitoria e l'inesistenza di domanda attorea nei confronti dell'assicurata e, in via subordinata, ha chiesto di contenere l'eventuale manleva nei limiti del massimale di polizza, con esclusione delle spese legali ai sensi della clausola (art. 14 delle Condizioni di assicurazione) che limita la rimborsabilità ai soli difensori designati dalla Compagnia. Le eccezioni preliminari non meritano accoglimento. Il rapporto processuale tra attore ed assicuratore è pacifico che sia mediato, trattandosi di garanzia impropria ex art. 1917 c.c.: l'assicuratore non è obbligato direttamente verso il danneggiato, ma resta parte del giudizio ai soli fini della manleva dell'assicurato. La domanda di garanzia proposta dalla Controparte_3 è ammissibile e tempestiva e consente di accertare, in questa sede,
[...] l'operatività della polizza e la conseguente obbligazione di tenuta indenne. Quanto all'eccezione di prescrizione, questo giudice ha già motivato che l'azione è tempestiva, non essendo decorso il termine prescrizionale decennale. Ad ogni buon conto, il rapporto assicurativo è distinto da quello risarcitorio e l'azione di garanzia è stata esercitata nel termine di efficacia della polizza, successivamente alla notifica della chiamata di terzo alla . Controparte_3 Relativamente al merito della copertura, la polizza stipulata tra la Controparte_3 e la copre la responsabilità
[...] Parte_2 civile per “danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli utenti dei servizi sociali gestiti, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'attività assicurata”. L'evento per cui è causa rientra pienamente nel rischio assicurato, in quanto la domanda di garanzia concerne la responsabilità civile per colpa di organizzazione e omessa vigilanza della Cooperativa. Non è, quindi, invocabile la clausola di esclusione per “fatti dolosi”, poiché la condotta dolosa è del terzo autore materiale e non dell'assicurato. Inoltre, la Cassazione con ordinanza n. 3051 del 01.02.2024 ha aggiunto che “La clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito”. Riguardo alla clausola che esclude il rimborso delle spese legali “sostenute per legali non designati dalla Compagnia”, va rilevato che la aveva tempestivamente CP_3 informato della ricezione della chiamata di terzo e la Compagnia – con Parte_2 nota scritta – aveva invitato la stessa ad affidarsi ad un proprio legale di fiducia, senza
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esercitare il potere di designazione previsto dalle condizioni di polizza (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di . CP_3 Tale comportamento integra una rinuncia implicita al diritto di nomina ed esclude la possibilità per l'assicuratore di rifiutare il rimborso delle spese di difesa. La Corte di cassazione (Cass., 19.2.2020, n. 4202) ha, infatti, ritenuto che il patto di gestione della lite non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., co. 3° (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. Tuttavia, ha osservato che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale. A giustificare, quindi, l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, come nella specie, la Compagnia non può rifiutare il pagamento delle spese legali e tecniche dei professionisti incaricati dall'assicurato atteso che una clausola contrattuale che consenta all'assicuratore di non gestire la lite e di rifiutare il detto pagamento sarebbe nulla in quanto si tradurrebbe in un limite al diritto riconosciuto dall'art. 1917 co. 3 all'assicurato (Così Cass, 19.2.2020, n. 4202; Cass., 17.11.1976, n. 4276). Pertanto, la deve essere condannata a manlevare e Parte_2 tenere indenne la Cooperativa assicurata da ogni somma che la stessa sia tenuta a corrispondere in esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza e a rimborsarle le spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. Sul CONCORSO di RESPONSABILITÁ e sulla sua RIPARTIZIONE INTERNA Le omissioni e negligenze accertate, pur autonome, hanno concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso. Sussiste, quindi, responsabilità solidale tra i convenuti, restando ferma la possibilità di regresso interno proporzionale alla gravità dell'inadempimento e al contributo causale di ciascuno, che può stimarsi come segue: COMUNE DI : 20% CP_1 CONSORZIO PARSIFAL: 30% COOPERATIVA SOCIALE ALTRI COLORI ONLUS: 50%. Tale ripartizione trova fondamento nel criterio secondo cui l'incidenza causale è proporzionale all'effettivo potere di evitare il danno. Il , pur tenuto a svolgere verifiche periodiche anche dopo il Controparte_1 collocamento del minore, non disponeva di un potere gestionale immediato, né di direzione quotidiana sugli operatori, che restavano alle dipendenze e sotto la direzione del gestore. L'omessa attivazione dei poteri di vigilanza configura sì inadempimento, ma con valore causale mediato e recessivo rispetto a quello della Cooperativa, la quale deteneva la custodia materiale del minore e la possibilità immediata di impedire l'evento. La responsabilità del è, dunque, concorrente ma non Controparte_1 equiparabile a quella del gestore diretto.
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Il , diversamente, quale soggetto aggiudicatario del servizio, Controparte_2 aveva il dovere giuridico e organizzativo di predisporre un assetto idoneo a prevenire comportamenti dannosi e di esercitare il controllo costante sui propri ausiliari e su quelli del sub-affidatario. La sua responsabilità, pur sussistente, è – comunque – secondaria in quanto afferente a vigilanza indiretta e non alla gestione quotidiana del minore. La gestiva la casa-famiglia e Controparte_3 garantiva la sorveglianza quotidiana dei minori. Gravava su di essa l'obbligo di predisporre sistemi organizzativi idonei a impedire comportamenti pregiudizievoli tra ospiti, di segnalare situazioni di rischio e di adottare misure di sicurezza interne. Il peso causale della sua condotta è, senz'altro, preponderante. Detti soggetti sono tenuti in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., verso parte attrice (salvo il diritto di regresso interno tra i corresponsabili nei limiti delle rispettive quote).
Sulle DOMANDE di del e del Pt_6 CP_1 CP_2
Nei rapporti interni tra le predette parti, avendo il e il CP_1 CP_2 proposto rituale domanda di manleva, ivi non può che tenersi conto delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti in ordine all'assunzione dei rischi derivanti dall'espletamento del servizio di gestione della casa-famiglia. In particolare, l'art. 2 del contratto di appalto stipulato tra il CP_1
e il (cfr. doc. 19 comparsa di costituzione
[...] Controparte_2
) prevedeva espressamente che quest'ultimo accettasse di espletare il Controparte_1 servizio “assumendo la totale responsabilità derivante da eventuali fatti illeciti connessi all'espletamento del medesimo”. Tale clausola comporta che il , pur non essendo l'autore diretto delle condotte CP_2 lesive, si è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'Amministrazione comunale da igni conseguenza dannosa riconducibile al servizio affidato, assumendo nei suoi confronti un'obbligazione di manleva integrale. A sua volta, nel “Regolamento delle attività di General Contracting”, il CP_2
ha previsto, all'art. 16 comma 2, che la cooperativa consorziata
[...] [...] quale esecutrice materiale del servizio, si assumesse tutti i rischi CP_3 derivanti dalla gestione del servizio stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il sia nei confronti del committente che di terzi in caso di azione CP_2 risarcitoria. Tale disposizione configura in capo alla cooperativa esecutrice una obbligazione di garanzia e manleva a favore del e, indirettamente, del Comune Controparte_2 affidante. Va detto che, mentre in atti risulta tale documento (cfr. doc. 2 allegato alle memorie ex 183, 6 co. C.p.c. n. 2), non è stata poi prodotta la “dichiarazione di accettazione di accollo totale” della Nondimeno tale circostanza va ritenuta provata, in difetto di CP_3 qualsivoglia contestazione sul punto da parte della Controparte_3 lungo tutto il corso del giudizio.
[...] Ne discende che, pur permanendo nei confronti dell'attore la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti, i rapporti interni di regresso e manleva devono essere regolati in conformità alle previsioni contrattuali. Pertanto:
- il in virtù della clausola di assunzione integrale di Controparte_2 responsabilità contenuta nel contratto di appalto, è tenuto a manlevare il CP_1
per tutti gli importi che quest'ultimo dovesse versare in esecuzione della
[...] presente sentenza e nei limiti della sua percentuale di responsabilità (20%);
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- la è tenuta a manlevare e tenere indenne il Controparte_3
per ogni somma che quest'ultimo dovesse corrispondere in Controparte_2 esecuzione della presente sentenza, sia per la quota di condanna ad esso riferibile (30%), sia per quella che sarà tenuto ad esborsare in manleva del Comune (20%). Resta ferma la copertura assicurativa stipulata dalla Controparte_3 con la , che dovrà tenere indenne la propria
[...] Parte_2 assicurata nei limiti e alle condizioni di polizza, per quanto dovuto in forza della presente decisione.
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Il Giudice, ritenuta la necessità di acquisire elementi idonei alla valutazione delle conseguenze dannose, ha nominato consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa
[...]
, specialista in psicologia familiare e giuridica. Persona_2 Dalla relazione medico-legale depositata, risulta che l'attore, pur non presentando una patologia psichiatrica, manifesta esiti psichici compatibili con un disturbo post-traumatico causalmente riconducibile all'episodio di violenza verificatosi all'interno della casa- famiglia. Secondo il consulente, i danni psichici subiti dal avrebbero determinato una Pt_1 riduzione dell'integrità psico-fisica e, quindi, un danno biologico, a causa della gravità della ferita insanabile, pari al 15%. Questo giudicante condivide le risultanze della Dr.ssa essendo esse giunte Per_2 all'esito di audizione del , di un esame accurato di tutta la documentazione Pt_1 contenuta negli atti ed essendo prive di qualsivoglia vizio logico-giuridico oltre che tecnico (né risultano smentite da elementi contrastanti, né tanto meno risultano oggetto di censura specifica e puntuale). Diversamente, non è stato richiesto (ed effettivamente manca qualsivoglia riscontro documentale circa eventuali spese mediche sostenute o pregiudizi economicamente valutabili) il danno patrimoniale. Pertanto, deve essere riconosciuto all'attore il solo danno non patrimoniale, da liquidarsi secondo i criteri di equità e i parametri delle note tabelle milanesi. Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno (biologico), dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (9 anni), e tenuto conto di quanto riconosciuto ed accertato in sede di CTU, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali di cui sopra, ritiene questo giudice, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso cfr. ex multis Cass. 14402/11, Cass. 24473/14, Cass. 20895/15, Cass. 9950/17, Cass. 913/18, Cass. 11754/18, Cass. 8532/20, Cass. 8508/20, e cfr. altresì Cass. 13269/20, nonché Cass. 22859/2020, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 e anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto esse costituiscono tuttora valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento ovvero in diminuzione.
Età del danneggiato alla data del sinistro 9 anni Percentuale di invalidità permanente 15% Punto danno biologico € 3.211,51 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57 Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Danno biologico risarcibile € 46.246,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 60.582,00 Con personalizzazione massima € 80.930,00 Totale generale: € 60.582,00
Totale con personalizzazione massima € 80.930,00
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Ne deriva, dunque, che alla parte istante dovrà essere liquidata la complessiva somma di € 80.930,00 da porsi a carico del , del Controparte_1 Controparte_2 e della solidalmente responsabili Controparte_3 (salvo manleva). Deve essere infatti ristorato anche il danno morale. E, infatti, nella specie, la sofferenza morale può ritenersi presuntivamente provata in ragione della tipologia del pregiudizio subito, del dolore provato dalla vittima per la violenza sessuale subita e della giovanissima età. Stante la particolare gravità dei fatti (come si legge nella relazione peritale, infatti, la violenza subita ha segnato inevitabilmente il vissuto personale del sig. , per di Pt_1 più la vittima di violenza sessuale è un individuo che ha subito nocumento in giovanissima età) deve altresì riconoscersi la personalizzazione massima. In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attore può essere quantificato in (non meno di) € 80.930,00. Tale somma, da reputarsi liquidata all'attualità, va inoltre devalutata al 18.03.2010 (data di verificazione dell'evento) e via via rivalutata (secondo i noti indici ISTAT FOI) con l'aggiunta dei soli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, L'importo così risultante va posto a carico del , del Controparte_1
e della in solido Controparte_2 Controparte_3 tra loro (ferma restando la ripartizione interna delle responsabilità secondo quanto già indicato in motivazione – 50% 30% 20% ). CP_3 CP_2 Controparte_1
Ad esito differente giammai avrebbe potuto pervenirsi ammettendo le prove orali articolate dalle parti nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc, in quanto aventi ad oggetto circostanze già acquisite documentalmente e/o valutative. Le ulteriori questioni restano assorbite. Le spese giudiziali seguono la soccombenza ex art. 91 cpc, e quindi sono poste, in solido tra loro, a carico delle parti soccombenti, nella misura liquidata come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. 55/2014 s.m. e i., in relazione alla Tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e allo scaglione individuato -in base al decisum (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 19014/07; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018)- in quello che va da € 52.001,00 a € 260.000,00, con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente prestata, dell'istruttoria svolta, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate. Anche le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico delle suddette tre parti, in ragione della soccombenza. Nei rapporti interni le spese dovranno essere sopportate in proporzione alle rispettive quote di responsabilità come sopra determinate, salva l'applicazione delle clausole contrattuali di manleva che regolano i rapporti reciproci. Conseguentemente, la Controparte_3 sarà tenuta a rifondere al e al le Controparte_2 Controparte_1 spese legali da essi sostenute nella misura corrispondente alla loro quota di responsabilità. La copertura assicurativa della si estende alla copertura Parte_2 delle spese di difesa, nei limiti della polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. , ogni altra istanza, domanda, Parte_1 eccezione e richiesta, disattesa, così provvede:
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1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità solidale del , del Controparte_1
e della nei Controparte_2 Controparte_3 confronti dell'attore, per i danni accertati in motivazione;
2. DA, come da motivazione, i predetti tre soggetti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 80.930,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per le causali di cui in parte motiva;
tale somma, da reputarsi liquidata all'attualità, va inoltre devalutata al 18.03.2010 e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI con l'aggiunta degli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione, da calcolarsi sull'intero importo, dovuti sino al soddisfo;
3. ACCERTA e DICHIARA, ai sensi dell'art. 2055 comma 3 c.c., che la responsabilità dei condebitori solidali deve essere così ripartita:
- 50% a carico della Controparte_3
- 30% a carico del Controparte_2
- 20% a carico del;
Controparte_1 4. DA il a manlevare e tenere indenne il Controparte_2 [...]
da ogni importo che quest'ultimo fosse chiamato a versare all'attore in CP_1 esecuzione della presente sentenza;
5. DA la a manlevare e Controparte_3 tenere indenne il da ogni somma che quest'ultimo dovesse Controparte_2 corrispondere in esecuzione della presente sentenza, sia per la quota di condanna ad esso riferibile (30%), sia per quella che sarà tenuto a sborsare in manleva del CP_21
6. DA il , il e la Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_3 dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre a € 1.713,00 per esborsi e oltre alle spese generali (al 15%), IVA e CAP, nella misura di legge, salve le suddette MANLEVE, con distrazione in favore degli Avv.ti Luigi Marchignoli e Roberto Tofani, per dichiarato anticipo;
7. PONE le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del CP_1
, del e della
[...] Controparte_2 Controparte_3
salve le suddette manleve;
[...]
8. DISPONE, quanto alle suddette spese, di lite, e di CTU, che, nei rapporti interni, esse siano ripartite nella proporzione di cui al punto 3., salve le suddette MANLEVE;
9. ACCERTA e DICHIARA l'operatività della copertura assicurativa stipulata dalla con e, Controparte_3 Parte_2 per l'effetto, DA la tenere indenne la propria Parte_2 assicurata, anche per le spese di lite e di CTU, nei limiti e alle condizioni di polizza, per tutto quanto dovuto in forza della presente decisione. Sentenza esecutiva come per legge. Così deciso in Frosinone, addì 10.11.2025. Il giudice designato
Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario UPP, Dott.ssa SILVIA PAGLIUCA.
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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