Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4872 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 23400 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da ato ad NA (NA) il 17/11/1960 , rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura in atti, dall' avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. GARGIULO CECILIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.2023 il ricorrente in epigrafe generalizzato, premetteva di aver contratto matrimonio con la resistente in Napoli il 22.06.1990 dalla cui unione nasceva il figlio nato a [...] il [...], che con sentenza n. 4826/2014 il Tribunale di Napoli Persona_1 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo l'affido condiviso del figlio all'epoca minorenne ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale e ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio di 700,00€ mensili da corrispondersi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore, che il figlio aveva ormai raggiunto la piena Per_1 autosufficienza economica avendo terminato il percorso di studi ed avendo avviato, nell'anno 2022, un attività di Bar accedendo ad un finanziamento a fondo perduto per l'avvio di nuove attività denominato “ Resto al Sud”, che il padre aveva sostenuto il figlio aiutandolo economicamente per l'avvio della propria attività commerciale che era stata definitivamente avviata nel dicembre 2022, che la casa coniugale, all'epoca della separazione assegnata alla resistente, era in comproprietà tra i coniugi e che, venendo meno l'esigenza di tutela del figlio ormai autonomo, tale statuizione doveva essere ormai revocata per insussistenza dei presupposti, chiedeva revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, revocarsi il contributo al mantenimento per il figlio posto a suo Per_1 carico, rimettersi la causa al Collegio per l'emissione, in via d'urgenza della sentenza non definitiva di divorzio.
Con comparsa depositata il 08.04.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale pur non opponendosi alla domanda di divorzio, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la resistente esponeva che il figlio non aveva raggiunto Per_1
la totale autosufficienza economica in quanto i fondi del finanziamento richiesto dal medesimo per l'apertura del bar risultavano, allo stato bloccati, comportando un forte indebitamento da parte della madre la quale aveva aiutato economicamente in figlio per l'avvio dell'attività commerciale, che quindi il figlio , non avendo ancora un'attività commerciale avviata in via stabile non poteva Per_1
essere considerato economicamente autosufficiente, che, in riferimento all'assegnazione della casa coniugale, tale statuizione non poteva essere revocata proprio in riferimento al fatto che il figlio non aveva ancora raggiunto la piena autosufficienza economica, che ella si era dedicata Per_1
alla famiglia in costanza di matrimonio, non avendo avuto alcuna progressione di carriera , e che in base al principio di solidarietà post matrimoniale, tenuto conto delle capacità economiche del ricorrente, avanzava domanda di assegno divorzile. Tanto innanzi premesso la resistente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale nonché la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre e la determinazione Per_1
di un importo a titolo di assegno divorzile di 350,00€ mensili a carico del ricorrente.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza ex art. 473 bis n.21
c.p.c. del 03.12.2024 e, all'esito del libero interrogatorio delle stesse, il Giudice Istruttore così provvedeva : “ … Revoca, a far data dalla domanda, il contributo paterno al mantenimento del figlio
-Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, -Riserva la causa al Persona_1
Collegio per la decisione sullo status”
In data 13.12.2024 veniva emessa sentenza parziale sullo status e la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza cartolare del 01.04.2025 le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia che chiedevano recepirsi.
A questo punto, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Orbene, le parti chiedevano recepirsi i patti che di seguito si riportano: “ 1) Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti e pertanto la sig.ra rinunzia Controparte_1
espressamente alla domanda di assegno divorzile in suo favore;
il dott. accetta la rinunzia Per_1
predetta e nulla è dovuto reciprocamente;
2) Parimenti il dott. rinunzia espressamente agli Per_1
arretrati dovuti in suo favore dalla sig.ra per i pregressi assegni di mantenimento versati CP_1
in favore del figlio , ed oggetto di revoca disposta dal Tribunale, con decorrenza dalla data Per_1
della domanda del presente giudizio, e pari ad euro 10.800; qualora la sig.ra non CP_1 adempia alle condizioni di cui ai seguenti punti 5) e 7), l'accordo in merito agli arretrati dovuti dalla sig.ra al dott. per i pregressi assegni di mantenimento versati in favore del figlio CP_1 Per_1
(poi revocati dal Tribunale) si intenderà risolto con effetto immediato e retroattivo. 3) Le Per_1
parti concordano che, in virtù dei conferimenti economici avvenuti durante il matrimonio ed in particolare per la sistemazione dei loro rapporti patrimoniali ed economici e per dirimere ogni controversia di carattere reddituale, hanno concordato quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, un nuovo assetto dei loro interessi economici, nella disciplina del loro divorzio, effettuando una redistribuzione dei diritti in relazione all'immobile sito in Napoli alla Nicola Nicolini n. 40 scala C int. 26 piano 7 (ex casa familiare) e del relativo box auto pertinenziale. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti convengono quanto segue: il dott. trasferirà in favore del figlio , maggiorenne economicamente Parte_1 Per_1 autosufficiente, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile in comproprietà con la sig.ra sito in Napoli alla via Nicola Nicolini n. 40 (Comune di NA (F839) (NA) Sez. Urb. CP_1
SCA Foglio 19 Particella 784 Subalterno 95 Particelle corrispondenti al catasto fabbricati Comune di NA (F839 )(NA) Foglio 58 Particella 14 Rendita: Euro 1.123,29 Rendita: Lire 2.175.000
Zona censuaria 3, Categoria A/3a, Classe 6, Consistenza 7,5 vani) e del relativo box auto pertinenziale sito in Napoli alla via ANTONIO GENOVESI n. 45-46 Piano S1 (Dati identificativi:
Comune di NA (F839) (NA) Sez. Urb. SCA Foglio 16 Particella 170 Subalterno 139
Classamento: Rendita: Euro 48,03 Zona censuaria 3, Categoria C/6a, Classe 5, Consistenza 15 mq).
4) L'atto che si renderà necessario per dar luogo a detto trasferimento dell'abitazione e relativo box auto dovrà essere posto in essere a mezzo di un Notaio di fiducia della sig.ra Controparte_1
entro e non oltre 90 giorni dalla data della comunicazione della sentenza del Tribunale di Napoli che avrà recepito i presenti accordi;
5) Gli oneri fiscali, le imposte, le tasse di registro, le spese notarili, così come qualsivoglia altra spesa dovesse rendersi necessaria per dare esecuzione a detto trasferimento cadranno ad esclusivo carico della sig.ra 6) In riferimento a Controparte_1
quanto sopra, le parti sin da questo momento dichiarano che il trasferimento come sopra convenuto, oltre a garantire la tutela del figlio, costituisce un elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della loro crisi coniugale e che, pertanto, ricorrono i presupposti per le agevolazioni di cui all'art.19 della legge 74/1987 conformemente alle sentenze della Corte Costituzionale n.154 del
10.5.1999 e n. 202 dell'11.6.2003, alla Circolare Ministeriale n.49/E del 16.3.2000, alla Circolare della Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.2.2014 ed alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16.7.2015; 7) Saranno a carico della sig.ra tutti gli oneri fiscali e condominiali CP_1
pregressi ed attuali nonché futuri, sia ordinari che straordinari, le relative utenze, nonché tutti i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria pregressa, attuale e futura dell'immobile sito in
Napoli alla via Nicola Nicolini n. 40 scala C int. 26 piano 7 (e relativo box auto pertinenziale), e tutte le spese ( ivi comprese spese legali, interessi e sorta capitale) relative alla procedura esecutiva attuata nei confronti del dell'abitazione predetta con Decreto Ingiuntivo n. 10451/2022 CP_2
- Rg 39289/2022 per le quali la sig.ra dichiara di manlevare il dott. e per ulteriori CP_1 Per_1 eventuali procedure nei confronti del dell'immobile sito in Napoli alla via Nicola CP_2
Nicolini n. 40 scala C int. 26 piano 7 (e relativo box auto pertinenziale); 8) Il dott. entro e Per_1
non oltre 90 giorni dalla data della comunicazione della sentenza del Tribunale di Napoli che avrà recepito i presenti accordi, si impegna ad acquistare in favore del figlio al quale Persona_1 sarà intestato, l'immobile attualmente adibito ad attività commerciale di Bar, denominato Gran Caffè
Badulli e sito alla via Abate Minichini n. 23/23 A- 80141 Napoli, per un importo pari ad euro
100.000,00 (centomila/00); il relativo atto notarile sarà a carico del dott. presso Notaio dallo Per_1
stesso incaricato. 9) Il predetto acquisto a beneficio del figlio , come sopra convenuto, Per_1 costituisce anche un elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della loro crisi coniugale e, pertanto, ricorrono i presupposti per le agevolazioni di cui all'art.19 della legge 74/1987 conformemente alle sentenze della Corte Costituzionale n.154 del 10.5.1999 e n. 202 dell'11.6.2003, alla Circolare Ministeriale n.49/E del 16.3.2000, alla Circolare della Agenzia delle Entrate n.2/E del
21.2.2014 ed alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16.7.2015; 10) Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi vigeranno le norme vigenti in materia. 11) I procuratori costituiti dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla solidarietà professionale e dichiarano compensate le spese di giudizio”
Preso atto di quanto sopra, trattandosi di pattuizioni non contrarie a norme imperative ed aventi ad oggetto diritti disponibili, il Tribunale ritiene di poter ratificare tali pattuizioni.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 04/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino