Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5582 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
20 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; considerata la riunione al presente procedimento delle cause recanti n. R.G. 5585/2024 e 156/25; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5582/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. D. Patera;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti E Triolo, V. Grandizio e A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione avverso all'ordinanza di ingiunzione n. OI-002770905, di €. 15.501,30, notificata dall' in data CP_1
22.10.2024.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G.
5585/2024, con ricorso depositato in data 19.11.2024, in relazione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-
000613912, notificata il 22.10.2024, di € 4.424,00, nonché del procedimento n. R.G. 156/2025, con ricorso depositato il 14.01.2025, in relazione all' OI-002869747, notificata il 17.12.2024, di €
9.646,00.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giuste ordinanze del 21.03.2025 e del
15.05.2024, i procedimenti suindicati sono stati riuniti a quello di più antica iscrizione recante il n.
R.G. 5582/2024.
In particolare, oltre a rilevare l'omessa notifica degli atti di accertamento, ha eccepito decadenza dell'azione sanzionatoria per tardività ex art. 14, l. 689/81, ha evidenziato l'illegittimità degli atti impugnati per carenza di motivazione dei provvedimenti opposti nonché la sproporzione della sanzione irrogata, sollevando al contempo l'eccezione di prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate per i motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione e la sussistenza della condotta omissiva contestata, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dei termini di legge.
Con riguardo all'eccezione di decadenza, ha sottolineato come l'art. 14, l. 689/81 non sia applicabile al caso di specie evidenziando inoltre il mancato decorso del termine decadenziale.
Ha sottolineato altresì la sopravvenuta modifica legislativa del termine di decadenza, esteso dall'art. 23, D.L. 4 maggio 2023, n. 48 e, nel merito, ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Cono note di trattazione scritta depositate in data 28.02.2025, nell'ambito dei procedimenti n. R.G. CP_ 5582/2024 e 5585/2024, l' ha rappresentato di avere emesso il provvedimento di annullamento in autotutela delle ordinanze d'ingiunzione impugnate chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 30.04.2025, il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere e, per il procedimento da ultimo riunito recante n. R.G. 156/2025, ha
CP_ rilevato che, con pec del 16.01.2025, l' aveva comunicato l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione impugnata (all. 1).
Orbene, essendo state annullate dall'istituto previdenziale le ordinanze di ingiunzione, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Stante la condotta processuale dell' e le risultanze processuali dalle quali è emerso CP_1
l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte, appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente nella misura di 1/2.
Quanto alla restante metà le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014 modificato dal Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo CP_
– vanno poste a carico dell' in omaggio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione p revista dall'art. 4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 64,50, per spese e in € 2.617,00
(di cui € 426,00 ed € 843,00 rispettivamente per le cause aventi n. RG. 5585/2024 e 156/25 in cui è esclusa la liquidazione della fase decisionale) per onorari oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nella restante metà. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 20/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo