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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
-Prima Sezione Civile –
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott. ssa Satta Cristiana -Giudice-
Dott. Fulvio Mastro -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 1820 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto cumulo separazione consensuale e divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (Na), alla via C.F._2
Giulio Genoino n.80, presso lo studio dell'avv. Filippo Chiacchio, C.F. dal C.F._3 quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- Ricorrenti-
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 26 settembre 2025 i ricorrenti depositavano note scritte di udienza nelle quali chiedevano accogliersi le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo. Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 11 luglio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7 maggio 2025 i ricorrenti epigrafati deducevano di aver contratto matrimonio il 31 gennaio 1987 nel Comune di Frattamaggiore;
che dalla loro unione erano nati tre figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per continui litigi, incompatibilita caratteriali, mancanza di armonia familiare e assenza di condivisione, che rendeva impossibile la convivenza.
Tanto premesso, stante l'intollerabilita della prosecuzione della convivenza, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni richiamate nelle conclusioni del ricorso, e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 25 settembre 2025, in sostituzione dell'udienza di prima comparizione, le parti, depositavano note scritte di udienza congiunte in data 22 settembre 2025 ribadendo la volonta di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando di rinunciare alla comparizione alla udienza.
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-La domanda di separazione e fondata e, pertanto, va accolta.
- In via preliminare va affermata l'ammissibilita della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
- La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nel ricorso introduttivo, le cui condizioni, qui, per brevita sono da intendersi richiamate e trascritte.
- Il predetto accordo deve ritenersi conforme a norme imperative.
- Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso.
- Considerato che con l'atto introduttivo, a mente dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., e stata chiesta anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni indicate nel ricorso, non essendo siffatta domanda ancora procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere, con separata ordinanza, rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinche questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge n. 898/1970 alle condizioni stabilite in ricorso.
- La pronuncia in ordine alle spese di lite e differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Frattamaggiore (Na) il 14 giugno 1966, C.F. e , nata C.F._1 Parte_2
a Frattamaggiore (Na) il 22 febbraio 1967, C.F. , che hanno contratto C.F._2 matrimonio il 31 gennaio 1987 in Frattamaggiore;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore, ove in data 31 gennaio 1987 veniva contratto matrimonio concordatario tra i suddetti coniugi (Registro Atti Matrimoni: Atto n. 2,
Parte II, S.A, Anno 1987), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
(artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396,
Ordinamento Stato Civile);
- dispone il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo;
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro