TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/07/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2744/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. R.G. 2744/2024
promossa da
, con sede in Roma (RM), via Giuseppe Grezar, Parte_1
14, P.IVA/C.F. in persona del suo procuratore p.t., , rappresentata P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Avv. Artemio Baldi (cod. fisc. ), , esso il cui studio legale C.F._1
è elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Principe Amedeo n. 17 ; Email_1
- APPELLANTE contro
Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6475/2023 pubblicata il 27.12.2023, dal Giudice di Pace di
Gragnano;
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28.06.2022, il sig. conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' impugnando Parte_1
l'intimazione di pagamento n.07120120079870849001 relativa alle cartelle esattoriali n.
07120120079870849001 e n. 07120140024292290001, aventi ad oggetto il pagamento del diritto annuale delle Camere di commercio di Napoli, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituiva in giudizio l , eccependo: l'avvenuta regolare Parte_1 notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120169022299020000 idonee ad interrompere il termine di prescrizione e dunque la debenza del credito.
3. Con sentenza n. 6475/2023 del 27/12/2023 il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito portato dall'atto di intimazione n.
07120229007303060/000, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 07120140024292290001, relativa alla tassa anno 2008-2009 e condannava l' al pagamento CP_2 delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario di parte attrice.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 11/06/2024, deducendo l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure della documentazione depositata a riprova della regolare la cartella di pagamento n. 07120120079870849001, notificata in data 10.04.2012, mediante raccomandata a/r n.
67089957360-7 21.03.2012 e consegnata a mani di familiare convivente e della cartella Parte_3 di pagamento n. 07120140024292290001, notificata in data 06.06.2014 mediante consegna a mani della figlia del destinatario, al quale veniva inviata raccomandata informativa n. 68908454928-9. Eccepiva, dunque, l'errata ritenuta prescrizione del diritto di credito, regolarmente interrotta invece dalle suddette notifiche.
5. Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello, di dichiarare non prescritta la cartella ed il credito da essa portato, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
6. Non si costituiva nella presente fase il sig. . Controparte_1
7. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale, e, a seguito di assegnazione al giudice scrivente in base al decreto del Presidente del Tribunale n. 408/2024, veniva riservata in decisione.
------------- 8. Si ritiene che l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
6475/2023 pubblicata il 27.12.2023, dal Giudice di Pace di Gragnano sia fondato per le ragioni che seguono.
9. È provato in atti che la cartella esattoriale n. 07120120079870849001 è stata notificata in data
10.04.2012, mediante raccomandata a/r n. 67089957360-7 spedita il 21.03.2012 e consegnata a mani di familiare convivente e che la cartella di pagamento n. 07120140024292290001 è stata notificata in data 06.06.2014, come risulta dall'estratto di ruolo e dalla documentazione allegata, mediante consegna a mani della sig.ra qualificatasi figlia del destinatario ed a CP_3 quest'ultimo è stata inviata raccomandata informativa n. 68908454928-9, per cui al fine di valutare l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c., è necessario verificare se il procedimento seguito da sia rispettoso del D.P.R. Parte_1
602/73.
10. Orbene l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, rinvia all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 il cui comma I, lett. b bis) dispone che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
11. Nel caso in esame, l' ha prodotto in giudizio la relata di notifica della raccomandata a/r n. CP_2
67089957360-7 con la quale, in data 10.04.2012, è stata notificata la cartella di pagamento n.
07120120079870849001 07120120079870849001 a mani di familiare convivente e raccomandata informativa n. 68908454928-9 6.06.2014 la cartella Parte_4 di pagamento n. 07120140024292290001 a mani della sig. figlia del Parte_5 CP_3 destinatario.
12. L'appellante ha, quindi, provato l'avvenuto completamento delle formalità prescritte dal citato art. 60, co. I, lett. b bis) D.P.R. n. 600/1973. L'art. 60 sopra citato non impone, infatti, che la comunicazione inviata al contribuente, e contenente la notizia dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, debba essere spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ben potendo essere inviata a mezzo di lettera raccomandata semplice. Ne consegue che, avendo l' provato l'avvenuto invio della suddetta comunicazione informativa a mezzo CP_2 di lettera raccomandata e quindi la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e della successiva intimazione di pagamento il termine di prescrizione quinquennale del credito risulta interrotto.
13. Deve quindi concludersi che il termine di prescrizione quinquennale del credito sotteso alla cartella di pagamento non poteva considerarsi maturato.
14. La sentenza del giudice di prima cure n. 6475/2023, che ha ritenuto prescritto il credito sotteso alla cartella esattoriale n. 07120140024292290001 e n. 07120140024292290001 ed alla successiva intimazione di pagamento n. 07120120079870849001, è quindi errata e come tale va riformata.
15. L'appello va conseguentemente accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va rigettata.
16. Quanto al governo delle spese processuali, si provvede come segue.
17. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la parte appellata Controparte_1 va condannato a rimborsare all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigente, per le cause appartenenti alla cognizione del Giudice di Pace di valore da € 1.101,00 ad euro 5.200,00, facendo applicazione dei parametri minimi – stante la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate – per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria/di trattazione. 18. Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellata soccombente,
[...]
va altresì condannata al pagamento delle spese del grado e, nello specifico, applicando CP_1 il D.M. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, sulla base dei seguenti parametri: a) cause di cognizione innanzi al Tribunale;
b) lo scaglione di riferimento è quello relativo alle controversie di valore da 1.100,00 a 5.200,00 euro;
c) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale del gravame;
d) si applicano i parametri minimi, stante il carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dottor Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma Controparte_4 dell'impugnata sentenza. 6475/2023, rigetta la domanda proposta in primo grado da
[...]
e condanna quest'ultimo a pagare, in favore dell' , CP_1 Controparte_4 le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge.
2. condanna a pagare, in favore dell' , le Controparte_1 Controparte_4 spese del presente grado d'appello, che liquida in 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge.
Torre Annunziata, 11/07/2025
Il Giudice
Dottor. Amleto Pisapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. R.G. 2744/2024
promossa da
, con sede in Roma (RM), via Giuseppe Grezar, Parte_1
14, P.IVA/C.F. in persona del suo procuratore p.t., , rappresentata P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Avv. Artemio Baldi (cod. fisc. ), , esso il cui studio legale C.F._1
è elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Principe Amedeo n. 17 ; Email_1
- APPELLANTE contro
Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6475/2023 pubblicata il 27.12.2023, dal Giudice di Pace di
Gragnano;
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28.06.2022, il sig. conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' impugnando Parte_1
l'intimazione di pagamento n.07120120079870849001 relativa alle cartelle esattoriali n.
07120120079870849001 e n. 07120140024292290001, aventi ad oggetto il pagamento del diritto annuale delle Camere di commercio di Napoli, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituiva in giudizio l , eccependo: l'avvenuta regolare Parte_1 notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120169022299020000 idonee ad interrompere il termine di prescrizione e dunque la debenza del credito.
3. Con sentenza n. 6475/2023 del 27/12/2023 il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito portato dall'atto di intimazione n.
07120229007303060/000, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 07120140024292290001, relativa alla tassa anno 2008-2009 e condannava l' al pagamento CP_2 delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario di parte attrice.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 11/06/2024, deducendo l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure della documentazione depositata a riprova della regolare la cartella di pagamento n. 07120120079870849001, notificata in data 10.04.2012, mediante raccomandata a/r n.
67089957360-7 21.03.2012 e consegnata a mani di familiare convivente e della cartella Parte_3 di pagamento n. 07120140024292290001, notificata in data 06.06.2014 mediante consegna a mani della figlia del destinatario, al quale veniva inviata raccomandata informativa n. 68908454928-9. Eccepiva, dunque, l'errata ritenuta prescrizione del diritto di credito, regolarmente interrotta invece dalle suddette notifiche.
5. Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello, di dichiarare non prescritta la cartella ed il credito da essa portato, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
6. Non si costituiva nella presente fase il sig. . Controparte_1
7. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale, e, a seguito di assegnazione al giudice scrivente in base al decreto del Presidente del Tribunale n. 408/2024, veniva riservata in decisione.
------------- 8. Si ritiene che l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
6475/2023 pubblicata il 27.12.2023, dal Giudice di Pace di Gragnano sia fondato per le ragioni che seguono.
9. È provato in atti che la cartella esattoriale n. 07120120079870849001 è stata notificata in data
10.04.2012, mediante raccomandata a/r n. 67089957360-7 spedita il 21.03.2012 e consegnata a mani di familiare convivente e che la cartella di pagamento n. 07120140024292290001 è stata notificata in data 06.06.2014, come risulta dall'estratto di ruolo e dalla documentazione allegata, mediante consegna a mani della sig.ra qualificatasi figlia del destinatario ed a CP_3 quest'ultimo è stata inviata raccomandata informativa n. 68908454928-9, per cui al fine di valutare l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c., è necessario verificare se il procedimento seguito da sia rispettoso del D.P.R. Parte_1
602/73.
10. Orbene l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, rinvia all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 il cui comma I, lett. b bis) dispone che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
11. Nel caso in esame, l' ha prodotto in giudizio la relata di notifica della raccomandata a/r n. CP_2
67089957360-7 con la quale, in data 10.04.2012, è stata notificata la cartella di pagamento n.
07120120079870849001 07120120079870849001 a mani di familiare convivente e raccomandata informativa n. 68908454928-9 6.06.2014 la cartella Parte_4 di pagamento n. 07120140024292290001 a mani della sig. figlia del Parte_5 CP_3 destinatario.
12. L'appellante ha, quindi, provato l'avvenuto completamento delle formalità prescritte dal citato art. 60, co. I, lett. b bis) D.P.R. n. 600/1973. L'art. 60 sopra citato non impone, infatti, che la comunicazione inviata al contribuente, e contenente la notizia dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, debba essere spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ben potendo essere inviata a mezzo di lettera raccomandata semplice. Ne consegue che, avendo l' provato l'avvenuto invio della suddetta comunicazione informativa a mezzo CP_2 di lettera raccomandata e quindi la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e della successiva intimazione di pagamento il termine di prescrizione quinquennale del credito risulta interrotto.
13. Deve quindi concludersi che il termine di prescrizione quinquennale del credito sotteso alla cartella di pagamento non poteva considerarsi maturato.
14. La sentenza del giudice di prima cure n. 6475/2023, che ha ritenuto prescritto il credito sotteso alla cartella esattoriale n. 07120140024292290001 e n. 07120140024292290001 ed alla successiva intimazione di pagamento n. 07120120079870849001, è quindi errata e come tale va riformata.
15. L'appello va conseguentemente accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va rigettata.
16. Quanto al governo delle spese processuali, si provvede come segue.
17. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la parte appellata Controparte_1 va condannato a rimborsare all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigente, per le cause appartenenti alla cognizione del Giudice di Pace di valore da € 1.101,00 ad euro 5.200,00, facendo applicazione dei parametri minimi – stante la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate – per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria/di trattazione. 18. Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellata soccombente,
[...]
va altresì condannata al pagamento delle spese del grado e, nello specifico, applicando CP_1 il D.M. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, sulla base dei seguenti parametri: a) cause di cognizione innanzi al Tribunale;
b) lo scaglione di riferimento è quello relativo alle controversie di valore da 1.100,00 a 5.200,00 euro;
c) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale del gravame;
d) si applicano i parametri minimi, stante il carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dottor Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma Controparte_4 dell'impugnata sentenza. 6475/2023, rigetta la domanda proposta in primo grado da
[...]
e condanna quest'ultimo a pagare, in favore dell' , CP_1 Controparte_4 le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge.
2. condanna a pagare, in favore dell' , le Controparte_1 Controparte_4 spese del presente grado d'appello, che liquida in 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge.
Torre Annunziata, 11/07/2025
Il Giudice
Dottor. Amleto Pisapia