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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. IA LE , in esito all'udienza del 01 dicembre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 1795/2025 e n. 3757/2024 R.G. vertenti
TRA
, nata l'[...] a [...], ivi residente (cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura, in atti dall'Avv. Lorenzo Celona, del Foro di Messina presso il cui studio è elettivamente domiciliata. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela CP_1
Foti, giusta procura generale per atto del Notaio dott. elettivamente domiciliato in Messina Per_1
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di invalidità.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c. la Signora esponeva di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno mensile di invalidità e che, a seguito della visita medica, era stata riconosciuta invalida nella misura non idonea. Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non erano state correttamente valutate e Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità non sufficiente . Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 31.03.2025, la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva di avere diritto a godere della prestazione richiesta.
Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore, aumentate del 30% per utilizzo di tecniche informatiche. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata nei termini di legge, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 01 dicembre veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa . Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che: “Dalla anamnesi, dalla visita medica effettuata, dalla documentazione in possesso posso affermare che nata il [...] è affetta da: Parte_1
“Spondiloartrosi con discopatie lombari operate con sindrome dolorosa vertebrale a discreta incidenza funzionale (per analogia cod. 7010 - valutazione del 40 %). Cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA (cod.
6441 – valutazione del 30 %). Asma allergico (cod. 6003 - valutazione del 30 %). Sindrome ansioso-depressiva reattiva (cod. 2205 – valutazione del 25%). Esiti di intervento di miomectomia laparotomica e polipectomia resettoscopica, (cod. 9322 – valutazione fissa 11 %). Siamo quindi in presenza di polipatologie che rendono il quadro della ricorrente certamente invalidante. Le minorazioni delle quali è affetta hanno il connotato della cronicità e configurano quelle condizioni che non sono emendabili ed anzi sono suscettibili di aggravamento nel corso degli anni. La CML aveva riconosciuto la ricorrente Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50 % con applicazione dei cod. 2204 – 7010 (per analogia modulati sulla base delle evidenze cliniche), senza prendere in considerazione il quadro patologico della ricorrente nel suo complesso.
Poiché la valutazione deve essere effettuata tenendo conto di tutte le patologie diagnosticate e dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, considerato pertanto il complesso delle infermità riscontrate nella loro espressività clinica, applicato il calcolo riduzionistico, ritengo che le infermità riscontrate consentono di dichiarare che la ricorrente presenta una Invalidità Civile in misura del 75 %. Per la preesistenza delle patologie diagnosticate e documentate, il riconoscimento del beneficio richiesto (assegno mensile di invalidità) può decorrere sin dalla domanda amministrativa.
Il C.t.u., con la relazione depositata il 07 ottobre 2025, il cui esito si condivide, ha quindi accertato che tali patologie determinano una invalidità nella misura del 75% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Signora
[...]
, invalida nella misura del 75%, possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Pt_1 dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' accoglimento pieno della domanda attorea comporta la condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio e della fase di a.t.p. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla Signora con ricorso di Parte_1
CP_ merito e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara che la ricorrente è invalida nella misura del 75% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida - aumentate del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche - in € 1.519,00 per la fase di a.t.p. ed in € 3.500,00 per la fase di merito, per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 02 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
IA LE