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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo
Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 688/2017 R.G., avente ad oggetto “azione
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” promossa da:
nato a [...], l'[...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Alessandro Dini, ed elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME), via
Umberto n. 37;
Attore;
Contro
nata a [...] l'[...], CP_1
( ), rappresentata e difesa, per mandato in atti, CodiceFiscale_2
dall'avv. Daniele Letizia, presso il cui studio sito in Naso (ME), C.da Cresta n.
1 577, è elettivamente domiciliata;
Convenuta;
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_2 C.F._3
15/05/1964 e ivi residente in [...];
Convenuto non costituito;
Conclusioni: All'udienza del 15/10/2024, svoltasi, giusta decreto del
15/09/2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1
esperendo un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. a tutela delle regioni di credito derivanti da un rapporto di debito/credito insorto anteriormente all'anno 2000 con , come regolato da scrittura CP_2
privata intercorsa fra le parti il 24-05-2013, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e per sentire accogliere le CP_2 CP_3
seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare, stante la sussistenza dei requisiti ex
art. 2901 c.c., l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti del sig. Parte_1
dell'atto di disposizione del proprio patrimonio posta in essere dal Sig.
[...] CP_2
mediante l'atto di compravendita in Notar n. rep. 59820,
[...] Persona_1
raccolta n. 12178 del 24.06.2015” con il favore di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12-10-2017, si costituiva
, chiedendo di “1. accertare, ritenere e dichiarare la piena efficacia CP_3
2 dell'atto notarile di compravendita datato 24 giugno 2015, repertorio n° 59820 e
raccolta n° 12178, stipulato dal Notaio 2. per l'effetto, Persona_1
respingere nel merito la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed
inammissibile in diritto, previo rigetto della domanda di revocatoria relativa all'atto
di compravendita datato 24 giugno 2015, repertorio n° 59820 e raccolta n° 12178,
trattandosi nel caso di specie di una donazione rimuneratoria ex art. 770 c.c.
compiuta in favore della convenuta da parte della nonna materna Persona_2
per le causali di cui in narrativa;
3. in subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda di revocatoria del suddetto atto, voler condannare il sig.
al rimborso a favore della sig.ra del prezzo di vendita ad CP_2 CP_3
essa corrisposto, pari ad € 17.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno da valutarsi
secondo equità;
4. ordinare ex art. 2668, comma II°, c.c., la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale”, mentre , benché CP_2
ritualmente evocato in giudizio (cfr. produzione dell'attore del 21-4-2017),
non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione del 26 gennaio 2018, il G.I., “valutato
l'oggetto della causa;
vista l'eccezione di parte convenuta;
rilevato che l'azione
revocatoria è volta alla dichiarazione di inefficacia di un atto dispositivo di diritti
reali; che, pertanto, la domanda del presente giudizio appare relativa alla materia di
diritti reali;
visto l'art. 5, comma 2 d.lgs. n. 28/10”, assegnava alle parti termine di quindici giorni per avviare il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione autorizzato, rinviando la causa, nel rispetto del termine di cui all'art. 6 D.lgs.vo n. 28/2010, all'udienza del 14 settembre 2018.
3 La procedura di mediazione veniva esperita sia pure con esito negativo
(cfr. produzione dell'attore del 2.03.2020)
Quindi, all'udienza del 2 marzo 2020, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e, successivamente, le parti depositavano ritualmente le rispettive memorie istruttorie.
Di talché, la causa veniva istruita sia documentalmente sia mediante le prove testimoniali ammesse con ordinanza del 30-11-2020 sia mediante una consulenza tecnica d'ufficio, rimessa all'ing. , chiamato a Persona_3
rispondere ai seguenti quesiti: “accerti 1. il valore di mercato dell'immobile
oggetto di compravendita per cui è causa, come identificato in atti, con riferimento al
momento della vendita e avuto riguardo alle condizioni di mercato del luogo in cui
esso è ubicato;
nonché la congruità del prezzo indicato nell'atto rispetto a detto
valore, e le modalità di pagamento del prezzo”.
In data 6/4/2021, il CTU depositava la propria relazione definitiva.
Esaurita l'istruttoria, la causa – poiché matura per la decisione – era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, come accennato, all'udienza del 15/10/2024, svoltasi, giusta decreto del 15/09/2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
2. Anzitutto, rileva notare che il tentativo di mediazione obbligatoria stabilito nell'ordinanza del G.I. del 26-1-2018 è stato tempestivamente esperito da parte attrice sia pure con esito negativo (cfr. produzione dell'1-3-
2020 e del 2-03-2020), con la conseguenza che l'eccezione di improcedibilità
4 della domanda revocatoria, sollevata dalla all'udienza di prima CP_2
comparizione del 26-1-2018, va rigettata.
3. Nel merito, giova premettere che l'art. 2901 comma 1 c.c. prevede che
“il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare
che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio
con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le
seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente
preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del
pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della
dolosa preordinazione”.
L'azione revocatoria presenta, quindi, una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare, nella sua integrità, la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore e a ricostruirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi,
accertandone l'inefficacia relativa.
Com'è noto, pertanto, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono concorrere tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e,
in particolare, oltre alla prova dell'esistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria, anche il requisito oggettivo costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, a titolo gratuito o oneroso, compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore (c.d. “eventus damni”) e quello soggettivo,
consistente - nel caso di atto a titolo gratuito- nella consapevolezza, in capo al
5 debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. “scientia damni”)
e- nel caso di atto a titolo oneroso- nella consapevolezza del detto pregiudizio anche in capo al terzo (c.d. “participatio fraudis”).
