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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 519 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], residente a [...], in Località Querceto Parte_1
Lotto 10, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di
Giudice del Lavoro, deducendo di essere stato sottoposto, in data 23 febbraio 2022, a visita di revisione relativa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e, a fronte di respingimento avvenuto in pari data, ha adito il Tribunale di Rieti.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che non ha riconosciuto il requisito sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 18/80 (indennità di accompagnamento).
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 con decorrenza dalla data della revoca del
23.02.2022 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha richiesto ulteriori chiarimenti al c.t.u. già nominato.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03, tenuto conto della tempestività del ricorso giudiziale.
2 Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata in quanto infondata.
In sede di chiarimenti il c.t.u., rispondendo in modo molto analitico e puntuale alle singole censure sollevate da parte ricorrente, premesso che le contestazioni del Perfetti non appaiono
“supportate da alcun parere medico né in corso di ATP (non sono state formulate osservazioni) né nel presente giudizio”, ha affermato che, in linea generale, “il trattamento dialitico trisettimanale non è comunque condizione in sé tale da comportare il diritto all'indennità di accompagnamento tenuto conto che le tabelle annesse al D.M. 5/2/92 non prevedono nemmeno una percentualizzazione “fissa” del 100%, bensì indicano la possibilità di una valutazione anche inferiore (91%), ovviamente in relazione alle condizioni del soggetto.
Non si comprende per quale motivo parte ricorrente affermi sia stato “viola[to] il DM Sanità
5/2/92” laddove è stato fatto chiaro riferimento allo stesso decreto che prevede una percentualizzazione variabile dal 91 al 100% per gli ESITI DI NEFROPATIA IN
TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE (codice 9203)”.
Ulteriormente, dopo aver confutato in modo convincente le doglianze del ricorrente ancorate a precedenti giudiziari inconferenti, il consulente, premesso che allo stato attuale non si ravvisa nel ricorrente né grave anemia secondaria né grave retinopatia, ha affermato in senso critico come non possa sussistere “alcuna analogia clinica (tanto meno medico legale) tra la insufficienza renale in trattamento cronico con dialisi (soprattutto ben tollerato come nel caso del sig. e la chemioterapia che, al contrario, ha carattere temporaneo e Pt_1
(soltanto) in alcuni casi, e meglio in alcuni periodi, è altamente invalidante sul piano della autosufficienza”.
In conclusione, considerato che nella relazione depositata in corso di ATP era stato sottolineato quanto riportato nella cartella clinica ambulatoriale, da cui si evinceva chiaramente buon compenso emodinamico con sostanziale normalità anche del test da sforzo ed anche della scintigrafia miocardica, della spirometria, dell'ecocardiodoppler dei vasi
3 epiaortici e degli arti inferiori, della visita oculistica (con visus 10/10 in OO e con solo lievi segni di retinopatia ipertensiva), situazione che non risulta essersi modificata negli ultimi tempi e rilevato che le “contestazioni del ricorso in opposizione non sono comunque supportate da alcun ulteriore approfondimento diagnostico, ad eccezione di un monitoraggio spirometrico con riscontro di apnee ipoapnee ostruttive del sonno, infermità di relativa rilevanza a fini della indennità di accompagnamento”, il c.t.u. ha ribadito che “non si ravvisano i presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento in soggetto di giovane età, in buone condizioni generali di salute, che svolge attività lavorativa di impiegato presso la in Roma con mansioni di bibliotecario, in grado di recarsi a Roma CP_2
da Rieti utilizzando i mezzi pubblici e che, comunque, in nessun caso necessita di assistenza continua per l'espletamento degli atti del vivere quotidiano”.
Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, non avendo parte ricorrente offerto prova di versare nelle condizioni reddituali idonee a giustificare l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro in euro 1.315,00, per la fase di istruzione preventiva, e in euro 2.886,00, per la fase di merito, oltre rimborso forfetario delle spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente.
Rieti, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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