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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
, , eredi tutti del defunto sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
[...] con l'avv. MOLFETTA CARMELO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe emarginati, convenivano l' CP_1
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a)
Accertare dichiarare e riconoscere che il decesso del sig. occorso in data 18/7/2020 fu Persona_1 causata dalla malattia “carcinoma polmonare” contratto a causa ed in occasione del lavoro prestato per così come descritto in premessa;
b) Accertare, dichiarare e riconoscere che i ricorrenti, quali eredi del defunto , hanno diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per Persona_1 CP_1
i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia conseguente alla malattia contratta direttamente a causa e occasione del lavoro svolto da Per_1
conformemente alla legge e nella misura che sarà accerta in corso di causa anche a mezzo CTU che sin da adesso si richiede;
c) In conseguenza e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore al riconoscimento in favore degli istanti di tutti i benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia”. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari e distrazione.
In particolare, allegavano i ricorrenti, familiari ed eredi tutti del Sig. , deceduto in data Persona_1
18 luglio 2020, che il de cuius avesse contratto la malattia professionale, che ne determinava poi il decesso, nel corso della propria attività lavorativa quale operaio forestale svolta, dal Novembre 2001 sino al Giugno 2019, con mansioni di pulitore di materiale boschivo secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come CP_1
meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine, depositata la relazione peritale, all'udienza odierna veniva decisa, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Tanto premesso, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato con assorbimento di qualsivoglia eccezione anche di carattere preliminare.
Anzitutto, giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n.
38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: 'In caso di danno biologico ndr. definita dal comma 1 come
'lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona', i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione'.
Nella specie il ctu nominato, dott. , all'esito delle sue indagini cliniche e Persona_2
strumentali, ha ritenuto di escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal Sig. . Persona_1
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle determinazioni cui il CTU è pervenuto, attraverso un accurato esame clinico, in quanto correttamente argomentate ed immuni da vizi logici, scientifici o metodologici così come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale depositato, al quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, la sola parte della discussione: “Dalla documentazione agli atti si rileva che il in data 18-07-2020 è deceduto per adenocarcinoma polmonare. Per_1
Gli eredi, tramite Patronato, hanno presentato all' domanda per il riconoscimento di malattia CP_1 professionale. La domanda è stata respinta
Il ca polmonare
Il carcinoma del polmone costituisce il tumore con il maggior tasso di incidenza e di mortalità a livello mondiale. La causa principale di tumore polmonare è il tabagismo, in particolare il fumo di sigaretta
Sebbene il fumo di sigaretta rappresenti la causa predominante (essendo responsabile dell'80-90% dei nuovi casi), molti altri agenti eziologici possono concorrere nella patogenesi del carcinoma polmonare:
l'esposizione professionale a sostanze cancerogene (quali ad esempio l'asbesto ed i metalli pesanti), le radiazioni e l'inquinamento ambientale. Si definiscono tumori professionali quelle neoplasie nella cui genesi ha agito come causa o concausa un'attività lavorativa con esposizione ad agenti cancerogeni. I principali agenti chimici/fisici ed attività professionali per i quali sia stata dimostrata un'associazione ad aumentato rischio di neoplasia polmonare sono: esposizione ad amianto, arsenico, berillio, clorometiletere e bisclorometiletere, cadmio, nichel, cromo, idrocarburi aromatici policiclici, nebbie di acidi inorganici forti contenenti acido solforico, silice libera cristallina, radiazioni ionizzanti, radon, verniciatura ed esposizione a fumo di sigaretta passivo. Dalla documentazione agli atti (e dalla anamnesi indiretta fornita dalla moglie) si rileva che il ha lavorato come LSU eseguendo vari lavori occasionali;
poi, sempre come LSU, come Per_1 operaio forestale con mansione di pulitore materiale boschivo a Brindisi dal 1997 al 2001 e infine assunto dalla Regione con la stessa mansione prevalentemente a Brindisi e provincia fino a giugno 2019 Dal
Questionario per malattia causata da agenti chimici e cancerogeni/mutageni inviato da per la CP_1 CP_1 compilazione ad ARIF Puglia Via Corigliano 1 Bari datato 09-03-2022 si rileva: “Attività avvistamento incendi e attività cantieristica (fino al 2013)” (Non segnalata esposizioni a sostanze e preparati chimiche e/o cancerogene) Dal Primo Certificato di Malattia Professionale datato 16-02-2022 a firma del Dott. Tes_1 Consulente Patronato si rileva “adenocarcinoma polmonare con esito mortale (18-07-
[...] CP_3
2020). da gas, diserbanti, polveri di legno duro” Dalla relazione (di parte) del Dott. datata Persona_3
08-02-2022 si rileva “ … Gli agenti chimici pericolosi sono rappresentati da olii minerali, benzina, gasolio, gas di scarico, polveri di legno duro. … Queste sostanze possono determinare danni a livello dell'apparato respiratorio ed in particolare le polveri di legno duro sono classificate come cancerogene … Considerazioni mediche: la patologia tumorale diagnosticata nel 2018 adenocarcinoma polmonare, è da considerarsi all'attività lavorativa che ha svolto dal 2001 al 2018 con esposizione continua alle sostanze utilizzate nell'attività di operaio forestale. In particolare l'inalazione di fumi, gas di scarico, pesticidi e diserbanti, polveri di legno duri, derivati di materiale di smaltimento dei boschi” Dal ricorso presentato dall'Avv.
Molfetta del 19-04-2023 si fa riferimento ai prodotti chimici, polveri legno e altro non contemplato e riportato nel DVR Dalle prove testimoniali si riporta: “ per tagliare gli alberi utilizzava la motosega che era Per_1 alimentata da miscela di benzina e olio. Il pieno della motosega durava circa un'ora e durante tutto il tempo inalava i fumi di scarico della motosega. Per tutta la durata della giornata si procedeva più volte a Per_1 riempire il serbatorio e per tutto il tempo respirava i fumi di scarico della motosega. respirava anche Per_1 le esalazioni di benzina ogni volta che si procedeva al rifornimento. Non eravamo provvisti di mascherina invece avevamo i guanti e il casco protettivo antinforunistica. Nessuno ci aveva mai avvertito del pericolo di respirare i fumi di benzina. Nel mentre tagliavamo i tronchi si respirava anche la polvere di legno segatura.
Eravamo anche impiegati ad usare il decespugliatore o taglia erba che funzionava con lo stesso sistema di miscela di benzina e olio. In buona sostanza quando lavoravamo con decespugliatore e motosega si respirava i fumi di olii minerali, benzina, gasolio, gas di scarico, polveri di legno duro. Dal DVR revisione 02 aggiornamento 18-02-2022. Rev 01 13-09-2021 aggiornamento. 00 09-08-2021 DVR prima emissione si rileva: Pagg. 39 – 40 vengono riportati i tipi di rischi. Al cancerogeno e mutageno si riscontra NA, al chimico si rileva: eventuale utilizzo di prodotti per coltivazione/allevamento. Inalazione gas tossici interventi antincendio: Rischio basso Pag. 41 DPI protezione vie respiratorie (EN 1827/FM P3* e EN 532) utilizzo ubiquitario * Respiratore senza valvola di inspirazione con filtro smontabile per la protezione da particelle
(polveri, fumi e nebbie). Limitazioni alluso Non usare in ambienti con concentrazione di ossigeno inferiore al
17% in volume ed in presenza di gas e/o vapori. Il filtro, per definizione della norma di riferimento, da utilizzare una sola volta. Classificazione e marcatura Respiratore conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).
Respiratore dotato di filtro classe FM P3 conforme alla EN 1827. Pagg. 44-45 Analisi del rischio-Cantieri forestali: … Abbattimento: … la rescissione del colletto può essere eseguita con motoseghe di varia pesantezza e dimensioni … Durante questa operazione le situazioni di rischio sono dovute a: … Allestimento: la pianta abbattuta è trasformata in allestimenti commerciali .. procedendo prima al taglio del cimale e dei rami …
Situazioni di rischio dovute a: … esposizione a vapori di gas di scarico e di carburanti … Pag 95 Utilizzo attrezzatura a scoppio: decespugliatore, motosega, soffiatore a spalla ecc. L'uscita dei gas di scarico deve essere posizionata in modo da dirigere le emissioni gassose lontano dall'operatore nella normale posizione di lavoro La marmitta deve essere dotata di carter di protezione termo isolato. ... Pag. 203 Valutazione rischio chimico
Pag. 206 Valutazione rischio chimico operatore forestale: le sostanze chimiche presenti sono prevalentemente concimi non pericolose per la salute e sicurezza dei lavoratori usati nelle attività vivaistiche. Prodotti fitosanitari sono eventualmente impiegati soltanto da personale formato e addestrato all'uopo. L'esposizione a tali sostanze è limitata tale da rendere l'esposizione a tale rischio trascurabile. Pag. 207 Per l'attività di AIB durante l'attività di antincendio boschivo è possibile:
- inalazione di gas tossici legati alla combustione della cellulosa e di altri materiali coinvolti nell'incendio (es. rifiuti)
- intossicazione di monossido di carbonio
- intossicazione da fumo
- possibile esposizione a fumi tossici (gas di scarico) legati all'utilizzo di attrezzature
- contatto con sostanze ritardanti, schiumogeni ecc.
- patologie di tipo irritativo e/o allergico (dermatiti) per contatto con sostanze chimiche
Data la variabilità della esposizione (in termini di probabilità e tipologia) si può ritenere in via preauzionale un “livello di rischio chimico , non irrilevante per la salute e alto per la sicurezza … Pag. 208 Rischio cancerogeno e mutageno. Il presente rischio è valutato nel DVR specifico di sede delle singole amministrazioni
ARIF. Non presente agli atti DVR con rischio cancerogeno. Nel primo Certificato di Malattia Professionale del Dott. Consulente Patronato e datato 16-02-2022 con diagnosi “adenocacinoma Testimone_1 CP_3 polmonare con esito mortale (18-07-2020)” si indicano: gas, diserbanti, polveri di legno duro, quali cause della patologia tumorale. Nel certificato datato 08-06-2022 del Dott. , presentato in sede di Testimone_1 ricorso , non vengono indicati i rischi causa della patologia denunciata “ MP del 18-07- CP_1 Persona_1
2020. Si richiede riconoscimento M.P. (K polmonare) in quanto la malattia causa del decesso è da ritenersi dovuta al lavoro. Si valuta rendita 100% ai superstiti” Circa le cause indicate sono da escludere dal rischio cancerogeno le polveri da legno che sono cancerogene per l'uomo, ma con tumori dei seni nasali e paranasali nei lavoratori esposti a polveri di legno duro. Sono da escludere anche i pesticidi e diserbanti in quanto dalla valutazione dei rischi è esclusa la utilizzazione di pesticidi e diserbanti nei compiti svolti dal I gas di Per_1 scarico sono stati valutati ed il rischio chimico è stato indicato: basso
Non presente nel DVR il rischio cancerogeno, non presenti schede di rischio relative ai prodotti usati, non si fa riferimento alla istituzione del registro degli esposti a sostanze cancerogene, indicati i DPI per protezione vie respiratorie (EN 1827/FM P3* e EN 532) utilizzo ubiquitario L'attività era svolta all'aperto e quindi in situazione di bassa concentrazione dei prodotti di scarico. Da quanto esposto e sulla scorta di quanto contenuto agli atti e nel DVR non emergono elementi che ci portano a ritenere che la patologia che ha colpito il Sig. abbia origine professionale.” Per_1
Quindi lo stesso Ctu ha così concluso: “Non ritengo che la malattia denunciata dalla moglie del Sig. Per_1
abbia origine professionale.”
[...] Avverso la suddetta relazione, inviata pure in bozza alle parti in data 10-12-2024, nessuna di esse avanzava note critiche e/o osservazioni ed il Ctu rendeva la sua perizia definitiva confermandola in toto.
Ebbene, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87;
Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra - professionali (Cass. 13 aprile 2002
n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684). È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extra professionale (cfr. Cass. n. 10042/2004). Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del riconoscimento di qualsivoglia indennizzo ex D.lgs. n. 38/2000 poiché la malattia denunciata è da ritenersi comune e non di origine professionale.
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda. Né tantomeno elementi di prova idonei a supportare le argomentazioni difensive dei ricorrenti possono trarsi solo dall'istruttoria orale espletata non emergendo da tali sole prove orali la dimostrazione di un sufficiente nesso di causalità.
Deve, pertanto, ribadirsi la condivisione delle risultanze peritali che hanno escluso un nesso causale tra la malattia originaria del de cuius e l'attività da questi espletata.
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda che, in assenza anche di qualsivoglia contestazione da parte dell'istante e non risultando in alcun modo provato nel presente giudizio il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata, deve essere respinta.
Spese di lite irripetibili vista la dichiarazione 152 disp.att. cpc.
Spese ctu liquidate come da separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Brindisi, 25/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Gabriella Puzzovio)