La norma distingue, inoltre, il caso in cui il credito sia sorto prima del compimento dell'atto dispositivo e quello in cui esso sia sorto successivamente, ammettendo, per entrambi i casi, l'azione pauliana, ma richiedendo, nel secondo caso, anche la sussistenza del c.d. “consilium
fraudis”, ossia della dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al creditore.
Siffatti presupposti sono stati, costantemente, ribaditi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità laddove si è precisato che “Va preliminarmente
osservato che l'azione revocatoria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è un mezzo di
conservazione della garanzia patrimoniale con cui il creditore chiede la revoca e la
conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio
posti in essere dal debitore, che diminuiscono la garanzia del creditore, ossia la sua
possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. Va premesso, facendo richiamo a
costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 23.2.2004 n. 3546; Cass.
16.12.2005 n. 27718) che i presupposti per l'azione revocatoria sono quindi i
seguenti:
1. la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2. l'atto di disposizione compiuto dal debitore;
3. il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d.
eventus damni);
4. la c.d. scientia damni, consistente nella consapevolezza di arrecare, con il
proprio atto, un pregiudizio al creditore: a. ove l'atto di disposizione sia a titolo
6 gratuito la conoscenza di detto pregiudizio (c.d. consilium fraudis) deve ricorrere in
capo al solo debitore, mentre, nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso,
tale conoscenza deve sussistere altresì in capo al terzo acquirente;
b. nel caso in cui l'atto di disposizione del quale si chiede la revoca sia anteriore al
sorgere del credito, deve ulteriormente sussistere altresì la dolosa preordinazione
dell'atto alla compromissione del soddisfacimento del credito (c.d. partecipatio fraudis
- Cass. 31920/2019):
i. unicamente in capo al debitore ove l'atto sia a titolo gratuito;
ii. in capo anche al terzo acquirente ove l'atto sia a titolo oneroso (Cass.
11577/2008)” (vedi ad es. Tribunale Reggio Calabria sez. II, 24/10/2022,
n.1183).
4. Fornite tali coordinate di carattere normativo-giurisprudenziale, occorre verificarne la loro concreta ricorrenza nella vicenda in esame.
4.1. A tal proposito, parte attrice ha provato l'esistenza del diritto di
credito complessivamente vantato, producendo, infatti, in allegato all'atto di citazione, la scrittura privata con la quale, in data 24 maggio 2013,
[...]
e , premettendo che: Parte_1 CP_2
convennero quanto di seguito si trascrive:
7 8 Ha, altresì, documentato di avere successivamente presentato ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Patti e di aver ottenuto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo (stante il riconoscimento del debito di cui alla cennata scrittura privata), n. 103/2016 del 10-03-2016 per la somma di
€ 60.000,00 oltre interessi legali e spese della procedura.
4.2. Nella fattispecie in questione, ricorre anche il presupposto oggettivo
dell'azione revocatoria, ovvero la sussistenza dell'atto dispositivo rappresentato dal contratto di vendita in atti Notar del Persona_1
24-06-2015, n. Rep. 59820/12178, trascritto in data 30-06-2015, con il quale vendette alla figlia l'immobile sito in Naso, via CP_2 CP_3
Roma n. 48, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 33,
subalterno 5, consistenza 3,5 vani, per il prezzo complessivo di € 17.000,00.
4.3. Occorre, adesso, verificare la sussistenza o meno dell' «eventus damni»,
ossia del pregiudizio che tale atto possa aver arrecato alle ragioni del creditore.
Ora, la giurisprudenza sul tema ha chiarito che “in tema di azione revocatoria
ordinaria l'eventus damni - che è uno dei presupposti a fondamento dell'azione - non
richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del
debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o
difficoltoso il conseguimento del credito. Tale atto può consistere in una
variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in
una modificazione qualitativa di esso. Tale variazione deve essere provata dal
creditore che agisce in revocatoria, mentre il debitore, per sottrarsi agli effetti
dell'azione, deve provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare
ampiamente le ragioni del creditore” (Tribunale Potenza, 25/02/2022, n.219) e
9 ancora che “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non
solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del
debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto
qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà
nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare
dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo
patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n.5113).
Inoltre, “Affinché si configuri l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria
ordinaria (c.d. "eventus damni") è sufficiente anche la mera variazione qualitativa
del patrimonio del debitore che determina, nei confronti del creditore, il pericolo di
danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”
(Tribunale Napoli Nord sez. III, 10/10/2023, n.4017) atteso che
“L'eventus damni, presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo
quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del
debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza
nell'esazione coattiva del credito. Infatti, il danno o il pericolo di danno può
concernere anche solo la qualità dei beni, nel senso che detta qualità può essere
pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili - beni immobili
- con beni distraibili, quali, ad es., il danaro” (Tribunale Arezzo, 03/02/2020,
n.102).
Nel caso in esame, giova rilevare che il predetto atto di compravendita del
24 giugno 2015 è ampiamente successivo alla genesi delle obbligazioni assunte dal , atteso che, quel che rileva non è la data di CP_2
10 emissione del decreto ingiuntivo, ma bensì il contenuto della scrittura privata del 24 maggio 2013 in cui il riconobbe l'esistenza del credito vantato dal CP_2
come sorto in epoca persino antecedente all'anno 2000 a tal punto che le Pt_1
parti addivennero alla decisione di stipulare un accordo transattivo.
Non è, pertanto, rispondente alla realtà dei fatti, come documentati da parte attrice, la tesi della convenuta costituita secondo la quale l'atto dispositivo sarebbe stato perfezionato antecedentemente al sorgere del credito vantato dall'attore atteso che l'ingiunzione di pagamento del 10
marzo 2016, in cui si diede espressamente atto della ricognizione di debito dell'ingiunto, discende proprio dal perdurare dell'inadempimento del CP_2
rispetto alle obbligazioni, già precedentemente assunte, come regolate nella precitata scrittura privata del 24-05-2013.
Ma vi è di più.
Nel caso in esame, il pregiudizio sofferto dal creditore non si è arrestato ad un profilo di mera eventualità dell'infruttuosità dell'azione esecutiva ma si è
concretamente tradotto nell'effettiva infruttuosità del pignoramento mobiliare del 25-05-2016 (cfr. verbale di pignoramento mobiliare prodotto dall'attore – all. 7).
Rileva, infine, notare che l'attore in revocatoria ha, altresì, documentato sia che gli assegni bancari, prestati dal , a garanzia delle CP_2
obbligazioni riconosciute nella scrittura del 24 maggio 2013, sono risultati privi di provvista sia che l'immobile oggetto della compravendita, per cui è
causa, era l'unico in proprietà del debitore (vedi all. 8 all'atto di citazione).
Ne consegue che risulta integrato e provato il precitato requisito dell'eventus damni.
11 4.4. Quanto, invece, al profilo soggettivo, si è già accennato che, allorché
l'atto di disposizione sia a titolo oneroso e sia compiuto posteriormente al sorgere del credito (come nella fattispecie in esame) si richiede la conoscenza di detto pregiudizio (c.d. consilium fraudis) in capo sia al debitore sia al terzo acquirente. In tal senso, come chiarito dalla giurisprudenza
“Nell'azione revocatoria ordinaria, l'elemento soggettivo coincide con la
mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del
creditore (c.d. "scientia damni"), cui va equiparata l'agevole conoscibilità della
situazione, senza che sia necessaria la vera e propria intenzione del debitore e
del terzo di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, né la conoscenza dello
specifico credito. Tale requisito può essere provato anche per presunzioni, ivi
compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo,
quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a
conoscenza della situazione gravante sul debitore” (Corte appello Venezia
sez. II, 31/08/2023, n.1730).
Nella fattispecie in esame, a ben vedere, ricorrono molteplici elementi tutti concordanti nella direzione non solo dell'effettiva conoscenza del pregiudizio in capo a entrambe le parti del contratto di compravendita ma, persino,
(benché non richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda del ) della Pt_1
dolosa preordinazione dell'atto con la finalità di ledere le ragioni del creditore.
Non sfugge, infatti, che:
1. il debito è sorto in epoca anteriore all'anno 2000 come da espresso riconoscimento del debitore di cui alla scrittura privata del 2013;
12 2. gli assegni bancari prestati dallo stesso a garanzia CP_2
dell'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti di parte attrice sono risultati privi di provvista;
3. il debitore ha omesso il pagamento di tutte le rate concordate nell'atto transattivo del 2013;
4. il creditore ha diffidato il debitore con atto da questi ricevuto il 10
giugno 2015 e l'atto dispositivo è stato perfezionato il 24 giugno 2015 ossia a distanza di due settimane dalla ricezione della diffida;
5. le allegazioni della convenuta costituita secondo cui la stessa non fosse a conoscenza della situazione debitoria del padre appaiono ictu oculi
inverosimili.
Premesso quanto già motivato in merito alla rilevanza che, a tal fine, la giurisprudenza attribuisce al vincolo parentale tra le parti, le controdeduzioni di si scontrano con taluni rilievi di natura documentale CP_3
ovverosia:
i. nell'atto di compravendita del 24 giugno 2015 si indica espressamente la residenza di entrambe le parti nel medesimo immobile sito in Naso, via
Pergola n. 5, con la conseguenza che la dedotta lontananza dell'acquirente dal nucleo familiare è contraddetta da tale evidenza documentale.
In ogni caso, il conseguimento di un titolo di studio presso l'Università di
SI da parte dell'acquirente, peraltro in data (16-03-2015) anteriore alla stipula della compravendita, non costituisce evenienza di per sé idonea a far ritenere quanto ne pretenderebbe di ricavare sia perché – come CP_3
detto – la genesi del debito assunto dal padre è particolarmente risalente nel tempo (in epoca anteriore all'anno 2000) e non circoscritta al periodo di
13 svolgimento degli studi universitari della figlia del debitore, sia perché
l'evento dedotto (l'iscrizione al corso di laurea a SI e il conseguente compimento degli studi universitari) non costituisce un dato idoneo, neppure sul piano logico-concettuale, ad ipotizzare una sorta di totale distacco della convenuta dai legami familiari e dal presupposto della conoscenza/conoscibilità delle vicende, anche debitorie, del padre, come accennato, risalenti ad epoca anteriore all'anno 2000.
Per di più, l'allegazione della convenuta secondo cui la stessa avrebbe risieduto stabilmente a SI (vedi comparsa di costituzione) non solo è
rimasta priva di riscontro, non risultando documentato alcunché al riguardo,
ma è stata smentita dal riscontro documentale della residenza indicata nell'atto notarile e da quella risultante dai certificati di residenza prodotti dall'attore in allegato alla citazione.
ii) In particolare, dall'esame del certificato di residenza storico della CP_2
(all. n. 10) è emerso quanto segue:
6. si consideri, ancora, che “Nell'azione revocatoria la sussistenza del requisito
del consilium fraudis da parte degli acquirenti può essere desunta anche
dall'evidente sproporzione tra il prezzo di acquisto e l'effettivo valore di
14 mercato della quota di proprietà” (Corte Appello Palermo sez. II, 17/02/2017,
n.280).
