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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/08/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1961/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI ……… Giudice dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1961 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 16.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Matteotti n.34 presso lo studio dell'avv.to Luca Spada che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Fiume n.34 presso lo studio dell'avv.to Alima Baldassare che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente ed il resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 16.7.2025…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1961/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 19.12.2024 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 15.9.1996 con e che dall'unione è nato il Controparte_1 figlio (25 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 2.7.2014, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro contestava la raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne , Per_1 chiedendo che a carico del padre, a titolo di contributo al suo mantenimento, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Successivamente le parti, a seguito di confronto medio tempore avviato, raggiungevano tra loro un accordo che consentiva la formulazione di conclusioni congiunte. All'udienza di comparizione dei coniugi del 16.7.2025, acquisita la loro esplicita volontà di non volersi riconciliare e considerata la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la stessa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato Parte_1 come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto in corso di causa ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti il mantenimento del figlio maggiorenne , concordando sulla sua medio tempore intervenuta indipendenza Per_1 economica (vds. quanto riferito all'udienza del 16.7.2025: “...le parti fanno presente di essersi medio tempore confrontate e di aver raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nell'odierno giudizio;
quanto precede limitando l'oggetto dello stesso alla domanda in punto status e concordando sull'ormai raggiunta indipendenza economica del figlio . Precisano, su richiesta del Giudice, come il figlio, Per_1 terminati gli studi e da circa 3 anni, pur sempre con contratti analoghi all'attuale, abbia svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità talché, essendo state da ultimo superate le questioni relative all'immobile ad esso donato dai nonni paterni, può attualmente ritenersi non necessitare di ulteriore sostegno da parte dei genitori...”).
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1961/2024 R.G.A.C.C.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sanremo il 15.9.1996 tra i coniugi nato Sanremo il 14.4.1968 e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1996, al n. 7, parte II, serie A, reg.3 di Sanremo;
2) compensa integramente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 22.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI ……… Giudice dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1961 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 16.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Matteotti n.34 presso lo studio dell'avv.to Luca Spada che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Fiume n.34 presso lo studio dell'avv.to Alima Baldassare che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente ed il resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 16.7.2025…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1961/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 19.12.2024 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 15.9.1996 con e che dall'unione è nato il Controparte_1 figlio (25 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 2.7.2014, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro contestava la raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne , Per_1 chiedendo che a carico del padre, a titolo di contributo al suo mantenimento, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Successivamente le parti, a seguito di confronto medio tempore avviato, raggiungevano tra loro un accordo che consentiva la formulazione di conclusioni congiunte. All'udienza di comparizione dei coniugi del 16.7.2025, acquisita la loro esplicita volontà di non volersi riconciliare e considerata la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la stessa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato Parte_1 come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto in corso di causa ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti il mantenimento del figlio maggiorenne , concordando sulla sua medio tempore intervenuta indipendenza Per_1 economica (vds. quanto riferito all'udienza del 16.7.2025: “...le parti fanno presente di essersi medio tempore confrontate e di aver raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nell'odierno giudizio;
quanto precede limitando l'oggetto dello stesso alla domanda in punto status e concordando sull'ormai raggiunta indipendenza economica del figlio . Precisano, su richiesta del Giudice, come il figlio, Per_1 terminati gli studi e da circa 3 anni, pur sempre con contratti analoghi all'attuale, abbia svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità talché, essendo state da ultimo superate le questioni relative all'immobile ad esso donato dai nonni paterni, può attualmente ritenersi non necessitare di ulteriore sostegno da parte dei genitori...”).
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1961/2024 R.G.A.C.C.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sanremo il 15.9.1996 tra i coniugi nato Sanremo il 14.4.1968 e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1996, al n. 7, parte II, serie A, reg.3 di Sanremo;
2) compensa integramente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 22.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3