Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3092 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appelli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1017/22, pubblicata il Primo
Febbraio 2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 20 Settembre 2024, all'esito dell'udienza del 17 Settembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 9 Dicembre 2024), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Luca Cerchia ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente C.F._2
indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. NT C.F._3
NC Grimaldi ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._4
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato ed appellante incidentale
1
(P.IVA: , in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta Controparte_3 P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giovanni Barile ( ), con il C.F._5
quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata ed appellante incidentale
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta E_ P.IVA_2
e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Francesca Squillace ( ) e C.F._6
Marcella De Simone ( , con le quali è elettivamente dom.ta presso i C.F._7
seguenti indirizzi di PEC:
Email_4
Email_5
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 17 Settembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori dell'appellante principale , Controparte_1 dell'appellato ed appellante incidentale , nonché dell'appellata ed appellante NT
incidentale , a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso Controparte_3
riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione;
in particolare l'appellante principale ha anche insistito nella richiesta di ammissione Controparte_1
della prova per testi, già vanamente articolata in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 Dicembre 2016 (nato il [...]) Controparte_1
esponeva di essere stato sottoposto, in data 10 Luglio 2014, presso l'ospedale San Paolo di ad un intervento chirurgico di resezione di neoplasia renale a sinistra. L'intervento CP_3
era stato effettuato dall'urologo dott. . NT
Altresì, successivamente si era reso necessario un secondo intervento, di nefrectomia a sinistra per pielonefrite e fistola urinaria. Il secondo intervento era stato eseguito il 4 Agosto
2014.
2 A detta dell'attore, il secondo intervento era stato determinato dalla condotta negligente del dott. e degli altri sanitari dell'ospedale San Paolo, con riferimento al primo CP_2
intervento, datato 10 Luglio 2014 (nonché in relazione all'assistenza post-operatoria).
Dalla condotta negligente dei sanitari erano derivati vari danni, ed in particolare un voluminoso e precoce laparocele.
Così scriveva l'attore:…nonostante si presentasse come candidato ideale Controparte_1
per un intervento di nefrectomia conservativa di elezione, è di tutta evidenza che l'esito finale delle prestazioni terapeutiche da lui subìte rappresentano un chiaro esempio di overtreatment che, se da un lato ha fallito l'obiettivo di preservare il parenchima renale, decisamente prezioso in un soggetto avente una anamnesi come la sua, dall'altro risulta costellato da vari ingiustificabili errori, omissioni e ritardi….
L'intervento di nucleo-resezione della neoplasia renale a sinistra era stato eseguito con superficialità.
Pertanto era insorta una grave infezione, che aveva colpito anche l'altra parte di rene;
di conseguenza, per salvare la vita del paziente, si era resa necessaria l'asportazione totale, a mezzo del secondo intervento del 4 Agosto 2014.
Sulla base di queste premesse, conveniva in giudizio e la Controparte_1 NT
, chiedendo di: Controparte_3
Accertarsi la violazione da parte del dott. degli obblighi di diligenza NT
qualificata di cui al secondo comma dell'art. 1176 cc., in occasione dell'intervento chirurgico del 10 Luglio 2014;
Accertarsi la responsabilità del dott. per i danni alla salute, sofferti a seguito NT
degli interventi del 10.7.2014 e del 04.8.2014;
Accertarsi la responsabilità ex art. 1228 cc. della struttura ospedaliera San Paolo di Napoli, e per essa della , per i danni patiti dall'attore; Controparte_3
Di conseguenza, condannarsi in solido il dott. e la al NT Controparte_3
risarcimento dei danni (danno biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione, ITT ed
3 ITP); danni da liquidarsi nella misura complessiva di euro 150.000,00, oppure nella diversa misura (maggiore o minore) ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione, anche all'esito di espletanda CTU medico-legale; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Nell'ambito delle voci di danno, l'attore chiedeva anche il risarcimento Controparte_1
dei danni, dovuti alla circostanza per cui – in ragione del deterioramento delle condizioni di salute, derivato dalla condotta negligente dei sanitari che lo avevano avuto in cura – gli era divenuto impossibile provvedere alle esigenze quotidiane del figlio convivente PE
, nato il [...], disabile al 100 %.
[...]
Dalla citazione notificata il 28 Dicembre 2016 traeva origine, presso il Tribunale di Napoli, il procedimento n. 38417/16 RG.
Si costituiva il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. NT
Si costituiva anche la convenuta , chiedendo parimenti di rigettarsi la Controparte_3
domanda attorea.
Altresì, il dott. notificava, in data 11 Aprile 2017, un autonomo atto di NT
citazione nei confronti della compagnia . E_
Il dott. evidenziava di essere assicurato con la suddetta compagnia, contro i rischi CP_2
connessi all'attività professionale.
Quindi – per la denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità – il professionista sanitario chiedeva di essere manlevato e tenuto indenne da E_
, appunto dalle conseguenze negative, che potessero derivare dalla domanda
[...]
risarcitoria avanzata dallo . CP_1
Dalla citazione notificata dal derivava, presso il Tribunale di Napoli, il CP_2
procedimento n. 11749/17 RG.
Si costituiva la convenuta , deducendo la non operatività della E_
polizza assicurativa.
4 Per evidenti ragioni di connessione, si provvedeva alla riunione del procedimento n.
11749/17 RG al più risalente n. 38417/16 RG.
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale, a mezzo dell'ausiliario dott.
(specialista in Urologia, Chirurgia e Radiodiagnostica, nonché già titolare della Per_2
cattedra di Urologia alla Seconda Università di . CP_3
L'elaborato peritale veniva depositato in data 28 Febbraio 2020.
Ad avviso dell'ausiliario, si era verificata una complicanza, ascrivibile ad un errore di sutura del parenchima e/o della via escretrice distrettuale.
Da tale errore era derivata la lesione dei calici renali, nonché la fistola urinosa. Il laparocele era appunto ascrivibile ad un errore medico iniziale.
Per giunta, la lesione iatrogena non era stata diagnosticata in sede intraoperatoria;
in altri termini la gestione del caso era stata disattenta.
Da tali comportamenti era derivato un danno biologico permanente, quantificato nella misura del 16 %, oltre un ulteriore 3 % per esiti di ernio-plastica (nel complesso 19 %).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del G.M. del Tribunale di Napoli n. 1017/22, pubblicata il Primo Febbraio 2022.
Il primo Giudice:
Ha accolto la domanda proposta da;
per l'effetto, ha condannato in solido Controparte_1
la al pagamento, in favore di , a Parte_2 Controparte_1
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 61.817,00, oltre accessori come in motivazione;
Ha condannato in solido e al pagamento delle spese Controparte_3 NT
del giudizio in favore di , liquidate in euro 1.000,00 per esborsi ed euro Controparte_1
13.430,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Ha rigettato la domanda di manleva proposta dal nei confronti della compagnia CP_2
; E_
5 Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di NT
, liquidate in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre E_
accessori come per Legge;
Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico di e della NT
(nella misura del 50 % per ciascuna). Controparte_3
In particolare il primo Giudice ha aderito alle conclusioni del ctu.
Dalla condotta dei sanitari del Presidio Ospedaliero San Paolo sono reliquati i seguenti postumi permanenti: perdita anatomica del rene sinistro;
esiti di procedura per riparo plastico di lombocele.
Il Tribunale ha riconosciuto: ITT di gg. 50; ITP di gg. 30 al 50 %; danno biologico permanente in misura del 19 %.
Appunto (in applicazione della tabella milanese sul danno biologico del 2021) si sono liquidati i seguenti importi:
euro 4.950,00 per 50 gg. di ITT;
euro 1.485,00 per 30 gg. di ITP al 50 %;
euro 55.382,00 per danno biologico permanente al 19 %;
Totale: euro 61.817,00.
Il G.M. non ha riconosciuto l'invocato aumento per la personalizzazione.
