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Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
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Sentenza 27 giugno 2025
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Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05674/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00932 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05674/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5674 del 2025, proposto dalla sig.ra IA
TO Alì, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta
Quater) n. 12808/2025, pubblicata in data 27 giugno 2025, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite. N. 05674/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. RU UN;
Viste le conclusioni della parte appellate come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia origina dalla partecipazione della ricorrente originaria, odierna appellante, alla procedura concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetta con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017. All'esito della prova scritta, la candidata veniva esclusa dalla procedura e proponeva ricorso innanzi al
Tribunale amministrativo regionale competente, che veniva respinto con sentenza n.
8949 del 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019 e confermata da questo Consiglio con sentenza n. 1020 del 2021.
1.1. Con un ulteriore ricorso, l'interessata impugnava le graduatorie di merito del medesimo concorso; anche tale giudizio si concludeva con sentenza di rigetto di primo grado, n. 1315 del 2022.
1.2. La ricorrente interveniva, inoltre, in altro giudizio pendente innanzi a questo
Consiglio (RG n. 5742 del 2019), definito con sentenza n. 395 del 2021 di rigetto.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per revocazione, deciso da questa
Sezione con sentenza n. 5160 del 2023, che dichiarava il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma
11-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; con la medesima sentenza è stata N. 05674/2025 REG.RIC.
disposta la condanna dei ricorrenti, tra i quali l'odierna appellante, in solido, alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
2. Successivamente, l'odierna appellante proponeva un nuovo ricorso avverso l'esclusione dalla procedura di reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico disciplinata dal DM n. 107 del 2023, contestando il mancato riconoscimento della propria posizione tra quelle contemplate dall'art. 2 del predetto decreto ministeriale e legittimanti la partecipazione alla selezione. La domanda cautelare veniva accolta, con ordinanza confermata in sede di appello. Il ricorso veniva poi integrato da motivi aggiunti, con i quali era impugnata la graduatoria definitiva della procedura; con tali motivi la ricorrente rappresentava di aver partecipato e superato la prova di accesso al corso intensivo di formazione, risultando inserita nella graduatoria con riserva.
3. Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale adito ha accolto il ricorso, riconoscendo la legittimazione della odierna appellante alla partecipazione alla procedura straordinaria, sulla base della interpretazione della locuzione “giudizio pendente” rilevante ai sensi dell'art. 2 del DM n. 107 del 2023, tale da includere anche i ricorsi per revocazione. Con la medesima sentenza, il primo giudice disponeva tuttavia l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, motivando tale statuizione con riferimento alla ritenuta “assoluta novità della questione”.
4. Con il presente ricorso in appello, l'appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di giudizio, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili.
5. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
6. Con atto depositato in data 14 gennaio 2026, l'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione in udienza, sulla base degli scritti difensivi.
7. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. N. 05674/2025 REG.RIC.
8. L'appello è circoscritto esclusivamente alla censura del capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale amministrativo regionale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione della ritenuta assoluta novità della questione controversa.
9. Giova premettere che la regolazione delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è chiamato a operare una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto. Questo Consiglio ha reiteratamente chiarito che il giudice di primo grado ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad.
Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, si veda
Consiglio Stato, Sez. VI, 26 aprile 2021, n. 3345 e la giurisprudenza ivi richiamata).
10. Nel caso di specie, le censure articolate dall'appellante non consentono di ravvisare alcuno dei suddetti vizi.
10.1. Contrariamente a quanto dedotto, la controversia definita dal Tribunale si inseriva in un quadro normativo di recente introduzione e di carattere eccezionale, connotato da profili di oggettiva incertezza interpretativa. In particolare,
l'applicazione dell'art. 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché del successivo decreto ministeriale n. 107 del 2023, imponeva una ricostruzione sistematica della locuzione “giudizio pendente”, non definita dal codice del processo amministrativo, rendendo necessaria – come esaustivamente esplicitato nella sentenza appellata – un'articolata ricostruzione ermeneutica, nonché il confronto con la distinzione tra pendenza in senso stretto e pendenza in senso lato e con la rilevanza delle impugnazioni straordinarie. N. 05674/2025 REG.RIC.
10.2. La stessa articolazione della motivazione della sentenza di primo grado, che affronta diffusamente i sopra indicati profili ricostruttivi, costituisce indice evidente dell'oggettiva complessità e della novità della questione trattata, da valutarsi con riferimento al momento della proposizione del ricorso e non alla luce degli eventuali approdi giurisprudenziali successivamente maturati. Né può ritenersi che, all'epoca, sussistesse un orientamento giurisprudenziale granitico e univoco in ordine alla specifica fattispecie oggetto di giudizio, trattandosi, come sopra evidenziato, di una disciplina straordinaria, introdotta con finalità deflattive del contenzioso e destinata ad applicarsi a situazioni eterogenee, non sempre sovrapponibili.
11. Parimenti non condivisibile è l'assunto secondo cui l'integrale accoglimento del ricorso di primo grado imporrebbe automaticamente la condanna alle spese della parte soccombente. Nel processo amministrativo, infatti, il principio della soccombenza non opera in termini assoluti, potendo il giudice disporre la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, tra i quali rientrano pacificamente l'oggettiva incertezza del quadro normativo e interpretativo di riferimento e la novità delle questioni dedotte in giudizio.
12. Del pari infondate sono le doglianze relative alla dedotta violazione del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e del principio di inderogabilità dei minimi tariffari. Tali censure presuppongono, infatti, una liquidazione delle spese, che nella specie non vi
è stata, essendo stata disposta una compensazione integrale. Ne consegue che i parametri forensi non vengono in rilievo e non può configurarsi alcuna lesione del decoro professionale del difensore, restando la compensazione delle spese una scelta processuale legittimamente rimessa alla valutazione del giudice.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione del primo giudice di compensare integralmente le spese di lite, motivata con riferimento alla novità della questione, si appalesa coerente, non illogica e conforme al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. N. 05674/2025 REG.RIC.
13.1. Né può omettersi di considerare, sia pure esclusivamente per completezza, il contesto processuale complessivo, caratterizzato dalla proposizione, da parte dell'odierna appellante, di una pluralità di giudizi afferenti alla procedura in questione, definiti in senso a lei non favorevole. Anche tale quadro complessivo concorre a confermare la non irragionevolezza della scelta operata dal giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese.
14. L'appello deve pertanto essere respinto.
15. Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della circostanza che il Ministero appellato si è costituito in giudizio solo formalmente, senza svolgere specifiche difese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 5674 del 2025), come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
RU UN, Consigliere, Estensore N. 05674/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RU UN
IL PRESIDENTE
RT PA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00932 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05674/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5674 del 2025, proposto dalla sig.ra IA
TO Alì, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta
Quater) n. 12808/2025, pubblicata in data 27 giugno 2025, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite. N. 05674/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. RU UN;
Viste le conclusioni della parte appellate come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia origina dalla partecipazione della ricorrente originaria, odierna appellante, alla procedura concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetta con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017. All'esito della prova scritta, la candidata veniva esclusa dalla procedura e proponeva ricorso innanzi al
Tribunale amministrativo regionale competente, che veniva respinto con sentenza n.
8949 del 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019 e confermata da questo Consiglio con sentenza n. 1020 del 2021.
1.1. Con un ulteriore ricorso, l'interessata impugnava le graduatorie di merito del medesimo concorso; anche tale giudizio si concludeva con sentenza di rigetto di primo grado, n. 1315 del 2022.
1.2. La ricorrente interveniva, inoltre, in altro giudizio pendente innanzi a questo
Consiglio (RG n. 5742 del 2019), definito con sentenza n. 395 del 2021 di rigetto.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per revocazione, deciso da questa
Sezione con sentenza n. 5160 del 2023, che dichiarava il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma
11-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; con la medesima sentenza è stata N. 05674/2025 REG.RIC.
disposta la condanna dei ricorrenti, tra i quali l'odierna appellante, in solido, alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
2. Successivamente, l'odierna appellante proponeva un nuovo ricorso avverso l'esclusione dalla procedura di reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico disciplinata dal DM n. 107 del 2023, contestando il mancato riconoscimento della propria posizione tra quelle contemplate dall'art. 2 del predetto decreto ministeriale e legittimanti la partecipazione alla selezione. La domanda cautelare veniva accolta, con ordinanza confermata in sede di appello. Il ricorso veniva poi integrato da motivi aggiunti, con i quali era impugnata la graduatoria definitiva della procedura; con tali motivi la ricorrente rappresentava di aver partecipato e superato la prova di accesso al corso intensivo di formazione, risultando inserita nella graduatoria con riserva.
3. Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale adito ha accolto il ricorso, riconoscendo la legittimazione della odierna appellante alla partecipazione alla procedura straordinaria, sulla base della interpretazione della locuzione “giudizio pendente” rilevante ai sensi dell'art. 2 del DM n. 107 del 2023, tale da includere anche i ricorsi per revocazione. Con la medesima sentenza, il primo giudice disponeva tuttavia l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, motivando tale statuizione con riferimento alla ritenuta “assoluta novità della questione”.
4. Con il presente ricorso in appello, l'appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di giudizio, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili.
5. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
6. Con atto depositato in data 14 gennaio 2026, l'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione in udienza, sulla base degli scritti difensivi.
7. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. N. 05674/2025 REG.RIC.
8. L'appello è circoscritto esclusivamente alla censura del capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale amministrativo regionale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione della ritenuta assoluta novità della questione controversa.
9. Giova premettere che la regolazione delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è chiamato a operare una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto. Questo Consiglio ha reiteratamente chiarito che il giudice di primo grado ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad.
Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, si veda
Consiglio Stato, Sez. VI, 26 aprile 2021, n. 3345 e la giurisprudenza ivi richiamata).
10. Nel caso di specie, le censure articolate dall'appellante non consentono di ravvisare alcuno dei suddetti vizi.
10.1. Contrariamente a quanto dedotto, la controversia definita dal Tribunale si inseriva in un quadro normativo di recente introduzione e di carattere eccezionale, connotato da profili di oggettiva incertezza interpretativa. In particolare,
l'applicazione dell'art. 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché del successivo decreto ministeriale n. 107 del 2023, imponeva una ricostruzione sistematica della locuzione “giudizio pendente”, non definita dal codice del processo amministrativo, rendendo necessaria – come esaustivamente esplicitato nella sentenza appellata – un'articolata ricostruzione ermeneutica, nonché il confronto con la distinzione tra pendenza in senso stretto e pendenza in senso lato e con la rilevanza delle impugnazioni straordinarie. N. 05674/2025 REG.RIC.
10.2. La stessa articolazione della motivazione della sentenza di primo grado, che affronta diffusamente i sopra indicati profili ricostruttivi, costituisce indice evidente dell'oggettiva complessità e della novità della questione trattata, da valutarsi con riferimento al momento della proposizione del ricorso e non alla luce degli eventuali approdi giurisprudenziali successivamente maturati. Né può ritenersi che, all'epoca, sussistesse un orientamento giurisprudenziale granitico e univoco in ordine alla specifica fattispecie oggetto di giudizio, trattandosi, come sopra evidenziato, di una disciplina straordinaria, introdotta con finalità deflattive del contenzioso e destinata ad applicarsi a situazioni eterogenee, non sempre sovrapponibili.
11. Parimenti non condivisibile è l'assunto secondo cui l'integrale accoglimento del ricorso di primo grado imporrebbe automaticamente la condanna alle spese della parte soccombente. Nel processo amministrativo, infatti, il principio della soccombenza non opera in termini assoluti, potendo il giudice disporre la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, tra i quali rientrano pacificamente l'oggettiva incertezza del quadro normativo e interpretativo di riferimento e la novità delle questioni dedotte in giudizio.
12. Del pari infondate sono le doglianze relative alla dedotta violazione del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e del principio di inderogabilità dei minimi tariffari. Tali censure presuppongono, infatti, una liquidazione delle spese, che nella specie non vi
è stata, essendo stata disposta una compensazione integrale. Ne consegue che i parametri forensi non vengono in rilievo e non può configurarsi alcuna lesione del decoro professionale del difensore, restando la compensazione delle spese una scelta processuale legittimamente rimessa alla valutazione del giudice.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione del primo giudice di compensare integralmente le spese di lite, motivata con riferimento alla novità della questione, si appalesa coerente, non illogica e conforme al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. N. 05674/2025 REG.RIC.
13.1. Né può omettersi di considerare, sia pure esclusivamente per completezza, il contesto processuale complessivo, caratterizzato dalla proposizione, da parte dell'odierna appellante, di una pluralità di giudizi afferenti alla procedura in questione, definiti in senso a lei non favorevole. Anche tale quadro complessivo concorre a confermare la non irragionevolezza della scelta operata dal giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese.
14. L'appello deve pertanto essere respinto.
15. Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della circostanza che il Ministero appellato si è costituito in giudizio solo formalmente, senza svolgere specifiche difese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 5674 del 2025), come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
RU UN, Consigliere, Estensore N. 05674/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RU UN
IL PRESIDENTE
RT PA
IL SEGRETARIO