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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva assunta in data 27.05.2025, nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3441/2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carbone CP_1 C.F._1 Angelo (C.F. ) e dell'Avv. Carbone Mariachiara (C.F. C.F._2
); C.F._3
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. Tretola Luigi (C.F. ; C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle persone giuridiche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da verbale dell'udienza del 27.05.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 10.04.2024, la ha chiesto di Controparte_2 ingiungere a il pagamento di € 19.279,64, oltre interessi. CP_1
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
• si è occupata della costruzione di 31 alloggi e box auto in Palma Campania, alla Via
Circumvallazione;
1 • uno degli appartamenti realizzati è stato assegnato al socio CP_1
• durante l'esecuzione dell'intervento edilizio sono sorti due contenziosi, con la CP_3
(ditta esecutrice dei lavori) e con la nei quali la Cooperativa è risultata CP_4
soccombente;
• con delibere del 25.03.2023 e del 21.07.2023 l'assemblea dei soci ha statuito di provvedere al pagamento dei costi scaturenti da tali contenziosi, pari a complessivi € 597.558,98, che sono stati ripartiti tra tutti soci, in pari quote ammontanti a € 19.279,64.
Conseguentemente, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 734/2024 del 10.05.2024, notificato in data 13.05.2024.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 24.06.2024, ha formulato CP_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, articolando i seguenti motivi:
• incompetenza funzionale del Tribunale di Nola, poiché la controversia deve essere devoluta alla Sezione specializzata in materia di imprese;
• inopponibilità della pretesa creditoria, per intervenuto recesso dalla qualità di socio, da parte dell'opponente;
• mancata approvazione del piano di riparto da parte dell'assemblea dei soci;
• invalidità delle delibere assembleari.
1.2 – Con comparsa depositata in data 13.01.2025, si è costituita in giudizio la
[...]
che ha preliminarmente contestato l'avversa eccezione di Controparte_2 incompetenza per territorio, evidenziando che la somma ingiunta è collegata all'assegnazione dell'alloggio in favore dei soci. L'opposta, inoltre, ha argomentato in merito all'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – In prima udienza, le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con riferimento alla questione della competenza del Tribunale adito;
il Giudice si è riservato di provvedere nel termine di cui al comma 3 della citata disposizione normativa.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 24.06.2024, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
2 13.05.2024.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 28.06.2024, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente, che ha evidenziato che la domanda formulata in sede monitoria deve essere devoluta alla Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli.
Invero, l'eccezione di incompetenza è stata tempestivamente sollevata dall'opponente, ai sensi dell'art. 38 comma 1 c.p.c., all'interno dell'atto di citazione;
ciò ha reso superfluo il rilievo officioso della stessa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 c.p.c., attraverso decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c., atteso che la questione era già sottoposta al contraddittorio tra le parti.
La pronuncia sulla competenza, inoltre, non è preclusa dall'accordo tra le parti, che hanno entrambe concluso per la sussistenza della competenza del Tribunale adito: difatti, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. e dell'art. 38 comma 2 c.p.c., la comune volontà delle parti è idonea a derogare alla competenza per territorio, ma non può incidere sul riparto della competenza per materia, applicabile nel caso di specie.
L'eccezione è fondata.
3.1 – In effetti, è necessario osservare che l'art. 2 del decreto legge n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, sotto la rubrica “Tribunale delle imprese”, ha introdotto la nuova figura delle
Sezioni specializzate in materia di impresa, inserendo la relativa disciplina in quella dettata dal d.lgs. n. 168/2003 in tema di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, ispirandosi alla ratio di soddisfare l'esigenza fondamentale di specializzazione del Tribunale delle imprese di nuova istituzione.
Nell'istituire il Tribunale delle imprese, il legislatore ha introdotto una competenza per materia inderogabile e, quindi, funzionale, concernente, nello specifico, proprio i rapporti sociali interni.
Detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/04/2017, n. 8738).
3 In particolare, l'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 168/2003 contiene un'elencazione delle controversie di carattere societario attribuite alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, facendo specifico riferimento alle società di cui al libro V, titolo V, capi V (società per azioni),
VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) e titolo VI (società cooperative e mutue assicuratrici).
La lettera a) di tale comma fa specifico riferimento ai “rapporti societari”, ossia ai cosiddetti
“rapporti endosocietari”, che traggono origine dal rapporto di società, ad esclusione dei rapporti che la società intrattiene con terzi. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, peraltro, che la locuzione “rapporti societari” comprende - con riguardo ad una società cooperativa - i rapporti in base ai quali la società stessa è impegnata a fornire i beni e servizi ai propri soci e tutto ciò che concerne la relativa regolamentazione e, dunque, eventuali deliberazioni che dettino tale regolamentazione o la modifichino;
non include, invece, le domanda che si fondano su una causa petendi consistente nell'inadempimento di contratti di compravendita stipulato tra il socio e la società (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n. 8656).
Con particolare riferimento alle società cooperative edilizie, il riparto della competenza tra il
Tribunale ordinario e le Sezioni specializzate in materia di imprese deve essere effettuato tenendo conto dell'esistenza di un duplice rapporto tra il socio e la società: da un lato, infatti, si configura un rapporto di carattere associativo;
dall'altro lato, sussiste un rapporto scaturente dal contratto blaterale di scambio stipulato tra il socio e la società, che prevede l'assegnazione dell'alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione. Questo secondo rapporto è devoluto alla competenza del Tribunale ordinario, vertendo su un contratto sinallagmatico assimilabile alla compravendita (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/06/2024, n. 16231). Il primo, invece, deve essere sottoposto alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa;
queste ultime, in particolare, sono competenti in merito alle controversie riguardanti le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, poiché l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo, in cui trova fonte (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12949).
3.2 – Nel caso di specie, la Società Cooperativa opposta ha agito in via monitoria nei confronti del socio, al fine di ottenere il pagamento degli oneri derivanti dai contenziosi intrapresi con la e con la in cui è risultata soccombente. CP_3 CP_4
4 In particolare, parte opposta ha dedotto che, con sentenza n. 404/2023, il Tribunale di Nola ha condannato la al pagamento di € 452.146,00, pari all'importo residuo del saldo CP_2 dell'appalto, delle varianti e di ogni altra pretesa di tenuto conto dei pagamenti già CP_3
effettuati dalla stessa nel corso di causa;
il tutto oltre alla condanna della citata CP_2
Cooperativa anche al pagamento delle spese di lite e di CTU. Inoltre, con sentenza n. 986/2023 del 30.01.2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda formulata dalla società nei confronti di con condanna alle spese legali e di CTU;
tale giudizio concerneva il CP_4 risarcimento del danno derivante dei ritardi nell'allaccio alla rete fognaria del costruendo complesso edilizio.
Gli oneri in questione sono collegati alla edificazione degli alloggi assegnati ai soci, come rilevato da parte opposta in comparsa di costituzione. Tuttavia, occorre considerare che, all'interno del contratto di assegnazione dell'immobile in favore dell'odierno opponente, non è previsto che lo stesso si facesse carico dei medesimi, in aggiunta rispetto al corrispettivo pattuito;
essi, dunque, sono estranei al rapporto di scambio tra socio e società.
Conseguentemente, l'assemblea dei soci della in data 25.03.2023 e 21.07.2023, ha CP_2 adottato apposite delibere, con cui è stato stabilito di ripartire in parti uguali tra i soci l'importo di
€ 597.558,98. Tali delibere sono state poste a fondamento della domanda formulata in sede monitoria: non a caso, ai fini della prova del credito vantato, l'odierna opposta ha allegato al ricorso le due delibere assembleari citate (allegati nn. 3 e 4) e l'estratto del libro dei soci (allegato n. 9), ma non ha depositato l'atto di assegnazione dell'alloggio in favore dell'odierno opponente.
La causa petendi della domanda formulata dalla Cooperativa, dunque, non consiste nel CP_2 rapporto di scambio derivante dall'atto di assegnazione dell'alloggio, bensì nella qualità di socio e nelle delibere assembleari. La controversia, quindi, così come prospettata ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo di cui parte opposta ha chiesto la conferma, concerne il rapporto associativo intercorrente tra le parti.
In questa prospettiva, pur attenendo a spese inerenti al conseguimento dello scopo mutualistico, la lite riguarda i rapporti societari tra l'opponente e la società cooperativa;
pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, essa avrebbe dovuto essere instaurata presso la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs. 168/2003, essendo incompetente l'adito Tribunale di
5 Nola.
3.3 – Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto è nullo e deve essere revocato, assegnando alle parti un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/05/2015, n. 10563).
4 – La pronuncia di incompetenza comporta la necessità di statuire in merito alle spese di lite
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/10/2022, n. 31446; Cassazione civile sez. III, 07/02/2017, n.
3122).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 3977), in considerazione dell'obiettiva incertezza esistente in merito all'individuazione del criterio applicabile ai fini del riparto della competenza nel caso di specie, dimostrata dalla sussistenza di un precedente difforme della Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli, relativo a una domanda del tutto sovrapponibile a quella esaminata nel presente giudizio (cfr. decreto di rigetto n. 616/2025 del 04.02.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'incompetenza del Giudice adito in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice
competente;
3. compensa le spese del presente giudizio.
Nola, 18/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva assunta in data 27.05.2025, nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3441/2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carbone CP_1 C.F._1 Angelo (C.F. ) e dell'Avv. Carbone Mariachiara (C.F. C.F._2
); C.F._3
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. Tretola Luigi (C.F. ; C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle persone giuridiche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da verbale dell'udienza del 27.05.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 10.04.2024, la ha chiesto di Controparte_2 ingiungere a il pagamento di € 19.279,64, oltre interessi. CP_1
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
• si è occupata della costruzione di 31 alloggi e box auto in Palma Campania, alla Via
Circumvallazione;
1 • uno degli appartamenti realizzati è stato assegnato al socio CP_1
• durante l'esecuzione dell'intervento edilizio sono sorti due contenziosi, con la CP_3
(ditta esecutrice dei lavori) e con la nei quali la Cooperativa è risultata CP_4
soccombente;
• con delibere del 25.03.2023 e del 21.07.2023 l'assemblea dei soci ha statuito di provvedere al pagamento dei costi scaturenti da tali contenziosi, pari a complessivi € 597.558,98, che sono stati ripartiti tra tutti soci, in pari quote ammontanti a € 19.279,64.
Conseguentemente, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 734/2024 del 10.05.2024, notificato in data 13.05.2024.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 24.06.2024, ha formulato CP_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, articolando i seguenti motivi:
• incompetenza funzionale del Tribunale di Nola, poiché la controversia deve essere devoluta alla Sezione specializzata in materia di imprese;
• inopponibilità della pretesa creditoria, per intervenuto recesso dalla qualità di socio, da parte dell'opponente;
• mancata approvazione del piano di riparto da parte dell'assemblea dei soci;
• invalidità delle delibere assembleari.
1.2 – Con comparsa depositata in data 13.01.2025, si è costituita in giudizio la
[...]
che ha preliminarmente contestato l'avversa eccezione di Controparte_2 incompetenza per territorio, evidenziando che la somma ingiunta è collegata all'assegnazione dell'alloggio in favore dei soci. L'opposta, inoltre, ha argomentato in merito all'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – In prima udienza, le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con riferimento alla questione della competenza del Tribunale adito;
il Giudice si è riservato di provvedere nel termine di cui al comma 3 della citata disposizione normativa.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 24.06.2024, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
2 13.05.2024.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 28.06.2024, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, è necessario esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente, che ha evidenziato che la domanda formulata in sede monitoria deve essere devoluta alla Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli.
Invero, l'eccezione di incompetenza è stata tempestivamente sollevata dall'opponente, ai sensi dell'art. 38 comma 1 c.p.c., all'interno dell'atto di citazione;
ciò ha reso superfluo il rilievo officioso della stessa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 c.p.c., attraverso decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c., atteso che la questione era già sottoposta al contraddittorio tra le parti.
La pronuncia sulla competenza, inoltre, non è preclusa dall'accordo tra le parti, che hanno entrambe concluso per la sussistenza della competenza del Tribunale adito: difatti, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. e dell'art. 38 comma 2 c.p.c., la comune volontà delle parti è idonea a derogare alla competenza per territorio, ma non può incidere sul riparto della competenza per materia, applicabile nel caso di specie.
L'eccezione è fondata.
3.1 – In effetti, è necessario osservare che l'art. 2 del decreto legge n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, sotto la rubrica “Tribunale delle imprese”, ha introdotto la nuova figura delle
Sezioni specializzate in materia di impresa, inserendo la relativa disciplina in quella dettata dal d.lgs. n. 168/2003 in tema di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, ispirandosi alla ratio di soddisfare l'esigenza fondamentale di specializzazione del Tribunale delle imprese di nuova istituzione.
Nell'istituire il Tribunale delle imprese, il legislatore ha introdotto una competenza per materia inderogabile e, quindi, funzionale, concernente, nello specifico, proprio i rapporti sociali interni.
Detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/04/2017, n. 8738).
3 In particolare, l'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 168/2003 contiene un'elencazione delle controversie di carattere societario attribuite alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, facendo specifico riferimento alle società di cui al libro V, titolo V, capi V (società per azioni),
VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) e titolo VI (società cooperative e mutue assicuratrici).
La lettera a) di tale comma fa specifico riferimento ai “rapporti societari”, ossia ai cosiddetti
“rapporti endosocietari”, che traggono origine dal rapporto di società, ad esclusione dei rapporti che la società intrattiene con terzi. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, peraltro, che la locuzione “rapporti societari” comprende - con riguardo ad una società cooperativa - i rapporti in base ai quali la società stessa è impegnata a fornire i beni e servizi ai propri soci e tutto ciò che concerne la relativa regolamentazione e, dunque, eventuali deliberazioni che dettino tale regolamentazione o la modifichino;
non include, invece, le domanda che si fondano su una causa petendi consistente nell'inadempimento di contratti di compravendita stipulato tra il socio e la società (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n. 8656).
Con particolare riferimento alle società cooperative edilizie, il riparto della competenza tra il
Tribunale ordinario e le Sezioni specializzate in materia di imprese deve essere effettuato tenendo conto dell'esistenza di un duplice rapporto tra il socio e la società: da un lato, infatti, si configura un rapporto di carattere associativo;
dall'altro lato, sussiste un rapporto scaturente dal contratto blaterale di scambio stipulato tra il socio e la società, che prevede l'assegnazione dell'alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione. Questo secondo rapporto è devoluto alla competenza del Tribunale ordinario, vertendo su un contratto sinallagmatico assimilabile alla compravendita (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/06/2024, n. 16231). Il primo, invece, deve essere sottoposto alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa;
queste ultime, in particolare, sono competenti in merito alle controversie riguardanti le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, poiché l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo, in cui trova fonte (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12949).
3.2 – Nel caso di specie, la Società Cooperativa opposta ha agito in via monitoria nei confronti del socio, al fine di ottenere il pagamento degli oneri derivanti dai contenziosi intrapresi con la e con la in cui è risultata soccombente. CP_3 CP_4
4 In particolare, parte opposta ha dedotto che, con sentenza n. 404/2023, il Tribunale di Nola ha condannato la al pagamento di € 452.146,00, pari all'importo residuo del saldo CP_2 dell'appalto, delle varianti e di ogni altra pretesa di tenuto conto dei pagamenti già CP_3
effettuati dalla stessa nel corso di causa;
il tutto oltre alla condanna della citata CP_2
Cooperativa anche al pagamento delle spese di lite e di CTU. Inoltre, con sentenza n. 986/2023 del 30.01.2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda formulata dalla società nei confronti di con condanna alle spese legali e di CTU;
tale giudizio concerneva il CP_4 risarcimento del danno derivante dei ritardi nell'allaccio alla rete fognaria del costruendo complesso edilizio.
Gli oneri in questione sono collegati alla edificazione degli alloggi assegnati ai soci, come rilevato da parte opposta in comparsa di costituzione. Tuttavia, occorre considerare che, all'interno del contratto di assegnazione dell'immobile in favore dell'odierno opponente, non è previsto che lo stesso si facesse carico dei medesimi, in aggiunta rispetto al corrispettivo pattuito;
essi, dunque, sono estranei al rapporto di scambio tra socio e società.
Conseguentemente, l'assemblea dei soci della in data 25.03.2023 e 21.07.2023, ha CP_2 adottato apposite delibere, con cui è stato stabilito di ripartire in parti uguali tra i soci l'importo di
€ 597.558,98. Tali delibere sono state poste a fondamento della domanda formulata in sede monitoria: non a caso, ai fini della prova del credito vantato, l'odierna opposta ha allegato al ricorso le due delibere assembleari citate (allegati nn. 3 e 4) e l'estratto del libro dei soci (allegato n. 9), ma non ha depositato l'atto di assegnazione dell'alloggio in favore dell'odierno opponente.
La causa petendi della domanda formulata dalla Cooperativa, dunque, non consiste nel CP_2 rapporto di scambio derivante dall'atto di assegnazione dell'alloggio, bensì nella qualità di socio e nelle delibere assembleari. La controversia, quindi, così come prospettata ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo di cui parte opposta ha chiesto la conferma, concerne il rapporto associativo intercorrente tra le parti.
In questa prospettiva, pur attenendo a spese inerenti al conseguimento dello scopo mutualistico, la lite riguarda i rapporti societari tra l'opponente e la società cooperativa;
pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, essa avrebbe dovuto essere instaurata presso la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs. 168/2003, essendo incompetente l'adito Tribunale di
5 Nola.
3.3 – Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto è nullo e deve essere revocato, assegnando alle parti un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/05/2015, n. 10563).
4 – La pronuncia di incompetenza comporta la necessità di statuire in merito alle spese di lite
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/10/2022, n. 31446; Cassazione civile sez. III, 07/02/2017, n.
3122).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 3977), in considerazione dell'obiettiva incertezza esistente in merito all'individuazione del criterio applicabile ai fini del riparto della competenza nel caso di specie, dimostrata dalla sussistenza di un precedente difforme della Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli, relativo a una domanda del tutto sovrapponibile a quella esaminata nel presente giudizio (cfr. decreto di rigetto n. 616/2025 del 04.02.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'incompetenza del Giudice adito in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice
competente;
3. compensa le spese del presente giudizio.
Nola, 18/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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