Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria
Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 1657/2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 437/2022 promossa da in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_1 [...]
, corrente in 61122 Pesaro (PU) alla Via Degli Abeti n. 238, CP_1
C.F./P.IVA , rappresentata e difesa, per delega del P.IVA_1
23.06.2022 in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Simone Candelora
(C.F. ) e dall'Avv. Alessandro Fiumani (C.F. C.F._1
) anche disgiuntamente tra loro, elettivamente C.F._2 domiciliata in Fano in Via Della Abbazia n. 17 nello studio dell'Avv.
Simone Candelora;
PARTE OPPONENTE nei confronti di
, Controparte_2 corrente in Pesaro Via F.lli ER snc (cf ), iscritta al n. P.IVA_2
A150632 dell'Albo Società Cooperative - Sezione Cooperative ad attività prevalente, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
rappresentata e difesa, per delega allegata al DI Controparte_3
437/22, dall'Avv. Lorenzo Serretti del foro di Pesaro (cf pagina 1 di 11
PARTE OPPOSTA
C O N C L U S I O N I
Per parte opponente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, per le ragioni in atti e contraris rejectis, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità della pretesa creditoria come azionata con monitoria dalla ricorrente
[...]
, in persona del suo legale rapp.te Controparte_2
p.t., perchè non dovuta e/o non provata nell'ammontare richiesto, con conseguente revoca e/o dichiarazione di annullamento e/o di inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo emesso in data 24.05.2022 da Codesto
Tribunale e notificato il 27.05.2022 a mezzo pec, se del caso previa declaratoria di nullità delle C.M.S. applicate e dei tassi "manipolati" e previa rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore degli Avv.ti Simone Candelora ed Alessandro Fiumani che a tal fine dichiarano antistate le prime e non percetti i secondi”.
Per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis,
-rigettare in toto le altrui richieste in quanto infondate in fatto e diritto con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
434/22.
In via subordinata
-condannare parte opponente al pagamento in favore di CP_2
della somma di € 145.617,16 oltre interessi ex art. 1284 dalla
[...] domanda al saldo.
Con vittoria, sempre e in ogni caso, di spese ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 evocato in giudizio la , proponendo Controparte_2
pagina 2 di 11 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 437/2022, emesso in data
26.5.2022, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma dovuta per scoperto di conto corrente n. 10/01/38057 (per €
150.564,40) e per anticipo fatture impagate (per € 26.661,00), quantificata alla data del 29.4.2022 in complessivi € 179.225,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente ha contestato la domanda monitoria, eccependo:
-la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per mancata attestazione della conformità della copia informatica estratta all'originale contenuto nel fascicolo;
-l'infondatezza della domanda per la inidoneità probatoria dei documenti prodotti;
-l'erroneità/inesattezza della somma ingiunta, stante la divergenza rispetto agli importi indicati nell'estratto conto, nella pec del 21.4.2022 e del 27.5.2022, nonché in ragione della contabilizzazione di commissioni che non trovavano riscontro nel contratto;
-l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma eventualmente dovuta, in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata, con ordinanza del 10.5.2023, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, espletato senza esito il procedimento di mediazione e depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u. contabile, all'esito della quale è stata assunta in decisione, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo
L'eccezione non è fondata.
pagina 3 di 11 Dalla relata di notifica (doc. a) si evince chiaramente che al messaggio pec sono stati allegati duplicati informatici degli originali estratti dal fascicolo telematico, che, come tali, non abbisognano di attestazione di conformità.
Carenza di prova scritta del credito
Parimenti infondata è l'eccezione di inidoneità della prova scritta.
Va premesso che ai fini dell'ottenimento del provvedimento monitorio non è necessaria la produzione dell'intera sequela degli estratti conto sino alla chiusura del rapporto, essendo sufficiente che essi vengano offerti (unitamente alla certificazione di cui all'art. 50 TUB) anche solo con riguardo alla frazione temporale riferibile, quantomeno, all'ultimo periodo di movimentazione. L'onere di produrre la documentazione completa, invece, riguarda la prova da fornire ad opera della parte attrice che voglia risultare vittoriosa anche al termine del successivo giudizio di merito (v. Cass. 18541/2013: “…Ne consegue che superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena […] la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto…”).
La Banca opposta, nella fase monitoria, ha prodotto in giudizio non solo l'estratto di saldaconto ai sensi dell'art. 50 TUB - certificato conforme alle scritture contabili da parte di uno dei dirigenti della banca e contenente la dichiarazione che “il credito è vero e liquido” (doc. n. 2 e 3 fasc. monitorio) - ma anche copia del contratto di conto corrente (doc.
n. 1), contratto di apertura di credito del 05.02.2008 (doc. n. 5), contratto di apertura di credito del 04.02.2013 (doc. n. 6), contratto di anticipo fatture del 10.12.2015 (doc. n. 7) e contratto SBF del
10.12.2015 (doc. n. 8).
pagina 4 di 11 Nell'ambito del presente giudizio di opposizione, la convenuta opposta ha, altresì, prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intero periodo di durata del rapporto (doc. b).
Risulta, quindi, ampiamente fornita la prova del credito oggetto di ingiunzione.
Illegittima applicazione di interessi anatocistici e di commissioni non pattuite.
Con l'atto di opposizione, la società opponente ha dedotto che in costanza di rapporto la ha contabilizzato a debito del correntista CP_2 commissioni per complessivi € 4.576,00, che non trovano riscontro nel contratto sottoscritto e che, pertanto, sono frutto di illecito comportamento arbitrario ed abusivo che determina un saldo conto inesatto. Inoltre, la avrebbe applicato la capitalizzazione CP_2 trimestrale degli interessi al di fuori della norma imperativa di cui all'art. 1283 C.C., in difetto di apposita messa in mora.
Al fine di verificare la dedotta illegittimità dei predetti addebiti, è stata disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, all'esito della quale
è stata accertata la parziale fondatezza delle censure sollevate da parte opponente (v. relazione della dott. depositata il Controparte_4
4.12.2024).
Il c.t.u., esaminata tutta la documentazione versata in atti, ha provveduto al ricalcolo delle competenze del saldo finale del rapporto, tenendo conto delle indicazioni del quesito demandatogli.
In particolare, con riferimento all'anatocismo, per il periodo dal 4.2.2008
(data apertura conto corrente) al 31.12.2013 non è stata eliminata la capitalizzazione degli interessi, poiché dalla data di apertura del conto corrente è pattuita ed applicata la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi. Per il periodo dal 1.1.2014 al 30.9.2016 (sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016) il c.t.u. ha provveduto ad eliminare la capitalizzazione degli interessi passivi. Gli interessi passivi sono stati calcolati senza applicare anatocismo e cioè
pagina 5 di 11 escludendoli dal montante. Tali interessi sono stati addebitati soltanto alla chiusura del conto. Per il periodo dal 1.10.2016 al 27.5.2022 (data chiusura conto corrente) la si è Controparte_2 adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) delibera CICR del 3 agosto 2016. Non risultando tra la documentazione in atti alcuna espressa autorizzazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera tra e , non è stato Parte_1 Controparte_2 applicato un differente regime di capitalizzazione.
Riguardo alla commissione di massimo scoperto e commissioni
“sostitutive”, il c.t.u., dalla data di apertura del conto corrente fino alla chiusura dello stesso, ha escluso la commissione di massimo scoperto/su fido poiché: -non sono stati indicati in sede di pattuizione i criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo;
-in riferimento alla documentazione presente a fascicolo, non risulta, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, alcuna stipula o adeguamento delle clausole sulla c.m.s. alle previsioni di cui all'art. 2 bis del decreto legge
29 novembre 2008 n. 185. In riferimento alla documentazione presente nel fascicolo, per il periodo successivo alla data del 1.7.2012 (decreto
CICR 20 giugno 2012, n. 644), non risulta che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
All'esito di tali verifiche, il c.t.u. ha rideterminato il saldo finale alla data di chiusura del conto corrente avvenuto in data 27.5.2022. Sui saldi attivi sono stati applicati i tassi di interessi convenzionali ovvero quelli risultanti dagli estratti di conto scalare.
Il saldo finale del conto ricalcolato secondo i criteri metodologici impartiti nel quesito alla data del 27.5.2022 ammonta ad € 145.617,16 a debito di parte attrice (prima della registrazione di € 180.516,34 a storno del saldo finale del conto con azzeramento del saldo di c/c), con una differenza di € 34.899,18 a credito di parte attrice.
pagina 6 di 11 Le conclusioni del c.t.u. vanno condivise, in quanto fondate su calcoli corretti e in applicazione di formule di matematica finanziaria sottoposti al contraddittorio delle parti.
All'esito di tale ricalcolo, il credito complessivo spettante alla Banca convenuta per i titoli azionati in via monitoria ammonta ad € 145.617,16
(€ 180.516,34 - € 34.899,18).
Alla luce di quanto appena esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, nel senso che il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'opponente va rideterminato nel minor importo di €
145.617,16.
In conclusiva sintesi, il parziale accoglimento dell'opposizione determina, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
contestualmente, essendo stato rideterminato il credito in misura inferiore rispetto all'importo ingiunto, va disposta la condanna di parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'esito del giudizio di opposizione.
L'eccezione di nullità della clausola del contratto di conto corrente che rimanda all'Euribor per la determinazione dei tassi di interesse
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente ha sollevato un'ulteriore eccezione, lamentando che il rapporto di conto corrente sorto il 5.2.2008 vede un tasso passivo determinato da uno spread sull'EURIBOR, indice quest'ultimo accertato essere frutto di manipolazione nel periodo tra il settembre 2005 ed il maggio 2008 perpetrata da quei gruppi bancari rappresentativi che lo avrebbero dovuto garantire, con conseguente nullità del tasso e della sua applicazione per regolamentare gli interessi, che sono stati, quindi, conteggiati in maniera illegittima.
La domanda in esame si fonda, in estrema sintesi, sulla c.d. manipolazione dell'Euribor accertata dalla Commissione Europea nel
2013 e nel 2016, che avrebbe reso nulla, per indeterminatezza, o comunque inefficace, la clausola di pattuizione del tasso di interesse pagina 7 di 11 variabile parametrato a tale indice, contenuta in contratti, come quello di specie, stipulati nel periodo al quale si riferisce la manipolazione, con conseguente necessità di applicare il tasso legale in luogo di quello contrattualmente convenuto e rideterminare il quantum del debito residuo.
Va precisato che l'Euribor è un indice del tasso al quale sono offerti i depositi in euro nel mercato interbancario da una banca primaria ad un'altra banca primaria all'interno della zona euro;
pertanto, l'Euribor non è un tasso fissato dalle banche, ma è, in realtà, un dato oggettivo rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata (escludendo dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi) dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee.
Il contratto di conto corrente per cui è causa non è stato stipulato da istituto finanziario destinatario della nota decisione assunta dalla
Commissione Europea del 4.12.2013, decisione relativa ad un'intesa anticoncorrenziale fra HE realizzata attraverso la manipolazione delle informazioni riguardanti l'Euribor e che ha riguardato LA,
DE NK, SO ÉR e BS.
Dopo la decisione del 2013, il 7 dicembre 2016 la Commissione ha inflitto ulteriori sanzioni, per i medesimi fatti, anche a ÉD GR,
e , anch'essi istituti di credito estranei al rapporto CP_5 CP_6 in esame.
Posto che la banca che ha stipulato il contratto in contestazione non rientra fra quelle che hanno partecipato al cartello sanzionato dalla
Commissione Europea, ai fini che qui interessano trova applicazione il principio enunciato da Cass. 12007/24, secondo cui “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il
pagina 8 di 11 predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti
(anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.
Nel presente giudizio non è stata offerta prova della circostanza che la banca fosse a conoscenza dell'intesa o volesse profittarne, sicché tale doglianza va disattesa.
Spese processuali
Riguardo al regolamento delle spese di lite, va preliminarmente osservato che "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito" (Cass, n. 18125/2017; in termini, Cass. n.
11606/2018 e n. 14764/2007).
Nel caso in esame, la creditrice opposta, che ha visto conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, non può qualificarsi soccombente (arg. ex
Cass. n. 9587 del 2015), sicché le spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi stabiliti dal DM 55/2014 nelle cause civili di valore compreso tra € 52.001,00 ad € 260.000,01, devono pagina 9 di 11 essere poste a carico di parte opponente, destinataria, comunque, di una pronuncia di condanna.
Tuttavia, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare equo compensare le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna dell'opponente al pagamento dei residui due terzi, tenuto conto del fatto che, pur essendo stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo, è stata, comunque, accertata la sostanziale fondatezza della domanda monitoria in misura di non molto inferiore a quella ingiunta, ed essendo stati disattesi gli altri motivi di opposizione (relativi anche all'an della domanda monitoria), sui quali parte opposta è stata costretta a difendersi.
Quanto alle spese di c.t.u., premesso che il principio della soccombenza regola anche le spese della consulenza tecnica, posto che la liquidazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio può tener conto dell'interesse processuale a chiedere l'atto solo in riferimento al momento anticipatorio ex art. 90 c.p.c., mentre, successivamente, il relativo onere
è regolato dal principio della soccombenza nell'intera controversia, salva la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c. (v. Cass. 5.8.2019, n. 20932;
Cass. Sez. 1, n. 1753 del 1984), ritiene il giudicante che, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, le spese di c.t.u. debbano essere poste definitivamente a carico solidale delle parti, con ripartizione interna nella stessa misura, in ossequio all'orientamento secondo cui, rientrando a pieno titolo le spese di consulenza tecnica tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (così, tra le numerose, Cass. n. 1023 del 2013), la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo il giudice tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 2017, n. 2149 del pagina 10 di 11 2014) e potendo costituire l'accollo delle spese di consulenza alla parte parzialmente vittoriosa/soccombente una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass. n. 17739 del
2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 437/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro in data
26.5.2022;
2- dichiara tenuta e condanna la società opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 145.617,16, oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
3- rigetta nel resto;
4- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di un terzo, si liquidano per i residui due terzi in € 9.402,00 per compenso e in € 253,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge;
5- pone definitivamente a carico solidale delle parti, nella stessa misura, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pesaro, il 17.6.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 11 di 11