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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/10/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. LI MU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 3.01.2025
Da
, in persona del Ministro pt, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), presso i cui uffici in P.IVA_2
Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta Elettronica Certificata:
Email_1
appellante
Contro
1) , nato a [...] il [...], C.F. , 2) Parte_2 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , 3) Parte_3 C.F._2
, nata a [...] il [...], , 4) Controparte_1 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_4
1 C.F. , erede di , C.F. 5) C.F._4 CP_2 C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
6) nata a [...] il 12 novembre C.F._6 Parte_5
1962, C.F. , 7) , nata ad [...] l'[...], C.F._7 Parte_6
C.F. , 8) nata a [...]-maggiore il 3 marzo 1971, C.F. C.F._8 CP_4
, 9) nata a [...] il [...], C.F. C.F._9 Parte_7
, 10) , nata a [...] il 6 dicembre C.F._10 Parte_8
1963, C.F. 11) , nata a [...] il 12 settembre C.F._11 Parte_9
1969, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. MA IA (C.F. C.F._12 [...]
) per procura ex art. 833 ultimo periodo c.p.c., con domicilio digitale marco. C.F._13 [...]
Email_2
appellati e Contro
, CF , contumace rappresentata in primo grado da avv. CP_5 C.F._14
MA IA, appellata appello avverso la sentenza n. 398/2024 ( rg. Nr. 568/2023) del tribunale di Udine notificata il 5 dicembre 2024
In punto: progressioni economiche
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e in riforma dell'appellata sentenza n.398/24 RG 568/23 dd. 4 dicembre
2024 notificata il 6 dicembre 2024 del Tribunale del Lavoro di Udine e dichiarare infondato l'originario ricorso e quindi rigettarlo riconoscendo l'inesistenza dei presupposti per la retroattività dell'inquadramento con condanna alla restituzione di quanto in ipotesi corrisposto in esecuzione della sentenza appellata. Spese rifuse o quantomeno compensate.
Per parte appellata:
Rigettare il gravame confermando la sentenza appellata a favore, tra gli altri, di Parte_4
costituitosi volontariamente quale erede di Spese del grado CP_2
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine, accogliendo parzialmente il ricorso promosso in primo grado dagli odierni appellati inquadrati in area III- profilo professionale di Funzionario
Giudiziario, F1 dall'1.10.20 e e dal 15 dicembre 2022 gli altri i quali lamentavano il Pt_9 CP_5 ritardo del nell'operare il diverso inquadramento rispetto alle previsioni di Parte_1
legge e agli accordi collettivi raggiunti con le parti sindacali, accertava il loro diritto ad essere inquadrati in area III, F1 dall'1.07.19 in ragione di quanto previsto nell'Accordo del 21.04.17 e della norma programmatica di cui all'art.21 quater DL 83/15.
Il tribunale di Udine condannava pertanto il al pagamento delle differenze retributive Parte_1 maturate anche in ragione dell'automatica progressione in area seconda, fascia retributiva F5 del
CCnl 29.07.2010 e condannava la parte pubblica al pagamento di una parte delle spese di lite in ragione della soccombenza accertata.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che insisteva per la riforma Parte_1
della decisione.
Si costituivano gli appellati tutti ad eccezione di nei cui confronti era dichiarata la CP_5 contumacia, che instavano per la reiezione dell'appello.
3. La Corte di Appello di Trieste, disposto un rinvio della prima udienza su richiesta dell'appellante che evidenziava l'esistenza di contenzioso analogo presso la Corte di Cassazione, all'udienza del 9 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il contestava la sentenza di primo grado con un primo articolato motivo Parte_1 con cui lamentava l'errore interpretativo commesso dal primo giudice che aveva qualificato come vincolante e perentorio il termine del 30 giugno 2019 di cui all'accordo Collettivo del 21.04.17.
Osservava l'appellante che la norma di cui all'art. 21 quater comma 5 del DL 83/15 aveva subito delle modificazioni da parte del legislatore con l'art. 1 comma 780 lett. a) della legge 145/18 che aveva previsto e autorizzato gli stanziamenti di spesa ai fini della riqualificazione con copertura finanziaria dal 2016 al 2023.
Assumeva pertanto il che la norma in via interpretativa, trattandosi di disposizione entrata Parte_1
in vigore prima della scadenza del 30.06.2019, contenente il richiamo a plurime procedure di reclutamento con riserva di posti per i dipendenti interni e per le procedure di mobilità dall'esterno, aveva natura programmatica. In particolare la previsione di scadenze temporali e stanziamenti di
3 spesa fino al 2023 per le procedure di riqualificazione, erano significative della insussistenza in capo ai lavoratori di una posizione soggettiva di diritto perfetto, dipendendo l'attuazione della progressione direttamente dalla durata delle procedure concorsuali.
5. Gli appellati ricorrenti in primo grado, ad eccezione di deceduta in data 21.10.23 Controparte_2
e per conto della quale si costituiva in prosecuzione il figlio e rimasta Parte_4 CP_5
contumace in appello, nel costituirsi ritualmente insistevano per la conferma della sentenza di primo grado.
Osservavano che l'ampliamento della previsione temporale al 2023 era giustificata dalla circostanza che la modifica normativa del 2018 investiva anche la platea della riqualificazione, non più limitata ai soli cancellieri ed ufficiali giudiziari, ma estesa anche ai contabili, assistenti informatici e assistenti linguistici ai sensi dell'art. 1 comma 498 legge 205 del 2017.
Ritenevano pertanto provata la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del che, pur in presenza dei presupposti normativi e finanziari per realizzare lo scorrimento, Parte_1
non aveva proceduto al nuovo inquadramento entro la scadenza fissata;
insistevano per il rigetto dell'appello richiamando sentenze della giurisprudenza di merito favorevole alla loro interpretazione.
Rilevavano inoltre che il aveva violato anche l'aliquota del 50% prevista dal comma Parte_1 secondo dell'art. 21 quater, realizzando due scorrimenti per complessive 1052 unità pari al 22% dei posti complessivamente disponibili.
Circostanze allegate in primo grado e non contestate dal . Parte_1
6. Il proposto appello merita accoglimento per le seguenti, assorbenti, ragioni.
Il tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti ritenendo che la norma di cui all'art. 21quater DL
83/2015 conv. In legge 132/15 avesse natura programmatica necessitando per la propria attuazione degli accordi collettivi disciplinanti le procedure selettive aperte anche agli esterni per il riconoscimento della categoria superiore tenuto conto che la norma in questione precisava che :”
“ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
Il giudice di primo grado sosteneva pertanto quanto segue: “5. Come appena chiarito quindi il D.L.
n. 83/2015 ha previsto l'obbligo per il di procedere alla riqualificazione Parte_1
dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari Giudiziari, pur senza indicazione di un termine di adempimento. In attuazione di tale obbligo è stata indetta una selezione per la progressione professionale dei Cancellieri, e successivamente, a procedura non ancora conclusa, è intervenuto l'accordo sindacale del 26.4.2017, recepito con D.M. 9.11.2017, in base al quale il si era Parte_1
impegnato a concludere il processo di attuazione della progressione dei cancellieri risultati vincitori
4 ed idonei nelle procedure avviate ex art.21 quater D.L.83/15 entro il termine del 30.6.2019. La natura perentoria del termine del 30 giugno 2019 va dedotta sia dall'iter lungo e tormentato sopra ricostruito che ha portato all'approvazione dell'art. 21 quater D.L. n. 83/15, sia dal fatto che la previsione di un termine esplicito entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal D.L. n. 83/2015 costituisce un elemento di novità tale da distinguere nettamente l'accordo sindacale in questione dai precedenti, escludendo che ad esso possa attribuirsi natura meramente programmatica. La circostanza che l'art.21 quater, comma 5 del D.L.83/2015, come modificato dalla
L.145/2018, abbia previsto stanziamenti di fondi per la riqualificazione del personale del
[...]
fino all' anno 2023, non vale a smentire tale conclusione, poiché tale previsione trova Parte_1 una ragionevole giustificazione nell'estensione della riqualificazione anche ai contabili, assistenti informatici ed assistenti linguistici, ad opera dell'art.1 comma 498 della L.205/2017. Quanto poi alle procedure con le quali procedere alla copertura dei posti resisi vacanti, la Corte d'Appello di questo distretto in analoghe controversie ha già rilevato che “Il ha (implicitamente) ammesso di Parte_1
non aver attuato questo accordo, affermando di non poter essere considerato inadempiente rispetto all'impegno ivi assunto perchè - non essendo stati indetti altri concorsi esterni, cui era riservato per legge il 50% dei posti - non era neppure possibile avviare altre procedure selettive interne in aggiunta a quella del 2016. La tesi del si fonda su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 21 Parte_1
quater del d.l. 83/2015: la norma infatti non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario
UNEP mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria) al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno (anche perché, così interpretata, finirebbe per configurare una sorta di condizione meramente potestativa), ma si limita a istituire una riserva, nel senso cioè che il può utilizzare per le selezioni interne Parte_1
solo la metà dei posti disponibili di Funzionario UNEP di Area III, dovendo assegnare l'altra metà
(se e quando lo ritenga opportuno) mediante concorso pubblico. Il problema non è quindi accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2019, il abbia o no indetto dei Parte_1
concorsi pubblici per assumere un certo numero di Funzionari UNEP, ma verificare se, alla data del
30/6/2019, vi erano posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione del sig. La risposta non può che essere positiva”. Nella medesima sentenza a cui si è uniformata la successiva dell'11.07.24 concernente proprio il personale di cancelleria, la Corte distrettuale ha richiamato il disposto dell'art. 21 quater comma 2 del d.l. n. 83/2015, secondo cui ai fini della determinazione della quota di riserva ivi prevista devono essere considerati "nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL [da intendere come il CCNL 1998/2001, n.d.r.], ivi compresi gli
5 accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate" ed ha ritenuto la norma “perfettamente logica se si considera che il legislatore è intervenuto per sanare una situazione pendente da anni e quindi si è correttamente preoccupato di evitare che i lavoratori già in servizio fossero danneggiati dal fatto che, a causa del ritardo nel completamento delle procedure di riqualificazione, i posti utili a questo scopo erano stati nel frattempo coperti mediante accessi dall'esterno o mobilità”. che “Il Parte_1
ha (implicitamente) ammesso di non aver attuato questo accordo, affermando di non poter essere considerato inadempiente rispetto all'impegno ivi assunto perchè - non essendo stati indetti altri concorsi esterni, cui era riservato per legge il 50% dei posti - non era neppure possibile avviare altre procedure selettive interne in aggiunta a quella del 2016. La tesi del si fonda su Parte_1
un'interpretazione non condivisibile dell'art. 21 quater del d.l. 83/2015: la norma infatti non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario UNEP mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria) al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno (anche perché, così interpretata, finirebbe per configurare una sorta di condizione meramente potestativa), ma si limita a istituire una riserva, nel senso cioè che il può utilizzare per le selezioni interne solo la metà dei posti disponibili di Parte_1
Funzionario UNEP di Area III, dovendo assegnare l'altra metà (se e quando lo ritenga opportuno) mediante concorso pubblico. Il problema non è quindi accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile
2017 e fino al 30 giugno 2019, il abbia o no indetto dei concorsi pubblici per assumere un Parte_1
certo numero di Funzionari UNEP, ma verificare se, alla data del 30/6/2019, vi erano posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione del sig. La risposta non può che essere positiva”. ( cfr. sentenza impugnata).
7. Il giudice di prime cure attribuiva pertanto alla data scadenza del 30.06.19 una valenza vincolante e tale da attribuire ai ricorrenti, i quali all'epoca si trovavano nella graduatoria di coloro che all'esito della selezione erano risultati idonei ma non vincitori, il livello di inquadramento superiore. Il primo giudice individuava nell'accordo collettivo e nella previsione del termine del 30.06.19, il termine finale per la conclusione delle procedure di riqualificazione.
Secondo il tribunale alla data del 30 giugno 2019 sussistevano tutte le condizioni previste per far sorgere in capo ai ricorrenti il diritto allo scorrimento della graduatoria che avrebbe consentito loro di essere inquadrati in area superiore.
Il diritto alla retrodatazione consentiva pertanto di accogliere la domanda risarcitoria con decorrenza dall'1.07.19 attesa la sopravvenuta violazione del diritto soggettivo all'inquadramento superiore.
6 8. Il Collegio non condivide questa interpretazione alla luce della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, che ha escluso la sussistenza in capo ai lavoratori che avevano partecipato alle selezioni e risultati idonei, di un diritto soggettivo tutelabile in forma risarcitoria.
Pronunce che hanno riformato anche i precedenti di questa Corte richiamati dal tribunale ed in particolare le sentenze n. 13656/2025 che aveva cassato la sentenza n. 121/2023 di questa Corte ( richiamata testualmente dalla sentenza n. 101/2024 della Corte di Appello Trieste) e la decisione n.
20623/2025 della Corte di Cassazione sezione Lavoro che ha cassato la sentenza di questa Corte n.
34/2024.
I giudici di legittimità ( non da ultimo con la sentenza n. 20625/2025 che ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Campobasso n. 42/2024), nel riformare le sentenze di merito che avevano accolto le domande dei dipendenti del con decorrenza 1.07.19, ravvisando un obbligo da parte del Parte_1 datore di lavoro di procedere allo scorrimento in ragione della previsione di cui all'art. 21 cit. attuato a proprio avviso, in via definitiva anche in ragione dell'intesa raggiunta con le parti sindacali e le procedure concorsuali interne ed esterne avviate dal , con orientamento già adottato nel Parte_1
2023 ( cfr. Cass. 16999/2023) cui ribadivano di voler dare continuità, pur nella peculiarità della fattispecie esaminata, hanno escluso in radice che la posizione soggettiva azionata dai lavoratori sia un diritto soggettivo tutelabile in via risarcitoria.
In particolare nella pronuncia n. 20623/2025 i giudici di legittimità hanno evidenziato quanto segue:”.. 1.1. …Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità, ha già escluso la portata immediatamente precettiva dell'art. 21-quater d.l. 83/2015, nella pronuncia Cass.
14/06/2023, n. 16999, osservando: «sostengono i ricorrenti che la fondatezza delle loro pretese troverebbe fondamento nel testo sopravvenuto dell'art. 21 quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. dalla legge n. 132 del 2015. Tale articolo, intitolato Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevede, al comma 1, che: «Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo CP_6
nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio Parte_1
2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto
è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Parte_1 Parte_1
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le
[...]
procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario
7 dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. compatto Ministeri
1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». Si tratta (..) di una disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. (..)
D'altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». 1.2.
Nemmeno l'accordo del 26/04/2017 autorizza diverse conclusioni: il tenore letterale dell'accordo è il seguente e vale ad escludere la perentorietà del termine indicato per il per procedere Parte_1
alla assunzione nel nuovo inquadramento: «Articolo 5 (Modalità di attuazione dell'accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all'introduzione di nuovi profili). Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire l'armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che l'attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall'Amministrazione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell'articolo 9, comma 1 del CCNL 14 settembre
2007. Il provvedimento dell'Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all'articolo 20 del CCNI 29 luglio 2010, l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che saranno individuate con successivo atto dell'Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161, entro il 30 giugno 2017. Sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell'attuale CCNI». Si tratta di un accordo di natura programmatica, che rinvia all'espletamento delle necessarie procedure selettive, nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizioni successivamente introdotte e
8 aggiornate, e che non può valere a fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie e nemmeno la pretesa, azionata dai ricorrenti, ad una riqualificazione da affermarsi per via giudiziale a prescindere dall'esercizio degli adempimenti riservati alla Amministrazione”.
Ne consegue che l'affermazione del primo giudice in merito alla vincolatività del termine del 30 giugno 2019, quale termine finale per provvedere allo scorrimento delle graduatorie nell'ambito delle procedure già indette, è interpretazione errata e contraria a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata che -a questo punto- ritiene questo Collegio di dover condividere anche alla luce della posizione nomofilattica riconosciuta dal legislatore in capo alla giurisprudenza di legittimità.
Né rilevano le ulteriori circostanze allegate dai ricorrenti e valorizzate dal giudice come non contestate al fine di ritenere provato l'avveramento delle condizioni oggettive per procedere allo scorrimento della graduatoria fino al 50% dei posti riservati, alla luce della considerazione della giurisprudenza di legittimità che si trattava di previsioni programmatiche direttamente collegate alle coperture finanziarie che nel tempo sono state modificate come evidenziato anche dall'appellante.
Con la norma di cui all'art. 1 comma 780 lett. a) della legge n. 145 del 2018, infatti, il legislatore ha autorizzato per la riqualificazione del personale giustizia una spesa, oltre a quella originariamente prevista di euro 25.781.938 per gli anni 2016,2017,2018 “nel limite di euro 19.952.226 per l'anno
2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.
190”, dimostrando così che il termine del 30.06.19 non poteva ritenersi un termine ultimo per l'Amministrazione entro cui era obbligata ad effettuare le progressioni i cui effetti economici e giuridici- in ogni caso- erano demandati dal legislatore “ ..alla completa definizione delle relative procedure” ( cfr. comma 1 parte finale art. 21 comma quater DL 83/15).
L'insussistenza dell'obbligo impedisce di ritenere il inadempiente rispetto a previsioni di Parte_1
natura meramente programmatica;
né può ritenersi sussistente un obbligo di soddisfare tutto il 50 % dei posti disponibili con le progressioni interne, trattandosi di previsione che doveva essere coordinata con i previsti e realizzati concorsi aperti al solo personale esterno.
D'altra parte i ricorrenti, seppure con decorrenza successiva all'1.7.2019, sono stati riqualificati e quindi la previsione normativa azionata è stata rispettata dall'Amministrazione nel momento in cui le condizioni di necessità di organico e previsioni di spesa sono state positive.
A questo punto le considerazioni numeriche riproposte in questo grado dagli appellati al fine di ritenere provato l'inadempimento sono irrilevanti non potendo il giudice ritenere obbligata
9 l'Amministrazione a provvedere alla copertura del 50% del fabbisogno riservato entro il 30 giugno
2019.
9. All'esito del giudizio la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti in primo grado alla retrodatazione dell'inquadramento superiore.
Le ragioni dell'accoglimento derivanti in primis dalla sopravvenienza di giurisprudenza di legittimità favorevole all'Amministrazione appellante- anche in contrasto con quanto già deciso da questa Corte in precedenza su analoghe controversie- costituisce motivo ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande dei ricorrenti accolte in primo grado;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Trieste, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
LI MU
Il Presidente
Lucio Benvegnù
10
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. LI MU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 3.01.2025
Da
, in persona del Ministro pt, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), presso i cui uffici in P.IVA_2
Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta Elettronica Certificata:
Email_1
appellante
Contro
1) , nato a [...] il [...], C.F. , 2) Parte_2 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , 3) Parte_3 C.F._2
, nata a [...] il [...], , 4) Controparte_1 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_4
1 C.F. , erede di , C.F. 5) C.F._4 CP_2 C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
6) nata a [...] il 12 novembre C.F._6 Parte_5
1962, C.F. , 7) , nata ad [...] l'[...], C.F._7 Parte_6
C.F. , 8) nata a [...]-maggiore il 3 marzo 1971, C.F. C.F._8 CP_4
, 9) nata a [...] il [...], C.F. C.F._9 Parte_7
, 10) , nata a [...] il 6 dicembre C.F._10 Parte_8
1963, C.F. 11) , nata a [...] il 12 settembre C.F._11 Parte_9
1969, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. MA IA (C.F. C.F._12 [...]
) per procura ex art. 833 ultimo periodo c.p.c., con domicilio digitale marco. C.F._13 [...]
Email_2
appellati e Contro
, CF , contumace rappresentata in primo grado da avv. CP_5 C.F._14
MA IA, appellata appello avverso la sentenza n. 398/2024 ( rg. Nr. 568/2023) del tribunale di Udine notificata il 5 dicembre 2024
In punto: progressioni economiche
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e in riforma dell'appellata sentenza n.398/24 RG 568/23 dd. 4 dicembre
2024 notificata il 6 dicembre 2024 del Tribunale del Lavoro di Udine e dichiarare infondato l'originario ricorso e quindi rigettarlo riconoscendo l'inesistenza dei presupposti per la retroattività dell'inquadramento con condanna alla restituzione di quanto in ipotesi corrisposto in esecuzione della sentenza appellata. Spese rifuse o quantomeno compensate.
Per parte appellata:
Rigettare il gravame confermando la sentenza appellata a favore, tra gli altri, di Parte_4
costituitosi volontariamente quale erede di Spese del grado CP_2
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine, accogliendo parzialmente il ricorso promosso in primo grado dagli odierni appellati inquadrati in area III- profilo professionale di Funzionario
Giudiziario, F1 dall'1.10.20 e e dal 15 dicembre 2022 gli altri i quali lamentavano il Pt_9 CP_5 ritardo del nell'operare il diverso inquadramento rispetto alle previsioni di Parte_1
legge e agli accordi collettivi raggiunti con le parti sindacali, accertava il loro diritto ad essere inquadrati in area III, F1 dall'1.07.19 in ragione di quanto previsto nell'Accordo del 21.04.17 e della norma programmatica di cui all'art.21 quater DL 83/15.
Il tribunale di Udine condannava pertanto il al pagamento delle differenze retributive Parte_1 maturate anche in ragione dell'automatica progressione in area seconda, fascia retributiva F5 del
CCnl 29.07.2010 e condannava la parte pubblica al pagamento di una parte delle spese di lite in ragione della soccombenza accertata.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che insisteva per la riforma Parte_1
della decisione.
Si costituivano gli appellati tutti ad eccezione di nei cui confronti era dichiarata la CP_5 contumacia, che instavano per la reiezione dell'appello.
3. La Corte di Appello di Trieste, disposto un rinvio della prima udienza su richiesta dell'appellante che evidenziava l'esistenza di contenzioso analogo presso la Corte di Cassazione, all'udienza del 9 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il contestava la sentenza di primo grado con un primo articolato motivo Parte_1 con cui lamentava l'errore interpretativo commesso dal primo giudice che aveva qualificato come vincolante e perentorio il termine del 30 giugno 2019 di cui all'accordo Collettivo del 21.04.17.
Osservava l'appellante che la norma di cui all'art. 21 quater comma 5 del DL 83/15 aveva subito delle modificazioni da parte del legislatore con l'art. 1 comma 780 lett. a) della legge 145/18 che aveva previsto e autorizzato gli stanziamenti di spesa ai fini della riqualificazione con copertura finanziaria dal 2016 al 2023.
Assumeva pertanto il che la norma in via interpretativa, trattandosi di disposizione entrata Parte_1
in vigore prima della scadenza del 30.06.2019, contenente il richiamo a plurime procedure di reclutamento con riserva di posti per i dipendenti interni e per le procedure di mobilità dall'esterno, aveva natura programmatica. In particolare la previsione di scadenze temporali e stanziamenti di
3 spesa fino al 2023 per le procedure di riqualificazione, erano significative della insussistenza in capo ai lavoratori di una posizione soggettiva di diritto perfetto, dipendendo l'attuazione della progressione direttamente dalla durata delle procedure concorsuali.
5. Gli appellati ricorrenti in primo grado, ad eccezione di deceduta in data 21.10.23 Controparte_2
e per conto della quale si costituiva in prosecuzione il figlio e rimasta Parte_4 CP_5
contumace in appello, nel costituirsi ritualmente insistevano per la conferma della sentenza di primo grado.
Osservavano che l'ampliamento della previsione temporale al 2023 era giustificata dalla circostanza che la modifica normativa del 2018 investiva anche la platea della riqualificazione, non più limitata ai soli cancellieri ed ufficiali giudiziari, ma estesa anche ai contabili, assistenti informatici e assistenti linguistici ai sensi dell'art. 1 comma 498 legge 205 del 2017.
Ritenevano pertanto provata la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del che, pur in presenza dei presupposti normativi e finanziari per realizzare lo scorrimento, Parte_1
non aveva proceduto al nuovo inquadramento entro la scadenza fissata;
insistevano per il rigetto dell'appello richiamando sentenze della giurisprudenza di merito favorevole alla loro interpretazione.
Rilevavano inoltre che il aveva violato anche l'aliquota del 50% prevista dal comma Parte_1 secondo dell'art. 21 quater, realizzando due scorrimenti per complessive 1052 unità pari al 22% dei posti complessivamente disponibili.
Circostanze allegate in primo grado e non contestate dal . Parte_1
6. Il proposto appello merita accoglimento per le seguenti, assorbenti, ragioni.
Il tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti ritenendo che la norma di cui all'art. 21quater DL
83/2015 conv. In legge 132/15 avesse natura programmatica necessitando per la propria attuazione degli accordi collettivi disciplinanti le procedure selettive aperte anche agli esterni per il riconoscimento della categoria superiore tenuto conto che la norma in questione precisava che :”
“ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
Il giudice di primo grado sosteneva pertanto quanto segue: “5. Come appena chiarito quindi il D.L.
n. 83/2015 ha previsto l'obbligo per il di procedere alla riqualificazione Parte_1
dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari Giudiziari, pur senza indicazione di un termine di adempimento. In attuazione di tale obbligo è stata indetta una selezione per la progressione professionale dei Cancellieri, e successivamente, a procedura non ancora conclusa, è intervenuto l'accordo sindacale del 26.4.2017, recepito con D.M. 9.11.2017, in base al quale il si era Parte_1
impegnato a concludere il processo di attuazione della progressione dei cancellieri risultati vincitori
4 ed idonei nelle procedure avviate ex art.21 quater D.L.83/15 entro il termine del 30.6.2019. La natura perentoria del termine del 30 giugno 2019 va dedotta sia dall'iter lungo e tormentato sopra ricostruito che ha portato all'approvazione dell'art. 21 quater D.L. n. 83/15, sia dal fatto che la previsione di un termine esplicito entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal D.L. n. 83/2015 costituisce un elemento di novità tale da distinguere nettamente l'accordo sindacale in questione dai precedenti, escludendo che ad esso possa attribuirsi natura meramente programmatica. La circostanza che l'art.21 quater, comma 5 del D.L.83/2015, come modificato dalla
L.145/2018, abbia previsto stanziamenti di fondi per la riqualificazione del personale del
[...]
fino all' anno 2023, non vale a smentire tale conclusione, poiché tale previsione trova Parte_1 una ragionevole giustificazione nell'estensione della riqualificazione anche ai contabili, assistenti informatici ed assistenti linguistici, ad opera dell'art.1 comma 498 della L.205/2017. Quanto poi alle procedure con le quali procedere alla copertura dei posti resisi vacanti, la Corte d'Appello di questo distretto in analoghe controversie ha già rilevato che “Il ha (implicitamente) ammesso di Parte_1
non aver attuato questo accordo, affermando di non poter essere considerato inadempiente rispetto all'impegno ivi assunto perchè - non essendo stati indetti altri concorsi esterni, cui era riservato per legge il 50% dei posti - non era neppure possibile avviare altre procedure selettive interne in aggiunta a quella del 2016. La tesi del si fonda su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 21 Parte_1
quater del d.l. 83/2015: la norma infatti non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario
UNEP mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria) al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno (anche perché, così interpretata, finirebbe per configurare una sorta di condizione meramente potestativa), ma si limita a istituire una riserva, nel senso cioè che il può utilizzare per le selezioni interne Parte_1
solo la metà dei posti disponibili di Funzionario UNEP di Area III, dovendo assegnare l'altra metà
(se e quando lo ritenga opportuno) mediante concorso pubblico. Il problema non è quindi accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2019, il abbia o no indetto dei Parte_1
concorsi pubblici per assumere un certo numero di Funzionari UNEP, ma verificare se, alla data del
30/6/2019, vi erano posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione del sig. La risposta non può che essere positiva”. Nella medesima sentenza a cui si è uniformata la successiva dell'11.07.24 concernente proprio il personale di cancelleria, la Corte distrettuale ha richiamato il disposto dell'art. 21 quater comma 2 del d.l. n. 83/2015, secondo cui ai fini della determinazione della quota di riserva ivi prevista devono essere considerati "nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL [da intendere come il CCNL 1998/2001, n.d.r.], ivi compresi gli
5 accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate" ed ha ritenuto la norma “perfettamente logica se si considera che il legislatore è intervenuto per sanare una situazione pendente da anni e quindi si è correttamente preoccupato di evitare che i lavoratori già in servizio fossero danneggiati dal fatto che, a causa del ritardo nel completamento delle procedure di riqualificazione, i posti utili a questo scopo erano stati nel frattempo coperti mediante accessi dall'esterno o mobilità”. che “Il Parte_1
ha (implicitamente) ammesso di non aver attuato questo accordo, affermando di non poter essere considerato inadempiente rispetto all'impegno ivi assunto perchè - non essendo stati indetti altri concorsi esterni, cui era riservato per legge il 50% dei posti - non era neppure possibile avviare altre procedure selettive interne in aggiunta a quella del 2016. La tesi del si fonda su Parte_1
un'interpretazione non condivisibile dell'art. 21 quater del d.l. 83/2015: la norma infatti non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario UNEP mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria) al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno (anche perché, così interpretata, finirebbe per configurare una sorta di condizione meramente potestativa), ma si limita a istituire una riserva, nel senso cioè che il può utilizzare per le selezioni interne solo la metà dei posti disponibili di Parte_1
Funzionario UNEP di Area III, dovendo assegnare l'altra metà (se e quando lo ritenga opportuno) mediante concorso pubblico. Il problema non è quindi accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile
2017 e fino al 30 giugno 2019, il abbia o no indetto dei concorsi pubblici per assumere un Parte_1
certo numero di Funzionari UNEP, ma verificare se, alla data del 30/6/2019, vi erano posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione del sig. La risposta non può che essere positiva”. ( cfr. sentenza impugnata).
7. Il giudice di prime cure attribuiva pertanto alla data scadenza del 30.06.19 una valenza vincolante e tale da attribuire ai ricorrenti, i quali all'epoca si trovavano nella graduatoria di coloro che all'esito della selezione erano risultati idonei ma non vincitori, il livello di inquadramento superiore. Il primo giudice individuava nell'accordo collettivo e nella previsione del termine del 30.06.19, il termine finale per la conclusione delle procedure di riqualificazione.
Secondo il tribunale alla data del 30 giugno 2019 sussistevano tutte le condizioni previste per far sorgere in capo ai ricorrenti il diritto allo scorrimento della graduatoria che avrebbe consentito loro di essere inquadrati in area superiore.
Il diritto alla retrodatazione consentiva pertanto di accogliere la domanda risarcitoria con decorrenza dall'1.07.19 attesa la sopravvenuta violazione del diritto soggettivo all'inquadramento superiore.
6 8. Il Collegio non condivide questa interpretazione alla luce della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, che ha escluso la sussistenza in capo ai lavoratori che avevano partecipato alle selezioni e risultati idonei, di un diritto soggettivo tutelabile in forma risarcitoria.
Pronunce che hanno riformato anche i precedenti di questa Corte richiamati dal tribunale ed in particolare le sentenze n. 13656/2025 che aveva cassato la sentenza n. 121/2023 di questa Corte ( richiamata testualmente dalla sentenza n. 101/2024 della Corte di Appello Trieste) e la decisione n.
20623/2025 della Corte di Cassazione sezione Lavoro che ha cassato la sentenza di questa Corte n.
34/2024.
I giudici di legittimità ( non da ultimo con la sentenza n. 20625/2025 che ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Campobasso n. 42/2024), nel riformare le sentenze di merito che avevano accolto le domande dei dipendenti del con decorrenza 1.07.19, ravvisando un obbligo da parte del Parte_1 datore di lavoro di procedere allo scorrimento in ragione della previsione di cui all'art. 21 cit. attuato a proprio avviso, in via definitiva anche in ragione dell'intesa raggiunta con le parti sindacali e le procedure concorsuali interne ed esterne avviate dal , con orientamento già adottato nel Parte_1
2023 ( cfr. Cass. 16999/2023) cui ribadivano di voler dare continuità, pur nella peculiarità della fattispecie esaminata, hanno escluso in radice che la posizione soggettiva azionata dai lavoratori sia un diritto soggettivo tutelabile in via risarcitoria.
