Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/01/2026, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01862/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14177/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14177 del 2022, proposto da
Telesud 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Campo, Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di euro 10.330,00 emessa nei confronti della società ricorrente dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n°151/22/CSP, del 28.09.2022, notificata in data 05.10.2022;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
In subordine, ritenere e dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento nella parte in cui ha quantificato la sanzione applicata applicando il doppio del minimo edittale, invece del minimo, con conseguente riduzione della somma ad euro 5.166,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa CA LO RB;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, società autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “Telesud Trapani”, ha impugnato la delibera n. 151/22/CSP del 28 settembre 2022, notificata in data 5 ottobre 2022, con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comminato all’istante, ordinandone il relativo pagamento, la sanzione amministrativa conseguente alla ritenuta violazione “ delle disposizioni di cui all’art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nei termini descritti in motivazione ”.
1.1 In data 26 aprile 2022 l’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico ha eseguito una verifica sulla programmazione messa in onda dalla emittente “Telesud Trapani” dalle ore 00.00 del 4 aprile 2022 alle ore 24.00 del 10 aprile 2022 e, con provvedimento del 12 maggio 2022, prot. n. 17137/2022, il CO.RE.COM. Sicilia ha contestato alla ricorrente la violazione dell’art. 44, comma 4, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208, ritenendo l’avvenuta trasmissione di notiziari di durata complessiva inferiore a 30 minuti con l’inserimento di una pausa pubblicitaria.
Con nota del 7 giugno 2022, la società ha controdedotto di non avere trasmesso un singolo notiziario della durata complessiva inferiore a 30 minuti, ma diversi ed autonomi spazi informativi, ciascuno con specifica e distinta denominazione, di durata varia e con propria sigla di apertura e di chiusura, nel pieno rispetto della disposizione di riferimento.
2. In data 24 novembre 2022, si è costituita in resistenza con atto formale l’Autorità intimata, successivamente depositando relazione e documenti.
3. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato scritti difensivi ex art. 73, comma 1, c.p.a.
4. All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti.
5. Il ricorso è stato affidato a tre motivi di diritto.
6. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 44, commi 1 e 4 d.lgs. 08.11.2021 n° 208 – eccesso di potere per difetto dei presupposti - travisamento dei fatti ”.
La trasmissione televisiva di notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. L’AGCOM ha ritenuto violata tale regola, deducendo che la ricorrente, nei giorni oggetto di ispezione, avrebbe interrotto con messaggi pubblicitari la trasmissione del notiziario dopo una programmazione inferiore ai trenta minuti. La decisione dell’Autorità si sarebbe, tuttavia, basata sull’erronea considerazione che i singoli ed autonomi spazi informativi messi in onda dalla ricorrente, sebbene diversamente caratterizzati e contraddistinti, costituissero un unico notiziario.
6.1 Il motivo è infondato.
L’art. 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 dispone che “ La trasmissione televisiva di notiziari […] può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti ”.
La Società ricorrente sostiene di non avere trasmesso un notiziario di durata maggiore o uguale ai 30 minuti, ma più spazi informativi unici, ciascuno dei quali connotato da una specifica denominazione e da una propria sigla di apertura e di chiusura, mai intervallato da pubblicità.
Tuttavia, il notiziario in questione è risultato costituire un unico programma, non rilevando ai fini di tale qualificazione né le diverse denominazioni e durata, né la presenza di sigle di apertura e chiusura, prima e dopo l’interruzione pubblicitaria, in corrispondenza del passaggio da un oggetto all’altro delle notizie. Come evidenziato nella parte motiva del provvedimento gravato, è stata la stessa conduttrice del programma ad annunciare, nel corso del notiziario, le interruzioni pubblicitarie per poi riprendere la conduzione al loro termine: “ il notiziario trasmesso il giorno 6 aprile 2022 alle ore 13:52:55 circa è interrotto alle ore 14:02:48 circa (dopo soli 9 minuti e 53 secondi dall’inizio) da una pausa pubblicitaria introdotta dalle seguenti parole della conduttrice “Adesso ci fermiamo per una breve pausa, vi aspetto tra pochissimo con tutte le altre notizie del nostro notiziario”. Il notiziario riprende poi alle ore 14:05:30 circa ed è nuovamente interrotto da una seconda pausa pubblicitaria alle ore 14:12:48 introdotta, anche in questo caso, dalle parole della conduttrice: “Adesso ci fermiamo per una breve pausa, vi aspetto tra pochissimo con la pagina sportiva”. Il notiziario riprende poi alle ore 14:15:35 circa con la pagina sportiva e termina alle ore 14:18:46 circa ”.
Quanto sopra risulta oggettivamente incompatibile con la prospettazione del notiziario in termini di plurimi spazi informativi autonomi e indipendenti l’uno rispetto all’altro.
7. Con il secondo motivo di diritto, la parte ricorrente censura “ Violazione di legge – art. 3 l. n. 689 del 24/11/1981 - eccesso di potere per incongrua rappresentazione dei fatti ”.
La modalità di programmazione degli spazi informativi che l’Autorità ha sanzionato con il provvedimento impugnato sarebbe stata ritenuta legittima in occasione dell’attività ispettiva intercorsa nel 2019.
7.1 Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
La società ricorrente sostiene di essere già stata oggetto di altra ispezione nel corso della quale non sarebbe stata contestata alcuna violazione nonostante l’utilizzo delle medesime modalità di trasmissione degli spazi informativi. Da ciò l’istante fa derivare la sussistenza dell’esimente della buona fede e dell’ingenerato convincimento della liceità del proprio operato.
Tuttavia, non risulta dimostrato in atti che le modalità di trasmissione fossero all’epoca identiche a quelle odiernamente oggetto di contestazione e, anche a voler prescindere da ciò, rileva in modo dirimente, nel senso dell’esclusione di una causa di giustificazione, la circostanza che il mancato adempimento dell’obbligo di regolare trasmissione dei notiziari non sia dipeso da una oggettiva impossibilità della relativa osservanza.
8. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, legge 24.11.1981 n° 689 e art. 37, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. a) d.lgs n. 208/2021 ”.
L’Autorità avrebbe dovuto almeno determinare la sanzione nella misura minima indicata dalla legge.
8.1 Anche il terzo motivo non risulta meritevole di accoglimento.
La ricorrente sostiene che la già richiamata circostanza del diverso esito dell’ispezione eseguita nel 2019 avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a, quanto meno, graduare la sanzione inflitta, determinandola nella misura minima prevista dalla legge.
Tuttavia, la determinazione del quantum risulta congruamente motivata con il richiamo ai criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981 (“ Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ”).
L’Autorità risulta, infatti, avere considerato:
- con riferimento al criterio della gravità della violazione, la “ rilevazione di non isolati episodi di violazione nel corso delle giornate di programmazione tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo ”;
- quanto al criterio dell’opera svolta dall’agente, “ la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione ”;
- relativamente al criterio della personalità dell’agente, “ la società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente ”;
- in ordine alle condizioni economiche dell’agente, che “ esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2021, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 249.095,00 e un bilancio in utile ”.
9. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
10. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
CA LO RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LO RB | TO RU |
IL SEGRETARIO