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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8478/2020 R.G. promosso da con sede a Catania, via Michele Scammacca 46, partita iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Carmelo Santonocito
e Giuseppe Maugeri, giusta procura in atti
opponente contro con sede a Macchia di Giarre (CT), via San Paolo 86, partita iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avvocato Massimo Sciacca, giusta procura in atti opposta
***
All'udienza del 10.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 16.7.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 889/2020 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 41.149,59 a titolo di pagamento residuo del corrispettivo per la fornitura della merce di cui alle fatture n. 601 e 614 del 30.12.2017, n. 23
1 del 30.1.2018, n. 145 del 31.3.2018, n. 254 del 30.4.2018 e 341 del 31.5.2018, oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione.
L'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito azionato, deducendone l'intervenuta estinzione comprovata dall'emissione di buoni di consegna (utilizzati come quietanze di pagamento) e dal rilascio di due dichiarazioni di liberatoria, rispettivamente del 3.8.2018 e del 14.9.2018. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 23.11.2020 si è costituita contestando Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la conferma del decreto ingiuntivo, la condanna al pagamento delle spese di lite nonché la sanzione per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 3.5.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.; indi, assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante di con ordinanza del Parte_1
5.4.2022 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. A seguito di alcuni rinvii, la causa è stata posta in decisione e nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione proposta da non è fondata. Parte_1
2.1 Giova premettere che ha proposto in via monitoria domanda di Controparte_1
adempimento nei confronti di chiedendo il pagamento del corrispettivo per Parte_1
la fornitura di merce sulla base di due diverse causali:
A) la prima deriva dal mancato pagamento delle fatture n. 601 del 3.12.2017 (per il residuo importo di euro 3.769,62), n. 614 del 30.12.2017 (per il residuo credito di euro 16.625,95), n.
23 del 30.1.2018 (per il residuo credito di euro 412,35);
B) la seconda si fonda sul mancato pagamento delle fatture n. 145 del 31.3.2018, n. 254 del
30.4.2018 e n. 341 del 31.5.2018, di importo complessivo di euro 20.341,67, originariamente emesse dalla K.F. IO s.p.a., società che ha ceduto pro soluto il credito in esame all'odierna opposta giusta atto di cessione del 10.4.2019, regolarmente notificato alla debitrice.
2.2 Tanto premesso, in diritto occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia 2 contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio
(opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, premesso ed incontestato il rapporto di fornitura pluriennale tra le due società e la cessione del credito in favore dell'odierna opposta (ex art. 115 c.p.c.), la società opponente non ha provato il fatto estintivo del rapporto obbligatorio.
2.3 Ed invero, con riguardo al credito sub A) – relativo al mancato pagamento delle fatture nn. 601 e 614 del 30.12.2017 nonché n. 23 del 30.1.2018 – l'opponente ha eccepito di avere adempiuto mediante il pagamento in contanti e ha dedotto di avere emesso buoni di consegna intestati a , marito di del valore di euro 38.593 (doc. 2 Testimone_1 Parte_2
- 57 fascicolo parte opponente).
L'eccezione in esame, tuttavia, non è idonea a dimostrare il fatto estintivo, non risultando prova della riferibilità dei buoni di consegna alle specifiche fatture azionate monitoria.
Detti buoni risultano intestati a marito di soggetto Testimone_1 Parte_3 titolare di un'impresa individuale operante nel medesimo settore della ma Parte_1
diversa da questa e non vi è prova del collegamento sussistente tra il e la Tes_1 Parte_1
A ciò si aggiunga che in sede di interrogatorio formale, ha
[...] Parte_2
ammesso che i medesimi buoni di consegna emessi nel presente giudizio siano stati prodotti in un altro giudizio di opposizione promosso da nei confronti de Testimone_1 CP_1
e ciò a dimostrazione del tentativo, mal riuscito, di spendere anche in questa sede
[...]
processuale un fatto asseritamente estintivo di un diverso e distinto rapporto obbligatorio.
La dichiarazione confessoria resa da dimostra ulteriormente Parte_2
l'infondatezza dell'eccezione di adempimento proposta dalla società opponente.
2.4 In merito al credito sub B) – relativo al mancato pagamento delle fatture oggetto del contratto di cessione di credito del 10.4.2019 – la società opponente, a fondamento dell'eccezione di parziale adempimento, ha depositato due dichiarazioni liberatorie di quietanza del 3.8.2018 e del 14.9.2018 (cfr. doc. 58 -59) rilasciate da KF IO s.p.a.
(cedente), in relazione all'emissione di due assegni bancari nn. 030030535007 di euro
8.518,04 e n. 030031541409 di euro 6.899,81 (di cui soltanto il primo presente in copia).
Anche tale eccezione non è fondata.
3 Premesso che le due quietanze liberatorie sarebbero state emesse in data anteriore alla cessione del credito, va ricordato che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “soltanto
a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi
ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni […], che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. ex plurimis Cass. n. 26275/2017; Cass. n. 3008/2012; Cass. n. 27247 del
25.9.2023 e Cass. n. 10624 del 19.4.2024).
In applicazione del superiore principio, il mero deposito delle liberatorie riferite ai due assegni non è idoneo a dimostrare la riferibilità dei titoli di credito alle fatture oggetto della cessione del credito, in difetto di prova del collegamento dei medesimi con il credito azionato.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da non è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 889/2020 va dichiarato Parte_1 definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.808, somma calcolata riducendo del cinquanta percento i valori medi dello scaglione di riferimento, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la ridotta complessità della controversia.
L'importo suindicato va versato in favore dell'avvocato Massimo Sciacca, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., quale difensore antistatario.
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 8478/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
4 RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 889/2020 emesso dal Tribunale di
Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Parte_1
Massimo Sciacca, che liquida in euro 3.808, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 27 gennaio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8478/2020 R.G. promosso da con sede a Catania, via Michele Scammacca 46, partita iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Carmelo Santonocito
e Giuseppe Maugeri, giusta procura in atti
opponente contro con sede a Macchia di Giarre (CT), via San Paolo 86, partita iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avvocato Massimo Sciacca, giusta procura in atti opposta
***
All'udienza del 10.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 16.7.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 889/2020 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 41.149,59 a titolo di pagamento residuo del corrispettivo per la fornitura della merce di cui alle fatture n. 601 e 614 del 30.12.2017, n. 23
1 del 30.1.2018, n. 145 del 31.3.2018, n. 254 del 30.4.2018 e 341 del 31.5.2018, oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione.
L'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito azionato, deducendone l'intervenuta estinzione comprovata dall'emissione di buoni di consegna (utilizzati come quietanze di pagamento) e dal rilascio di due dichiarazioni di liberatoria, rispettivamente del 3.8.2018 e del 14.9.2018. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 23.11.2020 si è costituita contestando Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la conferma del decreto ingiuntivo, la condanna al pagamento delle spese di lite nonché la sanzione per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 3.5.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c.; indi, assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante di con ordinanza del Parte_1
5.4.2022 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. A seguito di alcuni rinvii, la causa è stata posta in decisione e nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione proposta da non è fondata. Parte_1
2.1 Giova premettere che ha proposto in via monitoria domanda di Controparte_1
adempimento nei confronti di chiedendo il pagamento del corrispettivo per Parte_1
la fornitura di merce sulla base di due diverse causali:
A) la prima deriva dal mancato pagamento delle fatture n. 601 del 3.12.2017 (per il residuo importo di euro 3.769,62), n. 614 del 30.12.2017 (per il residuo credito di euro 16.625,95), n.
23 del 30.1.2018 (per il residuo credito di euro 412,35);
B) la seconda si fonda sul mancato pagamento delle fatture n. 145 del 31.3.2018, n. 254 del
30.4.2018 e n. 341 del 31.5.2018, di importo complessivo di euro 20.341,67, originariamente emesse dalla K.F. IO s.p.a., società che ha ceduto pro soluto il credito in esame all'odierna opposta giusta atto di cessione del 10.4.2019, regolarmente notificato alla debitrice.
2.2 Tanto premesso, in diritto occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia 2 contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio
(opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, premesso ed incontestato il rapporto di fornitura pluriennale tra le due società e la cessione del credito in favore dell'odierna opposta (ex art. 115 c.p.c.), la società opponente non ha provato il fatto estintivo del rapporto obbligatorio.
2.3 Ed invero, con riguardo al credito sub A) – relativo al mancato pagamento delle fatture nn. 601 e 614 del 30.12.2017 nonché n. 23 del 30.1.2018 – l'opponente ha eccepito di avere adempiuto mediante il pagamento in contanti e ha dedotto di avere emesso buoni di consegna intestati a , marito di del valore di euro 38.593 (doc. 2 Testimone_1 Parte_2
- 57 fascicolo parte opponente).
L'eccezione in esame, tuttavia, non è idonea a dimostrare il fatto estintivo, non risultando prova della riferibilità dei buoni di consegna alle specifiche fatture azionate monitoria.
Detti buoni risultano intestati a marito di soggetto Testimone_1 Parte_3 titolare di un'impresa individuale operante nel medesimo settore della ma Parte_1
diversa da questa e non vi è prova del collegamento sussistente tra il e la Tes_1 Parte_1
A ciò si aggiunga che in sede di interrogatorio formale, ha
[...] Parte_2
ammesso che i medesimi buoni di consegna emessi nel presente giudizio siano stati prodotti in un altro giudizio di opposizione promosso da nei confronti de Testimone_1 CP_1
e ciò a dimostrazione del tentativo, mal riuscito, di spendere anche in questa sede
[...]
processuale un fatto asseritamente estintivo di un diverso e distinto rapporto obbligatorio.
La dichiarazione confessoria resa da dimostra ulteriormente Parte_2
l'infondatezza dell'eccezione di adempimento proposta dalla società opponente.
2.4 In merito al credito sub B) – relativo al mancato pagamento delle fatture oggetto del contratto di cessione di credito del 10.4.2019 – la società opponente, a fondamento dell'eccezione di parziale adempimento, ha depositato due dichiarazioni liberatorie di quietanza del 3.8.2018 e del 14.9.2018 (cfr. doc. 58 -59) rilasciate da KF IO s.p.a.
(cedente), in relazione all'emissione di due assegni bancari nn. 030030535007 di euro
8.518,04 e n. 030031541409 di euro 6.899,81 (di cui soltanto il primo presente in copia).
Anche tale eccezione non è fondata.
3 Premesso che le due quietanze liberatorie sarebbero state emesse in data anteriore alla cessione del credito, va ricordato che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “soltanto
a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi
ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni […], che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. ex plurimis Cass. n. 26275/2017; Cass. n. 3008/2012; Cass. n. 27247 del
25.9.2023 e Cass. n. 10624 del 19.4.2024).
In applicazione del superiore principio, il mero deposito delle liberatorie riferite ai due assegni non è idoneo a dimostrare la riferibilità dei titoli di credito alle fatture oggetto della cessione del credito, in difetto di prova del collegamento dei medesimi con il credito azionato.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da non è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 889/2020 va dichiarato Parte_1 definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.808, somma calcolata riducendo del cinquanta percento i valori medi dello scaglione di riferimento, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la ridotta complessità della controversia.
L'importo suindicato va versato in favore dell'avvocato Massimo Sciacca, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., quale difensore antistatario.
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 8478/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
4 RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 889/2020 emesso dal Tribunale di
Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Parte_1
Massimo Sciacca, che liquida in euro 3.808, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 27 gennaio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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