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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 29/10/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.1009/2022
Il giudice NN RI CI lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate da IO IA lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate da CP_1
[...]
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18:40 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 29/10/2025
Il giudice
NN RI CI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa NN RI CI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1009/2022 R.G. decisa all'udienza del 29/10/2025 ex art. 281 sexies c.p.c. vertente
T R A
IO IA elettivamente domiciliato in Via Beata Antonia n. 14 L'Aquila presso e nello studio dell'avv. LOPARDI RICCARDO dal quale è rappresentato e difeso opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. RAFFAELLA GRECO e dall'avv. SIMONA BOGNANNI ed elettivamente domiciliata in L' Aquila, viale Della Croce Rossa n. 215 presso e nello studio dell' avv. SIMONA BADIA opposta
OGGETTO: contratto di finanziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
i verbali di causa e le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 27/05/2022, ritualmente notificato, l'opponente LI
IO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 447/2021 di data
06/10/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 1501 /2021 R.G. su conforme richiesta della società con il quale gli era stato Controparte_1
ingiunto, in via solidale con il pagamento di € 30.992,25 per sorte Controparte_2
capitale, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria, per saldo debitorio del contratto di finanziamento per prestito personale n. 19722920 di data 04/10/2018.
A fondamento dell'opposizione LI IO eccepiva la perenzione del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato entro il termine di sessanta giorni ex art. 644
c.p.c; il difetto della procura alle liti la cui autentica sarebbe avvenuta in data anteriore rispetto alla apposizione delle firme digitali;
la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la infondatezza nel merito.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare perento il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, voglia dichiararlo irrito e/o nullo, atteso altresì il vizio insanabile di procura, illegittima la decadenza dal beneficio del termine e infondata la richiesta di pagamento. Spese vinte”.
La società opposta si costituiva ritualmente in giudizio CP_1 CP_1
contestando le avverse argomentazioni chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento del credito ingiunto o altra somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
IA IO per l'importo di € 30.992,25, oltre interessi legali ex art. 1284
c.c. sul capitale di € 29.869,59 dal 15/11/2020 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria, e comunque, valutata
d'ufficio la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in capo all'opponente, condannare lo stesso per lite temeraria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali , sulle conclusioni precisate dalle parti la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c..
L'opponente, in primis, ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla per essere avvenuta decorsi i 60 giorni di legge Controparte_1
dalla data delle sua pronuncia. Occorre , pertanto, esaminare il profilo della inefficacia del decreto per avere l'opposta, in via principale, fatta richiesta di conferma.
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Cass. SS.UU. n. 17352/2009).
Nella fattispecie la riattivazione del procedimento notificatorio effettuata successivamente all'esito negativo del primo di data 03/11/2021, nell'indirizzo errato in Via Castello 17, 67100 L' Aquila per irreperibilità del destinatario, è avvenuta soltanto in data 12/02/2022 , ossia tre mesi dopo, nell'indirizzo esatto in via Castello
17, fraz. Coppito L' Aquila, poi perfezionarsi soltanto in data 20/04/2022, per cui non può certamente ritenersi tempestivamente richiesta.
L'eccezione, pertanto, è fondata. L'opponente, in rito, ha anche eccepito il difetto della procura alle liti rilasciata nella fase monitoria perché a suo dire la data di autentica delle firme da parte del difensore appaiono antecedenti alla data in cui sarebbero state apposte le firme digitali dei procuratori della società opposta.
In punto di diritto l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (cfr. Cass. civ. n. 20943/2014).
Nella fattispecie, la procura alle liti rilasciata nella fase monitoria (non seguita da nuova procura nella fase di cognizione) è da ritenersi perfettamente valida in quanto risulta firmata digitalmente in data 22/07/2021 dai procuratori di Controparte_1
sig.ri e e controfirmata digitalmente per autentica in Parte_1 Parte_2
data 23/09/2021 dall'avv. Ficarra (l'allora patrocinante di , Controparte_1
inoltre la conformità della copia analogica della predetta procura alle liti all'originale estratta dal fascicolo telematico n. 1501/2021 R.G. Tribunale di L' Aquila (allegata all' originale di notifica del decreto ingiuntivo) è stata attestata dall'avv. Salvatore
Ficarra ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012 , attestazione di conformità che può essere contestata soltanto con lo strumento della querela di falso.
L'eccezione , dunque, non è fondata.
Passando all'esame del merito la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato non preclude l'obbligo per il Giudice del merito di pronunciarsi sulla domanda di condanna.
Invero, con la notificazione (ancorché tardiva) del decreto ingiuntivo, il creditore esprime comunque la volontà di avvalersi del titolo su cui fonda le proprie ragioni e quindi il ricorso per ingiunzione deve essere qualificato in termini di domanda giudiziale idonea a provocare l'obbligo per il giudice di una pronuncia sul merito.
Sul punto, difatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c. ne comporta l'inefficacia, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa dell'opponente (parte convenuta in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. ex multis Cass. civ. n. 951/2013).
Ciò posto, riguardo alla pretesa creditoria l'opponente ha eccepito non esigibilità del credito per non essere stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine. A riguardo si osserva che la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, è posta a favore del creditore. Cosicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere. Nella specie, poiché l'opposta, a confutazione della relativa eccezione dell'opponente, non ha dimostrato che la raccomandata di comunicazione della decadenza del beneficio del termine sia stata ricevuta dal debitore, una siffatta manifestazione di volontà deve ravvisarsi nella notifica del decreto ingiuntivo opposto per cui da tale data la pretesa creditoria è concretamente divenuta esigibile (cfr. Cass. civ. n. 25376/2024).
Difatti, riguardo all'an e al quantum del diritto, parte opposta, in adempimento dell'onere probatorio a suo carico, a comprova della pretesa creditoria ingiunta di €
30.995,25, oltre interessi legali ex art. 1284 cod.civ. sul solo capitale di € 29.869,25 dal 15/11/2020 sino all'effettivo soddisfo, ha allegato in atti il contratto di finanziamento per prestito personale n. 19722920 di data 04/10/2018 sottoscritto dall'odierno opponente;
il piano di ammortamento del finanziamento di € 33.653,62 per capitale e di € 14.493,98 per interessi, rimborsabile in n. 120 rate di € 401,23 ciascuna, con scadenza dal 15/11/2018 al 15/10/2028; estratto conto analitico contenente tutti gli addebiti e gli accrediti intervenuti durante l'intera durata del rapporto per certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute sino al saldo della sola sorte capitale al 14/11/2020 e al saldo scaduto del contratto al
31/01/2021.
Parte opponente, su cui incombeva l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore, invece, nulla ha dedotto né eccepito in ordine al contratto di finanziamento e al quantum della pretesa ingiunta.
A riguardo si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 826 del 20.01.2015).
Per quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato inefficace e in accoglimento della domanda dell' opposta l'opponete Controparte_1
IA IO va condannato al pagamento, in favore della medesima, dell'importo di € 30.992,25, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di €
29.869,59 dal 15/11/2020 sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta si ritiene che nella fattispecie il comportamento dell'opponente è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di difesa non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave. In considerazione di ciò la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto della natura e del valore della causa e della sua limitata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente IA IO al pagamento, in favore dell' opposta dell'importo di € 30.992,25, oltre interessi legali ex art. 1284 Controparte_1
cod. civ. sul capitale di € 29.869,59 dal 15/11/2020 sino all'effettivo soddisfo;
-condanna l'opponente IA IO al pagamento, in favore dell' opposta delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Cpaa 4% ed Iva 22%.
Così deciso in L' Aquila il 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN RI CI
SEZIONE UNICA
UDIENZA 29/10/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.1009/2022
Il giudice NN RI CI lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate da IO IA lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate da CP_1
[...]
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18:40 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 29/10/2025
Il giudice
NN RI CI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa NN RI CI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1009/2022 R.G. decisa all'udienza del 29/10/2025 ex art. 281 sexies c.p.c. vertente
T R A
IO IA elettivamente domiciliato in Via Beata Antonia n. 14 L'Aquila presso e nello studio dell'avv. LOPARDI RICCARDO dal quale è rappresentato e difeso opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. RAFFAELLA GRECO e dall'avv. SIMONA BOGNANNI ed elettivamente domiciliata in L' Aquila, viale Della Croce Rossa n. 215 presso e nello studio dell' avv. SIMONA BADIA opposta
OGGETTO: contratto di finanziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
i verbali di causa e le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 27/05/2022, ritualmente notificato, l'opponente LI
IO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 447/2021 di data
06/10/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 1501 /2021 R.G. su conforme richiesta della società con il quale gli era stato Controparte_1
ingiunto, in via solidale con il pagamento di € 30.992,25 per sorte Controparte_2
capitale, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria, per saldo debitorio del contratto di finanziamento per prestito personale n. 19722920 di data 04/10/2018.
A fondamento dell'opposizione LI IO eccepiva la perenzione del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato entro il termine di sessanta giorni ex art. 644
c.p.c; il difetto della procura alle liti la cui autentica sarebbe avvenuta in data anteriore rispetto alla apposizione delle firme digitali;
la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la infondatezza nel merito.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare perento il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, voglia dichiararlo irrito e/o nullo, atteso altresì il vizio insanabile di procura, illegittima la decadenza dal beneficio del termine e infondata la richiesta di pagamento. Spese vinte”.
La società opposta si costituiva ritualmente in giudizio CP_1 CP_1
contestando le avverse argomentazioni chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento del credito ingiunto o altra somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
IA IO per l'importo di € 30.992,25, oltre interessi legali ex art. 1284
c.c. sul capitale di € 29.869,59 dal 15/11/2020 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria, e comunque, valutata
d'ufficio la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in capo all'opponente, condannare lo stesso per lite temeraria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali , sulle conclusioni precisate dalle parti la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c..
L'opponente, in primis, ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla per essere avvenuta decorsi i 60 giorni di legge Controparte_1
dalla data delle sua pronuncia. Occorre , pertanto, esaminare il profilo della inefficacia del decreto per avere l'opposta, in via principale, fatta richiesta di conferma.
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Cass. SS.UU. n. 17352/2009).
Nella fattispecie la riattivazione del procedimento notificatorio effettuata successivamente all'esito negativo del primo di data 03/11/2021, nell'indirizzo errato in Via Castello 17, 67100 L' Aquila per irreperibilità del destinatario, è avvenuta soltanto in data 12/02/2022 , ossia tre mesi dopo, nell'indirizzo esatto in via Castello
17, fraz. Coppito L' Aquila, poi perfezionarsi soltanto in data 20/04/2022, per cui non può certamente ritenersi tempestivamente richiesta.
L'eccezione, pertanto, è fondata. L'opponente, in rito, ha anche eccepito il difetto della procura alle liti rilasciata nella fase monitoria perché a suo dire la data di autentica delle firme da parte del difensore appaiono antecedenti alla data in cui sarebbero state apposte le firme digitali dei procuratori della società opposta.
In punto di diritto l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (cfr. Cass. civ. n. 20943/2014).
Nella fattispecie, la procura alle liti rilasciata nella fase monitoria (non seguita da nuova procura nella fase di cognizione) è da ritenersi perfettamente valida in quanto risulta firmata digitalmente in data 22/07/2021 dai procuratori di Controparte_1
sig.ri e e controfirmata digitalmente per autentica in Parte_1 Parte_2
data 23/09/2021 dall'avv. Ficarra (l'allora patrocinante di , Controparte_1
inoltre la conformità della copia analogica della predetta procura alle liti all'originale estratta dal fascicolo telematico n. 1501/2021 R.G. Tribunale di L' Aquila (allegata all' originale di notifica del decreto ingiuntivo) è stata attestata dall'avv. Salvatore
Ficarra ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012 , attestazione di conformità che può essere contestata soltanto con lo strumento della querela di falso.
L'eccezione , dunque, non è fondata.
Passando all'esame del merito la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato non preclude l'obbligo per il Giudice del merito di pronunciarsi sulla domanda di condanna.
Invero, con la notificazione (ancorché tardiva) del decreto ingiuntivo, il creditore esprime comunque la volontà di avvalersi del titolo su cui fonda le proprie ragioni e quindi il ricorso per ingiunzione deve essere qualificato in termini di domanda giudiziale idonea a provocare l'obbligo per il giudice di una pronuncia sul merito.
Sul punto, difatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c. ne comporta l'inefficacia, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa dell'opponente (parte convenuta in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. ex multis Cass. civ. n. 951/2013).
Ciò posto, riguardo alla pretesa creditoria l'opponente ha eccepito non esigibilità del credito per non essere stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine. A riguardo si osserva che la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, è posta a favore del creditore. Cosicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere. Nella specie, poiché l'opposta, a confutazione della relativa eccezione dell'opponente, non ha dimostrato che la raccomandata di comunicazione della decadenza del beneficio del termine sia stata ricevuta dal debitore, una siffatta manifestazione di volontà deve ravvisarsi nella notifica del decreto ingiuntivo opposto per cui da tale data la pretesa creditoria è concretamente divenuta esigibile (cfr. Cass. civ. n. 25376/2024).
Difatti, riguardo all'an e al quantum del diritto, parte opposta, in adempimento dell'onere probatorio a suo carico, a comprova della pretesa creditoria ingiunta di €
30.995,25, oltre interessi legali ex art. 1284 cod.civ. sul solo capitale di € 29.869,25 dal 15/11/2020 sino all'effettivo soddisfo, ha allegato in atti il contratto di finanziamento per prestito personale n. 19722920 di data 04/10/2018 sottoscritto dall'odierno opponente;
il piano di ammortamento del finanziamento di € 33.653,62 per capitale e di € 14.493,98 per interessi, rimborsabile in n. 120 rate di € 401,23 ciascuna, con scadenza dal 15/11/2018 al 15/10/2028; estratto conto analitico contenente tutti gli addebiti e gli accrediti intervenuti durante l'intera durata del rapporto per certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute sino al saldo della sola sorte capitale al 14/11/2020 e al saldo scaduto del contratto al
31/01/2021.
Parte opponente, su cui incombeva l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore, invece, nulla ha dedotto né eccepito in ordine al contratto di finanziamento e al quantum della pretesa ingiunta.
A riguardo si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 826 del 20.01.2015).
Per quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato inefficace e in accoglimento della domanda dell' opposta l'opponete Controparte_1
IA IO va condannato al pagamento, in favore della medesima, dell'importo di € 30.992,25, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di €
29.869,59 dal 15/11/2020 sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta si ritiene che nella fattispecie il comportamento dell'opponente è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di difesa non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave. In considerazione di ciò la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto della natura e del valore della causa e della sua limitata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente IA IO al pagamento, in favore dell' opposta dell'importo di € 30.992,25, oltre interessi legali ex art. 1284 Controparte_1
cod. civ. sul capitale di € 29.869,59 dal 15/11/2020 sino all'effettivo soddisfo;
-condanna l'opponente IA IO al pagamento, in favore dell' opposta delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Cpaa 4% ed Iva 22%.
Così deciso in L' Aquila il 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN RI CI