Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9315/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 9315/2020
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loffreda Augusto, procuratore domiciliatario;
-ATTRICE -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Fernando Greco, procuratore domiciliatario;
-CONVENUTA -
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24/09/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14/12/2020 Parte_2
(d'ora innanzi ) esponeva: - che in data Parte_1 CP_2 anteriore al 01/01/1992 otteneva dal Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. l'apertura di credito su un conto corrente bancario di corrispondenza, il quale proseguiva, senza soluzione di continuità, prima con il
Banco di Napoli e, successivamente, con la;
- che alla data del CP_1 Controparte_3
01/01/1992 il conto corrente presentava un saldo a debito di £ 95.196.601, mentre alla data del
02/03/2020 un saldo a credito pari a € 188,09; - che sulla scorta della relazione peritale era emerso che il conto corrente alla data del 02/03/2020 presentava un saldo a credito di € 281.350,84, rispetto al saldo di € 188,09 evidenziato dalla negli estratti conto;
- che era illegittima l'applicazione di tassi CP_1
d'interesse debitori superiori al tasso legale, il sistema di capitalizzazione con frequenza trimestrale degli interessi debitori, la CMS, il sistema di determinazione delle valute e delle spese periodiche;
- che tutte le condizioni economiche applicate erano colpite da invalidità/nullità assoluta tale da richiedere una rivisitazione ab initio delle relazioni professionali.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - accertarsi l'invalidità, nullità, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, anche in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali ed usurari, della capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, delle CMS, degli interessi per i giorni valuta, dei costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità dello ius variandi a favore della
; - rideterminarsi il saldo effettivo del conto corrente;
- condannarsi la al pagamento CP_1 CP_1 delle somme illegittimamente trattenute;
- accertarsi la responsabilità contrattuale della per CP_1 colpa professionale ex art. 2236 c.c. oltre che la responsabilità contrattuale e nella esecuzione del cotnratto. Con condanna di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/03/2021 la rappresentava: - che CP_1 la domanda di parte attrice era infondata per grave inadempimento dell'onere della prova, avendo ella omesso di produrre la documentazione contrattuale;
- che, in assenza della prova di un contratto di affidamento, tutte le rimesse effettuate dalla dovevano considerarsi di natura solutoria, e, Pt_2
- che l'asserito carattere ultralegale degli interessi debitori era infondato perché basato sul presupposto errato della necessaria inclusione della CMS nel computo del TEG;
- che era legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
- che la questione dei giorni di valuta atteneva alla contabilizzazione delle operazioni e quindi eventuali erroneità dovevano essere oggetto di puntuale, diligente e tempestiva contestazione nel termine di decadenza di sessanta giorni e con dies a quo fissato nella data di trasmissione degli stessi.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - dichiararsi l'inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo;
- dichiararsi la prescrizione della domanda di ripetizione delle somme versate indebitamente con effetti solutori sul conto, in ragione del decorso dei dieci anni dalla singola operazione e la prescrizione degli interessi creditori per decorso dei cinque anni dalla data di asserita maturazione del saldo creditorio risultante dal ricalcolo;
- rigettarsi tutte le domande di inefficacia e nullità delle condizioni economiche e, in via subordinata e ferma l'eccezione di prescrizione, accertarsi la validità dell'anatocismo trimestrale;
- nell'ipotesi di rideterminazione del rapporto di conto corrente, limitarsi la rettifica del saldo o la ripetizione dell'indebito alla somma accertata in giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale nonché CTU econometrica, volta all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti.
All'udienza del 24/09/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ed il giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***** ***** *****
MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO
Parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda a causa del mancato deposito del contratto Contr di conto corrente da parte della CP_2
È orientamento recente e ormai condiviso in giurisprudenza quello per cui la rideterminazione del saldo del conto, cioè, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base dei dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrare, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. In mancanza del contratto di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso ed incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr. Cass. civ.
4718/2022; Cass. civ. 31187/2018; Cass. civ. 9365/2018).
Tuttavia, come chiarito anche recentemente dalla Cassazione, laddove venga eccepita l'illegittimità di talune clausole contrattuali, compete al correntista produrre il contratto onde consentire al giudice di accertare il vizio alla base delle singole clausole contrattuali contestate. A nulla rileva che dagli estratti conto sia possibile accertare le condizioni economiche in concreto praticate dall'istituto di credito, atteso che tali estratti nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano (cfr. Ord. Cass. civ. n.
35605/2023).
Pertanto, il mancato deposito del contratto da parte del correntista comporta il rigetto della domanda di parte attrice relativa alla dichiarazione di illegittimità delle condizioni contrattuali contra legem. In ogni caso, come specificato dalla Cassazione, in tema di contratti bancari, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.» (cfr. Ord. Cass. civ. 13966/2019). In questa ipotesi, però, per verificare l'andamento del conto corrente non può essere utilizzato il criterio del “saldo zero” ma deve essere assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr.
Cass civ. 37800/2022). Pertanto, può procedersi alla rideterminazione del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti con applicazione del criterio del saldo a debito.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
La formula tempestivamente eccezione di prescrizione. CP_1
Giova premettere che l'azione con la quale si chiede la nullità delle clausole contrattuali che stabiliscono il versamento di importi ritenuti illegittimi è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c. Tuttavia, l'azione di ripetizione degli importi corrisposti in forza delle voci contrattuali ritenute nulle è soggetta a prescrizione decennale. La Corte di Cassazione a sezioni unite n. 24418/2010 ha ribadito da una parte la decorrenza del termine di prescrizione in coincidenza con la chiusura definitiva del conto e dall'altra ha introdotto un ulteriore termine legato alla natura del singolo movimento. In altri termini, pur riconoscendo l'unicità del rapporto di conto corrente, la predetta sentenza non disconosce l'autonoma delle singole operazioni precisando che tutti e solo i movimenti aventi natura di pagamento hanno un termine di prescrizione che decorre dalla data del movimento stesso. Viene quindi introdotta una distinzione tra il singolo movimento del conto corrente eseguito nell'ambito della disponibilità di fido accordata al correntista e gli eventuali versamenti eseguiti al di fuori della disponibilità accordata e necessari al c.d. rientro della scopertura. In dettaglio, quando un versamento rientra nel limite del fido accordato non costituisce pagamento ma una semplice rimessa che ripristina la disponibilità concessa
(cd. rimessa ripristinatoria). Tale versamento rientra nel più generale termine di prescrizione del contratto di conto corrente, che decorre dalla chiusura del conto. Quando invece il versamento viene eseguito in presenza di uno sconfinamento rispetto al fido concesso (saldo negativo superiore al fido), ovvero in presenza di un conto non affidato, allora questo movimento si configura come un pagamento specificamente finalizzato al rientro della maggiore esposizione non convenuta contrattualmente (cd. rimessa solutoria). In questo caso, si genera un pagamento e con esso, contestualmente, il diritto a richiederne la ripetizione. In altri termini, e in sintesi, la presenza di un saldo passivo che rimanga “entro i limiti” del fido accordato costituisce un debito del correntista non immediatamente esigibile, e le rimesse che intervengono in conto non hanno funzione “solutoria” ma soltanto una funzione di ripristino della disponibilità. Per i versamenti effettuati su un conto con saldo passivo “eccedente il limite” del fido, invece, si configura un effettivo “pagamento”, dal momento che lo “sconfinamento” costituisce per la banca un credito esigibile, e la rimessa non crea nuova disponibilità per il cliente bensì assume carattere “solutorio”. La rimessa acquisisce pertanto carattere solutorio per l'importo commisurato alla dimensione del credito liquido ed esigibile preteso dalla banca. Inoltre, le rimesse che intervengono oltre il fido, assumendo una effettiva funzione “solutoria”, sono prioritariamente rivolte al pagamento delle competenze (legittime e/o illegittime), e solo successivamente per ripianare l'extra fido liquido ed esigibile. Per l'eventuale ulteriore parte residua, vanno a ricostituire la disponibilità entro il fido. I suddetti pagamenti, rivolti a soddisfare anche le pretese illegittime della banca, se intervenuti oltre i dieci anni (con riferimento al primo atto di contestazione) risultano prescritti e non sono più ripetibili. Sono invece richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio. Sul piano contabile, saranno dichiarati prescritti tutti quegli addebiti riferiti esclusivamente alle competenze addebitate (per le quali è stata appunto proposta domanda di ripetizione) che contestualmente hanno costituito un pagamento ben individuabile. La Cassazione, a riguardo, ha chiarito con Sentenza n.
4518/2014 che il principio enunciato con la Sentenza S.U. n. 24418/2010 può essere applicato anche alla ripetizione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e, per analogia, a tutte le altre voci di spesa indebitamente versate alla banca, e dunque non solo alla ripetizione di interessi anatocistici.
In definitiva, e come già ribadito, non sono ripetibili solo quelle competenze il cui addebito è avvenuto al di fuori del fido accordato e per cui la successiva rimessa ha costituito un pagamento. Decorsi dieci anni si prescrive ogni diritto relativo a quel pagamento ed in relazione a quello specifico pagamento non si potrà più pretendere la ripetizione dell'indebito. L'eccezione deve, oggi, essere adeguata ai principi esposti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
9141/2020 laddove viene rilevato che, ove eccepita la prescrizione, “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale decennale delle rimesse solutorie è stato retrodatato al
14/12/2010 ed il calcolo delle stesse è stato limitato al periodo compreso tra il 01/01/1992 e il
14/12/2010.
QUANTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DARE/AVERE
Al fine di una corretta quantificazione del rapporto dare/avere tra le parti, si è proceduto ad una CTU alla quale questo Giudice intende aderire essendo stata esauriente, completa ed analitica nella ricostruzione delle posizioni debitorie e creditorie [“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi
e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto
a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”; (Sez. V, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 – 01)].
Ai fini della rielaborazione del saldo finale del conto corrente, il CTU, come richiesto dallo Scrivente ha provveduto ad effettuare il calcolo del rapporto dare/avere tra le parti con l'adozione dei seguenti criteri:
1) capitalizzazione semplice degli interessi passivi ed annua di quelli attivi per tutta la durata del rapporto poiché non risulta, in alcun documento esaminato, pattuita la reciprocità della capitalizzazione;
2) esclusione delle commissioni sul massimo scoperto sino al 19/12/2014 e, successivamente, addebito della commissione sull'accordato secondo la misura pattuita e escludendo ogni forma di capitalizzazione della stessa;
3) Esclusione delle spese di gestione del conto corrente e di quelle, addebitate in corso di rapporto, prive di una valida giustificazione contrattuale;
4) Adozione della data contabile in sostituzione della valuta bancaria;
5) Tassi di interesse legali (attivi e passivi) sino al 19/12/2014 e successivamente tassi convenzionali passivi tenendo conto delle sole variazioni favorevoli per il correntista. Tutto ciò premesso, il risultato ottenuto nella rielaborazione dei dati messi a disposizione in atti, applicando il criterio del saldo a debito, è quello di un saldo finale da ricalcolo del c/c pari a €
115.143,57.
Infatti, il saldo finale da estratto conto era di € 188,09; all'esito dei conteggi effettuati, il saldo finale a favore del correntista era di € 115.143,57 mentre le competenze prescritte sono pari ad € 172,61. Dunque, il saldo finale del conto corrente al netto delle competenze prescrite è di 115.143,57.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE PER COLPA PROFESSIONALE EX ART. 2236 C.C
La domanda indicata deve essere rigettata in mancanza di prova sul punto.
Da quanto detto deriva la condanna della al pagamento di quanto Controparte_4 indicato in favore di parte attrice.
La soccombenza di parte convenuta comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate, tuttavia, tenendo conto del valore medio del credito accertato.
Anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: condanna l pagamento in favore della parte attrice della somma Controparte_5 di € 115.143,57 oltre agli interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 Controparte_4 per compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di Controparte_4 causa.
Spese di lite compensate
Lecce, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA