TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2941
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 3, commi 4 e 5, e art. 4, commi 2 e 2-bis del Regolamento; Violazione art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La Corte ha ritenuto che la mera 'immagine di firma' non sia equipollente alla firma autografa o digitale, né rientri nelle modalità valide previste dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. L'apposizione di un'immagine di firma scansionata non attesta la certa riferibilità dell'atto al sottoscrittore.

  • Rigettato
    Violazione art. 3, comma 2, lett. g), del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76

    La Corte ha ritenuto che, data la fondatezza del motivo relativo alla sottoscrizione, non fosse necessario esaminare gli ulteriori profili di irregolarità, inclusa la capacità finanziaria, in applicazione del principio che la legittimità di un atto plurimotivato sussiste se anche uno solo dei motivi è legittimo.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, buon andamento e legittimo affidamento

    La Corte ha escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio poiché la mancanza della sottoscrizione essenziale non configurava una mera irregolarità formale, bensì un vizio originario che non poteva essere sanato ex post.

  • Rigettato
    Censura del D.P.C.M. di ripartizione

    Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti in ragione della fondatezza del motivo relativo alla irregolarità della sottoscrizione, che ha reso superflua l'analisi degli ulteriori profili di censura.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2941
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2941
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo