Art. 15. Riassorbimento dei posti in soprannumero
Nella prima applicazione della presente legge, dopo il passaggio nei ruoli organici del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente articolo 2, gli impiegati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 367 , del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 , e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32 , sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al passaggio di cui sopra.
Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia collocato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32 .
Nella prima applicazione della presente legge, dopo il passaggio nei ruoli organici del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente articolo 2, gli impiegati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 367 , del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 , e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32 , sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al passaggio di cui sopra.
Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia collocato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32 .