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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 766 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Parte_1 S. Maria dell'Imperio, n. 64, presso lo studio dell'Avv. Marco Vincenzo Talarico che insieme all'Avv. Gioconda Ceravolo (PEC: gioconda. Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura, snc, presso gli Avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920220000003257000, notificato il
25.02.2022 e relativo a pretese contributive (Gestione aziende con dipendenti) per i mesi di gennaio 2012, dicembre 2014 e luglio 2015. La società ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 43920220000003257000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla società ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
- Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.
1 43920220000003257000 per le ragioni esposte nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, eccependo il ritardo della presentazione dei modelli UNIEMENS da parte della società, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme di cui all'avviso di addebito, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Il ricorso merita di essere accolto perché il debito della società riportato nell'avviso di addebito non risale al quinquennio antecedente alla data di notifica dell'atto di pagamento impugnato.
4.1. I termini di prescrizione, pertanto, risultano decorsi fino al 25.2.2022 anche considerando i 311 giorni di sospensione relativi alla disciplina emergenziale del periodo COVID.
5. Per le ragioni sopra espresse, il credito risulta estinto per intervenuta prescrizione ed il ricorso va accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono disposte come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
2 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione del credito di cui all'avviso di addebito impugnato, perché prescritte;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 27/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Parte_1 S. Maria dell'Imperio, n. 64, presso lo studio dell'Avv. Marco Vincenzo Talarico che insieme all'Avv. Gioconda Ceravolo (PEC: gioconda. Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura, snc, presso gli Avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 05/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920220000003257000, notificato il
25.02.2022 e relativo a pretese contributive (Gestione aziende con dipendenti) per i mesi di gennaio 2012, dicembre 2014 e luglio 2015. La società ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 43920220000003257000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla società ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
- Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.
1 43920220000003257000 per le ragioni esposte nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, eccependo il ritardo della presentazione dei modelli UNIEMENS da parte della società, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme di cui all'avviso di addebito, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale
a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Il ricorso merita di essere accolto perché il debito della società riportato nell'avviso di addebito non risale al quinquennio antecedente alla data di notifica dell'atto di pagamento impugnato.
4.1. I termini di prescrizione, pertanto, risultano decorsi fino al 25.2.2022 anche considerando i 311 giorni di sospensione relativi alla disciplina emergenziale del periodo COVID.
5. Per le ragioni sopra espresse, il credito risulta estinto per intervenuta prescrizione ed il ricorso va accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono disposte come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
2 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione del credito di cui all'avviso di addebito impugnato, perché prescritte;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 27/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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