Art. 328. Deroghe alle limitazioni 1. Il Comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'. 2. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto e' sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato. 3. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo. 4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo. 5. Il Comandante territoriale ne da' notizia all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi gia' registrati.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/02/2021, n. 1757Provvedimento: […] Neppure potrebbe essere necessaria, per la approvazione del progetto, l'autorizzazione militare, come sembra suggerire il riferimento all'art. 328 del codice dell'ordinamento militare. […]Leggi di più...
- sindacato di legittimità·
- legittimità amministrativa·
- discrezionalità tecnico-amministrativa·
- conferenza di servizi·
- autorizzazione unica per impianti di smaltimento rifiuti·
- mitigazione impatto elettromagnetico·
- parere contrario del Comando militare·
- servitù militare·
- compatibilità con impianti radio, determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi·
- vincolo militare·
- art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006·
- approvazione progetto di discarica per rifiuti inerti·
- violazione art. 320 e 328 d.lgs. n. 66 del 2010·
- valutazione di impatto ambientale·
- eccesso di potere