TRIB
Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 920/2025 r.g.a.c.
Tribunale di Mantova
Volontaria Giurisdizione
Il giudice unico, dott.ssa Valeria Monti,
visto il ricorso depositato in data 26.2.2025;
vista l'integrazione documentale del 26.3.2025, e in particolare il verbale di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di , da parte dei ricorrenti, avvenuta in data Persona_1
13.6.2019;
rilevato che i ricorrenti dichiarano di aver liquidato tutti i debiti, ad eccezione di una garanzia prestata dal de cuius per la stipula di mutuo ipotecario;
rilevato che nell'eredità è presente un bene immobile;
considerato che
la procedura di inventario deve ritenersi pendente sino a quando non siano state liquidate tutte le passività ereditarie, o, nel caso in cui si proceda alla liquidazione concorsuale ex art. 498 e ss c.c., solo dopo tre anni da quando sia divenuto definitivo lo stato di graduazione ex art. 502 c.c.; osservato che, quanto ai beni mobili ereditari, l'art. 493 c.c. prevede che l'autorizzazione agli atti dispositivi – e quindi anche alla riscossione di denaro dal conto intestato al de cuius – da parte del giudice unico non è necessaria trascorsi 5 anni dalla data di dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario; rilevato che nel caso di specie viene richiesta autorizzazione alla riscossione di somme di denaro e che sono trascorsi più di 5 anni dall'avvenuta accettazione dell'eredità;
ritenuta pertanto non più necessaria l'autorizzazione del Tribunale per la predetta operazione avente ad oggetto beni mobili, potendo i ricorrenti liberamente riscuotere il denaro;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Si comunichi.
Mantova, 28/03/2025
Il giudice (dott. Valeria Monti)
Pagina 1
Tribunale di Mantova
Volontaria Giurisdizione
Il giudice unico, dott.ssa Valeria Monti,
visto il ricorso depositato in data 26.2.2025;
vista l'integrazione documentale del 26.3.2025, e in particolare il verbale di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di , da parte dei ricorrenti, avvenuta in data Persona_1
13.6.2019;
rilevato che i ricorrenti dichiarano di aver liquidato tutti i debiti, ad eccezione di una garanzia prestata dal de cuius per la stipula di mutuo ipotecario;
rilevato che nell'eredità è presente un bene immobile;
considerato che
la procedura di inventario deve ritenersi pendente sino a quando non siano state liquidate tutte le passività ereditarie, o, nel caso in cui si proceda alla liquidazione concorsuale ex art. 498 e ss c.c., solo dopo tre anni da quando sia divenuto definitivo lo stato di graduazione ex art. 502 c.c.; osservato che, quanto ai beni mobili ereditari, l'art. 493 c.c. prevede che l'autorizzazione agli atti dispositivi – e quindi anche alla riscossione di denaro dal conto intestato al de cuius – da parte del giudice unico non è necessaria trascorsi 5 anni dalla data di dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario; rilevato che nel caso di specie viene richiesta autorizzazione alla riscossione di somme di denaro e che sono trascorsi più di 5 anni dall'avvenuta accettazione dell'eredità;
ritenuta pertanto non più necessaria l'autorizzazione del Tribunale per la predetta operazione avente ad oggetto beni mobili, potendo i ricorrenti liberamente riscuotere il denaro;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Si comunichi.
Mantova, 28/03/2025
Il giudice (dott. Valeria Monti)
Pagina 1