Articolo 8 della Legge 4 marzo 1982, n. 68
Articolo 7Articolo 9
Versione
25 marzo 1982
Art. 8.
La commissione di disciplina e' nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed e' composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani.
Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.
Entrata in vigore il 25 marzo 1982