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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 568/2025 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.04.2025 osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile sia sotto il profilo dei requisiti richiesti dall'articolo 696 c.p.c. sia sotto il profilo dei requisiti richiesti dall'articolo 696 bis c.p.c
Ed infatti, analizzando il ricorso ex articolo 696 c.p.c., va rilevato che non ricorrono le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n. 496/86).
Il carattere dell'urgenza, necessario per l'ammissibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ricorre unicamente quando sussista la possibilità che il trascorrere del tempo modifichi lo stato di luoghi o cose, rendendo impossibile o inefficace un successivo accertamento nel rispetto dei tempi processuali.
Nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza che l'evento oggetto di copertura assicurativa è avvenuto nel 2023 ed
è stato altresì liquidato (come emerge dal documento n.15 di parte ricorrente) vi è altresì la circostanza dedotta da parte ricorrente che Il Collegio ha già dato inizio ai lavori di riparazione mutando quindi lo stato dei luoghi.
Essendo l'evento del 2023 già stato risarcito dalla compagnia assicuratrice ed essendo iniziati i lavori per i successivi eventi dedotti dalla parte ricorrente, non sarebbe possibile nominare un consulente, neanche ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c., in quanto non appare già prima facie, soprattutto alla luce del mutamento dello stato dei luoghi, ricollegare causalmente gli eventi del 2024 a quelli di cui alla grandinata del 2023 già liquidata in sede assicurativa.
Alla luce di tali motivazioni, non vi è alcuna certezza che la Ctu sarebbe ammessa in sede di merito, dovendosi ritenere dunque inammissibile il ricorso sia ai sensi dell'articolo 696 c.p.c. che ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c.
Parte ricorrente va dunque condannata al pagamento delle spese relative alla presente procedura in favore di parte resistente che si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalla stessa ai sensi del dm.
147/2022.
P. T. M.
Visto l'art. 696 e l'art. 696 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato da Fondazione Collegio Rotondi;
condanna Fondazione Collegio Rotondi al pagamento, in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.250,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Si comunichi.
Busto Arsizio, 02/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 1
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.04.2025 osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile sia sotto il profilo dei requisiti richiesti dall'articolo 696 c.p.c. sia sotto il profilo dei requisiti richiesti dall'articolo 696 bis c.p.c
Ed infatti, analizzando il ricorso ex articolo 696 c.p.c., va rilevato che non ricorrono le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n. 496/86).
Il carattere dell'urgenza, necessario per l'ammissibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ricorre unicamente quando sussista la possibilità che il trascorrere del tempo modifichi lo stato di luoghi o cose, rendendo impossibile o inefficace un successivo accertamento nel rispetto dei tempi processuali.
Nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza che l'evento oggetto di copertura assicurativa è avvenuto nel 2023 ed
è stato altresì liquidato (come emerge dal documento n.15 di parte ricorrente) vi è altresì la circostanza dedotta da parte ricorrente che Il Collegio ha già dato inizio ai lavori di riparazione mutando quindi lo stato dei luoghi.
Essendo l'evento del 2023 già stato risarcito dalla compagnia assicuratrice ed essendo iniziati i lavori per i successivi eventi dedotti dalla parte ricorrente, non sarebbe possibile nominare un consulente, neanche ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c., in quanto non appare già prima facie, soprattutto alla luce del mutamento dello stato dei luoghi, ricollegare causalmente gli eventi del 2024 a quelli di cui alla grandinata del 2023 già liquidata in sede assicurativa.
Alla luce di tali motivazioni, non vi è alcuna certezza che la Ctu sarebbe ammessa in sede di merito, dovendosi ritenere dunque inammissibile il ricorso sia ai sensi dell'articolo 696 c.p.c. che ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c.
Parte ricorrente va dunque condannata al pagamento delle spese relative alla presente procedura in favore di parte resistente che si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalla stessa ai sensi del dm.
147/2022.
P. T. M.
Visto l'art. 696 e l'art. 696 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato da Fondazione Collegio Rotondi;
condanna Fondazione Collegio Rotondi al pagamento, in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.250,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Si comunichi.
Busto Arsizio, 02/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 1