Nel caso di specie, il nominato CTU, ing. ha accertato, nella propria Per_3
relazione definitiva del 6-4-2021, che “…Alla luce della stima effettuata dal
sottoscritto di 29.460,00 € il prezzo indicato nell'atto pari a 17.000,00 € non appare
congruo in quanto è pari a circa il 58% del suo valore”, ad ulteriore riprova della sussistenza del requisito di cui sopra.
7. si segnala inoltre che l'appartamento oggetto di compravendita risulta(va) essere l'unico immobile in proprietà del debitore, con la conseguenza che “E' senza dubbio revocabile ex art. 2901 c.c. la compravendita
avente ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà del debitore il quale, con la
vendita in questione, si spoglia del solo bene effettivamente aggredibile da parte del
creditore: simile condotta è infatti sintomatica del chiaro ed evidente
pregiudizio per le ragioni creditorie e come tale è senz'altro revocabile” (Corte
appello Trento sez. II, 21/01/2022, n.13) e ancora che “Nel caso di vendita
dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la
consapevolezza del debitore del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano
alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana,
possono ritenersi in re ipsa; in questi casi incombe sul debitore, e non sul creditore,
l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a
soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Tribunale Brescia sez. IV,
14/01/2019, n.93); onere probatorio che il debitore non ha soddisfatto.
Anzi, nel caso in esame, è emersa, addirittura, la prova della totale
“impossidenza” del debitore come da verbale di pignoramento mobiliare del
25 maggio 2016 nel quale – a distanza di meno di un anno dalla stipula della
15 compravendita oggetto di revocatoria e quindi dalla corresponsione, in suo favore, del prezzo concordato– questi ha verbalizzato di non potere pagare e di non disporre di beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili a proprio nome, di non prestare attività lavorativa, di non percepire alcun reddito di qualunque natura (pensionistico o altro), di non essere intestatario di conti correnti postali o bancari e di non vantare crediti nei confronti di terzi.
8. infine, non vanno sottaciute le modalità di pagamento del prezzo che,
come dedotto dall'attore e pure riscontrato dal CTU, sono apparse inusuali considerato che “La modalità di pagamento del prezzo dell'immobile in oggetto di
17.000,00 € tramite 2 vaglia postali da 8.500,00 € ciascuno è inusuale ma si inquadra
in un contesto familiare in quanto venditore e acquirente sono padre e figlia: resta il
fatto che il prezzo pattuito è inferiore a quello di mercato”.
Se si considera che tale importo sarebbe stato messo a disposizione dalla nonna dell'acquirente, nonché suocera del venditore, non può non condividersi l'argomentazione dell'attore secondo cui “…È chiaro ed evidente
che si è trattato di un trasferimento interno alla famiglia al solo fine di preservare
l'immobile dalla pretesa creditoria del ”(c.fr. comparsa conclusionale e Pt_1
memoria di replica), così a sottolineare la parvenza della dolosa preordinazione dell'atto.
5. Conclusivamente, quindi, la domanda revocatoria è fondata e merita accoglimento, dovendosi dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore, il contratto di compravendita in atti Notar del Persona_1
24-06-2015, n. Rep. 59820/12178, trascritto in data 30-06-2015 al n. 14880 Reg.
Gen. e al numero 10977 Reg. Part. 16 6. Quanto alle domande formulate, in via subordinata, da nei CP_3
confronti di (restituzione del prezzo della vendita e CP_2
risarcimento dei danni da determinarsi equitativamente) le stesse vanno rigettate poiché la giurisprudenza della Cassazione, che si condivide, ha chiarito che “L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902
c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi
nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei
confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte
del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in
quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da
parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento,
atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso
esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia
vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione” (Cassazione
civile sez. VI, 11/06/2021, n.16614) in adesione a Cassazione civile sez. III,
15/02/2011, n.3676 per cui “L'accoglimento dell'azione revocatoria, così come si
desume dagli art. 2901 e 2902 c.c., non comporta affatto l'invalidità dell'atto di
disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì
l'inefficacia dell'atto stesso soltanto nei confronti del creditore che agisce per
ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere
azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenutine validamente proprietari”.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate,
come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 37/2018,
17 aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del valore della causa, secondo il seguente prospetto:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
7.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno poste,
definitivamente e solidalmente, a carico dei convenuti.
7.2. Nulla va disposto sulle spese di lite tra la convenuta e il CP_3
convenuto attesa la mancata costituzione di quest'ultimo che, CP_2
quindi, non ha sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, dott. Gianluca
Antonio Peluso, in funzione di G.U., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 688/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Previa dichiarazione di contumacia di;
CP_2
1. Dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
, il contratto di compravendita in atti Notar Parte_1 Per_1
del 24-06-2015, n. Rep. 59820/12178, trascritto in data 30-06-2015 al
[...]
n. 14880 Registro Generale e al n. 10977 Registro Particolare;
18
2. Rigetta le domande avanzate da nei confronti di CP_3 [...]
per le causali di cui in motivazione;
CP_2
3. Condanna e al pagamento in solido, in CP_3 CP_2
favore di delle spese di lite liquidate Parte_1
complessivamente in € 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alla rifusione del
C.U. e dei diritti di anticipazione forfettaria;
4. Pone le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
definitivamente e solidalmente, a carico dei convenuti;
5. Nulla sulle spese di lite nei rapporti fra i due convenuti, stante la contumacia di;
CP_2
6. Dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo ad iniziativa della parte interessata, con la specificazione dei dati di cui sopra (n. 1) quanto alla trascrizione dell'atto di compravendita.
Così deciso in Patti, il 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo
Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 688/2017 R.G., avente ad oggetto “azione
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” promossa da:
nato a [...], l'[...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Alessandro Dini, ed elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME), via
Umberto n. 37;
Attore;
Contro
nata a [...] l'[...], CP_1
( ), rappresentata e difesa, per mandato in atti, CodiceFiscale_2
dall'avv. Daniele Letizia, presso il cui studio sito in Naso (ME), C.da Cresta n.
1 577, è elettivamente domiciliata;
Convenuta;
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_2 C.F._3
15/05/1964 e ivi residente in [...];
Convenuto non costituito;
Conclusioni: All'udienza del 15/10/2024, svoltasi, giusta decreto del
15/09/2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1
esperendo un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. a tutela delle regioni di credito derivanti da un rapporto di debito/credito insorto anteriormente all'anno 2000 con , come regolato da scrittura CP_2
privata intercorsa fra le parti il 24-05-2013, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e per sentire accogliere le CP_2 CP_3
seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare, stante la sussistenza dei requisiti ex
art. 2901 c.c., l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti del sig. Parte_1
dell'atto di disposizione del proprio patrimonio posta in essere dal Sig.
[...] CP_2
mediante l'atto di compravendita in Notar n. rep. 59820,
[...] Persona_1
raccolta n. 12178 del 24.06.2015” con il favore di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12-10-2017, si costituiva
, chiedendo di “1. accertare, ritenere e dichiarare la piena efficacia CP_3
2 dell'atto notarile di compravendita datato 24 giugno 2015, repertorio n° 59820 e
raccolta n° 12178, stipulato dal Notaio 2. per l'effetto, Persona_1
respingere nel merito la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed
inammissibile in diritto, previo rigetto della domanda di revocatoria relativa all'atto
di compravendita datato 24 giugno 2015, repertorio n° 59820 e raccolta n° 12178,
trattandosi nel caso di specie di una donazione rimuneratoria ex art. 770 c.c.
compiuta in favore della convenuta da parte della nonna materna Persona_2
per le causali di cui in narrativa;
3. in subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda di revocatoria del suddetto atto, voler condannare il sig.
al rimborso a favore della sig.ra del prezzo di vendita ad CP_2 CP_3
essa corrisposto, pari ad € 17.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno da valutarsi
secondo equità;
4. ordinare ex art. 2668, comma II°, c.c., la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale”, mentre , benché CP_2
ritualmente evocato in giudizio (cfr. produzione dell'attore del 21-4-2017),
non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione del 26 gennaio 2018, il G.I., “valutato
l'oggetto della causa;
vista l'eccezione di parte convenuta;
rilevato che l'azione
revocatoria è volta alla dichiarazione di inefficacia di un atto dispositivo di diritti
reali; che, pertanto, la domanda del presente giudizio appare relativa alla materia di
diritti reali;
visto l'art. 5, comma 2 d.lgs. n. 28/10”, assegnava alle parti termine di quindici giorni per avviare il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione autorizzato, rinviando la causa, nel rispetto del termine di cui all'art. 6 D.lgs.vo n. 28/2010, all'udienza del 14 settembre 2018.
3 La procedura di mediazione veniva esperita sia pure con esito negativo
(cfr. produzione dell'attore del 2.03.2020)
Quindi, all'udienza del 2 marzo 2020, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e, successivamente, le parti depositavano ritualmente le rispettive memorie istruttorie.
Di talché, la causa veniva istruita sia documentalmente sia mediante le prove testimoniali ammesse con ordinanza del 30-11-2020 sia mediante una consulenza tecnica d'ufficio, rimessa all'ing. , chiamato a Persona_3
rispondere ai seguenti quesiti: “accerti 1. il valore di mercato dell'immobile
oggetto di compravendita per cui è causa, come identificato in atti, con riferimento al
momento della vendita e avuto riguardo alle condizioni di mercato del luogo in cui
esso è ubicato;
nonché la congruità del prezzo indicato nell'atto rispetto a detto
valore, e le modalità di pagamento del prezzo”.
In data 6/4/2021, il CTU depositava la propria relazione definitiva.
Esaurita l'istruttoria, la causa – poiché matura per la decisione – era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, come accennato, all'udienza del 15/10/2024, svoltasi, giusta decreto del 15/09/2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
2. Anzitutto, rileva notare che il tentativo di mediazione obbligatoria stabilito nell'ordinanza del G.I. del 26-1-2018 è stato tempestivamente esperito da parte attrice sia pure con esito negativo (cfr. produzione dell'1-3-
2020 e del 2-03-2020), con la conseguenza che l'eccezione di improcedibilità
4 della domanda revocatoria, sollevata dalla all'udienza di prima CP_2
comparizione del 26-1-2018, va rigettata.
3. Nel merito, giova premettere che l'art. 2901 comma 1 c.c. prevede che
“il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare
che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio
con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le
seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente
preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del
pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della
dolosa preordinazione”.
L'azione revocatoria presenta, quindi, una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare, nella sua integrità, la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore e a ricostruirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi,
accertandone l'inefficacia relativa.
Com'è noto, pertanto, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono concorrere tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e,
in particolare, oltre alla prova dell'esistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria, anche il requisito oggettivo costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, a titolo gratuito o oneroso, compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore (c.d. “eventus damni”) e quello soggettivo,
consistente - nel caso di atto a titolo gratuito- nella consapevolezza, in capo al
5 debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. “scientia damni”)
e- nel caso di atto a titolo oneroso- nella consapevolezza del detto pregiudizio anche in capo al terzo (c.d. “participatio fraudis”).
La norma distingue, inoltre, il caso in cui il credito sia sorto prima del compimento dell'atto dispositivo e quello in cui esso sia sorto successivamente, ammettendo, per entrambi i casi, l'azione pauliana, ma richiedendo, nel secondo caso, anche la sussistenza del c.d. “consilium
fraudis”, ossia della dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al creditore.
Siffatti presupposti sono stati, costantemente, ribaditi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità laddove si è precisato che “Va preliminarmente
osservato che l'azione revocatoria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è un mezzo di
conservazione della garanzia patrimoniale con cui il creditore chiede la revoca e la
conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio
posti in essere dal debitore, che diminuiscono la garanzia del creditore, ossia la sua
possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. Va premesso, facendo richiamo a
costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 23.2.2004 n. 3546; Cass.
16.12.2005 n. 27718) che i presupposti per l'azione revocatoria sono quindi i
seguenti:
1. la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2. l'atto di disposizione compiuto dal debitore;
3. il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d.
eventus damni);
4. la c.d. scientia damni, consistente nella consapevolezza di arrecare, con il
proprio atto, un pregiudizio al creditore: a. ove l'atto di disposizione sia a titolo
6 gratuito la conoscenza di detto pregiudizio (c.d. consilium fraudis) deve ricorrere in
capo al solo debitore, mentre, nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso,
tale conoscenza deve sussistere altresì in capo al terzo acquirente;
b. nel caso in cui l'atto di disposizione del quale si chiede la revoca sia anteriore al
sorgere del credito, deve ulteriormente sussistere altresì la dolosa preordinazione
dell'atto alla compromissione del soddisfacimento del credito (c.d. partecipatio fraudis
- Cass. 31920/2019):
i. unicamente in capo al debitore ove l'atto sia a titolo gratuito;
ii. in capo anche al terzo acquirente ove l'atto sia a titolo oneroso (Cass.
11577/2008)” (vedi ad es. Tribunale Reggio Calabria sez. II, 24/10/2022,
n.1183).
4. Fornite tali coordinate di carattere normativo-giurisprudenziale, occorre verificarne la loro concreta ricorrenza nella vicenda in esame.
4.1. A tal proposito, parte attrice ha provato l'esistenza del diritto di
credito complessivamente vantato, producendo, infatti, in allegato all'atto di citazione, la scrittura privata con la quale, in data 24 maggio 2013,
[...]
e , premettendo che: Parte_1 CP_2
convennero quanto di seguito si trascrive:
7 8 Ha, altresì, documentato di avere successivamente presentato ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Patti e di aver ottenuto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo (stante il riconoscimento del debito di cui alla cennata scrittura privata), n. 103/2016 del 10-03-2016 per la somma di
€ 60.000,00 oltre interessi legali e spese della procedura.
4.2. Nella fattispecie in questione, ricorre anche il presupposto oggettivo
dell'azione revocatoria, ovvero la sussistenza dell'atto dispositivo rappresentato dal contratto di vendita in atti Notar del Persona_1
24-06-2015, n. Rep. 59820/12178, trascritto in data 30-06-2015, con il quale vendette alla figlia l'immobile sito in Naso, via CP_2 CP_3
Roma n. 48, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 33,
subalterno 5, consistenza 3,5 vani, per il prezzo complessivo di € 17.000,00.
4.3. Occorre, adesso, verificare la sussistenza o meno dell' «eventus damni»,
ossia del pregiudizio che tale atto possa aver arrecato alle ragioni del creditore.
Ora, la giurisprudenza sul tema ha chiarito che “in tema di azione revocatoria
ordinaria l'eventus damni - che è uno dei presupposti a fondamento dell'azione - non
richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del
debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o
difficoltoso il conseguimento del credito. Tale atto può consistere in una
variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in
una modificazione qualitativa di esso. Tale variazione deve essere provata dal
creditore che agisce in revocatoria, mentre il debitore, per sottrarsi agli effetti
dell'azione, deve provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare
ampiamente le ragioni del creditore” (Tribunale Potenza, 25/02/2022, n.219) e
9 ancora che “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non
solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del
debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto
qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà
nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare
dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è
onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo
patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n.5113).
Inoltre, “Affinché si configuri l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria
ordinaria (c.d. "eventus damni") è sufficiente anche la mera variazione qualitativa
del patrimonio del debitore che determina, nei confronti del creditore, il pericolo di
danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”
(Tribunale Napoli Nord sez. III, 10/10/2023, n.4017) atteso che
“L'eventus damni, presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo
quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del
debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza
nell'esazione coattiva del credito. Infatti, il danno o il pericolo di danno può
concernere anche solo la qualità dei beni, nel senso che detta qualità può essere
pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili - beni immobili
- con beni distraibili, quali, ad es., il danaro” (Tribunale Arezzo, 03/02/2020,
n.102).
Nel caso in esame, giova rilevare che il predetto atto di compravendita del
24 giugno 2015 è ampiamente successivo alla genesi delle obbligazioni assunte dal , atteso che, quel che rileva non è la data di CP_2
10 emissione del decreto ingiuntivo, ma bensì il contenuto della scrittura privata del 24 maggio 2013 in cui il riconobbe l'esistenza del credito vantato dal CP_2
come sorto in epoca persino antecedente all'anno 2000 a tal punto che le Pt_1
parti addivennero alla decisione di stipulare un accordo transattivo.
Non è, pertanto, rispondente alla realtà dei fatti, come documentati da parte attrice, la tesi della convenuta costituita secondo la quale l'atto dispositivo sarebbe stato perfezionato antecedentemente al sorgere del credito vantato dall'attore atteso che l'ingiunzione di pagamento del 10
marzo 2016, in cui si diede espressamente atto della ricognizione di debito dell'ingiunto, discende proprio dal perdurare dell'inadempimento del CP_2
rispetto alle obbligazioni, già precedentemente assunte, come regolate nella precitata scrittura privata del 24-05-2013.
Ma vi è di più.
Nel caso in esame, il pregiudizio sofferto dal creditore non si è arrestato ad un profilo di mera eventualità dell'infruttuosità dell'azione esecutiva ma si è
concretamente tradotto nell'effettiva infruttuosità del pignoramento mobiliare del 25-05-2016 (cfr. verbale di pignoramento mobiliare prodotto dall'attore – all. 7).
Rileva, infine, notare che l'attore in revocatoria ha, altresì, documentato sia che gli assegni bancari, prestati dal , a garanzia delle CP_2
obbligazioni riconosciute nella scrittura del 24 maggio 2013, sono risultati privi di provvista sia che l'immobile oggetto della compravendita, per cui è
causa, era l'unico in proprietà del debitore (vedi all. 8 all'atto di citazione).
Ne consegue che risulta integrato e provato il precitato requisito dell'eventus damni.
11 4.4. Quanto, invece, al profilo soggettivo, si è già accennato che, allorché
l'atto di disposizione sia a titolo oneroso e sia compiuto posteriormente al sorgere del credito (come nella fattispecie in esame) si richiede la conoscenza di detto pregiudizio (c.d. consilium fraudis) in capo sia al debitore sia al terzo acquirente. In tal senso, come chiarito dalla giurisprudenza
“Nell'azione revocatoria ordinaria, l'elemento soggettivo coincide con la
mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del
creditore (c.d. "scientia damni"), cui va equiparata l'agevole conoscibilità della
situazione, senza che sia necessaria la vera e propria intenzione del debitore e
del terzo di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, né la conoscenza dello
specifico credito. Tale requisito può essere provato anche per presunzioni, ivi
compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo,
quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a
conoscenza della situazione gravante sul debitore” (Corte appello Venezia
sez. II, 31/08/2023, n.1730).
Nella fattispecie in esame, a ben vedere, ricorrono molteplici elementi tutti concordanti nella direzione non solo dell'effettiva conoscenza del pregiudizio in capo a entrambe le parti del contratto di compravendita ma, persino,
(benché non richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda del ) della Pt_1
dolosa preordinazione dell'atto con la finalità di ledere le ragioni del creditore.
Non sfugge, infatti, che:
1. il debito è sorto in epoca anteriore all'anno 2000 come da espresso riconoscimento del debitore di cui alla scrittura privata del 2013;
12 2. gli assegni bancari prestati dallo stesso a garanzia CP_2
dell'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti di parte attrice sono risultati privi di provvista;
3. il debitore ha omesso il pagamento di tutte le rate concordate nell'atto transattivo del 2013;
4. il creditore ha diffidato il debitore con atto da questi ricevuto il 10
giugno 2015 e l'atto dispositivo è stato perfezionato il 24 giugno 2015 ossia a distanza di due settimane dalla ricezione della diffida;
5. le allegazioni della convenuta costituita secondo cui la stessa non fosse a conoscenza della situazione debitoria del padre appaiono ictu oculi
inverosimili.
Premesso quanto già motivato in merito alla rilevanza che, a tal fine, la giurisprudenza attribuisce al vincolo parentale tra le parti, le controdeduzioni di si scontrano con taluni rilievi di natura documentale CP_3
ovverosia:
i. nell'atto di compravendita del 24 giugno 2015 si indica espressamente la residenza di entrambe le parti nel medesimo immobile sito in Naso, via
Pergola n. 5, con la conseguenza che la dedotta lontananza dell'acquirente dal nucleo familiare è contraddetta da tale evidenza documentale.
In ogni caso, il conseguimento di un titolo di studio presso l'Università di
SI da parte dell'acquirente, peraltro in data (16-03-2015) anteriore alla stipula della compravendita, non costituisce evenienza di per sé idonea a far ritenere quanto ne pretenderebbe di ricavare sia perché – come CP_3
detto – la genesi del debito assunto dal padre è particolarmente risalente nel tempo (in epoca anteriore all'anno 2000) e non circoscritta al periodo di
13 svolgimento degli studi universitari della figlia del debitore, sia perché
l'evento dedotto (l'iscrizione al corso di laurea a SI e il conseguente compimento degli studi universitari) non costituisce un dato idoneo, neppure sul piano logico-concettuale, ad ipotizzare una sorta di totale distacco della convenuta dai legami familiari e dal presupposto della conoscenza/conoscibilità delle vicende, anche debitorie, del padre, come accennato, risalenti ad epoca anteriore all'anno 2000.
Per di più, l'allegazione della convenuta secondo cui la stessa avrebbe risieduto stabilmente a SI (vedi comparsa di costituzione) non solo è
rimasta priva di riscontro, non risultando documentato alcunché al riguardo,
ma è stata smentita dal riscontro documentale della residenza indicata nell'atto notarile e da quella risultante dai certificati di residenza prodotti dall'attore in allegato alla citazione.
ii) In particolare, dall'esame del certificato di residenza storico della CP_2
(all. n. 10) è emerso quanto segue:
6. si consideri, ancora, che “Nell'azione revocatoria la sussistenza del requisito
del consilium fraudis da parte degli acquirenti può essere desunta anche
dall'evidente sproporzione tra il prezzo di acquisto e l'effettivo valore di
14 mercato della quota di proprietà” (Corte Appello Palermo sez. II, 17/02/2017,
n.280).
Nel caso di specie, il nominato CTU, ing. ha accertato, nella propria Per_3
relazione definitiva del 6-4-2021, che “…Alla luce della stima effettuata dal
sottoscritto di 29.460,00 € il prezzo indicato nell'atto pari a 17.000,00 € non appare
congruo in quanto è pari a circa il 58% del suo valore”, ad ulteriore riprova della sussistenza del requisito di cui sopra.
7. si segnala inoltre che l'appartamento oggetto di compravendita risulta(va) essere l'unico immobile in proprietà del debitore, con la conseguenza che “E' senza dubbio revocabile ex art. 2901 c.c. la compravendita
avente ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà del debitore il quale, con la
vendita in questione, si spoglia del solo bene effettivamente aggredibile da parte del
creditore: simile condotta è infatti sintomatica del chiaro ed evidente
pregiudizio per le ragioni creditorie e come tale è senz'altro revocabile” (Corte
appello Trento sez. II, 21/01/2022, n.13) e ancora che “Nel caso di vendita
dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la
consapevolezza del debitore del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano
alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana,
possono ritenersi in re ipsa; in questi casi incombe sul debitore, e non sul creditore,
l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a
soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Tribunale Brescia sez. IV,
14/01/2019, n.93); onere probatorio che il debitore non ha soddisfatto.
Anzi, nel caso in esame, è emersa, addirittura, la prova della totale
“impossidenza” del debitore come da verbale di pignoramento mobiliare del
25 maggio 2016 nel quale – a distanza di meno di un anno dalla stipula della
15 compravendita oggetto di revocatoria e quindi dalla corresponsione, in suo favore, del prezzo concordato– questi ha verbalizzato di non potere pagare e di non disporre di beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili a proprio nome, di non prestare attività lavorativa, di non percepire alcun reddito di qualunque natura (pensionistico o altro), di non essere intestatario di conti correnti postali o bancari e di non vantare crediti nei confronti di terzi.
8. infine, non vanno sottaciute le modalità di pagamento del prezzo che,
come dedotto dall'attore e pure riscontrato dal CTU, sono apparse inusuali considerato che “La modalità di pagamento del prezzo dell'immobile in oggetto di
17.000,00 € tramite 2 vaglia postali da 8.500,00 € ciascuno è inusuale ma si inquadra
in un contesto familiare in quanto venditore e acquirente sono padre e figlia: resta il
fatto che il prezzo pattuito è inferiore a quello di mercato”.
Se si considera che tale importo sarebbe stato messo a disposizione dalla nonna dell'acquirente, nonché suocera del venditore, non può non condividersi l'argomentazione dell'attore secondo cui “…È chiaro ed evidente
che si è trattato di un trasferimento interno alla famiglia al solo fine di preservare
l'immobile dalla pretesa creditoria del ”(c.fr. comparsa conclusionale e Pt_1
memoria di replica), così a sottolineare la parvenza della dolosa preordinazione dell'atto.
5. Conclusivamente, quindi, la domanda revocatoria è fondata e merita accoglimento, dovendosi dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore, il contratto di compravendita in atti Notar del Persona_1
24-06-2015, n. Rep. 59820/12178, trascritto in data 30-06-2015 al n. 14880 Reg.
Gen. e al numero 10977 Reg. Part. 16 6. Quanto alle domande formulate, in via subordinata, da nei CP_3
confronti di (restituzione del prezzo della vendita e CP_2
risarcimento dei danni da determinarsi equitativamente) le stesse vanno rigettate poiché la giurisprudenza della Cassazione, che si condivide, ha chiarito che “L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902
c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi
nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei
confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte
del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in
quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da
parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento,
atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso
esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia
vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione” (Cassazione
civile sez. VI, 11/06/2021, n.16614) in adesione a Cassazione civile sez. III,
15/02/2011, n.3676 per cui “L'accoglimento dell'azione revocatoria, così come si
desume dagli art. 2901 e 2902 c.c., non comporta affatto l'invalidità dell'atto di
disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì
l'inefficacia dell'atto stesso soltanto nei confronti del creditore che agisce per
ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere
azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenutine validamente proprietari”.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate,
come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 37/2018,
17 aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto della natura e del valore della causa, secondo il seguente prospetto:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
7.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno poste,
definitivamente e solidalmente, a carico dei convenuti.
7.2. Nulla va disposto sulle spese di lite tra la convenuta e il CP_3
convenuto attesa la mancata costituzione di quest'ultimo che, CP_2
quindi, non ha sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, dott. Gianluca
Antonio Peluso, in funzione di G.U., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 688/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Previa dichiarazione di contumacia di;
CP_2
1. Dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
, il contratto di compravendita in atti Notar Parte_1 Per_1
del 24-06-2015, n. Rep. 59820/12178, trascritto in data 30-06-2015 al
[...]
n. 14880 Registro Generale e al n. 10977 Registro Particolare;
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2. Rigetta le domande avanzate da nei confronti di CP_3 [...]
per le causali di cui in motivazione;
CP_2
3. Condanna e al pagamento in solido, in CP_3 CP_2
favore di delle spese di lite liquidate Parte_1
complessivamente in € 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alla rifusione del
C.U. e dei diritti di anticipazione forfettaria;
4. Pone le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
definitivamente e solidalmente, a carico dei convenuti;
5. Nulla sulle spese di lite nei rapporti fra i due convenuti, stante la contumacia di;
CP_2
6. Dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo ad iniziativa della parte interessata, con la specificazione dei dati di cui sopra (n. 1) quanto alla trascrizione dell'atto di compravendita.
Così deciso in Patti, il 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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