Articolo 52 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 51Articolo 53
Versione
1 maggio 1969
Art. 52.
All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 , e' aggiunto il seguente comma:
"Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge".
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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