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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/03/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 70363/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. , con l'Avv. BLASIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Trasporto aereo.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO:
• riformare la sentenza n. 12215/2022 emessa in data 6.05.2022 dal Giudice di Pace di
Roma, nel procedimento iscritto al n. 51346/2020 di R.G., e depositata in cancelleria in data
22.06.2022, non notificata, come di seguito sostituendo:
“- rigetta la domanda presentata da con atto di citazione nei confronti Parte_1
di CP_1
Pagina 1 di 7 - la condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 700,00 di cui Euro
650,00 per compensi”
CON
“accoglie la domanda e dichiara, per i motivi di cui in narrativa, in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dall'appellante, ai sensi della normativa sopra indicata
e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di Euro
1.520,07 di cui Euro 914,50= a titolo di integrale rimborso del prezzo dei biglietti aerei relativi ai voli cancellati, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo ed
Euro 605,57= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito (differenza tra rimborso dei biglietti e costo di quelli acquistati), oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.- la condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro
700,00 di cui Euro 650,00 per compensi in favore dell'attrice”
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge)».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione dei fatti e dell'oggetto della domanda.
La sig.ra ha citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, la Parte_1
compagnia aerea chiedendone la condanna al pagamento della somma CP_1
complessiva di € 1.520,07, di cui € 914,50, a titolo di rimborso integrale del prezzo del biglietto aereo, ed € 605,57, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (maggior costo sostenuto per l'acquisto di un nuovo biglietto sulla medesima tratta); il tutto causato dalla cancellazione del volo aereo da Auckland a Roma Fiumicino (via Dubai), del giorno 15-16 aprile 2020, operato dalla compagnia aerea convenuta.
Costituitasi la in primo grado e contestate le avverse pretese, il Giudice di Pace ha CP_1
rigettato la domanda attrice, ritenendo sussistente l'esimente di cui all'art. 5 Reg. CE
261/04, individuata nella pandemia SARS-COVID 19 (i voli erano programmati per il 15-6 aprile 2020) e condannando l'attrice alla refusione delle spese legali in favore della convenuta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra chiedendone l'integrale Pt_1
riforma, con conseguente condanna della sia al pagamento delle somme richieste, CP_1
Pagina 2 di 7 sia alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Diritto.
Legge applicabile;
erroneità della sentenza di primo grado e riforma parziale;
diritto al rimborso del prezzo del biglietto.
In via assolutamente preliminare, occorre rilevare come non vi sia stata alcuna contestazione, né allegazione contraria, sulla individuazione del diritto applicabile alla fattispecie in esame, ovvero il Regolamento CE 261 del 2004; sebbene, infatti,
l'individuazione della legge applicabile soggiace al principio iura novit curia ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice, tuttavia, in primo luogo, laddove l'applicabilità di una norma dipende anche da elementi fattuali, è onere delle parti allegarli e dimostrarli e, in secondo luogo, anche tale aspetto è, ovviamente, soggetto alla copertura da giudicato.
Nel caso di specie, in primo grado la pur ritualmente costituitasi, nulla ha eccepito CP_1
o contestato sull'applicabilità del Reg UE 261/04, invocata dall'attrice, difendendosi anzi proprio sulla base della stessa normativa, né ha allegato o provato elementi idonei ad escluderne l'applicazione in forza dell'art. 3 del Regolamento stesso (cioè, la sua qualità di vettore non comunitario); inoltre, una volta pronunciata la sentenza, la cui decisione è fondata sull'applicazione di una norma del citato Regolamento (art. 5), nessuna delle parti ha impugnato questo specifico profilo (l'appellante ha contestato l'operatività nel merito della norma invocata, e la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'esimente, ma non l'inclusione della fattispecie nell'ambito applicativo del Regolamento comunitario), che deve quindi ritenersi coperto da giudicato.
Fatta questa necessaria premessa, la decisione del Giudice di Pace, laddove ha escluso il diritto del passeggero al rimborso del prezzo del biglietto, è errata.