In particolare nella pronuncia n. 20623/2025 i giudici di legittimità hanno evidenziato quanto segue:”.. 1.1. …Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità, ha già escluso la portata immediatamente precettiva dell'art. 21-quater d.l. 83/2015, nella pronuncia Cass.
14/06/2023, n. 16999, osservando: «sostengono i ricorrenti che la fondatezza delle loro pretese troverebbe fondamento nel testo sopravvenuto dell'art. 21 quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. dalla legge n. 132 del 2015. Tale articolo, intitolato Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevede, al comma 1, che: «Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo CP_6
nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio Parte_1
2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto
è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Parte_1 Parte_1
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le
[...]
procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario
7 dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. compatto Ministeri
1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». Si tratta (..) di una disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. (..)
D'altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». 1.2.
Nemmeno l'accordo del 26/04/2017 autorizza diverse conclusioni: il tenore letterale dell'accordo è il seguente e vale ad escludere la perentorietà del termine indicato per il per procedere Parte_1
alla assunzione nel nuovo inquadramento: «Articolo 5 (Modalità di attuazione dell'accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all'introduzione di nuovi profili). Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire l'armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che l'attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall'Amministrazione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell'articolo 9, comma 1 del CCNL 14 settembre
2007. Il provvedimento dell'Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all'articolo 20 del CCNI 29 luglio 2010, l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che saranno individuate con successivo atto dell'Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161, entro il 30 giugno 2017. Sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell'attuale CCNI». Si tratta di un accordo di natura programmatica, che rinvia all'espletamento delle necessarie procedure selettive, nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizioni successivamente introdotte e
8 aggiornate, e che non può valere a fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie e nemmeno la pretesa, azionata dai ricorrenti, ad una riqualificazione da affermarsi per via giudiziale a prescindere dall'esercizio degli adempimenti riservati alla Amministrazione”.
Ne consegue che l'affermazione del primo giudice in merito alla vincolatività del termine del 30 giugno 2019, quale termine finale per provvedere allo scorrimento delle graduatorie nell'ambito delle procedure già indette, è interpretazione errata e contraria a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata che -a questo punto- ritiene questo Collegio di dover condividere anche alla luce della posizione nomofilattica riconosciuta dal legislatore in capo alla giurisprudenza di legittimità.
Né rilevano le ulteriori circostanze allegate dai ricorrenti e valorizzate dal giudice come non contestate al fine di ritenere provato l'avveramento delle condizioni oggettive per procedere allo scorrimento della graduatoria fino al 50% dei posti riservati, alla luce della considerazione della giurisprudenza di legittimità che si trattava di previsioni programmatiche direttamente collegate alle coperture finanziarie che nel tempo sono state modificate come evidenziato anche dall'appellante.
Con la norma di cui all'art. 1 comma 780 lett. a) della legge n. 145 del 2018, infatti, il legislatore ha autorizzato per la riqualificazione del personale giustizia una spesa, oltre a quella originariamente prevista di euro 25.781.938 per gli anni 2016,2017,2018 “nel limite di euro 19.952.226 per l'anno
2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.
190”, dimostrando così che il termine del 30.06.19 non poteva ritenersi un termine ultimo per l'Amministrazione entro cui era obbligata ad effettuare le progressioni i cui effetti economici e giuridici- in ogni caso- erano demandati dal legislatore “ ..alla completa definizione delle relative procedure” ( cfr. comma 1 parte finale art. 21 comma quater DL 83/15).
L'insussistenza dell'obbligo impedisce di ritenere il inadempiente rispetto a previsioni di Parte_1
natura meramente programmatica;
né può ritenersi sussistente un obbligo di soddisfare tutto il 50 % dei posti disponibili con le progressioni interne, trattandosi di previsione che doveva essere coordinata con i previsti e realizzati concorsi aperti al solo personale esterno.
D'altra parte i ricorrenti, seppure con decorrenza successiva all'1.7.2019, sono stati riqualificati e quindi la previsione normativa azionata è stata rispettata dall'Amministrazione nel momento in cui le condizioni di necessità di organico e previsioni di spesa sono state positive.
A questo punto le considerazioni numeriche riproposte in questo grado dagli appellati al fine di ritenere provato l'inadempimento sono irrilevanti non potendo il giudice ritenere obbligata
9 l'Amministrazione a provvedere alla copertura del 50% del fabbisogno riservato entro il 30 giugno
2019.
9. All'esito del giudizio la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti in primo grado alla retrodatazione dell'inquadramento superiore.
Le ragioni dell'accoglimento derivanti in primis dalla sopravvenienza di giurisprudenza di legittimità favorevole all'Amministrazione appellante- anche in contrasto con quanto già deciso da questa Corte in precedenza su analoghe controversie- costituisce motivo ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande dei ricorrenti accolte in primo grado;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Trieste, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
LI MU
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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