In ordine alla pretesa voce di danno per l'impossibilità di assistere il figlio disabile, il
Tribunale si è espresso nei seguenti termini:…Per ciò che riguarda l'impossibilità di prestare assistenza al figlio disabile NC, ogni qualvolta la stessa comporta il suo sollevamento
o spostamento (ad esempio per il lavaggio, la pulizia, la vestizione, la ginnastica fisioterapica, etc.), è decisivo il rilievo che l'attore non ha chiesto di provare di svolgere la predetta assistenza…
Il Tribunale non ha neanche riconosciuto il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (danno da vulnus al consenso informato).
6 E' stata rigettata anche la domanda di manleva assicurativa, proposta da NT
nei confronti di . E_
Avverso la pronuncia di prime cure ha proposto appello , con citazione Controparte_1
notificata in data 11 Luglio 2022.
Trattasi di appello inerente al quantum debeatur.
In particolare l'attore si duole del mancato riconoscimento della voce di Controparte_1
danno, inerente alla sopraggiunta impossibilità di assistere il figlio convivente, disabile al 100
%.
Inoltre l'appellante principale invoca il riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione (aumento non liquidato dal primo giudicante).
La doglianza riguarda sia il danno biologico permanente, che l'Inabilità Temporanea (sia
Totale che Parziale).
Con riferimento all'Inabilità Temporanea, lo si duole del fatto che il Tribunale si sia CP_1
limitato ad assumere (come parametro di base) l'indennità giornaliera di euro 99,00, prevista dalle tabelle milanesi del 2021, senza riconoscere un quid pluris a titolo di aumento per la personalizzazione (benchè si tratti di aumento consentito dalle medesime tabelle milanesi).
Quindi chiede, in accoglimento dell'appello principale, di condannarsi in Controparte_1
solido la al pagamento dei seguenti ulteriori importi Parte_2
(ulteriori rispetto a quanto già liquidato dal primo giudicante):
euro 13.845,50 quale personalizzazione del danno non patrimoniale;
l'ulteriore importo di euro 1.550,00, quale riparametrazione dell'ITT;
l'ulteriore importo di euro 465,00, quale riparametrazione dell'ITP;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Con tutta evidenza, l'appello principale dello è rivolto esclusivamente nei confronti CP_1
del e della , ed è stato notificato anche ad CP_2 Controparte_3 Parte_3
[...] per mere ragioni di litisconsorzio processuale (avendo
[...] E_
preso parte al giudizio di primo grado). Del resto, fin dal primo grado il danneggiato CP_1
ha proposto la domanda risarcitoria, esclusivamente nei confronti del dott. e CP_2
della
In data 28 Ottobre 2022 si è costituito l'appellato , spiegando appello NT
incidentale, inerente al profilo dell'an debeatur.
Quindi il (oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale dello ) chiede CP_2 CP_1
– in accoglimento del gravame incidentale (ed in integrale riforma della sentenza di primo grado) – di rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata dall'attore ; il tutto, con CP_1
vittoria delle spese del doppio grado.
ha esplicitamente dichiarato di rivolgere l'appello incidentale NT
esclusivamente nei confronti dello , e non anche nei confronti di CP_1 E_
.
[...]
Pertanto, è ormai divenuta irrevocabile la pronuncia di prime cure, laddove è stata rigettata la domanda di manleva, proposta dal nei confronti di . CP_2 E_
In pari data 28 Ottobre 2022 si è costituita anche l'appellata , spiegando Controparte_3
a sua volta appello incidentale.
Anche la (al pari del ) chiede di rigettarsi l'appello principale dello . CP_2 CP_1
Altresì la chiede, in accoglimento del gravame incidentale (ed in riforma Controparte_3
della pronuncia di prime cure), di rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'attore . CP_1
Si è costituita anche l'appellata , ponendo in evidenza il fatto che E_
non abbia impugnato la statuizione di rigetto della domanda di manleva NT
assicurativa.
Dunque, chiede di darsi atto dell'intervenuta irrevocabilità (per E_
omessa impugnazione) della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1017/22, laddove è stata rigettata la domanda di manleva assicurativa, proposta da nei confronti di NT
8 (con la pedissequa condanna al pagamento delle spese a carico E_
del ed in favore della compagnia). CP_2
La Corte, giusta ordinanza pubblicata il 28 Novembre 2022, si è pronunciata sull'eccezione di nullità della CTU di primo grado, sollevata dall'appellante incidentale Controparte_3
(CTU “monocratica”, essendo stata espletata dal solo dott. ). Per_2
L'eccezione fa leva sulla disposizione di cui all'art. 15 L. 24/17 (Legge Gelli-Bianco). Con tale disposizione si è previsto l'obbligo, per il Giudice, nelle controversie inerenti a casi di responsabilità sanitaria, di conferire l'incarico ad un collegio peritale, comprendente un medico-legale, oltre ad uno specialista.
La Legge Gelli-Bianco è entrata in vigore il Primo Aprile 2017.
Il Collegio ritiene di dover aderire alla tesi dell'irretroattività della disposizione di cui all'art. 15 L. 24/17, tesi espressa dai Supremi Giudici nelle pronunce nn. 28944/19 e 12593/21.
Appunto, significativamente il Legislatore nulla ha statuito su di un'eventuale retroattività dell'obbligo di conferimento dell'incarico ad un collegio peritale.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto prima del Primo Aprile 2017; inoltre l'evento generatore di danno risale al Luglio 2014 (trattasi in ogni caso di date antecedenti all'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco).
Pertanto il Collegio, con l'ordinanza del 28 Novembre 2022, ha rigettato l'eccezione di nullità della CTU di primo grado.
In ogni caso la Corte ha affermato la superfluità della rinnovazione della CTU medico-legale di prime cure – rinnovazione prospettata dagli impugnanti incidentali ed NT
. Controparte_3
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 20 Settembre 2024 – all'esito dell'udienza del 17
Settembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte delle dello , del e di CP_4 CP_1 CP_2 [...]
), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione Controparte_3
9 del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come la pronuncia di prime cure sia divenuta irrevocabile (per omessa impugnazione), con riferimento al capo del dispositivo, con il quale
è stata rigettata la domanda di manleva assicurativa, proposta da nei NT
confronti di (nonché è divenuto irrevocabile il capo, con il quale E_
il è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, in favore di CP_2
). E_
Appunto i gravami (principale ed incidentali) sono stati notificati anche ad E_
per mere esigenze di litisconsorzio processuale, avendo la compagnia assicuratrice
[...]
preso parte al primo grado.
In particolare ha proposto il suo appello incidentale (volto al rigetto della NT
domanda risarcitoria dello ) esclusivamente nei confronti dell'attore , ma CP_1 CP_1
non anche nei confronti di . E_
Pedissequamente, si osserva come non vi siano provvedimenti da adottare (con riferimento alle spese del presente grado), tra e le altre parti. E_
Ciò premesso, si passa ad esaminare i gravami incidentali, rispettivamente proposti da e dalla . NT Controparte_3
Infatti, trattasi di appelli inerenti al profilo dell'an debeatur;
quindi, in un ordine logico, il loro esame è prioritario, rispetto alla delibazione del gravame principale dello , CP_1
inerente al profilo del quantum debeatur.
Sugli appelli incidentali proposti da e dalla NT Controparte_3
Innanzi tutto, il Collegio ritiene di dover confermare le osservazioni svolte nell'ordinanza del
28 Novembre 2022.
10 Dunque, è d'uopo ribadire la valutazione di infondatezza dell'eccezione di nullità della CTU medico-legale di primo grado, sollevata dall'appellante incidentale . Controparte_3
Invero, non può revocarsi in dubbio l'irretroattività della disposizione di cui all'art. 15 della
Legge n. 24/17 (Legge “Gelli-Bianco”) – disposizione con cui si è affermata (per i processi aventi ad oggetto responsabilità sanitaria, e laddove si debba espletare una consulenza tecnica di ufficio) l'obbligatorietà della nomina di un collegio peritale, comprendente un medico legale ed uno specialista nella branca della Medicina “coinvolta” nel caso specifico.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'attore prima del Primo Controparte_1
Aprile 2017, data di entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco.
Risulta confermata l'irretroattività, anche laddove si faccia riferimento alla data in cui si è verificato l'evento lesivo, generatore del danno (appunto, i fatti risalgono al Luglio 2014).
Del resto, la tesi della irretroattività della Legge Gelli-Bianco è stata avallata anche dalla
Suprema Corte, in diverse pronunce (cfr. Cass. civ., nn. 28944/19 e 12593/21).
Né può trascurarsi come la consulenza di ufficio di primo grado sia stata svolta da un professionista medico legale, specializzato anche in Chirurgia, Urologia e Radio-diagnostica, nonché già titolare della cattedra di Urologia presso la Seconda Università di trattasi, CP_3
appunto, della specializzazione che viene in rilievo, con riferimento al caso del paziente
, odierno appellante principale). Controparte_1
Nel merito, ad avviso del Collegio deve essere confermato il passaggio fondamentale dell'iter argomentativo della pronuncia di prime cure, e cioè che la complicanza occorsa durante il primo intervento del Luglio 2014 è ascrivibile ad un errore tecnico, verificatosi nella sutura del parenchima e/o della via escretrice distrettuale.
Il Tribunale ha correttamente aderito alle inequivoche conclusioni espresse dal ctu di primo grado.
Una volta asportata la massa tumorale, vi è stata la difettosa chiusura della via escretrice, prossima alla lesione, ovvero una lesione ischemica tale da determinare, col passare dei giorni, la fistola urinosa e quindi il grave urinoma.
11 L'area resecata per l'ablazione del tumore non è stata suturata con la necessaria attenzione.
Si è così determinata la fistola (senza la lesione non vi sarebbe stata la fistola urinosa).
Il G.M. di ha anche correttamente posto in evidenza gli esiti degli studi scientifici, CP_3
richiamati dal consulente tecnico di ufficio: nella tipologia degli interventi, quale quello cui fu sottoposto il paziente nel Luglio 2014, la corretta manualità del chirurgo evita il CP_1
verificarsi della deiscenza con perdita di urine. In altri termini, laddove l'intervento del 10
Luglio 2014 fosse stato correttamente eseguito, il paziente non sarebbe stato costretto a sottoporsi alla “nefrectomia di salvataggio”, invece eseguita il 4 Agosto 2014.
In definitiva, secondo il criterio ermeneutico del “più probabile che non”, la fistola urinosa è stata determinata da una cattiva esecuzione del primo intervento chirurgico.
Da qui è derivata la responsabilità solidale del sanitario dott. e della struttura CP_2
sanitaria in cui ha operato il medesimo (nella specie la ), CP_2 Controparte_3
prescindendo dalla ricorrenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato.
La relazione dell'ausiliario di primo grado è inequivoca, con riferimento ai postumi permanenti riportati da : perdita anatomica del rene sinistro;
esiti di Controparte_1
procedura per riparo plastico di lombocele.
Il lombocele consiste appunto nell'indebolimento della parete muscolo-aponevritica lombare;
e del resto nel 2017 si è reso necessario un ulteriore intervento chirurgico a carattere plastico-riparativo, con applicazione di protesi a rete in polipropilene.
Le doglianze degli odierni appellanti incidentali non scalfiscono le conclusioni del primo
Giudice (adesive all'espletata CTU), con riferimento alla quantificazione dei postumi.
Dunque, va confermata la determinazione di gg. 50 di ITT, nonché di giorni 30 di ITP al 50 %.
Il danno biologico permanente è pari al 19 % (16 % + 3 % per esiti di ernioplastica).
Il Giudice Monocratico, nella sentenza di prime cure, ha affermato la fondatezza di alcuni rilievi ed osservazioni alla CTU, svolte dai consulenti di parte, nominati dai convenuti ed . CP_2 Controparte_3
12 In particolare, si è sottolineata la correttezza delle indagini fatte svolgere al paziente, propedeutiche al primo intervento del 10 Luglio 2014.
Altresì, è emersa la non unanimità in letteratura, circa un'indicazione espressa dal ctu, e cioè la necessità che l'intervento chirurgico fosse preceduto dal posizionamento di uno stent ureterale.
Ebbene, non si ravvisa una contraddittorietà dell'iter argomentativo del Tribunale, per avere accolto alcuni rilievi mossi dai consulenti di parte.
Gli odierni appellanti incidentali hanno ribadito le posizioni già espresse in primo grado, senza scalfire però il dato fondamentale emerso dall'espletata CTU, e cioè l'errore tecnico commesso dall'operatore sanitario in sede di intervento chirurgico del 10 Luglio 2014, consistito nella non corretta sutura del parenchima. Appunto, dalla sutura non accurata è derivata la fistola urinosa, alla quale giocoforza si è dovuto porre rimedio, una volta trascorse alcune settimane, con la nefrectomia “salva-vita”, eseguita il successivo 4 Agosto 2014.
Dunque, sotto il profilo istruttorio, è d'uopo ribadire la valutazione di superfluità della rinnovazione della CTU di primo grado, rinnovazione invocata dal dott. e dalla CP_2
(valutazione di superfluità già espressa dalla Corte nella succitata Controparte_3
ordinanza del 28 Novembre 2022).
Nel merito, si impone il rigetto degli appelli incidentali rispettivamente proposti da e dalla (con la conseguente conferma della declaratoria NT Controparte_3
di responsabilità di questi soggetti, per l'evento lesivo patito da ). Controparte_1
A questo punto, resta da esaminare il gravame principale proposto da , Controparte_1
gravame inerente al profilo del quantum debeatur.
Sull'appello principale proposto da , inerente al quantum debeatur Controparte_1
L'appellante principale si duole, in sostanza, del mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione – aumento già consentito dalle tabelle milanesi del 2021, applicate dal primo giudicante nella sentenza di prime cure, pubblicata il Primo Febbraio 2022.
13 Il Collegio ritiene che correttamente il Giudice Monocratico non abbia riconosciuto tale aumento, con riferimento all'Inabilità Temporanea, sia Totale che Parziale.
Invero, non può trascurarsi come l'indennità giornaliera di euro 99,00, prevista dalle tabelle del 2021, abbia una natura articolata, essendo la risultante delle due componenti del danno dinamico-relazionale (euro 72,00) e del danno da sofferenza soggettiva interiore, oppure danno morale (euro 27,00).
Quindi, è d'uopo confermare gli importi liquidati dal primo giudicante a titolo di ITT ed ITP, rispettivamente euro 4.950,00 ed euro 1.485,00.
Discorso diverso è a farsi per la richiesta di aumento per la personalizzazione, collegata al danno biologico permanente.
Infatti in questo ambito – in parziale accoglimento dell'appello incidentale – si deve tenere conto della circostanza evidenziata dall'attore (avente ad oggi 75 anni di Controparte_1
età) fin dalla citazione di primo grado, e cioè l'impossibilità (o comunque la maggiore difficoltà) per il suddetto , a seguito delle lesioni patite, di assistere nella CP_1
quotidianità il figlio convivente NC, disabile al 100 % (avente ad oggi 51 anni di età).
Invero, non si può prescindere dal passaggio motivazionale, a fol. 9 della sentenza di prime cure, con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di aumento per la personalizzazione, connessa alla maggiore difficoltà nell'assistenza del figlio disabile (passaggio sopra riportato, in sede di descrizione dello svolgimento del processo).
In sostanza il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza della convivenza con il figlio disabile al 100 %, e quindi persona incapace di attendere da sé alle ordinarie incombenze della vita quotidiana (lavaggio, pulizia, vestizione, etc.).
Il G.M. è addivenuto al rigetto, perché non avrebbe provato di essere Controparte_1
proprio lui ad assistere il succitato figlio NC.
Pedissequamente l'attore , in sede di appello principale, ha insistito nella Controparte_1
richiesta di ammissione della prova per testi, vertente proprio sulla circostanza dell'assistenza al figlio disabile (prova per testi, già vanamente articolata in primo grado).
