TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 174/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa Maria
RI ON
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 24 giugno 2025 nell'interesse della sig.ra (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]; C.F._1 letta la relazione presentata dal gestore della crisi, dott. ai sensi dell'art. 70 CCII;
Persona_1 esaminate le doglianze presentate al piano di ristrutturazione a cura del creditore Parte_2
[...] osservato che le suddette contestazioni afferiscono ad una eccessiva falcidia del ceto chirografario ed all'erronea valutazione del merito creditizio a cura del gestore poiché la Banca creditrice avrebbe compiutamente proceduto ad esaminare la situazione reddituale della ricorrente prima di procedere con l'erogazione dei finanziamenti richiesti;
condivise le repliche a cura dell'OCC in merito a quanto contestato da atteso Parte_2 che la percentuale di soddisfo, pari al di 19,45 %, risulta in linea con la percentuale applicata a tutti i creditori chirografari e che non è possibile attribuire un'ulteriore quota in favore di tali creditori poiché andrebbe a ledere le capacità di mantenimento mensile della ricorrente, inficiando la fattibilità e sostenibilità del piano;
condivise, altresì, le valutazioni dell'OCC circa le valutazioni sul merito creditizio operate da
; quest'ultima nel 2020 - tramite la cedente – concedeva nuove liquidità Parte_2 CP_1 senza vagliare con esattezza l'impegno finanziario della ricorrente che già in quella sede non era in grado di provvedere con i pagamenti tanto da richiedere nuova liquidità volta ad estinguere precedenti finanziamenti con la medesima creditrice;
rilevato che il debitore presenta una esposizione debitoria pari ad € 77.449,31; rilevato che il ricorrente propone il pagamento in favore dei creditori della somma di € 22.464,00 attraverso il pagamento di 72 rate mensili di euro 312,00 con pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegio e pagamento nella misura del 19,45% da riconoscersi al ceto creditorio chirografario;
PROC. N. 174/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
rilevato che la somma proposta rientra nella soglia di esdebitazione indicata dalla legge e pertanto compatibile con la finalità dell'istituto promosso;
rilevato quindi che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento in ogni caso superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata, tenuto anche conto dell'assenza di beni immobili in proprietà del ricorrente;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (C.F. ) nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Lecce in Via F. Petrarca, n. 11, come esposto nella relazione presentata dal dott. Persona_1 professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito CP_2 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff PROC. N. 174/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 17.12.2025
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Maria RI ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa Maria
RI ON
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 24 giugno 2025 nell'interesse della sig.ra (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]; C.F._1 letta la relazione presentata dal gestore della crisi, dott. ai sensi dell'art. 70 CCII;
Persona_1 esaminate le doglianze presentate al piano di ristrutturazione a cura del creditore Parte_2
[...] osservato che le suddette contestazioni afferiscono ad una eccessiva falcidia del ceto chirografario ed all'erronea valutazione del merito creditizio a cura del gestore poiché la Banca creditrice avrebbe compiutamente proceduto ad esaminare la situazione reddituale della ricorrente prima di procedere con l'erogazione dei finanziamenti richiesti;
condivise le repliche a cura dell'OCC in merito a quanto contestato da atteso Parte_2 che la percentuale di soddisfo, pari al di 19,45 %, risulta in linea con la percentuale applicata a tutti i creditori chirografari e che non è possibile attribuire un'ulteriore quota in favore di tali creditori poiché andrebbe a ledere le capacità di mantenimento mensile della ricorrente, inficiando la fattibilità e sostenibilità del piano;
condivise, altresì, le valutazioni dell'OCC circa le valutazioni sul merito creditizio operate da
; quest'ultima nel 2020 - tramite la cedente – concedeva nuove liquidità Parte_2 CP_1 senza vagliare con esattezza l'impegno finanziario della ricorrente che già in quella sede non era in grado di provvedere con i pagamenti tanto da richiedere nuova liquidità volta ad estinguere precedenti finanziamenti con la medesima creditrice;
rilevato che il debitore presenta una esposizione debitoria pari ad € 77.449,31; rilevato che il ricorrente propone il pagamento in favore dei creditori della somma di € 22.464,00 attraverso il pagamento di 72 rate mensili di euro 312,00 con pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegio e pagamento nella misura del 19,45% da riconoscersi al ceto creditorio chirografario;
PROC. N. 174/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
rilevato che la somma proposta rientra nella soglia di esdebitazione indicata dalla legge e pertanto compatibile con la finalità dell'istituto promosso;
rilevato quindi che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento in ogni caso superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata, tenuto anche conto dell'assenza di beni immobili in proprietà del ricorrente;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (C.F. ) nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Lecce in Via F. Petrarca, n. 11, come esposto nella relazione presentata dal dott. Persona_1 professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito CP_2 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff PROC. N. 174/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 17.12.2025
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Maria RI ON