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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7499 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione minorenni
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai sigg. Magistrati:
dott.ssa IA RO Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere est. dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Monica Micheli Consigliere onor. dott. Roberto Callegari Consigliere onor.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 51793 del ruolo generale per gli affari civili non contenziosi dell'anno 2024, cui è riunito il procedimento n. 51804/ 2024 vg, ed avente ad oggetto gli appelli proposti avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i
Minorenni di Roma il 17.10.2024 all'esito del giudizio nr. 2686/24,
DA
( ), elettivamente domiciliato in Modena, via Parte_1 C.F._1
Rainusso 118, presso lo studio dell'avv. Pasqualino Miraglia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
APPELLANTE (rgvg 51793/2024)
1 E DA
elettivamente domiciliata in Roma, via Livio Concin 78, presso lo Parte_2
studio dell'Avv. Valentina Petrungaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
APPELLANTE (rgvg 51804/2024)
NEI CONFRONTI DI
nella qualità di Curatore Speciale dei minori, in proprio CP_1 CP_2
ex art. 86 c.p.c. elett.te dom.ta presso il proprio studio in Roma, Via C Poma 4,
APPELLATA
E DI
n. in Egitto il 20.06.1999, N.Q. di padre Controparte_3
del minore , Persona_1
APPELLATO NON COSTITUITO
del n.q. di Tutore dei minori e CP_4 CP_5 Persona_1
Per
e presso il Tribunale per i Minorenni di Roma Persona_2
APPELLATI NON COSTITUITI
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale per i Minorenni di Roma (di seguito per Parte_ brevità anche solo “ ) ha, pronunziando nell'interesse dei minori Persona_1
(Roma 13-06-2018) e (Roma 21-03-2021)
[...] Persona_2
. dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, confermando la nomina, quale Tutore provvisorio, del Sindaco del Comune di Roma,
. vietato ogni contatto tra i parenti ed i minori,
2 . disposto, ai sensi dell'art. 10 comma terzo della legge nr. 184/1983, il temporaneo collocamento dei minori presso una famiglia,
. mandato alla Cancelleria di formare il fascicolo Parte_4
Nella sentenza impugnata si legge che
. il procedimento nr. 499/23/CNT, avente ad oggetto la decadenza dei 2 padri e della madre dalla responsabilità genitoriale, è stato aperto su ricorso del PMM che segnalava una lite fra la , madre di entrambi i minori, e , padre Per_2 Parte_1
di , ed a seguito degli accertamenti svolti dal TMM che ne ha dato conto Per_2
nell'ordinanza del 27/11/23 i) dalla quale si apprende che, dall'udienza del 27/11/23
e dalla relazione socio-ambientale del 9/11/23, erano emerse gravi lacune nell'accudimento dei minori da parte dei genitori, visto che i minori non erano scolarizzati, aveva un problema cardiaco, i minori non avevano un pediatra e Per_2
non risultavano vaccinati, presentavano entrambi ritardi nel linguaggio, non avevano rapporti frequenti con i rispettivi padri, in particolare Controparte_6
vedeva il figlio ogni tanto e comunque lavorava in tutta l'Italia e non aveva
[...]
mostrato alcuna progettualità nei confronti del figlio, mentre il aveva Pt_1
dichiarato al servizio sociale di non sentirsi adeguatamente pronto ad espletare il suo ruolo genitoriale giustificandosi per non aver mai trascorso lungo tempo con la minore visti gli impegni lavorativi e, da ultimo, la madre era stata arrestata a seguito della lite con il nel corso della quale ella aveva aggredito anche un pubblico Pt_1
ufficiale, ii) con la quale si disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di tutti i genitori sui rispettivi figli minori, si nominava il tutore provvisorio, contestualmente incaricando il tutore di provvedere immediatamente ad iscrivere i minori presso un pediatra, di far eseguire ai minori le opportune vaccinazioni e di
3 inserire quantomeno il minore in ambiente scolastico, si disponeva il Persona_1
collocamento urgente dei minori in casa famiglia, risultando inadeguato quello presso le rispettive figure genitoriali paterne ed anche al fine di non dividere la fratria,
iii) con la quale si disponeva un accertamento a mezzo di CTU volta ad accertare, con riferimento alla situazione personale, familiare, lavorativa e abitativa dei genitori e tenuto conto dei percorsi da loro compiuti, l'idoneità di dei due padri e della madre a garantire ai figli un normale sviluppo psico-fisico, oltre che a valutare la eventuale possibilità di recupero della genitorialità, mediante eventuali interventi di sostegno da attuarsi in tempi compatibili con le esigenze dei minori,
. essendo emerse dalla CTU criticità genitoriali ed una condizione di deprivazione emotivo-affettiva e cognitiva dei minori, si disponeva con decreto del 27/6/2024, su conforme richiesta del PMM in data 18/06/24, l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono dei minori: con lo stesso decreto del
27/06/24, si avvisavano i genitori anche della facoltà di nominare un difensore, si confermavano la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori dei minori, il collocamento dei minori in casa-famiglia, la nomina del curatore speciale -di cui al decreto 15/6/2023 e all'ordinanza del 27/11/2023-, nonché la nomina del Tutore, si stabiliva che i genitori potessero incontrare i minori in modalità protetta ogni dieci giorni, alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto e con facoltà per il Tutore di sospenderli -qualora gli stessi fossero contrari al benessere psico-fisico dei minori o qualora i genitori si fossero presentati in condizioni non adeguate a sostenere gli incontri con i figli-, si disponeva infine la convocazione dei genitori dei minori ai sensi dell'art. 12 della legge nr. 184/1983.
. nell'udienza del 19/09/24, alla presenza di curatore, tutore delegato, rappresentanza della casa famiglia “Mater Divino Amore”, dell'educatrice, dell'assistente sociale del
4 Municipio IX, venivano sentiti madre e padri: iii) la madre dichiarava che viveva in via Cassia 1008, da sola in una casa in affitto -150 euro di canone più 100 euro di condominio-, che lavorava nel settore marketing, gestione di siti web, in smart working, che non aveva più rapporti affettivi con i padri, che aveva un procedimento penale pendente a causa di un litigio con il che non aveva mai fatto uso di Pt_1
sostanze, che era andata al ma, circa tre settimane dopo aveva sospeso, a causa Pt_5
di una discussione con il dottore non aveva accettato la positività riscontrata da Pt_6
ultimo contrastante con analisi fatte in contemporanea presso laboratori privati-, che non credeva di aver tenuto i bambini in situazioni di degrado -erano seguiti infatti da medici e da baby sitter che facevano questo tipo di lavoro-, che il ritardo nel linguaggio presentato dai minori era dovuto al bilinguismo, che mancavano i vaccini perché la bambina aveva un problema cardiaco e fino all'intervento cardiaco era meglio non fare i vaccini, che la bambina era seguita esclusivamente dal Per_4
e non vi era un medico di famiglia perché “avevano fatto casino” all'anagrafe,
[...]
che il padre l'aveva riconosciuta tardi e questo aveva creato problemi con i documenti, che il padre dell'altro bambino era sparito quando il figlio aveva due mesi e si era ripresentato quando aveva tre anni, che ella aveva fatto due denunce ma si era rivolta all'avvocato sbagliato che le aveva consigliato solo di fare le denunce e Parte_ non di rivolgersi al , che ella rivoleva i suoi figli con sé, che aveva convissuto quasi sei anni con il che di fatto aveva cresciuto anche l'altro figlio, che si Pt_1
erano lasciati definitivamente a novembre 2023, che l'altro papà non era mai stato presente con i figli e in sei anni le aveva inviato pochissimo soldi, iv) il Pt_1
dichiarava di confermare quanto detto dalla madre dei minori, aggiungendo che abitava in viale Aurelio Galleppini 59, che stava in affitto, che aveva un contratto di lavoro con la Deda group spa, che aveva un'azienda a Londra ed una a Dubai, che
5 chiedeva, nell'interesse dei bambini, che gli stessi non venissero divisi, che voleva che i bambini venissero dati alla madre e, in seconda istanza, che venisse Per_2
affidata a sé, non potendosi occupare anche dell'altro bambino, che attualmente egli era sempre a casa, avendo rifiutato un lavoro fuori per poter seguire la bambina la quale presenta un problema cardiaco forse congenito visto che lo ha anch'egli, che la bambina non aveva fatto le vaccinazioni perché non aveva documenti, che le vaccinazioni non erano obbligatorie e il cardiochirurgo aveva detto loro di attendere a fare le vaccinazioni ad , che prima lui passava il 70% del tempo all'estero e Per_2
quindi non era sempre presente in casa, che egli non aveva mai fatto uso di sostanze e non si era mai accorto e riteneva che la madre facesse uso di sostanze, che non aveva mai avuto rapporti con il padre del primo figlio, v) lo dichiarava che Per_1
abitava a Desenzano del lavorando come muratore ed essendo arrivato in Pt_7
Italia nel 2014, che con la si erano lasciati nel 2019, poco dopo la nascita del Per_2
figlio, che non vedeva regolarmente il bambino -al più comunque ogni due, tre settimane e mai con pernotto- perché lavorava con una ditta che lo mandava anche all'estero, che dava i soldi per il minore anche in contanti, che sapeva che il figlio non aveva vaccinazioni e ogni volta che ne parlava con la madre ella diventava aggressiva e gli diceva di prenderlo con sé, che in quel tempo egli non riusciva a prendere il bambino perché era da solo ma ora la situazione era cambiata, visto che aveva i documenti e un lavoro stabile -reddito fra i 1.500 e i 2.000 euro al mese- stava in affitto col cugino -contratto intestato ad entrambi- e stava facendo venire sua moglie dall'Egitto, che sapeva anche che suo figlio non aveva i documenti, che ora voleva prendere il figlio con sé, che stava andando in casa famiglia a trovare il figlio, che, in precedenza, non si era mai rivolto al Tribunale perché aveva paura che il bambino venisse preso, che aveva visto il bambino l'ultima volta la settimana prima;
6 venivano sentiti, altresì, vi) i rappresentanti della casa famiglia che dichiaravano che i bambini si erano tranquillizzati, che i minori erano arrivati in uno stato deprivazione affettiva, che il bambino era confuso ed hanno impiegato un po' di tempo a tranquillizzarlo, faceva racconti strani sui litigi dei genitori, aveva una grande paura dell'acqua e faceva la doccia con molta difficoltà, che i bambini sicuramente avevano una dieta molto disordinata ma piano piano si erano abituati a mangiare, che inizialmente avevano avuto moltissima difficoltà con i documenti soprattutto con il codice fiscale, perché quello di riportava il mese di nascita sbagliato, che Per_5
avevano iniziato le vaccinazioni, che avevano avuto dal pediatra rassicurazioni circa la possibilità di vaccinare la bambina, nonostante i problemi cardiologici, che Per_5
era molto indietro con il linguaggio, che la mamma incontrava insieme i bambini, era sempre stata presente e aveva saltato solo l'ultimo incontro, che ella era molto affettuosa, non riuscendo tuttavia a dare risposte soprattutto a che nell'ultimo Per_5
periodo la metteva in difficoltà, provocandola, che il momento del saluto era tranquillo, che il maschietto aveva molta confusione sia sul suo nome -perché anagraficamente si chiama la mamma lo chiamava e il papà Per_1 Per_5 Per_1
sia sul papà, visto che lo non veniva regolarmente sicchè si cercava di farlo Per_1
stare un più tempo ma non reggeva un incontro lungo, che con il papà Per_5 Per_2
non aveva dimestichezza e, una volta creato il rapporto con la continuità degli incontri in casa famiglia, i due giocavano ma era la bimba a gestire l'incontro e il padre ad assecondarla, che con il tutore si era deciso di attendere un anno ancora prima di far iniziare a la scuola elementare visto il ritardo nel linguaggio, che Per_5
i bambini stanno facendo logopedia in forma privata pagata dalla casa famiglia, che aveva tanto bisogno di logopedia, vii) l'assistente sociale che dichiarava di Per_5
essere venuto a conoscenza del nucleo segnalato dalla Procura, aggiungendo che i
7 bambini si erano abbastanza tranquillizzati e che erano migliorati molto, soprattutto nel linguaggio,
. le parti, che dichiaravano di aver preso visione e di conoscere la CTU depositata nel procedimento contenzioso e non formulavano istanze istruttorie, concludevano per la dichiarazione di adottabilità -tutore, curatore e PMM-, mentre viii) la Per_2
si opponeva alla dichiarazione di adottabilità, chiedendo il collocamento dei minori presso di sè con supporto dei servizi, ix) il chiedeva il non luogo a procedere Pt_1
per l'abbandono, il collocamento dei minori presso la madre per non dividere i bambini, sollecitando supporto al nucleo e la possibilità di visitarli e, in via subordinata, il collocamento di presso di sé, x) l'avvocato dello si Per_2 Per_1
opponeva alla dichiarazione di adottabilità e chiedeva che venissero mantenuti gli incontri tra il minore ed il padre,
. la CTU espletata evidenziava xi) quanto alla (25 anni): “un funzionamento Per_2
psicologico caratterizzato da una severa disorganizzazione sia sul piano emotivo- affettivo, sia sul piano dell'adattamento sociale, reso ancor più pregiudizievole da una rilevante tendenza all'incongrua idealizzazione, che è sottesa da un nucleo depressivo di base. Per meglio chiarire abbiamo una persona giovane, che ha vissuto un'infanzia caratterizzata da deprivazione familiare, ad alto tasso di traumatizzazione, infanzia che le ha lasciato un nucleo depressivo di base, controbilanciato da idealizzazione ed aspetti megalomanici (quando rappresenta di voler lavorare nella finanza, nel marketing, per rappresentare poi di voler lavorare in un centro estetico, ma in realtà ha accompagnato uomini facoltosi), ma anche da disregolazione affettiva, rigidità ideativa, immaturità e mancanza di capacità di disporre di un progetto di vita credibile per i bambini”, “un altro aspetto critico è
l'atteggiamento fortemente esternalizzante della signora, la stessa infatti incolpa
8 entrambi i partner per le mancanze presenti nella crescita dei bambini – scuola, vaccini, pediatri - non comprendendo il suo contributo […] Nonostante poi la misura cautelare, la signora ha continuato ad incontrare il sig. con la finalità di farsi Pt_1
accompagnare presso la casa-famiglia, evidenziandosi carente sia nella capacità di attenersi alle regole, ma anche nel valutare in maniera previsionale corretta, utilizzando anche banali nessi di causa-effetto per cui se viene accompagnata in macchina sotto la struttura prima o poi qualcuno comprenderà anche che le denunce tra loro sono state anch'esse svolte senza una giusta considerazione. Considerazione che naturalmente vale per entrambi i signori”, “Nell'attualità il ha inviato un Pt_5
certificato di positività alla cocaina ed all'alcol, per cui tale punto rimane un tema dolente, che si riconduce alla disregolazione umorale ed al conseguente bisogno da parte della signora di fallimentari aggiustamenti faidate come l'uso di sostanze”, xii) quanto al (38 anni): “a livello relazionale, il sig. mostra modalità Pt_1 Pt_1
conformistiche che gli permettono di adeguarsi al contesto, e probabilmente lo mantengono adattato sul piano sociale, seppure questa condizione sia una sorta di funzionamento pellicolare. Infatti, quando la realtà diventa troppo complessa le sunnominate condotte conformistiche tendono a mostrare crepe di funzionamento, lasciando emergere ambiguità relazionali ed ambivalenze nel comportamento”, “Il sig. appare di fatto una persona con difficoltà relazionali di una certa Pt_1
rilevanza, in quanto la relazione con l'altro sembrerebbe essere utilizzata per una gratificazione narcisistica e quindi strettamente connessa alle proprie necessità, rispetto a quelle dell'altro. Per questo ciò che fa per l'altro risulta importante fino a quando ne rileva un appagamento personale in termini di immagine di sé”, “il sig.
a di fatto ignorato la condizione di pregiudizio in cui vivevano i due minori: Pt_1
mamma talmente problematica da indurlo a mettere le telecamere per controllarla,
9 denunce per maltrattamenti ai piccoli, assenza di cure di base;
assenza di identità sociale, nessuna scolarizzazione, non vaccini e allo stesso modo neanche il medico di base”, “Il sig. piuttosto che tenere un comportamento coerente e chiaro, Pt_1
facendo emergere i problemi con le Autorità, si è di fatto onerato economicamente, ma sostenendo un sistema di accudimenti genitoriali disfunzionali a cui egli ha partecipato a pieno titolo. Tale comportamento, purtroppo, non si è modificato neanche durante il percorso di Ctu. Per cui, seppure all'inizio la scrivente avesse ritenuto possibile investire la sua figura come quella di un genitore con capacità sufficienti [… ], nel tempo sono continuate ad emergere nel sig. condotte Pt_1
ambivalenti ed ambigue, che lasciano intendere come al momento egli non sia ancora pronto ad essere un riferimento genitoriale di cui fidarsi”, “Ha denunciato la sig.ra per un problema di aggressività, la stessa è stata trattenuta in carcere ed ha Per_2
affrontato la misura del braccialetto elettronico. Dopodiché si è venuti a scoprire che egli accompagnava la signora agli incontri della stessa con i bambini, presso la casa- famiglia, superando la misura imposta dalle Autorità. Abbiamo successivamente saputo che egli aveva ritirato la denuncia, giustificando tale decisione con il voler essere a posto rispetto alla sig.ra che, madre di sua figlia, avrebbe potuto Per_2
risentire di tale limitazione. Le sue scelte non sono mai state condivise con il percorso di Ctu, anche solo anticipate, e sono emerse come elementi a sorpresa”, “ha rappresentato da parte dei suoi genitori il desiderio di partecipare alla vita della nipote, salvo farci scoprire che gli stessi non l'hanno mai vista neanche una volta”,
“ha affermato di essere stato preoccupato dalle condotte della sig.ra , proprio Per_2
nei confronti dei bambini, tanto da aver installato delle telecamere nell'abitazione, da cui ha potuto osservare – da quanto riferisce – alcuni maltrattamenti della signora verso la figlia. È evidente che non è questo il modo per tutelare i piccoli. Egli è
10 sembrato maggiormente attento al sostegno economico e fattuale nei confronti della sig.ra e quindi anche nei confronti dei bambini, ma con cadute di spunto Per_2
critico in relazione alla vita che i piccoli stavano vivendo: no scuola, no vaccini, no medico di base, etc”, “è stato evidente dall'incontro con la bambina una scarsa familiarità con la stessa, per cui la relazione sarebbe tutta da costruire”, xiii) quanto allo (25 anni): “ha evidenziato la volontà di tenere con sé il figlio, sostenuto Per_1
anche dall'aiuto della moglie, ma tuttavia non si è certi dei tempi del possibile arrivo della signora in Italia. Non sembra riuscire quindi a comprendere come il proprio bisogno – ossia quello di avere con sé il figlio – possa nuocere al minore, il quale dovrebbe irrealisticamente aspettare questo tempo incredibilmente lungo per la vita di un bambino presso una casa-famiglia. Ha spesso maggiormente considerato la genitorialità come un possesso piuttosto che come degli obblighi e dei doveri. Non sembra contribuisca al mantenimento del figlio, in modo costante e da genitore impegnato, lo ha potuto vedere realisticamente poco, essendo sempre stato a vivere lontano. Ne esalta la questione di appartenenza alla cultura araba, senza rendersi conto che a questo bambino manca tutto: scuola, pediatra, codice fiscale, vaccini.
Non sembra comprendere come il suo atteggiamento di promesse mai mantenute crei sofferenza nel bambino e lo lasci sguarnito del suo fondamentale bisogno di crescere in una famiglia. I minori sono stati osservati dai professionisti della casa-famiglia e tramite osservazione delle relazioni genitori-figli”, xiv) quanto ad Parte_8
(6 anni) “Ha una carenza importante a livello linguistico e in questo può aver
[...]
contribuito un importante deficit di stimoli”, “Presso la casa-famiglia ha imparato tramite l'aiuto delle educatrici ed osservando gli altri bambini a vestirsi, non riuscendo proprio a fare determinati movimenti, come se non li avesse imparati in precedenza”, “Appare svogliato e con un basso livello di attenzione, dovuto alla
11 mancata scolarizzazione e di attenzione da parte di un adulto anche durante il gioco;
ha mostrato una mancanza di ritmi di orario nei pasti e della tipologia di cibo, preferendo quelli meno salutari”, “È un bambino che presenta forti carenze sia sul piano cognitivo sia affettivo, con un alto livello di deprivazione. Difatti, è stata osservata fisicamente un'andatura non coordinata, il bambino ha difficoltà a fare associazioni causa-effetto e dimostra molta aggressività da un punto di vista affettivo”, “si rileva la possibilità che abbia interiorizzato una figura materna instabile e anche molto ambigua […] oltre a mancargli tale figura, sembrerebbe comprenderne poco la funzione di accudimento”, “sembrerebbe non aver interiorizzato una figura paterna, con una sovrapposizione del sig. e del sig. Pt_1
, non riuscendo a capire a chi deve fare riferimento. Lascia perplessi l'utilizzo Per_1
di due nomi […] un ulteriore elemento di confusione per il piccolo”, “sia con la madre che con il padre, il minore tende ad invertire il ruolo e ad assumere una funzione adultizzata, di chi si prende cura dei genitori, supportandoli nella loro sofferenza;
è stato possibile rilevare ciò nelle osservazioni, ove entrambi sono stati sostenuti dalle parole del bambino e dalle richieste continue di contatto fisico, egli è un bambino che porta il peso della propria condizione di solitudine e di quella degli adulti. Presenta poi una difficoltà ad accettare l'esclusione dalla diade madre-figlia, mostrando un umore talvolta deflesso”, xv) quanto ad (3 anni): “Dalla Persona_2
cartella del Bambin Gesù del 23.02.2023 si riscontra un difetto del setto atriale tipo ostium secundum e possibile anomalia delle arterie polmonari. Anomalia origine della coronaria destra. Il piano di cura prevede un trattamento per via percutanea a partire dai 15 kg e nell'attesa può svolgere vita normale”, “ è entrata in casa- Per_2
famiglia quando aveva 2 anni e 7/8 mesi e non parlava, mentre attualmente - anche se non chiare - dice molte parole, dimostrando nuovamente l'assenza di un contesto
12 stimolante nella precedente abitazione. Inizialmente ha mostrato molto nervosismo,
[…] Ella appare in linea con l'età da un punto di vista cognitivo;
non ha ancora raggiunto il controllo degli sfinteri e toglie il ciuccio su richiesta”, “Anche lei ha mostrato una mancanza di ritmi di orario nei pasti e della tipologia di cibo, preferendo quelli meno salutari”, “ha ben presente la figura materna e risente molto meno di delle carenze a livello affettivo”, “Tende a lamentarsi molto, probabilmente Per_1
a causa di una carenza nell'accudimento, o ad un insorgere di un nucleo depressivo da incuria e deprivazione”, xvi) “Siamo di fronte ad una situazione molto complicata e piuttosto preoccupante in cui nessuno dei signori evidenzia competenze genitoriali che diano sufficienti garanzie alle Istituzioni per un'adeguata cura dei bambini.
Tutti e tre i genitori sono stati pregiudizievoli per i bambini che sono stati poco stimolati, non adeguatamente supportati nel loro sviluppo, vivendo una condizione di deprivazione emotivo-affettiva e cognitiva […] Seppure le storie siano differenti,
i bambini hanno vissuto le medesime condizioni critiche, ovvero senza vaccini, senza un pediatra di base e senza scolarizzazione, e, soprattutto per tutto ciò è Per_1
risultato un elemento di forte pregiudizio per la socializzazione e per l'apprendimento del linguaggio, ma anche per altre diverse competenze: vestirsi, attivare aspetti di comprensione del contesto, piuttosto che di adesione. Egli è così un bambino che appare molto solo, e ci è stato raccontato, a volte in balia della sua sofferenza emotiva, che si esprime con crisi di rabbia”, “Siamo così in presenza di una storia tra due adolescenti [la e lo ] che con le proprie criticità non Per_2 Per_1
sono riusciti innanzitutto a creare un progetto di coppia, rendendo fallimentare fin da subito anche l'arrivo del bambino, che hanno fatto vivere oltre che in assenza di risposte di contesto utili al suo sviluppo, anche nella confusione sul proprio nome, sulla sua identità culturale, e alla fine anche su chi fosse il padre”, “a differenza della
13 prima relazione, [quella fra ] sembra essersi poggiata maggiormente Pt_1 Per_2
su un mutuo bisogno più che su una relazione affettiva […] per la sig.ra , il Per_2
sig. rappresenta[va] una convenienza economica, ella lo ha fatto ben Pt_1
comprendere, dall'altra il sig. probabilmente si attendeva un riconoscimento Pt_1
affettivo che non solo non gli ritornava, ma egli rappresenta come la signora cercasse esperienze affettive altrove ingenerandogli gelosia e rabbia, per cui ritirava i supporti.
Ciò ha portato a numerosi ed accesi conflitti, ma soprattutto a vari interventi delle
Forze dell'Ordine – dal 2020 al 2023 -, l'ultimo dei quali ha portato all'attivazione dei Servizi Sociali. Sul punto i sig.ri hanno dichiarato che avrebbero Pt_1 Per_2
allertato loro stessi i SS, mentre è esattamente il contrario ovvero che proprio l'intervento delle Forze dell'Ordine e la presenza di due bambini piccoli a casa, ha dato l'avvio all'intervento dei SS”, “ciò sottolinea nuovamente come i due genitori non abbiano compreso la loro responsabilità ed i fattori di rischio a cui i bambini sono stati esposti. Difatti, seppur per differenti motivazioni, anche non ha il Per_2
pediatra di base e non ha i vaccini. Entrambi i minori presentano problematiche a livello di documenti, che hanno condizionato la loro crescita, e che – come il codice fiscale di Ayman – ancora provoca difficoltà in una normalizzazione della situazione di questi bambini. Quando le problematiche sono le stesse, non dipendono più dal problema del singolo, ma da come si organizzano gli adulti rispetto al problema stesso e questa situazione è esito di deficit di genitorialità importanti”, “Si rileva come tutti e tre i genitori non siano riusciti ad osservare i miglioramenti effettuati dai bambini da quando sono entrati in casa-famiglia, mettendosi in una posizione fortemente critica e mai di comprensione, invece, dei propri disfunzionali comportamenti”, xvii) “Entrambi i minori sono stati descritti come fortemente deprivati. Nella relazione con il padre risulta molto richiedente da un punto Per_1
14 di vista affettivo, eccessivamente demanding con manifestazioni di affetto non adeguate al momento della relazione e soprattutto all'intensità che il bambino può accettare. Peraltro, egli non sembra rendersi conto che per il bambino è complesso ubriacarsi in un incontro di contatto affettivo e reciproche richieste emotive, per poi rimanere a lungo in assenza di tale condizione. Anche questa, oltre alle altre, è un'assenza di capacità genitoriale, che reca sofferenza nel bambino. Difatti, il bambino ha evidenziato diverse volte la volontà di allontanarlo, non riuscendo sempre a soddisfare il continuo bisogno di conferme ricercate dal padre più per se stesso che per il piccolo”, “Un altro aspetto è la questione identitaria, a cui il bambino viene esposto in modo differente dai genitori”, “Il padre ha illuso il bambino dicendogli che potrà uscire dalla casa-famiglia con lui, cercando così di affievolire quel senso di colpa che il sig. sostiene di avere nei confronti del figlio Per_1
[mentre] è stato proprio il sig. a rappresentare di non potersi prendere cura Per_1
realmente di , “il sig. ha saputo rappresentare solo l'impossibilità di Per_1 CP_3
accettare, da parte sua, la perdita della relazione, relazione peraltro povera e pressoché inesistente con un figlio di cui non si occupa e che vorrebbe tenere in casa- famiglia ad attenderlo senza speranza, solo per non perderlo”, “nella relazione con la madre, si mostra anche qui fortemente responsabilizzato ed allo stesso Per_1
momento arrabbiato;
chiede molte volte spiegazioni sulla sua funzione materna, non accettando l'ambivalenza della sig.ra che da una parte gli chiedeva affetto in Per_2
momenti in cui giocavano, e in altri si focalizzava prevalentemente su ”, xviii) Per_2
“Nella relazione con , la madre appare aver costruito maggiori momenti di Per_2
condivisione, anche qui mostrandosi richiedente a livello affettivo. Per quanto concerne il sig. inizialmente la minore non ha riconosciuto il padre, Pt_1
mostrando quindi una mancata relazione e poca familiarità, non riuscendo a
15 comprendere quali giochi e attività potrebbero interessare ad una bambina della sua età, e più specifici a questa minore”, xix) “il sig. ha espresso la sua Per_1
impossibilità di occuparsi di perché il suo lavoro non gli permetterebbe di Per_1
occuparsi da solo del bambino, non essendo a conoscenza delle reali tempistiche per l'arrivo della nuova moglie”, “la sig.ra ha evidenziato forte criticità a livello Per_2
sia del profilo di personalità con ricaduta sulle funzioni genitoriali, dovute anche dalla positività alla cocaina e all'alcool; criticità così elevate che non permettono – secondo la scrivente – di poter immaginare un ritorno in un'abitazione, neanche con supporti fissi e continuativi. Difatti, nonostante ci fossero 3 baby-sitter, la signora ha evidenziato una mancata regolazione dell'umore, mettendo anche in pericolo i bambini ed avviando accesi conflitti con entrambi i partner, per una rilevante difficoltà a confrontarsi con l'altro”, “il sig. come sopra rappresentato, ha Pt_1
evidenziato una forte incuria di fronte alla consapevolezza di fattori di rischio per i bambini, focalizzandosi maggiormente su una propria soddisfazione personale nel relazionarsi con la sig.ra , a cui forniva supporti per mantenere il disfuzionale Per_2
e pregiudizievole sistema di accudimento. Sempre il sig. non è stato chiaro Pt_1
con la Ctu e con le Istituzioni, mancando un obiettivo importante, ovvero quello di uscire da una condizione di equivoco e ambiguità in cui questi bambini, insieme ai loro genitori, sono vissuti. Non ha mostrato familiarità con la figlia, con la quale la relazione sarebbe tutta da costruire, peraltro a fronte di difficoltà relazionali da parte proprio del sig. ”, “Non è stato chiaro circa la totale assenza di rapporti tra la Pt_1
bambina ed i nonni paterni, e dopo il colloquio con gli stessi, non è chiaro se egli abbia realmente convissuto con la sig.ra ”, “i nonni paterni non hanno mai Per_2
conosciuto i minori, mentre la nonna materna vive in Germania e sembrerebbe essere stata presente solo per brevi periodi con i minori, non venendo a conoscenza delle
16 rilevanti difficoltà vissute da questi”, xx) “nessuno dei tre [è] un genitore abbastanza adeguato da poter mantenere i figli con sé” e nemmeno sono stati “rilevati, da parte dei tre genitori, durante il percorso di Ctu, elementi di cambiamento in direzione di un progetto funzionale ed adattivo, ancor meno aspetti di riflessione sulle problematiche”, tutti “maggiormente concentrati sulle ragioni che avrebbero condotto a questa situazione” e “nessuno si è assunto la responsabilità di almeno una parte e nessuno sembra possedere nell'attualità caratteristiche su cui investire per un progetto”, “nel caos degli adulti di fatto al momento la fratria si costituisce come l'unico luogo in cui i bambini possono ritrovare una continuità familiare. Sarà quindi importante focalizzarsi sulla fratria per far sì che vi sia una vera ricongiunzione al luogo delle origini, in cui ognuno potrà fare riferimento all'altro come titolare del sentimento di famiglia che appare comunque frammentato e non definito se lasciato alle sole funzioni dei genitori”,
. la CTU è stata rigorosamente eseguita, anche con l'uso di strumenti psicodiagnostici, oltre che con osservazione diretta e colloqui clinici con le parti,
. la , per come ampiamente provato, risulta inidonea ad occuparsi dei figli, ha Per_2
interrotto gli incontri al dopo che era stata riscontrata una positività alla Pt_5
cocaina e all'alcol, ha mostrato disinteresse verso l'osservanza delle regole e le istituzioni, continuando ad incontrare il dopo che lo aveva denunciato e Pt_1
nonostante la misura cautelare in atto con braccialetto elettronico,
. i padri dei minori presentano gravissime carenze genitoriali ben descritte dal CTU, hanno mostrato disinteresse per i figli, lasciandoli con la madre pur essendo ben consapevoli del fatto che i bambini erano privi del pediatra, avevano gravissimi ritardi nel linguaggio (soprattutto e non avevano fatto le vaccinazioni Per_1
obbligatorie,
17 . lo ha pure espresso alla CTU la sua impossibilità di occuparsi di Per_1 Per_1
formulando oltretutto una progettualità del tutto vaga in merito al minore che peraltro neppure lo riconosce come padre, ciò che è coerente con i radi incontri avvenuti in casa famiglia e con la qualità del rapporto osservato sia dal CTU che dalla struttura in cui è inserito il minore,
. il ha dimostrato la sua inadeguatezza genitoriale nell'affidare i bambini ad Pt_1
una donna cui attribuisce condotte preoccupanti al punto da spingerlo ad installare le telecamere nell'abitazione, da cui avrebbe appreso alcuni maltrattamenti della signora verso la figlia,
. gravissime erano, all'atto del collocamento in casa famiglia, le condizioni dei minori che non avevano fatto le vaccinazioni obbligatorie, non avevano il pediatra, erano privi di documenti, presentavano notevoli problemi di linguaggio in relazione ai quali i genitori non si erano attivati in alcun modo, e ritardo cognitivo, dovuto a mancata stimolazione ed all'incuria dei genitori;
il bambino in casa famiglia non ha mai chiesto del proprio padre, perché lo conosceva solo come baby-sitter, ha mostrato anzi confusione sulla figura paterna che la madre non ha contribuito a risolvere, così come confusione mostra anche sul nome, visto che la madre lo chiama “ ed Per_5
il padre lo chiama con il suo vero nome;
al suo ingresso in casa famiglia, Per_1
il maschietto non era in grado di spogliarsi e vestirsi autonomamente, aveva paura dell'acqua ed era in un grave stato di deprivazione affettiva, così come era in Per_2
stato di grave deprivazione, priva delle vaccinazioni obbligatorie che pure erano essenziali per la sua condizione clinica, non aveva alcun rapporto con il padre (che pure ha dichiarato di aver convissuto con il nucleo),
. dagli accertamenti eseguiti e dai comportamenti tenuti dai genitori nel corso del lungo tempo trascorso dall'inizio del procedimento è risultato che tutti i genitori non
18 sono in grado di garantire ai rispettivi figli minori quel minimo di accudimento e di educazione necessari per il loro corretto sviluppo psico-fisico e sociale e, visti funzionamento psicologico dei signori, stato di positività alle sostanze della madre con abbandono del percorso al , mancanza di qualsivoglia concreto impegno Pt_5
nei confronti dei figli e stato di salute dei minori dovuto alla incuria dei genitori, “si ritiene che prognosticamente vi siano margini di recupero delle loro capacità genitoriali”.
Ha proposto tempestivo appello il adducendo Pt_1
. la “1.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 15 L. 184/1983 illegittimità della declaratoria dello stato di adottabilità dei minori. Omessa valutazione delle attuali condizioni e capacità genitoriali” e, al riguardo, precisando che 1.1) la
“pronuncia impugnata [è stata] emessa all'esito di un'indagine superficiale, frettolosa e non approfondita, delle capacità genitoriali degli appellanti”, visto che a) sino all'intervento dei CC del 27.11.2023, peraltro compulsato dal deducente, “il nucleo familiare non è mai stato attenzionato dai Servizi Sociali, né alcunché è mai disposto a tutela degli stessi. Né i vicini di casa, né i commercianti del quartiere, né conoscenti formalizzavano alcuna segnalazione”, b) “inspiegabilmente”, il TMM ha ritenuto “un arco temporale davvero breve e poche relazioni” sufficienti a “un verdetto indescrivibilmente tranciante, sia per i minori, sia per i genitori, le cui conclusioni (della sentenza n. 625/2024, notificata il 28.10.2024) appaiono come un fulmine a ciel sereno per il sig. , c) pochi sono stati gli incontri col CTU e Pt_1
breve il periodo successivo al collocamento dei minori in casa famiglia, periodo quest'ultimo in cui non è stato attivato alcun intervento nonostante la piena disponibilità dei genitori a collaborare, avendo oltretutto l'esponente, come
19 dichiarato nell'udienza del 19/9/2024, rifiutato lavori ben remunerati per prendersi cura della minore, d) il suo affetto per -dalla quale è sentitamente ricambiato- lo Per_2
ha spinto a “prediligere […] un collocamento dei minori presso la madre”, consapevole dell'impatto negativo della separazione della fratria, e) il primo Giudice non ha apprezzato “molteplici aspetti afferenti il sig. che, non solo ha Pt_1
manifestato cura e interesse per il piccolo ma ancor di più per ”, non Per_1 Per_2
tenendo in conto che il deducente “è disposto a prediligere un collocamento dei minori presso l'abitazione materna, purché essi non vengano divisi”, “ha rinunciato a molteplici offerte lavorative, altamente remunerative, pur di assistere i minori”,
“dispone di un'abitazione in Roma, talmente spaziosa, 136 mq, rendendo l'ambiente accogliente e sicuro per ” (Doc. 4), “gode [del fatto] che lo stesso lo Per_2 Per_1
considera, e di fatto lo chiama, papà”, “nel miglior interesse di è disposto a Per_2
offrirle la miglior istruzione possibile, infatti la minore risulta pre-iscritta presso la miglior scuola che la città capitolina possa offrire, ovvero la St. George's School
(doc. 5)”, “è disposto a modificare il proprio stile di vita, pur di rispondere agli interessi primari e preminenti della minore” tant'è “si è trasferito a Roma proprio per poter accudire al meglio la minore”, f) nessuna valutazione positiva ha effettuato il
Tribunale “in merito alla capacità della di reperire in poco tempo una casa e Per_2
un'occupazione, pur di dare ad e tutto il supporto e un ambiente idoneo Per_2 Per_1
in cui vivere”, g) la difficoltà nel procedere alle vaccinazioni per è stata legata Per_1
all'altalenante presenza del padre del minore, mentre, per quanto concerne , la Per_2
temporanea assenza di vaccinazioni obbligatorie “si lega al difetto cardiaco genetico, che su parere dello specialista che l'aveva in cura all'epoca, invitò i genitori di attendere almeno sino al raggiungimento del peso di 15/18 kg della minore”, ciò che inficia “l'affermazione secondo la quale i bambini non sarebbero stati seguiti da
20 nessun specialista”, essendo peraltro RI in cura presso l'Ospedale Bambin Gesù di
Roma, h) emerge con lampante chiarezza che il TMM non ha considerato che
“l'anzidetto procedimento nasce proprio a seguito di una segnalazione del ai Pt_1
Carabinieri, al culmine di un banale litigio tra i due”, che “è sempre stata ferma intenzione del assicurare ad tutte le cure per il difetto cardiaco che la Pt_1 Per_2
minore ha” e che “ chiama papà', a riprova della capacità dell'odierno Per_1 Pt_1
appellante di accogliere, accudire e amare anche il primogenito della , come Per_2
se fosse suo figlio”, 1.2) va integrato l'elaborato peritale visto che i) sono bastati all'Ausiliare pochissimi incontri con il (08.01.2024, 24.01.2024 e Pt_1
19.03.2024), la sig.ra (24.01.2024, 31.01.2024, 26.02.2024 e 19.03.2024) e Per_2
il sig. (08.01.2024, 24.01.2024 e 26.02.2024) per giungere alla conclusione Per_1
che nessuno dei genitori dispone di adeguate capacità genitoriali, l) non sono state depositate, in allegato alla perizia, le osservazioni redatte dai CTP, Dott.ssa Per_6
e Dott.ssa (rispettivamente incaricate dalla madre e dal deducente), Per_7
segnalandosi che “il Giudice non può avere pienamente contezza se e in che termini il CTU abbia risposto alle osservazioni dei relativi consulenti di parte, né ha permesso le rispettive difese di prendere conoscenza di quanto rilevato dai relativi periti”, ciò che si “è tradotto in marcato e chiaro diniego del diritto di difesa”, m) mentre è sempre stato descritto dai Servizi come un genitore puntuale e Pt_1
rispettoso, il perito gli ha attribuito “una personalità […] con tratti narcisistici e comportamento recante aspetti di ambiguità. Valutazioni, queste, che richiedono quantomeno la verifica attraverso appositi Test, oggettivi, poiché diversamente il rischio concreto è quello di affidare a valutazioni soggettive aspetti della personalità così delicati”,
21 . la “2. Illegittimità della sentenza impugnata per omessa indagine sul nucleo familiare allargato. Violazione dell'art. 12 legge 184/1983 per omessa convocazione dei parenti entro il IV grado”, avendo il TMM omesso di estendere l'indagine alla famiglia allargata, al fine di verificare la presenza di figure parentali vicarianti, mentre i) la si è avvalsa sovente del prezioso ausilio dei genitori, per i quali Per_2
è indubbio che e nutrono un forte legame, avendo oltretutto la nonna Per_2 Per_1
materna espresso la volontà di incontrare i minori in casa famiglia, ii) “se fossero stati ritualmente informati i nonni materni avrebbero, forse, potuto trovare soluzioni alternative o, in ogni caso, esprimere il loro totale supporto al nucleo”, così da preludere “ad esempio, [a]l collocamento presso i genitori con affidamento ai nonni materni”, iii) “nemmeno è dato sapere se fossero presenti i nonni paterni, eventuali zii, ed in generale altre soluzioni per mantenere i minori all'interno del nucleo familiare”, iv) ai nonni paterni, distanza e problematiche di salute (entrambi soffrono di fibrillazione atriale) non hanno permesso di istaurare con un contatto fisico Per_2
costante nel tempo, ciò che tuttavia “non toglie che entrambi nutrano un profondo affetto verso la minore”, tant'è che si sono trasferiti definitivamente a Roma, per Parte_ fornire supporto non solo al figlio, ma anche ad , v) il ha agito in Per_2
violazione dell'art. 12 legge 184/1983 omettendo di sentire i parenti entro il quarto grado, quali i nonni materni e paterni,
. la “3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare”, a) dovendo farsi leva su miglioramento e disponibilità dei genitori, “nello specifico del sig. a farsi aiutare, e soprattutto a voler Pt_1
