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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 7090/2024 promossa da
assistito dall'avv. MARIO MANZO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O assistita dall'avv. SARA Controparte_1
SO
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_2
-PARTI CONVENUTE-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202400003894000 notificata il 1 luglio 2024 con cui
[...]
ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo Controparte_3 di € 78.670,44 in relazione a numerosi crediti di varia natura tributaria e previdenziale, prospettando in mancanza di pagamento l'iscrizione di ipoteca, e precisamente nella parte relativa ai 6 avvisi di addebito n. 41020160013957788000, 41020170011909852000, 41020180012835282000, 41020190015237291000, 41020210000565703000 e 41020220008146289000, relativi a crediti CP_2
2. Il ricorrente chiede accertarsi la irregolarità, nullità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica dei titoli di cui al punto 1 e, comunque, l'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti di cui ai primi 3 avvisi di addebito indicati al punto 1.
3. Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, CP_2 documentando la notifica dei 6 avvisi di addebito, avvenuta, per il n. 41020160013957788000, a mezzo posta raccomandata con compiuta giacenza in data 29 dicembre 2016, per il n. 41020170011909852000, a mezzo PEC il 15
1 dicembre 2017, per il n. 41020180012835282000, a mezzo pec il 25 dicembre 2018, per il n. 41020190015237291000, a mezzo pec il 24 dicembre 2019, per il n. 41020210000565703000, a mezzo pec il 17 ottobre 2021 e per il n. 41020220008146289000, a mezzo pec il 24 gennaio 2023. 4. Costituendosi in giudizio, ha Controparte_3 documentato la notifica di vari atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito, tra cui l'intimazione di pagamento n. 11020199023519857000, notificata a mezzo pec il 5 ottobre 2019, l'intimazione di pagamento n. 11020229004659204000, notificata a mezzo pec il 19 aprile 2022 e l'intimazione di pagamento n. 11020239014515563000, notificata a mezzo pec il 26 luglio 2023. 5. Parte ricorrente non ha svolto alcuna contestazione rispetto alle notifiche degli AVA ed ha genericamente contestato la violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 in relazione alle intimazioni di pagamento n. 11020229004659204000 e n. 11020239014515563000.
6. La prima domanda di parte ricorrente – avente ad oggetto la irregolarità, nullità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per mancata notifica dei 6 AVA indicati al punto 1 è tardiva.
7. Come ritenuto da Cass n. 10595/2023, infatti, è con l'opposizione agli atti esecutivi che va fatta valere “l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).” e, nel caso di specie, l'impugnazione è stata depositata il 12 agosto 2024 e dunque ben oltre 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca,
8. Alla luce di quanto in atti, in ogni caso, la domanda è comunque infondata.
9. L' ha infatti documentato la notifica di tutti e 6 gli Avvisi di Addebito - CP_2 regolarmente avvenuta nelle date di cui al punto 3 - e parte ricorrente non ha svolto alcuna contestazione al riguardo.
10. Anche la seconda domanda – avente ad oggetto la prescrizione dei crediti di cui agli AVA n. 41020160013957788000, 41020170011909852000, 41020180012835282000 - non appare fondata e va pertanto respinta. 11. Gli AVA n. 41020160013957788000 (notificato in data 29 dicembre 2016) e n. 41020170011909852000 (notificato il 15 dicembre 2017), infatti, sono entrambi menzionati nell'intimazione n. 11020199023519857000, notificata il 5 ottobre 2019 e, a prescindere da atti interruttivi intermedi, il termine di prescrizione che ha nuovamente iniziato a decorrere da tale data è stato successivamente interrotto dalla notifica in data 1 luglio 2024 della comunicazione preventiva di ipoteca oggetto del presente giudizio. 12. Quanto all'AVA n. 41020180012835282000 (notificato il 25 dicembre 2018), esso è menzionato in entrambe le intimazioni di pagamento n.
2 11020229004659204000, notificata a mezzo pec il 19 aprile 2022 e n. 11020239014515563000 notificata il 26 luglio 2023. 13. Entrambe le intimazioni risultano regolarmente notificate ai sensi del c.d. degli art. 26 d.p.r. n. 602/1973 e 60 d.p.r. n. 600/1973 laddove, nel testo in vigore dal 3-12-2016 al 21-2-2024, il primo stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” e il secondo che
“se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”. 14. ha infatti documentato tramite la Controparte_3 relativa attestazione di InfoCamere Scpa (doc. 10 e 11) che, a seguito di tentativo di notifica via PEC non andato a buon fine a causa di “errore 5.2.1 - InfoCert S.p.A. - casella inibita alla ricezione”- la n. 11020229004659204000 - (doc. 6) e “5.1.1
- InfoCert S.p.A. - indirizzo non valido” – la n. 11020239014515563000 - (doc. 7), ha depositato le due intimazioni nell'area riservata del sito internet della predetta società con successiva pubblicazione sul medesimo sito dell'avviso di deposito per la durata di quindici giorni e di aver altresì inviato al destinatario Con comunicazione di avvenuto deposito a mezzo (doc. 6bis e 7bis).
15. - Anche per questo AVA, dunque, il termine di prescrizione iniziato a decorrere dalla sua notifica è stato utilmente interrotto prima della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
16. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna a rimborsare alle parti convenute le spese di Parte_1 causa liquidate rispettivamente in € 5.000, oltre rimborso forfettario 15%, per ed € 5.000 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, per CP_2 [...]
. Controparte_3
Torino, 25 giugno 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
3
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 7090/2024 promossa da
assistito dall'avv. MARIO MANZO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O assistita dall'avv. SARA Controparte_1
SO
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_2
-PARTI CONVENUTE-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202400003894000 notificata il 1 luglio 2024 con cui
[...]
ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo Controparte_3 di € 78.670,44 in relazione a numerosi crediti di varia natura tributaria e previdenziale, prospettando in mancanza di pagamento l'iscrizione di ipoteca, e precisamente nella parte relativa ai 6 avvisi di addebito n. 41020160013957788000, 41020170011909852000, 41020180012835282000, 41020190015237291000, 41020210000565703000 e 41020220008146289000, relativi a crediti CP_2
2. Il ricorrente chiede accertarsi la irregolarità, nullità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica dei titoli di cui al punto 1 e, comunque, l'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti di cui ai primi 3 avvisi di addebito indicati al punto 1.
3. Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, CP_2 documentando la notifica dei 6 avvisi di addebito, avvenuta, per il n. 41020160013957788000, a mezzo posta raccomandata con compiuta giacenza in data 29 dicembre 2016, per il n. 41020170011909852000, a mezzo PEC il 15
1 dicembre 2017, per il n. 41020180012835282000, a mezzo pec il 25 dicembre 2018, per il n. 41020190015237291000, a mezzo pec il 24 dicembre 2019, per il n. 41020210000565703000, a mezzo pec il 17 ottobre 2021 e per il n. 41020220008146289000, a mezzo pec il 24 gennaio 2023. 4. Costituendosi in giudizio, ha Controparte_3 documentato la notifica di vari atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito, tra cui l'intimazione di pagamento n. 11020199023519857000, notificata a mezzo pec il 5 ottobre 2019, l'intimazione di pagamento n. 11020229004659204000, notificata a mezzo pec il 19 aprile 2022 e l'intimazione di pagamento n. 11020239014515563000, notificata a mezzo pec il 26 luglio 2023. 5. Parte ricorrente non ha svolto alcuna contestazione rispetto alle notifiche degli AVA ed ha genericamente contestato la violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 in relazione alle intimazioni di pagamento n. 11020229004659204000 e n. 11020239014515563000.
6. La prima domanda di parte ricorrente – avente ad oggetto la irregolarità, nullità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per mancata notifica dei 6 AVA indicati al punto 1 è tardiva.
7. Come ritenuto da Cass n. 10595/2023, infatti, è con l'opposizione agli atti esecutivi che va fatta valere “l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).” e, nel caso di specie, l'impugnazione è stata depositata il 12 agosto 2024 e dunque ben oltre 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca,
8. Alla luce di quanto in atti, in ogni caso, la domanda è comunque infondata.
9. L' ha infatti documentato la notifica di tutti e 6 gli Avvisi di Addebito - CP_2 regolarmente avvenuta nelle date di cui al punto 3 - e parte ricorrente non ha svolto alcuna contestazione al riguardo.
10. Anche la seconda domanda – avente ad oggetto la prescrizione dei crediti di cui agli AVA n. 41020160013957788000, 41020170011909852000, 41020180012835282000 - non appare fondata e va pertanto respinta. 11. Gli AVA n. 41020160013957788000 (notificato in data 29 dicembre 2016) e n. 41020170011909852000 (notificato il 15 dicembre 2017), infatti, sono entrambi menzionati nell'intimazione n. 11020199023519857000, notificata il 5 ottobre 2019 e, a prescindere da atti interruttivi intermedi, il termine di prescrizione che ha nuovamente iniziato a decorrere da tale data è stato successivamente interrotto dalla notifica in data 1 luglio 2024 della comunicazione preventiva di ipoteca oggetto del presente giudizio. 12. Quanto all'AVA n. 41020180012835282000 (notificato il 25 dicembre 2018), esso è menzionato in entrambe le intimazioni di pagamento n.
2 11020229004659204000, notificata a mezzo pec il 19 aprile 2022 e n. 11020239014515563000 notificata il 26 luglio 2023. 13. Entrambe le intimazioni risultano regolarmente notificate ai sensi del c.d. degli art. 26 d.p.r. n. 602/1973 e 60 d.p.r. n. 600/1973 laddove, nel testo in vigore dal 3-12-2016 al 21-2-2024, il primo stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” e il secondo che
“se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”. 14. ha infatti documentato tramite la Controparte_3 relativa attestazione di InfoCamere Scpa (doc. 10 e 11) che, a seguito di tentativo di notifica via PEC non andato a buon fine a causa di “errore 5.2.1 - InfoCert S.p.A. - casella inibita alla ricezione”- la n. 11020229004659204000 - (doc. 6) e “5.1.1
- InfoCert S.p.A. - indirizzo non valido” – la n. 11020239014515563000 - (doc. 7), ha depositato le due intimazioni nell'area riservata del sito internet della predetta società con successiva pubblicazione sul medesimo sito dell'avviso di deposito per la durata di quindici giorni e di aver altresì inviato al destinatario Con comunicazione di avvenuto deposito a mezzo (doc. 6bis e 7bis).
15. - Anche per questo AVA, dunque, il termine di prescrizione iniziato a decorrere dalla sua notifica è stato utilmente interrotto prima della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
16. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna a rimborsare alle parti convenute le spese di Parte_1 causa liquidate rispettivamente in € 5.000, oltre rimborso forfettario 15%, per ed € 5.000 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, per CP_2 [...]
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Torino, 25 giugno 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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