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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 328. Deroghe alle limitazioni 1. Il Comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'. 2. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto e' sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato. 3. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo. 4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo. 5. Il Comandante territoriale ne da' notizia all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi gia' registrati.
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/02/2021, n. 1757Provvedimento: […] Neppure potrebbe essere necessaria, per la approvazione del progetto, l'autorizzazione militare, come sembra suggerire il riferimento all'art. 328 del codice dell'ordinamento militare. […]Leggi di più...
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