migliorar le condizioni di vita dei propri figli, così come la disponibilità dei nonni a supportare i genitori nel prendersi cura dei nipoti”, b) non potendo “il fatto che un bambino possa essere accolto in un ambiente più favorevole alla sua educazione […]
22 giustificare la sottrazione di forza alle cure dei suoi genitori biologici”, c) dovendo
“un'ingerenza simile nel diritto di questi ultimi, riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione, di godere di una vita familiare con il proprio figlio, […] risultare anche
'necessaria' per altre circostanze”, d) risultando la richiesta di adottabilità non corrispondente all'interesse dei minori, stante anche l'impegno dei genitori nel recupero delle proprie capacità genitoriali”,
. di voler proporre “4. istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c”, visto che a) sotto il profilo del fumus boni juris, emerge la manifesta erroneità delle statuizioni, essendo venute meno le condizioni che avevano richiesto l'urgente collocamento in comunità dei minori a fronte dell'impegno dimostrato dai genitori e dei tangibili risultati raggiunti;
e non avendo il TMM tentato con una misura meno limitativa prima di giungere alla dichiarazione impugnata e disposto un'attenta indagine sulla recuperabilità delle capacità genitoriali degli appellanti, b) sotto il profilo del periculum in mora, le violazioni commesse si sono inevitabilmente riversate sui minori, che nonostante il continuo e manifestato legame di affetto che li lega ai genitori, oggi si vedono negare ogni contatto con la mamma e il papà, non comprendendone il motivo, con un danno per loro evidentemente non quantificabile;
del resto, la Corte EDU ha rilevato l'importanza di mantenere gli incontri genitori-figli, facilitando i contatti dei minori con la famiglia di origine, al fine di evitare un irreparabile pregiudizio per il loro rapporto “per di più, i legami tra i familiari e le chance di ricongiungimento con esito positivo saranno per forza di cose indeboliti, se si pongono degli ostacoli che impediscono incontri facili e regolari tra gli interessati" (Corte EDU, 12/08/2020,
E.C. c. Italia;
confi, Corte EDU, 10/09/2019, AN BE e altri c. Norvegia).
Ha chiesto alla Corte
23 . in via preliminare, di “disporre la sospensione della sentenza n. 625/2024” e
“disporre nelle more del procedimento l'immediata ripresa degli incontri del sig. con , a cadenza settimanale, onde consentire il mantenimento rapporti Pt_1 Per_2
significativi”,
. nel merito, di revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità, disporre l'immediata integrazione della consulenza tecnica alla luce delle carenze ex art 195 cpc, revocare il collocamento della minore, , presso la casa famiglia Persona_2
“Mater divini amoris”, disporre il rientro dei minori presso la casa materna, sita in
Roma, e, in subordine, ferme restando le precedenti richieste, predisporre che Per_2
venga collocata presso l'abitazione paterna, disporre, in ogni caso, ogni più opportuno intervento in sostegno del nucleo, “che già si dichiara disponibile”,
. in via istruttoria, disporre l'immediata integrazione della CTU, ai sensi dell'art. 195
c.p.c., e, in subordine, disporre la rinnovazione della stessa.
Ha proposto tempestivo appello la , rappresentando Per_2
. la “1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 15 L. 184/1983 per carente indagine sul nucleo familiare, carenza di motivazioni nella Ctu posta a fondamento della decisione e conseguente illegittimità della declaratoria dello stato di adottabilità dei minori”, visto che a) l'istruttoria è stata carente né veniva considerata la possibilità di proporre un percorso ovvero un progetto di sostegno al nucleo familiare, b) le gravi lacune nell'accudimento dei minori non sussistevano, non avendo il TMM considerato che “sussistono delle specifiche motivazioni che hanno impedito ai genitori di poter vaccinare i minori ed iscriverli a scuola”: è affetta Per_2
da una patologia cardiaca per la quale era stato programmato un intervento chirurgico ed era stato consigliato di attendere i tre anni per le vaccinazioni e l'eventuale
24 inserimento scolastico della minore, mentre per tutto ciò -così come il rilascio Per_1
dei documenti di identità a lui intestati- non è stato possibile perché il padre risultava irreperibile, c) la deducente ha tentato, con l'aiuto della madre, , di Persona_8
reperire il papà di senza successo (v. all. 1 fascicolo rgn 2686/2024), Per_1
trovandosi costretta a sporgere denuncia (v. all. 2 fascicolo rgn 2686/2024), ed è stata collaborativa “sin da subito con il Tutore, reperendo l'atto di nascita di Per_1
inoltrato alle Autorità competenti (v.all.3 fascicolo rgn 2686/2024) e inviando, sempre per il tramite del Tutore (che potrà confermarlo), tutte le informazioni richieste dalla Questura per agevolare la generazione dei documenti di identità per il minore”, ma “a tutt'oggi, le Autorità competenti hanno difficoltà nel rilasciare un documento per così confermando quando da sempre dichiarato dalla di lui Per_1
madre”, d) il TMM non ha debitamente considerato l'impegno profuso dalla deducente che si è sempre presa cura dei figli sia dal punto di vista materiale che morale e, ciò, nonostante le difficoltà, visto che ella ha avuto a soli 18 anni e Per_1
che lo si è allontanato, lasciando che il minore contasse sulle sole madre e CP_3
nonna, e) per il primo anno di età del bambino, essa esponente ha reperito un lavoro a Roma e ogni settimana faceva la spola fra NE in Vulture e Roma -mentre ella lavorava dal lunedì al mercoledì a Roma, la nonna materna si occupava del nipotino- per poi trasferirsi definitivamente a Roma ove ha iniziato la relazione con il Pt_1
con il quale ha convissuto, insieme ai figli, sino al novembre 2023: la convivenza non è sempre serena, verificandosi episodi di violenza che hanno comportato l'intervento delle Autorità di Pubblica Sicurezza e determinato la fine della relazione affettiva;
ad oggi, i due genitori hanno, nell'interesse dei minori, appianato le loro divergenze, tanto che il ha rimesso la denuncia/querela che aveva condotto Pt_1
all'arresto della deducente, f) per consentire la ricostruzione della propria vita in
25 funzione della serenità dei figli, la deducente ha in pochi mesi reperito un'abitazione adatta ai bambini (v. all. 4 fascicolo rgn 2686/2024) ed un'attività lavorativa a tempo indeterminato per far fronte al loro mantenimento (v. all. 5 fascicolo rgn 2686/2024),
g) la nonna dei minori -le cui richieste sono state ignorate, nonostante la costituzione depositata nel fascicolo RGN 499/2023- ha sempre rappresentato la propria disponibilità e possibilità concreta (anche dal punto di vista economico) di supportare la figlia nella gestione dei minori, potendo venire a Roma per almeno tre settimane Parte_ al mese per coadiuvare la figlia, g) il ha fatto leva sulle passate vicende, senza tener conto del fatto che, trascorso un anno dall'apertura del procedimento di decadenza, ha reperito un'abitazione accogliente, un'attività lavorativa a tempo indeterminato da svolgere da remoto, ha appianato le divergenze con il Pt_1
nell'ottica nell'interesse dei figli, può contare sull'aiuto costante materiale e morale di sua madre, dimostrando dunque una concreta progettualità, h) ella, “se del caso”, necessita di un supporto dalla parte delle Istituzioni che non hanno mai inteso darlo,
. i) la CTU necessita di integrazione in quanto l'Ausiliare ha omesso di allegare all'elaborato definitivo le note alla medesima trasmesse dai Consulenti di parte, l) la sua ctp, Dott.ssa ha “sottolinea[to] aspetti fondamentali che, invero, la CTU, Per_6
non solo non ha indicato nella propria perizia, ma su cui omette di soffermarsi anche a seguito delle note critiche della collega (v. all. 7 fascicolo rgn 2686/2024)”, m) la deducente non ha potuto leggere le note del ct di parte o) il giudice deve Pt_1
poter prendere visione di tutte le osservazioni delle parti altrimenti non avrebbe modo di esaminare con cognizione di causa l'operato del CTU e verificare la correttezza del suo operato, p) la Dott.ssa ha formulato le proprie conclusioni su Tes_1
pretese patologie di natura psicologica senza aver eseguito parti alcun test psicodiagnostico standardizzato, restando le sue valutazioni cliniche “mere ipotesi,
26 supposizioni e/o opinioni della CTU non validamente e scientificamente supportate”,
q) la CTU ha fatto leva sugli esami svolti al , sempre contestati dalla deducente Pt_5
che ha depositato i risultati tutti negativi di altri test eseguiti privatamente (v. all. 8 fascicolo rgn 2686/2024), chiedendo invano “il contro test sul campione conservati presso il laboratorio dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma (v. all. c3 fascicolo RGN
499/2023)”, r) la Ctu non ha poi fatto cenno al reperimento di immobile e lavoro, finendo col non concedere alla deducente alcuna possibilità di ricostituire –se del caso con il supporto esterno della nonna e dei servizi sociali- il proprio nucleo familiare, senza considerare che la disgregazione del nucleo d'origine non potrà che nuocere ai minori i quali hanno nella deducente il solo soggetto che può garantire la salvaguardia della “fratria”, assicurando ai minori una vita circondati dall'affetto delle figure a loro più care,
. la “2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 legge 184/1983 per omessa convocazione della nonna materna da parte del Tribunale di prime cure”, in quanto a) il Tribunale ha omesso del tutto l'esame e la convocazione dei parenti dei minori e, in particolare, della nonna materna, , la quale ha depositato la Persona_9
propria comparsa di costituzione nel giudizio RGN 499/2023 (v. all. 6 fascicolo rgn
2686/2024), b) la nonna materna, che risiede in Germania, è in cura per un'ernia lombare presso la clinica ALB Schmerzklink di Musingen dove deve recarsi una volta mese, e si è assunta –anche dinnanzi alla CTU- l'onere di aiutare la figlia nella gestione dei minori rendendosi disponibile a trasferirsi a Roma finanche per due settimane al mese per sostenere la medesima nella cura dei bambini, c) la nonna materna ha dimostrato di avere sempre avuto e mantenuto nel tempo un forte legame affettivo con i minori atteso che –anche per la giovane età– la deducente fin dalla nascita di ha potuto contare solo sul sostegno morale e materiale della madre, Per_1
27 d) di tutto ciò, né la CTU né il Tribunale di prime cure hanno tenuto conto e il
Collegio ha mancato di convocare la nonna materna, come, al contrario, prescritto Parte_ dall'art. 12 L- 184/83, e) parimenti per i nonni paterni, mai convocati dal , f) la nonna materna, se ascoltata, avrebbe senz'altro confermato al Tribunale di prime cure la propria volontà di aiutare la figlia, supportandola moralmente e materialmente, per tutti gli aspetti quotidiani di gestione e cura dei figli minori, g) la dichiarazione dello stato di adottabilità rappresenta un nocumento per ed Per_1 Per_2
che vedrebbero interrotti i rapporti con una figura da sempre di riferimento per loro,
. che intende formulare “istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c”, risultando la proposta impugnazione manifestamente fondata “laddove appaiono ictu oculi le lacune e gli errori logici/giuridici evidenziati nella decisione di primo grado resa in violazione delle richiamate norme di legge”, così come palese è il pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza ai minori i quali non vedono i genitori ormai da oltre un mese senza capirne il motivo.
Ha chiesto alla Corte
. in via preliminare ed urgente, di disporre la sospensione degli effetti della sentenza n. 625/2024 e “disporre il rinnovo degli incontri tra genitori e figli al fine di consentire il perdurare dei rapporti familiari”,
. nel merito, di riformare la sentenza n. 625/2024 e per l'effetto revocare, la dichiarazione dello stato di adottabilità di e , Persona_2 Persona_1
prevedendo, altresì, il collocamento dei minori presso la deducente, e disporre, laddove ritenuto opportuno, ogni intervento a sostegno del nucleo familiare per il quale la madre si è sempre resa disponibile,
28 . in via istruttoria, di disporre l'audizione della nonna materna, Signora Per_9
Parte_
, mai ascoltata dal , e disporre l'integrazione ovvero la rinnovazione
[...]
della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento r.g.n. 499/2023, in quanto carente e parziale per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con decreto presidenziale del 11.12.2024, è stata disposta la riunione al procedimento Nrg 51793/2024, introdotto dal del procedimento nrg Pt_1
51804/2024, introdotto dalla . Per_2
In replica ad entrambi gli appelli, si è costituito, in data 30.4.2025, il curatore speciale dei minori, Avv. il quale ha rappresentato che Controparte_7
. il ricorso in appello della madre dei minori non è stato notificato al curatore che ha appreso della relativa esistenza dal menzionato decreto di riunione, rinvenendo nel contempo, nel fascicolo telematico, la rinuncia al mandato del legale della , Per_2
Avv Petrungaro, in data 24/1/2025,
. nel ripercorrere le tappe che hanno portato alla pronuncia di adottabilità dei minori, va sinteticamente segnalato che a) vi era una situazione altamente conflittuale tra il e la , tale da richiedere, per ben due volte nella giornata del Pt_1 Per_2
21.05.2023, l'intervento delle FF.OO, cui il riferiva che la donna impugnava Pt_1
un coltello, tant'è che egli si chiudeva in stanza, lasciando i minori -che apparivano visibilmente provati e spaventati per la lite- con la madre, b) l'elevata discordanza tra le parti adulte in un clima di fortissima conflittualità e le gravi lacune emerse nell'accudimento dei minori da parte dei genitori imponevano il collocamento dei minori in casa famiglia in attesa di accertamenti volti a valutare un eventuale progetto di rientro dei minori presso i genitori, c) la CTU ha fotografato una situazione di
29 grave deprivazione morale e materiale dei minori, una situazione di grave inadeguatezza di tutti e tre i genitori dei minori e l'incapacità dei nonni materni e paterni -lato a svolgere un ruolo di supporto nella crescita dei loro nipoti, Pt_1
aggiungendo che “nessuno all'attualità sembra possedere caratteristiche su cui investire per un progetto”, d) chiuso il procedimento de potestate, è stata disposta l'apertura del procedimento AB che si è concluso con la pronuncia dello stato di adottabilità dei minori,
. quanto alla dedotta mancanza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità, la complessa attività istruttoria svolta da Giudice di prime cure ha messo in evidenza che nessuno dei genitori è stato in grado di fornire ai loro figli quel minimo di accadimento e educazione necessari al loro corretto sviluppo psico-fisico e sociale e, visti funzionamento psicologico dei genitori, positività alle sostanze della madre con l'abbandono del percorso al SERD, mancanza di qualsiasi impegno nei confronti dei figli, condizione di salute di questi ultimi per l'incuria dei genitori, che non ci sono margini di recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con la crescita dei minori,
. non sussistono le denunciate carenze della consulenza tecnica d'ufficio, avendo fra l'altro il CTU, con il deposito della relazione finale, dato riscontro alle osservazioni dei CTP,
. tale accertamento è stato integrato dalla complessa attività istruttoria svolta nel
Contro
Cont procedimento e attività data dalla convocazione dei genitori, dalle relazioni dei Servizi sociali e della C.F. che hanno avuto modo di osservare le dinamiche familiari e le relazioni dei minori con i loro genitori,
. quanto alla dedotta illegittimità della sentenza impugnata per omessa indagine sul nucleo familiare allargato, la Corte di Cassazione ha, con la sentenza 2072/2023,
30 ricordato che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, i genitori del minore solo le uniche parti necessarie e formali dell'intero procedimento e sono gli unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti, mentre la convocazione dei parenti entro il quarto grado può avvenire in mancanza dei genitori, purché abbiano rapporti significativi con il minore;
a tanto si aggiunga che il CTU, dopo averli convocati e sentiti, ha evidenziato l'incapacità dei nonni a svolgere un ruolo di supporto nella crescita dei loro nipoti, non avendo la nonna materna -peraltro residente in [...]contezza delle criticità della figlia e non avendo i nonni paterni -lato mai Pt_1
visto e conosciuto la loro nipotina;
va aggiunto altresì che nessuno ha Per_2
formalizzato istanze nell'ambito del procedimento AB,
. in merito alla dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 e 9 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, va ribadito che la pronuncia è il risultato di una complessa attività istruttoria che ha escluso il mantenimento dei rapporti dei minori con i loro genitori e con i parenti,
. quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art.283 c.p.c., è sufficiente segnalare l'assenza di emergenze istruttorie idonee a configurare un pregiudizio grave irreparabile per i minori dato dall'allontanamento dalla loro famiglia, ove si consideri che i minori sono lontani dal contesto oramai da quasi due anni –dal 28.11.2023- ed hanno interrotto la frequentazione con il padre dal 25.10.2024 e con la madre dal 24.09.2024,
. l'appello proposto dalla madre e non notificato va respinto per i motivi su esposti.
Ha chiesto alla Corte di confermare la sentenza n.625/2024, insistendo nel rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellanti e nella condanna alle spese da liquidarsi a carico dell'Erario.
31 Con memoria in data 10.6.2025, il nel ribadire quanto già dedotto, ha Pt_1
insistito nelle domande formulate.
Il 13/6/2025 è pervenuta la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Roma, nella quale si legge che
. nel corso della visita effettuata nel dicembre 2024 presso la casa-famiglia, entrambi i minori sono apparsi sereni, ben accuditi e in buone condizioni generali, hanno accolto la scrivente con entusiasmo e partecipazione, dando prova di “una buona integrazione e di un attaccamento sicuro verso le figure educative di riferimento”,
. secondo quanto riferito dalla referente della struttura, a) la madre ha effettuato una sola chiamata telefonica con la struttura, mentre i padri non hanno mai fornito riscontro, b) i minori hanno fatto progressi sul piano relazionale, comportamentale e scolastico: in particolare ha mostrato una crescente capacità di attenzione, Per_5
miglioramento del rendimento scolastico e buoni progressi sul piano linguistico e
, pur mantenendo una maggiore sensibilità emotiva, risulta vivace, affettuosa e Per_2
ben inserita nel contesto educativo, c) per entrambi i minori è attivo un progetto educativo individualizzato, volto a sostenere lo sviluppo delle competenze relazionali, affettive e cognitive: le attività vengono strutturate in modo personalizzato e realizzate in stretta collaborazione con le figure educative e, ove necessario, con il supporto di professionisti esterni come il logopedista per Per_5
d) lo stato di salute dei minori è monitorato con attenzione dal personale della struttura: ha completato il ciclo vaccinale e prosegue il trattamento Per_5
logopedico, mentre per è previsto un controllo cardiologico nel mese di agosto, Per_2
in previsione di un possibile intervento chirurgico, subordinato al raggiungimento di un peso minimo di 20 kg (attualmente 14 kg),
32 . nel corso di una visita presso l'istituto scolastico, è apparsa ben disposta, Per_2
comunicativa e affettuosa, ha mostrato curiosità e desiderio di raccontare le proprie esperienze, confermando una buona vitalità e una propensione al dialogo;
anche ha espresso con entusiasmo il piacere dell'incontro, accogliendo Per_5
calorosamente l'assistente sociale e manifestando affetto e fiducia,
. i contatti con i genitori biologici risultano assenti e i numeri telefonici forniti risultano spenti o irraggiungibili, né è mai pervenuta risposta tramite messaggistica. né con il Servizio sociale, nonostante i ripetuti tentativi di comunicazione.
E' pervenuto il parere del PG.
Nell'udienza del 1.7.2025, la Corte, rilevata l'omessa notifica dell'atto di appello al Tutore, neppure comparso personalmente in udienza, ha rinviato Pt_1
all'udienza del 09/12/2025, onde consentirne il rituale coinvolgimento in giudizio.
A tanto ha ottemperato il in data 17/7/2025. Pt_1
In data 11.8.2025 è pervenuta nota di aggiornamento del SS il quale ha rappresentato che, in data 2 luglio 2025, il ha, tramite il legale, inviato PEC per richiedere Pt_1
informazioni relative alla figlia , che il Servizio ha fornito riscontro in data 9 Per_2
luglio 2025, rappresentando che i recapiti in suo possesso non erano aggiornati e che di tanto ha preso atto il nel contempo dichiarando che quelli nell'occasione Pt_1
forniti sono sempre rimasti attivi e che comunque ha sempre avuto interesse alle condizioni della figlia.
33 Con ricorso del 12/9/2025, il ha chiesto la sospensione dell'efficacia Pt_1
esecutiva della sentenza impugnata, richiamando in punto di fumus boni iuris le deduzioni svolte nell'atto d'appello e adducendo, in punto di periculum, il pregiudizio che deriva ai minori dal protrarsi dell'assenza dei genitori;
ha concluso per la riattivazione degli incontri con la minore . Dell'istanza, che ha dato luogo Per_2
all'apertura del subprocedimento n 51793-1/2024, è stata disposta, previa notifica alle altre parti, la trattazione insieme al merito nell'udienza, ormai prossima, del
9/12/2025.
Nell'udienza del 9/12/2025 sono comparsi il ersonalmente, il relativo legale Pt_1
e il curatore speciale dei minori. Le parti si sono riportati ai rispettivi scritti, insistendo nelle conclusioni prese, e il PG si è riportato al parere contrario già formulato.
Va, in primo luogo, disposta la riunione al giudizio n 51793/2024 del subprocedimento n 51793-1/2024.
Occorre muovere dall'esame dell'appello da dichiararsi improcedibile, Per_2
avendo la predetta mancato di notificare l'atto di gravame e di richiedere un termine per provvedere: tanto prelude ad una definizione in rito del procedimento, non essendo possibile controllare la regolare instaurazione del contraddittorio e quindi procedere all'esame delle ragioni fondanti il gravame, ciò cui peraltro la stessa risulta aver perso interesse, come desumibile dalla rinuncia del legale al mandato e dall'inerzia che è seguita.
34 Passando all'appello il mancato rituale coinvolgimento dello -nei cui Pt_1 Pt_9
confronti la notifica tentata dal non è andata a buon fine- non preclude la Pt_1
verifica della domanda che non potrebbe comunque riguardare il minore a Per_1
tanto si aggiunga che, stante l'impraticabilità della soluzione di rientro dei minori presso la -non avendo la stessa coltivato l'appello-, la domanda del Per_2 Pt_1
resta limitata alla collocazione della figlia presso l'abitazione paterna.
In primo luogo, è da ritenere assorbita la domanda cautelare di ripresa immediata della frequentazione con passandosi a valutare il merito dell'appello svolto dal Per_2
Pt_1
Osserva la Corte che dall'istruttoria è emersa un'incontestabile situazione di grave inadeguatezza genitoriale che rischia di esporre a gravissimi pregiudizi la minore della quale deve dunque ritenersi acclarato lo stato di abbandono.
In primo luogo vanno respinti i rilievi mossi all'elaborato peritale depositato in primo grado, dovendosi segnalare, a) quanto al fatto che siano bastati al CTU pochi incontri con padri e madre per giungere alla valutazione negativa poi resa, allorquando i SS lo avrebbero descritto come genitore premuroso, che le relazioni hanno evidenziato, da un lato, come lo stesso abbia ammesso di non sentirsi pronto ad esercitare Pt_1
il ruolo genitoriale - tant'è che la bambina non lo riconosceva e, una volta creato il rapporto, era lei a gestire l'incontro- dando conto, dall'altro, della condizione di deprivazione in cui i bimbi vivevano con la mentre egli era in viaggio per Per_2
lavoro e non nutriva preoccupazione alcuna circa il loro benessere né per l'idoneità della sistemazione degli stessi presso la madre;
che le operazioni peritali hanno contemplato, oltre ai predetti, incontri con il SS e con la casa famiglia ove i minori sono collocati, incontri di osservazione madre-figli, incontri padre e figlio e Per_1
adre-figlia presso la casa famiglia, incontri con i nonni paterni con Pt_1 Pt_1
35 la nonna materna;
che la metodologia è stata condivisa con i CCTTPP, considerazione questa che contrasta efficacemente anche l'ulteriore doglianza, avente ad oggetto la mancata effettuazione dei test, concordemente esclusi, all'esito dell'effettuazione degli incontri clinici, atteso che il “quadro familiare e socio- ambientale […] si è presentato con evidenza”, b) quanto al mancato deposito delle osservazioni redatte dai CCTTPP, che nessuno ha segnalato la carenza all'atto della riserva in decisione del TMM, avendo i difensori dichiarato, nell'udienza del
19/9/2024 (cfr verbale) “di aver preso visione e di conoscere la ctu depositata nel procedimento contenzioso” e negato di avere richieste istruttorie;
il difensore del poi ha fatto presente, nella stessa occasione, che erroneamente la comparsa Pt_1
di costituzione del proprio assistito è stata depositata nel fascicolo 499/23 e chiesto
“che la stessa sia inserita nel fascicolo odierno”, ma nulla ha fatto constare quanto al mancato deposito delle note critiche proprie o della , note queste ultime che Per_2
peraltro si rinvengono in allegato alla comparsa di costituzione del 12/9/2024; va aggiunto che il CTU, nell'approntare le risposte alle osservazioni critiche dei
CCTTPP, ne ha riportato stralci;
che in questa sede il -che conosceva le Pt_1
propprie note critiche e anche quelle VA, come detto, depositate dagli atti del primo grado- omette di indicare in quale specifica omissione sarebbe incorso l'Ausiliario e in che modo la stessa infici il ragionamento del TMM, sicchè da quanto segnalato non è dato inferire la pretesa lesione del diritto di difesa o una conoscenza parziale in capo al primo Giudice che dalle risposte date dall'Ausiliario ha comunque appreso delle questioni sollevate dai tecnici di parte.
Lamenta, altresì, il che il CTU lo ha ritenuto maggiormente attento al Pt_1
sostegno economico e fattuale nei confronti della e dei bambini e nel Per_2
contempo gli ha contestato “cadute di spunto critico in relazione alla vita che i piccoli
36 stavano vivendo”, il che si traduce secondo il che sembra voler imputare al Pt_1
CTU un pensiero preconcetto, in una condizione di impasse, visto che “qualsiasi passo muova il Sig […] per la dssa sia sbagliato”: la censura non Pt_1 Tes_1
è condivisibile, non potendo sottacersi che le “cadute di spunto critico” emergono evidenti sol che si consideri il tenore delle domande svolte dal che, pur Pt_1
avendo denunciato la ascrivendole anche condotte maltrattanti nei confronti Per_2
dei bambini, in via principale chiede che i minori facciano ritorno presso la madre della quale pone all'uopo in evidenza, lamentandone la mancata valutazione da parte Parte_ del , una sua “capacità […] di reperire in poco una casa e un'occupazione” (cfr appello pag 7) e non altro. Non può sottacersi che le contestate “cadute di spunto critico” emergono, in modo allarmante, anche, guardandosi alla domanda principale
-oltretutto nemmeno abbandonata dopo la verifica della condotta processuale della e nel contempo alla condotta dallo stesso tenuta il 21/5/2023, allorquando Per_2
ha allertato le per una “lite fra ex fidanzati”, nel corso della quale, per quanto CP_10
dallo stesso precisato, “la [ ] impugnava un coltello” tanto da spingerlo a Per_2
chiudersi in camera, lasciando alla donna, della quale temeva la reazione, i minori
“visibilmente provati e spaventati dalla lite genitoriale” (cfr ricorso del PMM).
Va aggiunto che non è affatto una “qualsiasi potenziale situazione di criticità” ad indurre, nel caso di specie, “un affidamento etero-familiare dei minori, con la possibilità concreta di un'eventuale applicazione dell'istituto previsto dall'art 8, l Parte_ 183/1984” (cfr appello pag 10); e, invero, il
. ha preso le mosse dalla condizione dei minori al momento del collocamento in casa famiglia, rilevando che A) privo dei documenti, non aveva le vaccinazioni Per_1
obbligatorie e il pediatra, aveva gravi problemi di linguaggio per la solitudine in cui era vissuto, presentava un deficit cognitivo e aveva difficoltà a fare associazioni
37 causa-effetto, camminava in modo poco armonico, tendendo ad incurvarsi in avanti, mostrava grande abilità con i giochi elettronici avendo trascorso molto tempo davanti allo schermo, non era scolarizzato, venendo per questo e per l'ipostimolazione a presentare un ritardo che ne ha impedito l'iscrizione in prima elementare, non capiva chi fosse il padre e era confuso sul proprio nome, non era in grado di spogliarsi e vestirsi autonomamente, aveva paura dell'acqua ed era in stato di grande deprivazione affettiva, viste le continue richieste di contatto fisico, B) era priva Per_2
delle vaccinazioni obbligatorie, pur necessarie nella sua condizione clinica, non aveva documenti e non conosceva il padre, pronunciava uno o due parole in modo non chiaro in conseguenza dell'ipostimolazione subita, aveva una dieta disordinata associata a una mancanza di ritmi di orario nei pasti e una preferenza per i cibi meno salutari,
. dalla condizione di deprivazione materiale e affettiva in cui i bambini si trovavano ha desunto un'incapacità della madre e dei padri ad attendere al ruolo genitoriale, incapacità che, per il come per gli altri, si estrinsecava nel non aver avuto Pt_1
rapporti significativi con i minori e nel non fornire loro un ambiente sicuro e stimolante, rispondendo in modo adeguato ai loro bisogni fisici ed emotivi ed accompagnandoli nella crescita;
per il poi, tale mancanza è stata aggravata Pt_1
dal lasciare i bambini ad un soggetto che egli stesso riteneva inaffidabile, dal non aver quanto meno associato ai dubbi sull'affidabilità della compagna una condotta di maggiore attenzione e dal non aver quindi potuto porre rimedio, con limitazione degli interventi a supporti economici,
. ha rilevato come detta conclusione fosse in linea con le risultanze dell'indagine peritale e, quindi, con le caratteristiche di personalità delle figure genitoriali e con le relative ricadute sull'esercizio del ruolo genitoriale, entrambe evidenziate dalla CTU:
38 ha fatto leva, quanto al sulla sua tendenza ad utilizzare la relazione con l'altro Pt_1
per una gratificazione narcisistica, segnalando come fosse meno strutturata la capacità di adoperarsi per l'altro con modalità riconoscibili in termini di coerenza con i bisogni dell'altro, ciò che, riportato sul piano della capacità genitoriale, lo ha condotto ad ignorare la condizione di pregiudizio in cui vivevano i minori e a sostenere un sistema di accudimenti disfunzionali, piuttosto che tenere un comportamento chiaro e coerente, facendo emergere i problemi con le Autorità,
. ha segnalato l'incapacità del di porre essere azioni trasformative, rilevando Pt_1
che la presenza del padre, registrata solo a livello pratico e su aspetti specifici, non si è tradotta nella costante necessaria alla vita dei minori: e, invero, sono ancora emerse condotte ambigue ed ambivalenti che rendono il padre inaffidabile e quindi inadatto al ruolo genitoriale, così come evidenziato dal fatto che egli, dopo aver denunciato per aggressività la che è stata destinataria di braccialetto Per_2
elettronico, l'ha accompagnata agli incontri con i bambini in casa famiglia, superando così la misura imposta dalle autorità; ha ritirato la denuncia, senza condividere la decisione, per poi giustificarsi con la volontà di essere a posto con l'ex compagna che non voleva risentisse di tale limitazione;
ha rappresentato il desiderio dei suoi genitori di partecipare alla vita della nipote, salvo far scoprire che gli stessi non l'hanno mai vista, genitori che lo hanno descritto come mai convivente con la , al contrario di quanto da lui rappresentato al CTU;
l'atteggiamento Per_2
ambiguo, come chiarito non dà garanzia per il futuro della figlia, lasciando anzi ipotizzare come il legame con un assetto disfunzionale quale quello Persona_10
sia di fatto espressione di alcuni aspetti di problematicità personologica e relazionale in lui presenti.
Da tanto discende l'infondatezza delle censure che fanno leva
39 . sull'esistenza di un sentimento di “profondo amore” da parte dei minori verso i genitori, segnalandosi al riguardo che la bambina ha una scarsa familiarità col padre per cui il rapporto sarebbe tutto da costruire,
. sulla “fattuale, reale e dimostrata presa di coscienza da parte dei genitori dello stile di vita condotto rispetto alle esigenze dei minori con effettivo e tangibile cambiamento sia del contesto abitativo sia lavorativo” (cfr appello pag 6), segnalandosi al riguardo che la non ha nemmeno provveduto alla notifica Per_2
dell'appello di fatto precludendo la verifica dell'istanza ivi formulata di collocamento dei bambini presso di sé, mentre il vrebbe rifiutato contratti di Pt_1
lavoro, proficuamente remunerati, pur di prendersi cura della minore, ciò che il predetto ha inteso documentare col verbale dell'udienza del 19/9/2024 che tali dichiarazioni riporta e nel quale si legge pure oltretutto che egli ha affermato di avere un'azienda a Dubai ed una a Londra,
. sul fatto di essersi indotto a prediligere un collocamento dei minori presso l'abitazione materna, segnalandosi che, lungi dall'essere manifestazione di cura e interesse per i bambini, è espressione dell'incapacità a prendere atto delle criticità della VA e dell'assenza di preoccupazione per una soluzione disfunzionale,
. sulla mancata considerazione da parte del TMM del suo “godersi che lo stesso lo considera di fatto e lo chiama papà”, circostanza questa che sottende una Per_1
confusione ingenerata nel bambino dalla mamma e che egli non ha contribuito a sciogliere, oltre che un affetto solo verbale, visto che egli intende dare disponibilità per la sola figlia naturale, per consapevole dell'importanza di non frazionare la fratria,
. sul fatto di disporre di un'abitazione di 136 mq che costituirebbe un ambiente sicuro ed accogliente per RI, segnalandosi al riguardo la mancata menzione del fratellino
40 nonostante egli si dica “consapevole che un'eventuale separazione della Per_1
fratria potrebbe produrre effetti negativi sulla crescita psico-emotiva degli stessi”,
. sull'intervenuto trasferimento a Roma per poter accudire meglio la minore, segnalandosi che tale asserzione getta ulteriori dubbi sull'effettività della sua convivenza con la , convivenza esclusa dai genitori oltre che dall'assenza di Per_2
familiarità dei col padre, Per_2
. sulla presenza dei genitori che, nell'udienza del 19/9/2024, egli ha dato per certa mentre gli interessati hanno riferito al CTU che, pur disponibili a recarsi a Roma per aiutare il figlio e la bambina, intendono mantenere in Grosseto ove vivono “gli interessi, i medici e le abitudini create nel tempo”; oltretutto, detta presenza inficia l'asserto afferente l'intervenuto cambio di contesto lavorativo, risultando verosimile che il la richieda onde consentirgli di far fronte ai suoi impegni lavorativi Pt_1
all'estero, impegni che la disponibilità di aziende a Londra e Dubai sembra confermare,
. sulla preiscrizione al St Georges School, segnalandosi che ancora una volta il considera la sola cui vuole assicurare la migliore istruzione che la città Pt_1 Per_2
possa offrire, senza preoccuparsi di creare distinzioni all'interno della fratria che, a detta del CTU, costituisce l'unico luogo ove i bambini possono ritrovare quella continuità familiare che l'appellante afferma essere stata interrotta dalla decisione Parte_ del .
Passando all'ulteriore doglianza che fa leva sull'omessa indagine sul nucleo familiare allargato e sull'omessa convocazione dei parenti entro il 4° grado, è da segnalare che
41 . i nonni paterni hanno riferito al CTU che, pur disponibili a venire a Roma per aiutare il figlio e la bambina, intendono mantenere in Grosseto ove vivono “gli interessi, i medici e le abitudini create nel tempo”: del resto, essi non si sono costituiti in questo grado per far constare quanto assunto dal n merito al loro definitivo Pt_1
trasferimento a Roma (cfr appello pag 11) ed alla relativa disponibilità allegata dal figlio che dunque non può dolersi del fatto che il TMM “non ha nemmeno tentato di appurare” il “profondo affetto [che gli stessi] nutrono verso la minore” (cfr appello
10),
. la nonna materna è apparsa inconsapevole delle profonde criticità che caratterizzano il profilo di personalità della figlia, nonostante le ricadute che esse hanno avuto sui bambini cui la stessa tuttavia afferma “non è mai mancato niente”, sicchè non può fornire un adeguato spunto critico: oltretutto, ella vive in Germania ed ha dato disponibilità per due settimane al mese, ciò che giustifica che il TMM, come lamentato dal non ha preso “minimamente in considerazione la possibilità di Pt_1
un collocamento” presso di lei,
. non “consta” a questa Corte l'esistenza di altri parenti che abbiano avuto rapporti significativi con i minori.
Infine, mette conto segnalare che sono stati attivati interventi in favore dei genitori, interventi consistenti nel collocamento dei minori in casa famiglia, nell'attivazione degli incontri con i bambini e nel percorso di ctu cui era demandata anche l'individuazione dei sostegni opportuni ove si fossero reperite risorse utili: gli interventi non hanno portato ad un cambiamento nell'interesse dei minori da parte del che, come chiarito, ha continuato a tenere comportamenti ambigui che Pt_1
sono indice dell''incapacità di accudire e tutelare i minori, come su specificato.
42 Non può non segnalarsi che il ersiste in tale ambiguità, confermandosi anche Pt_1
in questo grado la non recuperabilità della capacità genitoriale già segnalata dal ctu, visto che
. ancora in appello, il ha ipotizzato, in via principale, la soluzione del Pt_1
collocamento dei minori presso la madre, la cui disfunzionalità emerge anche dall'atteggiamento della stessa che non ha notificato l'atto introduttivo, precludendo, in radice, la percorribilità della soluzione detta,
. tanto egli ha fatto nonostante tale scelta sia stata già censurata dal TMM che, congruamente l'ha ritenuta indice dell'assenza di comprensione delle mancanze genitoriali,
. ancora, egli non ha pensato di modificare le conclusioni originariamente formulate nemmeno a fronte della presa d'atto dell'abbandono dell'appello da parte della madre,
. ancora, egli si dichiara “legato ad da un profondo legame affettivo” e ha Per_2
invocato la ripresa dei rapporti, senza invece attivarsi con il SS per la richiesta di informazioni sulle condizioni della piccola e nemmeno rispondendo ai tentativi di contatto, ciò che ha evidenziato che i recapiti non erano aggiornati,
. infine, egli si dichiara pronto ad accudire , ma non mostra alcuna Per_2
preoccupazione per la frammentazione della fratria e nemmeno prospetta modalità che possano scongiurare il pericolo del connesso pregiudizio, laddove il ctu ha chiaramente affermato che “nel caos degli adulti di fatto al momento la fratria si costituisce come l'unico luogo in cui i bambini possono ritrovare una continuità familiare. Sarà quindi importante focalizzarsi sulla fratria per far sì che vi sia una vera ricongiunzione al luogo delle origini, in cui ognuno potrà fare riferimento
43 all'altro come titolare del sentimento di famiglia che appare comunque frammentato e non definito se lasciato alle sole funzioni dei genitori”.
Conclusivamente, l'appello del va respinto. Pt_1
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede, previa riunione del procedimento n 51793-1/2024 rgvg: dichiara improcedibile l'appello proposto dalla , Per_2
rigetta l'appello proposto dal restando assorbita l'istanza cautelare dello Pt_1
stesso, compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori Il Presidente
IA RO
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