14 Ebbene, il Collegio evidenzia la superfluità di tale prova (ai fini del riconoscimento della voce di danno in oggetto).
Infatti, il dato acclarato della convivenza integra senz'altro la ricorrenza degli indizi gravi e precisi, circa il coinvolgimento di nell'assistenza al figlio, non in grado di Controparte_1
attendere da sé alle più elementari incombenze della vita quotidiana.
Dunque, non può revocarsi in dubbio che siamo dinanzi ad una circostanza che rende peculiare il caso concreto, e tale da indurre al riconoscimento dell'invocato aumento per la personalizzazione.
Ai fini di una liquidazione concretamente rivalutata all'attualità, è d'uopo partire dalla determinazione del 19 % di danno biologico permanente, in applicazione delle vigenti tabelle milanesi, edite nel Giugno 2024.
(nato il [...]) aveva 65 anni di età al momento dell'evento Controparte_1
lesivo, da collocarsi temporalmente all'atto dell'intervento chirurgico del 10 Luglio 2014.
Le tabelle milanesi del 2024, con riferimento ad un danno permanente al 19 %, patito da persona avente 65 anni di età al momento del fatto, prevedono la liquidazione dell'importo di euro 64.369,00.
Ovviamente, trattasi della sommatoria delle due componenti del danno dinamico- relazionale (pari ad euro 47.681,00) e del danno da sofferenza soggettiva interiore (pari ad euro 16.688,00).
Le vigenti tabelle – con riferimento ad un danno biologico permanente al 19 % - consentono un aumento per la personalizzazione, fino ad un massimo del 40 %.
Ritiene il Collegio equo e congruo il riconoscimento di tale aumento (in ragione delle peculiarità legate alla più difficoltosa assistenza al figlio disabile al 100 %) nella misura del
20 %.
Il 20 % di euro 64.369,00 è pari ad euro 12.873,80.
Si addiviene in tal modo all'importo di euro 77.242,80 (euro 64.369,00 + euro 12.873,80).
15 Sommando la cifra di euro 77.242,80 agli importi liquidati dal Tribunale a titolo di Inabilità
Temporanea, come sopra detto meritevoli di conferma (euro 4.950,00 + euro 1.485,00), si addiviene all'importo complessivo di euro 83.677,80.
Quindi, in parziale accoglimento dell'appello principale sul quantum debeatur, CP_2
ed debbono essere condannati in solido al pagamento, in favore
[...] Controparte_3
di , a titolo di risarcimento danni, dell'importo di euro 83.677,80 (in cui è Controparte_1
ricompresa la minor cifra di euro 61.817,00, già liquidata dal Tribunale), oltre interessi e rivalutazione.
Peraltro, appare opportuna una più analitica determinazione degli accessori, rispetto alla pronuncia di prime cure.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione che non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si reputa opportuno condannare in solido ed al pagamento, in favore di , NT Controparte_3 Controparte_1
degli interessi al tasso legale previsto dal c.c., a decorrere dalla data dell'evento dannoso
(10.7.2014) sull'importo liquidato in favore dell'attore, che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e quindi, anno per anno, ed a partire dal 10.7.2014 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra indicate, con divieto
16 di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sugli importi sopra liquidati a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con la conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese, ribadendo come non vi siano provvedimenti da adottare (con riferimento alle spese del presente grado), tra E_
e le altre parti. Appunto, la compagnia assicuratrice è stata citata nel presente
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grado per mere ragioni di litis denuntiatio, senza che sia stata avanzata alcuna istanza nei suoi confronti.
Dunque, si deve statuire sulle spese del doppio grado tra l'attore da un Controparte_1
lato e, dall'altro, ed . NT Controparte_3
Sulle spese del doppio grado tra l'attore da un lato e, dall'altro, Controparte_1
ed NT Controparte_3
Tra queste parti le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza, in via solidale, di e della . NT Controparte_3
In ordine alle spese, è d'uopo confermare il beneficio della solidarietà passiva (accordato ai convenuti ed ), come già statuito dal Tribunale per le spese CP_2 Controparte_3
del primo grado (nonché pedissequamente alla condanna in solido al risarcimento dei danni).
Trovano applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
17 Appunto, a seguito del parziale accoglimento del gravame principale sul quantum, risulta confermata la soccombenza dei soggetti testè indicati, con la modifica dovuta all'aumento dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni (non più euro 61.817,00, bensì euro
83.677,80).
Peraltro la soccombenza del e della trova ulteriore conferma, a seguito del CP_2
rigetto degli appelli incidentali rispettivamente proposti.
Per quel che concerne il primo grado, si impone la seguente considerazione: e cioè che l'aumento del quantum risarcibile non ha comportato la modifica dello scaglione di valore, poiché si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Quindi – a fronte della formale rideterminazione imposta dal cd. “effetto espansivo interno”, conseguente al parziale accoglimento dell'appello principale – è d'uopo in sostanza confermare gli importi liquidati nella sentenza del Tribunale, e cioè euro 1.000,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali.
In particolare, l'importo di euro 13.430,00 è di poco inferiore ai valori medi, e quindi risulta del tutto congruo ed adeguato.
Ovviamente, la sentenza di primo grado trova conferma anche laddove le spese dell'espletata CTU sono state poste a carico di e della , NT Controparte_3
nella misura del 50 % per ciascuno.
Riguardo al presente grado – ferma restando la soccombenza in via solidale del e CP_2
della – il valore del giudizio corrisponde all'importo di euro 83.677,80.
Infatti non ci si può limitare al quid pluris riconosciuto a titolo di risarcimento danni, considerato che il thema decidendum del presente grado ha ricompreso anche i gravami incidentali proposti dal e dalla (appelli incidentali che inerivano all'an CP_2
debeatur).
Orbene, nell'ambito dello scaglione di riferimento (da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00), risulta equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi.
18 Quindi, a titolo di compensi del presente grado si liquida, in favore dell'odierno appellante principale , l'importo di euro 10.738,50. Controparte_1
Per quel che concerne il presente grado, si è determinato il compenso complessivo, considerando non soltanto i compensi relativi alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche quello inerente alla fase istruttoria.
Infatti, la Corte ha più volte delibato istanze istruttorie (avanzate sia dall'originario attore che dagli originari convenuti), non soltanto nella presente sentenza, ma anche nella succitata ordinanza del 28 Novembre 2022, ed ancora nell'ordinanza di introito in decisione, pubblicata il 20 Settembre 2024.
A titolo di esborsi del presente grado si liquida l'importo di euro 382,50, corrispondente alla sommatoria del versato contributo unificato di euro 355,50 e della versata marca da bollo di euro 27,00.
Per entrambi i gradi deve essere concesso il provvedimento di attribuzione, in favore del distrattario avv. Luca Cerchia.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte degli appellanti incidentali ed , dell'ulteriore NT Controparte_3
importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e della Controparte_1 NT CP_3
(appello notificato anche ad ), nonché pronunciando sui
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gravami incidentali, rispettivamente proposti da e dalla NT Controparte_3
nei confronti di , tutti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
1017/22, pubblicata il Primo Febbraio 2022, così provvede:
A) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale sul quantum – proposto da CP_1
nei confronti di e della;
per l'effetto, in
[...] NT Controparte_3
19 parziale riforma della sentenza di prime cure, condanna in solido e la NT [...]
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, Controparte_3 Controparte_1
della somma di euro 83.677,80 (in cui è già ricompreso il minore importo di euro 61.817,00 riconosciuto dal Tribunale), oltre interessi al tasso legale dal 10.7.2014 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 10.7.2014 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 10.7.2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Rigetta i gravami incidentali, rispettivamente proposti da e dalla NT [...]
; Controparte_3
C) Condanna in solido e la al pagamento delle spese NT Controparte_3
del doppio grado di giudizio in favore di – spese che liquida, quanto al Controparte_1
primo grado, in euro 1.000,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 10.738,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Luca Cerchia;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti incidentali ed ) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 NT Controparte_3
DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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