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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7173/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7173 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. AFFATATI MASSIMO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. AFFATATI MASSIMO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
17.09.2025 per l'udienza del 25.09.2025:
“accogliersi la volontà dei ricorrenti e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Padova in data 19/6/1982 tra la signora ed il signor Parte_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 405 Parte CP_1
II - Serie A, Anno 1982, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza, emettendo ogni altro provvedimento utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia, alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, già assegnata in sede di separazione alla signora ed ora di sua Parte_1 proprietà esclusiva, resta definitivamente alla stessa assegnata, con tutti i suoi arredi;
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e di avere regolato tra loro ogni questione di natura economica e patrimoniale;
3. I coniugi si impegnano a prestare reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonché per ogni documento equipollente valido per l'espatrio”. FATTO E DIRITTO I sigg. , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 CP_1
19.05.1969 a Feltre (BL), hanno contratto matrimonio concordatario il 19/06/1982 in
Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 405,
Parte II, Serie A, anno 1982.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 08.06.1984, , il 28.07.1985, Persona_1 Persona_2
e , il 06.01.1994. Persona_3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Padova il 11.12.2012 e la separazione è stata omologata il 16.01.2013.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 19/06/1982 in Padova (PD), e trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio dello stesso Comune, al n. 405, Parte II, Serie A, anno 1982;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7173 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. AFFATATI MASSIMO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. AFFATATI MASSIMO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
17.09.2025 per l'udienza del 25.09.2025:
“accogliersi la volontà dei ricorrenti e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Padova in data 19/6/1982 tra la signora ed il signor Parte_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 405 Parte CP_1
II - Serie A, Anno 1982, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza, emettendo ogni altro provvedimento utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia, alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, già assegnata in sede di separazione alla signora ed ora di sua Parte_1 proprietà esclusiva, resta definitivamente alla stessa assegnata, con tutti i suoi arredi;
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e di avere regolato tra loro ogni questione di natura economica e patrimoniale;
3. I coniugi si impegnano a prestare reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonché per ogni documento equipollente valido per l'espatrio”. FATTO E DIRITTO I sigg. , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 CP_1
19.05.1969 a Feltre (BL), hanno contratto matrimonio concordatario il 19/06/1982 in
Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 405,
Parte II, Serie A, anno 1982.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 08.06.1984, , il 28.07.1985, Persona_1 Persona_2
e , il 06.01.1994. Persona_3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Padova il 11.12.2012 e la separazione è stata omologata il 16.01.2013.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 19/06/1982 in Padova (PD), e trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio dello stesso Comune, al n. 405, Parte II, Serie A, anno 1982;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti