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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. TR OL EN, all'udienza del 24/11/2025
, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 829 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIOTTI RICCARDO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RUPERTO CLAUDIA , elettivamente domiciliato presso C/O AVV. COGNETTI MICAELA - VIA A. SELVA, 11 ANTICOLI
CORRADO VIA CIRO IL GRANDE 21 00071 ROMA ITALIA;
- resistente – in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_3
Iva con l'avv. Emanuele Tiberio;
P.IVA_1
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/02/2023 , proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'Intimazione di pagamento n. 09720229041671629000 notificata in data 09/01/2023 da ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73 con riferimento alle sole pretese Controparte_4 impositive, di natura previdenziale, oggetto dei presupposti avvisi di addebito n.
39720140007280370000, n. 39720140034464472000, n. 39720150015260763000, n.
39720160028030050000 e n. 39720160034830673000 emessi ai fini della riscossione degli importi iscritti a ruolo dall' Sede di Pomezia a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2013, 2014 e 2015. CP_2
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, la genericità dei riferimenti agli atti impositivi sottostanti, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs. 46/1999. Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resistevano in giudizio l' e l' contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, CP_2 CP_3
e chiedevano il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
09720229041671629000 limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per decadenza dell' dal poter iscrivere a ruolo i CP_2 contributi previdenziali per decorso del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, e financo per carente motivazione e/o riferimento agli atti presupposti, essendo tali vizi di tipo formale. Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in relazione ai due suindicati motivi di impugnazione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' , relative CP_2 agli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione, essendo il ricorso tempestivo con riguardo a tale motivo di impugnazione, da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione.
Sul punto, sulla base della produzione documentale dell' e dell' è possibile CP_2 CP_3 ricostruire i seguenti atti interruttivi della prescrizione.
Dell'avviso di addebito n. 39720140007280370000, asseritamente notificato il 25/06/2014, non v'è prova della notifica.
Tuttavia, il medesimo avviso di addebito è richiamato nel preavviso di fermo amministrativo n. 09780201500011432000 notificato mediante raccomandata A/R in data 28/04/2015, nonché nella intimazione di pagamento n. 09720179019563602000 notificata dall'agente della riscossione, mediante deposito dell'atto nella Casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa, in data 18/02/2018.
Ed è contro il preavviso di fermo che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto esercitare l'opposizione recuperatoria per far valere l'omessa notifica dell'ava sottostante, ciò che nei fatti non
è avvenuto.
L'avviso di addebito n. 39720140034464472000, risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 25.2.2015.
Per tale ava risultano le notifiche di un preavviso di fermo amministrativo n.
09780201500122328000 in data 02/05/2016 mediante deposito dell'atto nella Casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa, restituita per compiuta giacenza, nonché intimazione di pagamento n. 09720179019563602000 notificata dall'agente della riscossione, mediante deposito dell'atto nella Casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa, in data 18/02/2018.
L'avviso di addebito n. 39720150015260763000, risulterebbe essere stato notificato con raccomandata A/R il 3.12.2015 per compiuta giacenza, ma di esso non v'è in atti traccia della raccomandata informativa. Per esso risulta la notifica di una intimazione di pagamento n.
09720179019563602000 notificata dall'agente della riscossione, mediante deposito dell'atto nella
Casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa, in data 18/02/2018. Ed è contro l'intimazione suddetta che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto esercitare l'opposizione recuperatoria per far valere l'omessa notifica dell'ava sottostante, ciò che nei fatti non è avvenuto.
L'avviso di addebito n. 39720160028030050000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 20.12.2016. Per esso risulta notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900010703000 in data 21/04/2020 mediante deposito dell'atto nella Casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa ricevuta dal destinatario.
L'avviso di addebito n. 39720160034830673000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 24.1.2017. Per esso risulta notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900010703000 in data 21/04/2020 mediante deposito dell'atto nella Casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa ricevuta dal destinatario.
Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' , nonché gli avvisi di addebito dell' ; accertamenti esecutivi Controparte_3 CP_2 doganali;
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (9.1.2023), alcun termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui agli avvisi di addebito sottostanti può dirsi decorso.
Il ricorso va allora rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Controparte_1 Controparte_2
e l' in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso
[...] CP_3 depositato il giorno 18/02/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione per i motivi inerenti a vizi formali;
- Rigetta l'opposizione per la parte qualificabile come opposizione all'esecuzione;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento, in favore dell' e dell' delle Controparte_1 CP_2 CP_3 spese del giudizio che liquida per ciascuno in euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi, quanto ad in favore del procuratore dichiaratosi CP_3 antistatario.
Così deciso in Velletri, 24/11/2025 .
Il Giudice
TR OL EN