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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5499 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3800/2025
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex artt. 348 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3800/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. in proprio Parte_1 C.F._1 Parte_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con l'avv. CP_1 P.IVA_1
OR GI TE
APPELLATA
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 99/2025, emessa il 9.1.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 15 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la assistita dall'avv. Parte_2
, conveniva in giudizio la al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a Pt_1 CP_1 seguito dell'acquisto all'asta del veicolo usato Fiat Panda tg. FV247SJ per l'importo di € 6.780,00. In particolare, esponeva che:
- dalla perizia esibita dalla venditrice risultava che il veicolo avesse percorso km 269,289 e avesse pneumatici anteriori al 40% e posteriori al 50%, senza alcuna anomalia elettrica e meccanica;
- il 6.12.2022 l'acquirente accertava che lo stato d'uso dell'auto non corrispondeva a quanto indicato nella perizia e segnalava la presenza di danni al cambio e di altri danni meccanici non menzionati, con una stima dei costi di riparazione di € 4.325,67, oltre Iva;
- la , avendo acquistato l'auto per investimento, provvedeva alle riparazioni Parte_2 necessarie per proporla sul mercato automobilistico, sostenendo la spesa di € 4.598,28, iva inclusa;
tanto premesso invocava la garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 4.999,91 di cui € 4.598,28 per il ripristino del mezzo e il residuo per spese di ricovero dell'auto.
La si costituiva in giudizio eccependo: in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, la decadenza dalla garanzia stante la decorrenza di oltre 8 giorni dall'acquisto del 23.11.2022 e la conoscenza dalla suddetta data delle condizioni di usato del mezzo;
la genericità degli asseriti vizi e, in ogni caso, la loro riconducibilità all'ordinario stato di usura di un mezzo con un chilometraggio di circa 270.000 km;
la natura non occulta dei vizi poiché connaturati al relativo stato di usura;
la riduzione dell'intensità della garanzia di cui all'art. 1490 c.c. in considerazione del normale stato di usura del bene acquistato già usato;
infine, l'antieconomicità e pretestuosità della richiesta risarcitoria, considerato il prezzo di acquisto di € 6.780.00. Chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
in via preliminare, dichiarare l'attrice decaduta dalla garanzia;
nel merito, in via principale, respingere le domande di parte attrice, con il favore delle spese di lite.
Con sentenza n. 99/2025 il Giudice di Pace di Torino accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo alla la somma di € 2.224,00 e, “in virtù della reciproca Parte_2
pagina 2 di 6 soccombenza” compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'avv, ha proposto appello in Parte_1 proprio avverso la predetta sentenza censurando la parte in cui il Giudice di prime cure ha statuito:
“in virtù della reciproca soccombenza le spese di giudizio si compensano tra le parti”.
Ha contestato la sussistenza dei presupposti per la compensazione richiamando i principi dettati dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 32061/2022 secondo cui non si verte in ipotesi di soccombenza reciproca in caso di accoglimento solo parziale dell'unica domanda proposta.
Ha chiesto: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del capo “compensa le spese di giudizio tra le parti” della sentenza
n. 99/2025 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino, II sezione civile, in persona del Giudice dott. Accossato Roberto, R.G. 5635/2023, pubblicata il 15/01/2025, mai notificata, condannare la convenuta al pagamento delle spese dei diritti ed onorari del Primo Grado e del Secondo Grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare:
- l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva dell'avv. avendo ad oggetto la Pt_1 censura mossa dall'appellante esclusivamente la compensazione integrale delle spese di lite, ossia l'adeguatezza della liquidazione delle spese disposta dal Giudice, laddove il difensore può assumere la qualità di parte nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o la abbia omessa o respinta. e non, invece, la omessa pronuncia sulla distrazione;
- l'inammissibilità dell'appello per mancata specifica indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice nonché per manifesta infondatezza dell'impugnazione; nel merito:
- l'infondatezza della violazione di legge censurata alla sentenza di primo grado.
Ha chiesto, pertanto: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'avv. a proporre appello avverso la Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Torino; e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex adverso proposto e confermare la Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Torino;
Sempre in via preliminare, ma alternativa:
pagina 3 di 6 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non dovesse accogliere la dirimente eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'avv. a proporre appello avverso la Parte_1
Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Torino,
Voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per la mancata specifica indicazione, in violazione dell'art. 342, n. 2, c.p.c., e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Torino;
Nel merito:
Rigettare, in ogni caso, l'appello ex adverso proposto per la relativa infondatezza nel merito e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Torino.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio…”
***
L'appello va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'avv. . Pt_1
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata esclusivamente in ordine alla compensazione delle spese di lite, sostenendo che non si vertesse in un'ipotesi di soccombenza reciproca e chiedendo, pertanto, la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado, con distrazione in favore di se stesso in qualità di procuratore dichiaratosi antistatario.
L'unico motivo di appello proposto ha, dunque, ad oggetto la pronuncia di compensazione delle spese di lite, ossia la decisione del giudice di prime cure di non applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, bensì quello della compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., stante la ritenuta sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca.
L'avv. , in qualità di difensore della parte attrice nel giudizio di Pt_1 Parte_2 primo grado è privo di legittimazione ad impugnare il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese poiché attinente alla decisione nel merito della soccombenza tra le parti e, più in generale, alla “adeguatezza della liquidazione”, censura riservata esclusivamente alle parti in causa del giudizio di primo grado e non ai rispettivi difensori.
Secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte, peraltro richiamato dalla stessa parte appellante nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, “il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata”. (Cass. 03/02/2022, n. 3290). “In sede pagina 4 di 6 di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista” (v. Cass. 09/03/2021,
n. 6481; Cass. 30/05/2017, n. 13516; Cass. 09/06/2015, n. 11919).
“La legittimazione a proporre impugnazione in relazione all'entità della liquidazione delle spese spetta unicamente alla parte rappresentata e non anche al difensore che ne abbia a suo tempo chiesto l'attribuzione, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso con liquidazione in favore della parte ricorrente di un maggior importo per diritti o onorari rispetto a quanto previsto dalla sentenza impugnata, tale importo deve essere attribuito alla parte personalmente non al suo procuratore dell'epoca (così Cass. 17/06/2004, n. 11370)”. (cfr. Cass. n. 22262/2025).
Nella fattispecie in esame, pertanto, avendo l'appello ad oggetto la pronuncia di compensazione delle spese di lite, è irrilevante che l'avv. avesse chiesto la distrazione delle spese in primo grado Pt_1 poiché non si verte in un caso di omessa pronuncia sulla distrazione o rigetto dell'istanza, bensì della pronuncia (di merito) di compensazione delle spese di lite che, come tale, avrebbe potuto essere oggetto di impugnazione solo a cura delle parti del processo.
L'appello è, pertanto, inammissibile non avendo l'avv. alcuna legittimazione a proporre la Pt_1 presente impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della natura della questione giuridica trattata e con esclusione della fase istruttoria.
Sussistono, altresì, i presupposti applicativi del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) che prevede
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in grado d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
• Condanna l'avv. al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 CP_1 lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 852,00, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 6 di 6
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex artt. 348 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3800/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. in proprio Parte_1 C.F._1 Parte_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con l'avv. CP_1 P.IVA_1
OR GI TE
APPELLATA
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 99/2025, emessa il 9.1.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 15 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la assistita dall'avv. Parte_2
, conveniva in giudizio la al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a Pt_1 CP_1 seguito dell'acquisto all'asta del veicolo usato Fiat Panda tg. FV247SJ per l'importo di € 6.780,00. In particolare, esponeva che:
- dalla perizia esibita dalla venditrice risultava che il veicolo avesse percorso km 269,289 e avesse pneumatici anteriori al 40% e posteriori al 50%, senza alcuna anomalia elettrica e meccanica;
- il 6.12.2022 l'acquirente accertava che lo stato d'uso dell'auto non corrispondeva a quanto indicato nella perizia e segnalava la presenza di danni al cambio e di altri danni meccanici non menzionati, con una stima dei costi di riparazione di € 4.325,67, oltre Iva;
- la , avendo acquistato l'auto per investimento, provvedeva alle riparazioni Parte_2 necessarie per proporla sul mercato automobilistico, sostenendo la spesa di € 4.598,28, iva inclusa;
tanto premesso invocava la garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 4.999,91 di cui € 4.598,28 per il ripristino del mezzo e il residuo per spese di ricovero dell'auto.
La si costituiva in giudizio eccependo: in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, la decadenza dalla garanzia stante la decorrenza di oltre 8 giorni dall'acquisto del 23.11.2022 e la conoscenza dalla suddetta data delle condizioni di usato del mezzo;
la genericità degli asseriti vizi e, in ogni caso, la loro riconducibilità all'ordinario stato di usura di un mezzo con un chilometraggio di circa 270.000 km;
la natura non occulta dei vizi poiché connaturati al relativo stato di usura;
la riduzione dell'intensità della garanzia di cui all'art. 1490 c.c. in considerazione del normale stato di usura del bene acquistato già usato;
infine, l'antieconomicità e pretestuosità della richiesta risarcitoria, considerato il prezzo di acquisto di € 6.780.00. Chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
in via preliminare, dichiarare l'attrice decaduta dalla garanzia;
nel merito, in via principale, respingere le domande di parte attrice, con il favore delle spese di lite.
Con sentenza n. 99/2025 il Giudice di Pace di Torino accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo alla la somma di € 2.224,00 e, “in virtù della reciproca Parte_2
pagina 2 di 6 soccombenza” compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'avv, ha proposto appello in Parte_1 proprio avverso la predetta sentenza censurando la parte in cui il Giudice di prime cure ha statuito:
“in virtù della reciproca soccombenza le spese di giudizio si compensano tra le parti”.
Ha contestato la sussistenza dei presupposti per la compensazione richiamando i principi dettati dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 32061/2022 secondo cui non si verte in ipotesi di soccombenza reciproca in caso di accoglimento solo parziale dell'unica domanda proposta.
Ha chiesto: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del capo “compensa le spese di giudizio tra le parti” della sentenza
n. 99/2025 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino, II sezione civile, in persona del Giudice dott. Accossato Roberto, R.G. 5635/2023, pubblicata il 15/01/2025, mai notificata, condannare la convenuta al pagamento delle spese dei diritti ed onorari del Primo Grado e del Secondo Grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare:
- l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva dell'avv. avendo ad oggetto la Pt_1 censura mossa dall'appellante esclusivamente la compensazione integrale delle spese di lite, ossia l'adeguatezza della liquidazione delle spese disposta dal Giudice, laddove il difensore può assumere la qualità di parte nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o la abbia omessa o respinta. e non, invece, la omessa pronuncia sulla distrazione;
- l'inammissibilità dell'appello per mancata specifica indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice nonché per manifesta infondatezza dell'impugnazione; nel merito:
- l'infondatezza della violazione di legge censurata alla sentenza di primo grado.
Ha chiesto, pertanto: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'avv. a proporre appello avverso la Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Torino; e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex adverso proposto e confermare la Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Torino;
Sempre in via preliminare, ma alternativa:
pagina 3 di 6 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non dovesse accogliere la dirimente eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'avv. a proporre appello avverso la Parte_1
Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Torino,
Voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per la mancata specifica indicazione, in violazione dell'art. 342, n. 2, c.p.c., e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Torino;
Nel merito:
Rigettare, in ogni caso, l'appello ex adverso proposto per la relativa infondatezza nel merito e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 99/2025 resa dal Giudice di Pace di Torino.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio…”
***
L'appello va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'avv. . Pt_1
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata esclusivamente in ordine alla compensazione delle spese di lite, sostenendo che non si vertesse in un'ipotesi di soccombenza reciproca e chiedendo, pertanto, la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado, con distrazione in favore di se stesso in qualità di procuratore dichiaratosi antistatario.
L'unico motivo di appello proposto ha, dunque, ad oggetto la pronuncia di compensazione delle spese di lite, ossia la decisione del giudice di prime cure di non applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, bensì quello della compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., stante la ritenuta sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca.
L'avv. , in qualità di difensore della parte attrice nel giudizio di Pt_1 Parte_2 primo grado è privo di legittimazione ad impugnare il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese poiché attinente alla decisione nel merito della soccombenza tra le parti e, più in generale, alla “adeguatezza della liquidazione”, censura riservata esclusivamente alle parti in causa del giudizio di primo grado e non ai rispettivi difensori.
Secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte, peraltro richiamato dalla stessa parte appellante nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, “il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata”. (Cass. 03/02/2022, n. 3290). “In sede pagina 4 di 6 di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista” (v. Cass. 09/03/2021,
n. 6481; Cass. 30/05/2017, n. 13516; Cass. 09/06/2015, n. 11919).
“La legittimazione a proporre impugnazione in relazione all'entità della liquidazione delle spese spetta unicamente alla parte rappresentata e non anche al difensore che ne abbia a suo tempo chiesto l'attribuzione, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso con liquidazione in favore della parte ricorrente di un maggior importo per diritti o onorari rispetto a quanto previsto dalla sentenza impugnata, tale importo deve essere attribuito alla parte personalmente non al suo procuratore dell'epoca (così Cass. 17/06/2004, n. 11370)”. (cfr. Cass. n. 22262/2025).
Nella fattispecie in esame, pertanto, avendo l'appello ad oggetto la pronuncia di compensazione delle spese di lite, è irrilevante che l'avv. avesse chiesto la distrazione delle spese in primo grado Pt_1 poiché non si verte in un caso di omessa pronuncia sulla distrazione o rigetto dell'istanza, bensì della pronuncia (di merito) di compensazione delle spese di lite che, come tale, avrebbe potuto essere oggetto di impugnazione solo a cura delle parti del processo.
L'appello è, pertanto, inammissibile non avendo l'avv. alcuna legittimazione a proporre la Pt_1 presente impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della natura della questione giuridica trattata e con esclusione della fase istruttoria.
Sussistono, altresì, i presupposti applicativi del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) che prevede
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in grado d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
• Condanna l'avv. al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 CP_1 lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 852,00, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 6 di 6