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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Gabriella Gentile Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario)
riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2024 tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabiana Parte_1
Bacioterracino ed Emanuela Romaniello presso il cui studio in Napoli alla via Giuseppe
Orsi n. 15.ha eletto domicilio.
Appellante
E
, e CP_1 CP_2 Controparte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simonetta Cerri presso il cui studio in Scauri di
Minturno (LT), Via Marconi, 54 hanno eletto domicilio.
Appellati
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.1.2023 ha Parte_1
proposto avverso la Sentenza del Tribunale di Santa Maria PU Vetere, - Sezione Lavoro - n. 2846/2022 pubblicata il 29.11.2022 notificata a mezzo pec il 13.12.2022 che rigettava la sua domanda intesa ad accertare e dichiarare che tra la stessa ed il signor Persona_1
(deceduto in data 02.01.2015) era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno dal 13.02.2010 al 03.01.2015, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con mansioni inquadrabili nel livello “ B Super” del CCNL Rapporto di lavoro domestico e conseguentemente a condannare gli eredi in solido al pagamento in favore della stessa “del complessivo importo di Euro 106.508,53 di cui Euro 15.909,50 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario notturno, Euro 11.032,48 a titolo di differenze retributive lavoro straordinario feriale diurno;
Euro 21.678,19 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario festivo;
Euro 9.795,50 a titolo di differenze retributive lavoro straordinario giorno di riposo;
Euro 853,45 a titolo di maggiorazione lavoro festivo;
Euro 29.797,86 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria;
Euro 2.021,23 a titolo di festività non godute;
Euro 4.880,74 a titolo di 13 ° mensilità ;
Euro 5.100,23 a titolo di rateo ferie;
Euro 456,73 a titolo di indennità di mancato preavviso ed Euro 4.982,62 a titolo di TFR”.
L'appellante, che in primo grado aveva allegato di aver prestato attività lavorativa subordinata per il fin dal 13.2.2010 come colf a tempo pieno (dal venerdì Parte_2
pomeriggio al lunedì mattina) con lo svolgimento di orario straordinario diurno, notturno e festivo ma di essere stata regolarizzata solo in data 21.03.2012 con inquadramento nel livello BS del CCNL rapporto di lavoro domestico – per 25 ore settimanali con una retribuzione mensile pari ad € 500,00, censurava la decisione per i seguenti motivi: 1) errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione degli artt. 155 e 116 c.p.c.; 2) violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. ed insisteva affinché la Corte in riforma della sentenza impugnata, accogliesse la domanda introduttiva.
Con comparsa depositata il 14.9.2023 si costituivano gli eredi di che non Persona_1 varie argomentazioni resistevano all'appello e chiedevano che lo stesso venisse dichiarato inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettato perché infondato con vittoria di spese.
L'appello non è fondato e va rigettato. Il Giudice di primo grado ha apprezzato correttamente quanto emerso dall'attività istruttoria, ha convincentemente e logicamente motivato la decisione sulla base del quadro probatorio emerso esplicitando le ragioni del suo convincimento attraverso l'analisi e la comparazione delle diverse deposizioni dalle quali non è possibile desumere l'esistenza del diritto alle differenze rivendicate.
La Cassazione ha più volte ribadito come la valutazione delle risultanze delle prove, così come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione della decisione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito che non è nemmeno tenuto a confutare gli elementi probatori non accolti, seppur allegati” (Cass. Civ. ordinanza 15 gennaio -1 marzo 2021 n. 5560), e che il giudice del merito “è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso”
(Cass. Sez. lav. 7600/2008 Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).
Come ritenuto anche dal Tribunale nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine agli indici tipici della subordinazione ossia sulla sottoposizione della lavoratrice al potere datoriale, sulla obbligatorietà di orari, sulla attività in concreto svolta, è emerso che fra il dante causa degli appellati ( ) e l'appellante esisteva una relazione sentimentale Parte_2
(circostanza che avrebbe imposto una prova ancora più rigorosa) e dai motivi di doglianza non emergono elementi per ritenere viziata la decisione.
Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio al fine di ottenere le differenze retributive, su di lui grava l'onere di provare l'esistenza della subordinazione ed è pacifico che gli elementi che distinguono il rapporto di lavoro subordinato dalle altre forme di lavoro, sono proprio la sottoposizione del lavoratore ai poteri datoriali, l'inserimento dello stesso nell'organizzazione datoriale e la conseguente limitazione di autonomia del dipendente.
L'esercizio di tali poteri si concretizza nell'adozione di puntuali direttive, nella sorveglianza dell'operato del lavoratore e nella possibilità di sanzionare l'eventuale inadempimento, finanche mediante il licenziamento del lavoratore. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che, affinché possano considerarsi manifestazione della subordinazione, le direttive impartite dal datore di lavoro devono essere reiterate, specifiche e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, in modo da limitare l'autonomia del prestatore di lavoro.
Parimenti il controllo datoriale deve estrinsecarsi in una costante verifica dell'esattezza della prestazione lavorativa.
Si osserva, inoltre, che la retribuzione, ai sensi dell'art. 2094 c.c., è la prestazione erogata dal datore di lavoro al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa e di collaborazione alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Alla luce di questi principi le deposizioni dei testi di parte appellante risultano fra loro contrastanti, generiche e, in ogni caso, non idonee a provare i fatti posti a fondamento della domanda.
e non hanno riferito in modo specifico sull'orario di Controparte_4 Testimone_1
lavoro, sulla sua obbligatorietà e sul suo superamento dell'orario ordinario, sull'attività in concreto resa dalla e sulla sua sottoposizione al potere datoriale: solo in Parte_1
rarissime occasioni i testi si sono recati nell'abitazione di e, ogni volta, si Parte_2 sono trattenuti per poco tempo (il teste è entrato nell'abitazione un paio di Testimone_1
volte in 5 anni e si è trattenuto per una decina di minuti;
la teste ha affermato di CP_4
esserci andata perché chiamata a fare le pulizie quando non c'era l'appellante o per prendere un caffè).
I testi hanno dato versioni diverse in riferimento alle modalità con cui la lavoratrice raggiungeva il luogo di lavoro (con mezzi pubblici come riferito da - ovvero CP_4
accompagnata da che andava a prenderla il lunedì mattina) e sulle condizioni Testimone_1
di salute di (peggiorate solo poco prima del decesso determinato da un Parte_2
tumore), mai hanno assistito ad ordini, direttive, richiami impartiti da alla Parte_2
lavoratrice.
La teste ha riferito che la sig.ra “andava di tanto in tanto a fare le CP_4 Parte_1 pulizie” …“che aveva il contratto e che restituiva parte del contributo ad ” .. “ che Pt_2
iniziava a lavorare il venerdì, io l'accompagnavo alle 18,00 quando capitava e la riprendevo il lunedì alle 7- 7,30 per portarla a Caserta… mi è capitato di vedere che la ricorrente metteva a posto la spesa e negli ultimi anni capitava che puliva il sangue di
che aveva la busta e perdeva talvolta il sangue”, questa teste ha però aggiunto che Pt_2 si recava a PU (abitazione ove era resa la prestazione lavorativa) “una volta al mese e saliva il tempo di prendere un caffè” il teste ha riferito che era lui che la Testimone_1 andava a prenderla il lunedì mattina e che in rare occasioni è entrato nell'abitazione di
Pt_2
Tali deposizioni risultano inoltre in contrasto o smentite da quanto riferito dai testi di parte appellate (cfr , ) che hanno affermato che la Testimone_2 Testimone_3 Parte_1
era la compagna del sig. che quest'ultimo la presentava come tale, che Persona_1
spesso li vedevano insieme nei fine settimana, a cena il sabato sera o affacciati alla finestra e che aveva assunto la con un contratto di lavoro part time affinché Pt_2 Parte_1
potesse ottenere la proroga del permesso di soggiorno (documento agli atti).
In definitiva, le risultanze delle prove testimoniali non offrono elementi concreti, specifici e rigorosi sull'esistenza di un rapporto di subordinazione ovvero idonei a dimostrare il diritto ad ulteriori somme a titolo di differenze retributive.
In definitiva, il Tribunale ha correttamente apprezzato e valutato tutti gli elementi emersi ed ha correttamente e logicamente motivato la decisione che si fonda su quanto emerso dalle prove.
L'appello per le assorbenti considerazioni esposte va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali CPA e Iva come per legge con attribuzione all'avv. Avv. Simonetta Cerri.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2024
Il Giudice estensore Il Presidente