Invero, è sbagliato, a monte, l'aver ritenuto applicabile la causa di esonero della responsabilità di cui all'art. 5 Reg UE 261/04, che -a prescindere dalla sua effettiva configurabilità nel caso di specie- esclude soltanto il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria ex art. 7, ma non anche il diritto al rimborso del prezzo del biglietto (ove non sia stata offerta riprotezione su altro volo, nei termini di legge), che è invece stabilito dall'art. 8 del regolamento stesso;
ciò lo si evince facilmente dalla lettura della norma, art. 5, comma 3, secondo cui: «Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la
Pagina 3 di 7 cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».
Del resto, il diritto al rimborso integrale del biglietto, nel caso di cancellazione, senza successiva riprotezione su altro volo della medesima tratta, risponde non già ad una finalità risarcitoria, bensì restitutoria, che prescinde, quindi, dalla imputabilità dell'inadempimento, ma costituisce applicazione del principio della ripetizione di indebito, nel senso che, ovviamente, laddove la controprestazione contrattuale non sia stata eseguita, per qualunque motivo, il relativo prezzo deve essere rimborsato all'altro contraente, analogamente a quanto avviene in caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.); con specifico riferimento al trasporto aereo, il principio è ribadito anche dall'art. 945 del Codice della
Navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni): «Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato».
Deve quindi essere sicuramente accolta la richiesta della sig.ra di rimborso Pt_1
integrale del prezzo del biglietto pagato per il volo cancellato, nella misura di € 914,50, come documentato in atti e non contestato;
non può, invece, ritenersi raggiunta la prova dell'asserito rimborso di tale somma, da parte dell'agenzia di viaggio, poiché -al di là del fatto che la non si è costituita in appello e non ha riproposto tale difesa- la CP_1
documentazione prodotta dalla convenuta in primo grado è assolutamente inidonea a dimostrare la circostanza, trattandosi di mere stampe di schermate, probabilmente tratte dal sistema informatico interno della compagnia aerea, costituite da una serie di lettere e numeri non meglio comprensibili (e senza che la difesa convenuta abbia fornito alcun elemento per poter leggere e capire tali documenti), nonché di email, totalmente prive di sottoscrizioni, sigle, attestazioni di provenienza o di conformità all'originale (la email, infatti, quale documento digitale, deve essere prodotta tramite allegazione del file in formato .eml o .msg o altro, a seconda del programma di gestione della posta utilizzato, e non già tramite la stampa o la copia, salvo che non vi sia contestazione oppure sia accompagnata da attestazione di conformità), senza che sia nemmeno chiaro da chi provengano (addirittura, nella prima pagina, sono cancellate con un tratto di penna le righe contenenti l'indicazione del mittente, del destinatario, e della data ed ora della email) e, soprattutto, non essendovi alcun riscontro sulle modalità con cui sarebbe stato effettuato tale rimborso ed in che misura.
Pagina 4 di 7 Richiesta di pagamento delle ulteriori somme.
Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore richiesta, di condanna al pagamento della somma di
€ 605,57, a titolo di rimborso del maggior prezzo (1.520,07) pagato dalla sig.ra per Pt_1
acquistare un biglietto verso la medesima destinazione, in sostituzione di quello cancellato dalla non si ritengono sussistenti i presupposti. CP_1
Tale richiesta, infatti, ha natura risarcitoria in senso proprio, non rientrando nemmeno nell'ambito della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Reg UE 261/04; del resto, nella specie, come risulta pacifico e documentato in atti, la comunicazione di cancellazione del volo da parte della è avvenuta il 19.03.2020, ovvero poco meno di un mese prima CP_1
della partenza prevista, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, lett. c), punto i) del
Regolamento, il che esclude, appunto, il diritto alla compensazione, che, peraltro correttamente, non è nemmeno stata richiesta dall'attrice/appellante.
Trattandosi, quindi di risarcimento del danno ulteriore, rientrante nella disciplina di cui all'art. 12 comma 1 Reg UE cit. (“Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”), la domanda è soggetta ai principi generali in materia, e, in particolare, all'onere probatorio, gravante sull'attore, di dimostrare l'esistenza del danno (an) ed il suo ammontare (quantum), nonché il nesso causale tra il pregiudizio subito e la condotta inadempiente dell'altro contraente, essendo risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c., soltanto i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'altrui inadempimento.
Nel caso di specie, invero, manca la prova di quest'ultimo elemento fondante la domanda risarcitoria, ovvero la conseguenzialità tra il maggior esborso economico affrontato dalla sig.ra e la cancellazione del precedente volo;
infatti, dalla documentazione allegata Pt_1
alla citazione, risulta che il secondo biglietto (che, pur giungendo alla medesima destinazione, prevedeva uno scalo in più, ed un tragitto parzialmente diverso: Per_1
, e sia stato acquistato dall'appellante il
[...] Persona_2 Controparte_2
26.05.2020, con partenza il 21/22.06.2020, sicché non risulta un biglietto acquistato in vera e propria sostituzione di quello cancellato (potendo, ad esempio, ipotizzarsi che la sig.ra
[...]
avrebbe effettuato due viaggi verso l'Italia, uno ad aprile ed un altro a giugno) e, Pt_1
comunque, non vi è prova che non abbia avuto possibilità di acquistare un biglietto meno oneroso (come si sarebbe potuto desumere laddove l'acquisto fosse avvenuto in concomitanza con la data di originaria partenza); tanto più a fronte del fatto che, come visto,
Pagina 5 di 7 la comunicazione della cancellazione è avvenuta quasi un mese prima del giorno di partenza, in modo tale da consentire alla passeggera di ricercare tempestivamente diverse e più economiche soluzioni alternative a quella prescelta.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado deve essere annullata, nella parte in cui ha negato il diritto della al rimborso del biglietto, mentre deve rigettarsi (anche se per Pt_1
motivi diversi da quelli dedotti dal Giudice di Pace) la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Sulla somma di € 914,50, riconosciuta a titolo di rimborso del prezzo del biglietto, decorrono gli interessi al tasso legale, dalla data del dovuto (da individuarsi nel 19.03.2020, data in cui è stata comunicata la cancellazione del volo ed è quindi insorta l'obbligazione di restituzione in capo al vettore aereo).
Spese del primo grado di giudizio.
In ragione della riforma della sentenza, con l'accoglimento, anche se parziale, delle domande attrici, deve ovviamente essere annullato anche il capo relativo alla condanna alle spese di lite a carico dell'attrice, dovendosi, di contro, in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., porre le spese di lite a carico della convenuta, nella misura di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (da determinarsi in base al criterio del decisum ex art. 5, comma 1, DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
Cass. SU n. 19014 del 11/09/2007; sez. 2, n. 226 del 5/01/2011; sez. 3, n. 3903 del 29/02/2016 e n. 9237 del 22/03/2022), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 346,00 (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per quella introduttiva, € 68,00 per la fase istruttoria ed € 142,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ovviamente, nel caso in cui la odierna appellante abbia già pagato all'appellata le spese liquidate in primo grado, in forza della sentenza qui annullata, avrà diritto alla relativa restituzione dell'importo versato, in aggiunta al pagamento delle spese liquidate in suo favore.
Spese di lite.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n.
Pagina 6 di 7 147 – tenuto conto del valore della causa (sempre in base al criterio del decisum, come sopra), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 662,00 (di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per quella introduttiva,
€ 200,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
all'appellante spetta anche il rimborso delle spese vive, pari ad € 91,50, per il contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 70363/2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 12215/2022 depositata il 22.06.2022, nel procedimento
NRG 51346/21;
- condanna la al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di € 914,50, oltre interessi legali, dal dovuto (19.03.2020), al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 346,00, oltre accessori di legge, per compensi;
- rigetta, nel resto, le domande di parte appellante;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore della parte appellante CP_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi € 662,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 91,50, per rimborso spese vive.
Così deciso in Roma, in data 16/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 70363/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. , con l'Avv. BLASIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Trasporto aereo.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO:
• riformare la sentenza n. 12215/2022 emessa in data 6.05.2022 dal Giudice di Pace di
Roma, nel procedimento iscritto al n. 51346/2020 di R.G., e depositata in cancelleria in data
22.06.2022, non notificata, come di seguito sostituendo:
“- rigetta la domanda presentata da con atto di citazione nei confronti Parte_1
di CP_1
Pagina 1 di 7 - la condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 700,00 di cui Euro
650,00 per compensi”
CON
“accoglie la domanda e dichiara, per i motivi di cui in narrativa, in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dall'appellante, ai sensi della normativa sopra indicata
e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di Euro
1.520,07 di cui Euro 914,50= a titolo di integrale rimborso del prezzo dei biglietti aerei relativi ai voli cancellati, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo ed
Euro 605,57= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito (differenza tra rimborso dei biglietti e costo di quelli acquistati), oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.- la condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro
700,00 di cui Euro 650,00 per compensi in favore dell'attrice”
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge)».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione dei fatti e dell'oggetto della domanda.
La sig.ra ha citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, la Parte_1
compagnia aerea chiedendone la condanna al pagamento della somma CP_1
complessiva di € 1.520,07, di cui € 914,50, a titolo di rimborso integrale del prezzo del biglietto aereo, ed € 605,57, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (maggior costo sostenuto per l'acquisto di un nuovo biglietto sulla medesima tratta); il tutto causato dalla cancellazione del volo aereo da Auckland a Roma Fiumicino (via Dubai), del giorno 15-16 aprile 2020, operato dalla compagnia aerea convenuta.
Costituitasi la in primo grado e contestate le avverse pretese, il Giudice di Pace ha CP_1
rigettato la domanda attrice, ritenendo sussistente l'esimente di cui all'art. 5 Reg. CE
261/04, individuata nella pandemia SARS-COVID 19 (i voli erano programmati per il 15-6 aprile 2020) e condannando l'attrice alla refusione delle spese legali in favore della convenuta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra chiedendone l'integrale Pt_1
riforma, con conseguente condanna della sia al pagamento delle somme richieste, CP_1
Pagina 2 di 7 sia alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Diritto.
Legge applicabile;
erroneità della sentenza di primo grado e riforma parziale;
diritto al rimborso del prezzo del biglietto.
In via assolutamente preliminare, occorre rilevare come non vi sia stata alcuna contestazione, né allegazione contraria, sulla individuazione del diritto applicabile alla fattispecie in esame, ovvero il Regolamento CE 261 del 2004; sebbene, infatti,
l'individuazione della legge applicabile soggiace al principio iura novit curia ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice, tuttavia, in primo luogo, laddove l'applicabilità di una norma dipende anche da elementi fattuali, è onere delle parti allegarli e dimostrarli e, in secondo luogo, anche tale aspetto è, ovviamente, soggetto alla copertura da giudicato.
Nel caso di specie, in primo grado la pur ritualmente costituitasi, nulla ha eccepito CP_1
o contestato sull'applicabilità del Reg UE 261/04, invocata dall'attrice, difendendosi anzi proprio sulla base della stessa normativa, né ha allegato o provato elementi idonei ad escluderne l'applicazione in forza dell'art. 3 del Regolamento stesso (cioè, la sua qualità di vettore non comunitario); inoltre, una volta pronunciata la sentenza, la cui decisione è fondata sull'applicazione di una norma del citato Regolamento (art. 5), nessuna delle parti ha impugnato questo specifico profilo (l'appellante ha contestato l'operatività nel merito della norma invocata, e la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'esimente, ma non l'inclusione della fattispecie nell'ambito applicativo del Regolamento comunitario), che deve quindi ritenersi coperto da giudicato.
Fatta questa necessaria premessa, la decisione del Giudice di Pace, laddove ha escluso il diritto del passeggero al rimborso del prezzo del biglietto, è errata.
Invero, è sbagliato, a monte, l'aver ritenuto applicabile la causa di esonero della responsabilità di cui all'art. 5 Reg UE 261/04, che -a prescindere dalla sua effettiva configurabilità nel caso di specie- esclude soltanto il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria ex art. 7, ma non anche il diritto al rimborso del prezzo del biglietto (ove non sia stata offerta riprotezione su altro volo, nei termini di legge), che è invece stabilito dall'art. 8 del regolamento stesso;
ciò lo si evince facilmente dalla lettura della norma, art. 5, comma 3, secondo cui: «Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la
Pagina 3 di 7 cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».
Del resto, il diritto al rimborso integrale del biglietto, nel caso di cancellazione, senza successiva riprotezione su altro volo della medesima tratta, risponde non già ad una finalità risarcitoria, bensì restitutoria, che prescinde, quindi, dalla imputabilità dell'inadempimento, ma costituisce applicazione del principio della ripetizione di indebito, nel senso che, ovviamente, laddove la controprestazione contrattuale non sia stata eseguita, per qualunque motivo, il relativo prezzo deve essere rimborsato all'altro contraente, analogamente a quanto avviene in caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.); con specifico riferimento al trasporto aereo, il principio è ribadito anche dall'art. 945 del Codice della
Navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni): «Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato».
Deve quindi essere sicuramente accolta la richiesta della sig.ra di rimborso Pt_1
integrale del prezzo del biglietto pagato per il volo cancellato, nella misura di € 914,50, come documentato in atti e non contestato;
non può, invece, ritenersi raggiunta la prova dell'asserito rimborso di tale somma, da parte dell'agenzia di viaggio, poiché -al di là del fatto che la non si è costituita in appello e non ha riproposto tale difesa- la CP_1
documentazione prodotta dalla convenuta in primo grado è assolutamente inidonea a dimostrare la circostanza, trattandosi di mere stampe di schermate, probabilmente tratte dal sistema informatico interno della compagnia aerea, costituite da una serie di lettere e numeri non meglio comprensibili (e senza che la difesa convenuta abbia fornito alcun elemento per poter leggere e capire tali documenti), nonché di email, totalmente prive di sottoscrizioni, sigle, attestazioni di provenienza o di conformità all'originale (la email, infatti, quale documento digitale, deve essere prodotta tramite allegazione del file in formato .eml o .msg o altro, a seconda del programma di gestione della posta utilizzato, e non già tramite la stampa o la copia, salvo che non vi sia contestazione oppure sia accompagnata da attestazione di conformità), senza che sia nemmeno chiaro da chi provengano (addirittura, nella prima pagina, sono cancellate con un tratto di penna le righe contenenti l'indicazione del mittente, del destinatario, e della data ed ora della email) e, soprattutto, non essendovi alcun riscontro sulle modalità con cui sarebbe stato effettuato tale rimborso ed in che misura.
Pagina 4 di 7 Richiesta di pagamento delle ulteriori somme.
Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore richiesta, di condanna al pagamento della somma di
€ 605,57, a titolo di rimborso del maggior prezzo (1.520,07) pagato dalla sig.ra per Pt_1
acquistare un biglietto verso la medesima destinazione, in sostituzione di quello cancellato dalla non si ritengono sussistenti i presupposti. CP_1
Tale richiesta, infatti, ha natura risarcitoria in senso proprio, non rientrando nemmeno nell'ambito della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Reg UE 261/04; del resto, nella specie, come risulta pacifico e documentato in atti, la comunicazione di cancellazione del volo da parte della è avvenuta il 19.03.2020, ovvero poco meno di un mese prima CP_1
della partenza prevista, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, lett. c), punto i) del
Regolamento, il che esclude, appunto, il diritto alla compensazione, che, peraltro correttamente, non è nemmeno stata richiesta dall'attrice/appellante.
Trattandosi, quindi di risarcimento del danno ulteriore, rientrante nella disciplina di cui all'art. 12 comma 1 Reg UE cit. (“Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”), la domanda è soggetta ai principi generali in materia, e, in particolare, all'onere probatorio, gravante sull'attore, di dimostrare l'esistenza del danno (an) ed il suo ammontare (quantum), nonché il nesso causale tra il pregiudizio subito e la condotta inadempiente dell'altro contraente, essendo risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c., soltanto i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'altrui inadempimento.
Nel caso di specie, invero, manca la prova di quest'ultimo elemento fondante la domanda risarcitoria, ovvero la conseguenzialità tra il maggior esborso economico affrontato dalla sig.ra e la cancellazione del precedente volo;
infatti, dalla documentazione allegata Pt_1
alla citazione, risulta che il secondo biglietto (che, pur giungendo alla medesima destinazione, prevedeva uno scalo in più, ed un tragitto parzialmente diverso: Per_1
, e sia stato acquistato dall'appellante il
[...] Persona_2 Controparte_2
26.05.2020, con partenza il 21/22.06.2020, sicché non risulta un biglietto acquistato in vera e propria sostituzione di quello cancellato (potendo, ad esempio, ipotizzarsi che la sig.ra
[...]
avrebbe effettuato due viaggi verso l'Italia, uno ad aprile ed un altro a giugno) e, Pt_1
comunque, non vi è prova che non abbia avuto possibilità di acquistare un biglietto meno oneroso (come si sarebbe potuto desumere laddove l'acquisto fosse avvenuto in concomitanza con la data di originaria partenza); tanto più a fronte del fatto che, come visto,
Pagina 5 di 7 la comunicazione della cancellazione è avvenuta quasi un mese prima del giorno di partenza, in modo tale da consentire alla passeggera di ricercare tempestivamente diverse e più economiche soluzioni alternative a quella prescelta.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado deve essere annullata, nella parte in cui ha negato il diritto della al rimborso del biglietto, mentre deve rigettarsi (anche se per Pt_1
motivi diversi da quelli dedotti dal Giudice di Pace) la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Sulla somma di € 914,50, riconosciuta a titolo di rimborso del prezzo del biglietto, decorrono gli interessi al tasso legale, dalla data del dovuto (da individuarsi nel 19.03.2020, data in cui è stata comunicata la cancellazione del volo ed è quindi insorta l'obbligazione di restituzione in capo al vettore aereo).
Spese del primo grado di giudizio.
In ragione della riforma della sentenza, con l'accoglimento, anche se parziale, delle domande attrici, deve ovviamente essere annullato anche il capo relativo alla condanna alle spese di lite a carico dell'attrice, dovendosi, di contro, in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., porre le spese di lite a carico della convenuta, nella misura di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (da determinarsi in base al criterio del decisum ex art. 5, comma 1, DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
Cass. SU n. 19014 del 11/09/2007; sez. 2, n. 226 del 5/01/2011; sez. 3, n. 3903 del 29/02/2016 e n. 9237 del 22/03/2022), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 346,00 (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per quella introduttiva, € 68,00 per la fase istruttoria ed € 142,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ovviamente, nel caso in cui la odierna appellante abbia già pagato all'appellata le spese liquidate in primo grado, in forza della sentenza qui annullata, avrà diritto alla relativa restituzione dell'importo versato, in aggiunta al pagamento delle spese liquidate in suo favore.
Spese di lite.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n.
Pagina 6 di 7 147 – tenuto conto del valore della causa (sempre in base al criterio del decisum, come sopra), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 662,00 (di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per quella introduttiva,
€ 200,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
all'appellante spetta anche il rimborso delle spese vive, pari ad € 91,50, per il contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 70363/2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 12215/2022 depositata il 22.06.2022, nel procedimento
NRG 51346/21;
- condanna la al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di € 914,50, oltre interessi legali, dal dovuto (19.03.2020), al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 346,00, oltre accessori di legge, per compensi;
- rigetta, nel resto, le domande di parte appellante;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore della parte appellante CP_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi € 662,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 91,50, per rimborso spese vive.
Così deciso in Roma, in data 16/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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