TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/01/2026, n. 1862
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 44, commi 1 e 4 d.lgs. 08.11.2021 n° 208 – eccesso di potere per difetto dei presupposti - travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto che il notiziario costituisse un unico programma, non rilevando le diverse denominazioni o sigle, e che le interruzioni pubblicitarie fossero incompatibili con la prospettazione di spazi informativi autonomi, come dimostrato dalle stesse parole della conduttrice.

  • Rigettato
    Violazione di legge – art. 3 l. n. 689 del 24/11/1981 - eccesso di potere per incongrua rappresentazione dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che le modalità di trasmissione fossero identiche a quelle contestate e, comunque, ha escluso una causa di giustificazione poiché il mancato adempimento non era dovuto a impossibilità oggettiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, legge 24.11.1981 n° 689 e art. 37, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. a) d.lgs n. 208/2021

    Il Tribunale ha ritenuto congruamente motivata la determinazione del quantum della sanzione, basata sui criteri di gravità della violazione, opera dell'agente, personalità e condizioni economiche, evidenziando episodi di violazione, assenza di azioni attenuanti, necessità di organizzazione interna idonea e condizioni economiche favorevoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/01/2026, n. 1862
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1862
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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